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| n. 1-2010 - © copyright |
T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE III - Sentenza 15 gennaio 2010 n. 169
Antonio Cavallari – Presidente, Gabriella Caprini – Estensore
Provenzano (avv.ti R.M. e C. Primiceri) c. Comune di Matino (avv. E. Sticchi Damiani) |
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1. Espropriazione per pubblica utilità – Retrocessione – Retrocessione totale e parziale – Criterio discretivo – Individuazione.
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2. Espropriazione per pubblica utilità – Retrocessione – Cognizione – Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
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3. Edilizia e urbanistica – Giurisdizione e competenza – Art.34, d.lg. n.80 del 1998 – Uso del territorio – Aspetti gestionali – Retrocessione – Inclusione.
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4. Espropriazione per pubblica utilità – Retrocessione – Prezzo – Determinazione.
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1. Il criterio discretivo tra l’ipotesi di retrocessione totale e quella parziale va ravvisato nella causa che ha determinato la inutilizzazione del bene espropriato, nel senso che ricorre la prima quando l’inutilizzazione del bene derivi dalla mancata tempestiva realizzazione dell’opera programmata ovvero dal compimento di un’opera qualitativamente diversa, mentre si verifica la seconda ipotesi allorché l’opera stessa sia stata realizzata, pur se in termini quantitativamente ridotti rispetto a quelli in origine previsti.
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2. Essendo la retrocessione un istituto giuridico previsto nel Testo Unico sulle espropriazioni, la relativa cognizione sia devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, senza che assuma alcuna rilevanza, ai fini del riparto della giurisdizione, la tradizionale distinzione relativa alla natura della situazione giuridica fatta valere (“causa petendi”), purché si tratti di controversie riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere dell’Amministrazione.
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3. Con l’art.34, d.lg. 31 marzo 1998 n.80, il legislatore non ha inteso limitare la materia al solo aspetto normativo della disciplina dell’uso del territorio, ossia all’esercizio della potestà di pianificazione territoriale, ma vi ha fatto rientrare anche gli ulteriori aspetti gestionali, costituiti dall’attuazione dei piani mediante la realizzazione delle scelte urbanistiche e quindi anche gli atti espropriativi, nonché gli istituti ad essi correlati, quali la retrocessione.
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4. In tema di prezzo della retrocessione di un immobile espropriato, questo deve essere determinato con gli stessi criteri legali ed astratti con i quali si procedette alla liquidazione dell’indennità di esproprio, avuto riguardo al momento del trasferimento, dunque commisurato al valore attuale (art. 48, comma 1, d.P.R. n.327 del 2001), anche se i suddetti criteri sono stati stabiliti da una legge speciale e hanno carattere riduttivo rispetto al criterio generale del valore venale del fondo.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, Sul ricorso numero di registro generale 1747 del 2009, proposto da:
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Gabriella Anna Maria Provenzano, rappresentato e difeso dagli avv.ti Rosa Maria Primiceri e Cristian Primiceri, con domicilio eletto presso Daniela Primiceri in Lecce, via Bari, 2;
contro
Comune di Matino, rappresentato e difeso dall'avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso Ernesto Sticchi Damiani in Lecce, via 95 Rgt Fanteria, 9;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della Nota del Responsabile del Settore Servizi alla Città - Servizio Urbanistico del Comune di Matino, prot. n. 14232, in data 8.9.2009;
della deliberazione di G.C. di Matino n. 121, in data 8.5.2009;
di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato consequenziale;
per la declaratoria del diritto della ricorrente ad ottenere la retrocessione del terreno già in sua proprietà ed oggetto di cessione volontaria al Comune di Matino, determinando anche il prezzo della retrocessione;
con conseguente condanna del Comune di Matino alla restituzione dello stesso, previa adozione di tutti gli atti e provvedimenti di legge, compresa, ove necessaria, la dichiarazione di inservibilità da parte dell'amministrazione interessata e/o al risarcimento dei danni subiti e subendi.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Matino;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 09/12/2009 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti l’avv. Zacà, in sostituzione dell’avv. Rosa Maria Primiceri, l’avv. Cristian Primiceri e l’avv. Sticchi Damiani;
Sentiti i difensori delle parti costituite in ordine alla possibilità di definire il presente giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi degli artt. 3 e 9 della legge n. 205 del 2000;
Il Collegio ritiene opportuno, prima di procedere all’esame delle censure prospettate, premettere un breve “excursus” in ordine alle vicende fattuali che hanno originato il presente ricorso, onde agevolarne la ricostruzione negli esatti termini giuridici.
La ricorrente era proprietaria di un terreno in agro di Matino, censito nel Catasto terreni al foglio 12, p.lla 371, di are 39,49, per il quale il Comune, nell’ambito del PEEP, disponeva l’acquisizione in proprio favore, “con conseguente autorizzazione all’occupazione permanente”, con decreto di espropriazione prot. n. 2554 del 24.03.1983. Nel corso della procedura di espropriazione l’Amministrazione comunale e la ricorrente stipulavano, in data 13.02.1984, un atto di cessione volontaria del suddetto terreno che veniva ceduto al comune di Matino proprio al fine della realizzazione del PEEP. Il Comune realizzava le opere destinate all’edilizia economica e popolare solo su parte delle aree oggetto di espropriazione, mentre altre, tra cui quella di proprietà della ricorrente, frazionata in 13 particelle (634-646), rimanevano inutilizzate. Pertanto, la ricorrente, con nota protocollata il 27.08.2007, avanzava al Comune richiesta di retrocessione dell’area oggetto delle cessione volontaria, sul presupposto che “su detto suolo non è stata realizzata alcuna opera pubblica ed il bene non è stato utilizzato dal Comune”. L’Amministrazione comunale riscontrava la diffida a provvedere della ricorrente con la nota prot. n. 14232/2009, oggetto della presente impugnativa, comunicando che “atteso che la Giunta Comunale ha inserito i terreni di cui in premessa nel Piano di Alienazione degli Immobili Comunali con propria Delibera n. 121 del 8.05.2009, con la presente si comunica il diniego della richiesta e, pertanto, l’impossibilità di procedere alla retrocessione”. Tali provvedimenti vengono impugnati dalla ricorrente in quanto ritenuti illegittimamente lesivi dei propri interessi.
All’udienza del 9.12.2009 la causa è stata trattenuta in decisione.
Tanto premesso in fatto, il Collegio esamina, preliminarmente, l’eccezione in rito dedotta dall’Amministrazione intimata e costituita ed attinente al difetto di giurisdizione dell’adito ordine giurisdizionale.
L’eccezione è infondata.
Prendendo le mosse dal tradizionale riparto di giurisdizione fondato sulla posizione giuridica fatta valere, l’Amministrazione comunale sostiene che, in caso di retrocessione parziale, una volta dichiarata l’inservibilità del fondo per la realizzazione dell’opera pubblica cui era stata subordinata l’emissione del decreto di esproprio, si viene a maturare una posizione di diritto soggettivo alla retrocessione e che la domanda volta al relativo accertamento debba e possa essere conosciuta dal G.O. Infatti, con la scadenza (avvenuta in data 25.03.1984) e non essendo seguito il rinnovo del termine di efficacia del P.E.E.P., l’Amministrazione ha già implicitamente riconosciuto la non utilizzabilità dell’area per la realizzazione delle opere pubbliche originariamente previste; conseguentemente non sarebbe necessaria alcuna verifica sull’apprezzamento discrezionale di inservibilità o meno del terreno, rientrante, invece, nella giurisdizione del giudice amministrativo.
Occorre, a tal proposito, premettere che il criterio discretivo tra l’ipotesi di retrocessione totale e quella parziale, quest’ultima propria del caso in esame, va ravvisato nella causa che ha determinato la inutilizzazione del bene espropriato, nel senso che ricorre la prima quando l’inutilizzazione del bene derivi dalla mancata tempestiva realizzazione dell’opera programmata ovvero dal compimento di un’opera qualitativamente diversa, mentre si verifica la seconda ipotesi allorché l’opera stessa sia stata realizzata, pur se in termini quantitativamente ridotti rispetto a quelli in origine previsti. Ciò vale anche nel caso in cui i beni relitti vengano a coincidere con l’intera superficie espropriata in danno di un singolo proprietario. Ora, mentre nel caso di retrocessione totale, di cui all’art. 63 della l. n. 2359/1865 (ora art. 46 del d.P.R. 327/2001), il diritto soggettivo alla retrocessione sorge nel momento in cui la realizzazione dell’opera diviene impossibile per scadenza del termine del compimento dei lavori o per un mutamento delle scelte di politica urbanistica che si sostanzino nell’approvazione di un progetto per una diversa opera pubblica ed è immediatamente tutelabile, nel caso di retrocessione parziale, di cui all’art. 60 della medesima legge (ora art. 47 del d.P.R. citato), i beni espropriati possono essere restituiti solo se la P.A. abbia formalmente manifestato la volontà di non utilizzarli per gli scopi cui l’espropriazione era finalizzata. Aderendo ad un tradizionale orientamento della giurisprudenza, l’Amministrazione intimata sostiene che mentre anteriormente alla suddetta dichiarazione di inservibilità delle porzioni immobiliari di cui si chiede la restituzione le relative posizioni soggettive del privato, in quanto correlate a potestà discrezionali, sono configurabili solo come interessi legittimi e dunque tutelabili innanzi al G.A, successivamente a tale dichiarazione sorgerebbe un diritto soggettivo pieno alla restituzione, tutelabile innanzi al giudice ordinario.
Tali considerazioni vanno corrette alla luce delle più recenti innovazioni normative.
Se, per quanto disposto dall’art. 57, rubricato “Ambito di applicazione della normativa sui procedimenti in corso”, del d.P.R. 327/2001, T.U. sulle espropriazioni successivamente intervenuto, è vero che: “1. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza. In tal caso continuano ad applicarsi tutte le normative vigenti a tale data”,e perciò nelle situazioni giuridiche indicate trova applicazione, quanto agli istituti di natura sostanziale, la normativa di cui alla legge n. 2359/1865,è altrettanto vero che la inapplicabilità della disciplina contenuta nel T.U. trova la sua ragion d’essere nella diversità della stessa rispetto alla precedente.
Tale diversità non sussiste,però, quanto alla disciplina della retrocessione parziale,sicchè a questo istituto,in quanto previsto dal T.U.,va applicata la disciplina processuale di cui all’art. 53 del T.U., entrato in vigore il 1 luglio 2003, secondo il quale: “Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti ad esse equiparati, conseguenti alla applicazione delle disposizioni del testo unico………Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”. Ne consegue che, essendo la retrocessione un istituto giuridico previsto nel suddetto T.U., la relativa cognizione sia devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, senza che assuma alcuna rilevanza, ai fini del riparto della giurisdizione, la tradizionale distinzione relativa alla natura della situazione giuridica fatta valere (“causa petendi”), purché, come chiarito dalla Corte Costituzionale, si tratti di controversie riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere dell’Amministrazione.
Giova peraltro ricordare che la generale attribuzione alla giurisdizione del giudice amministrativo delle controversie in materia di espropriazione sia da considerarsi avvenuta già a partire dal 10.08.2000, data di entrata in vigore dell’art. 34 del d.lvo n. 80 del ‘98, come riformulato dall’art. 7 della l. n. 205 del 2000 , in quanto ricomprese nella giurisdizione esclusiva in materia urbanistico-edilizia e connesse all’esercizio della funzione pubblica, in particolare, all’iniziale esplicazione di poteri espropriativi e alla successiva destinazione dei beni. Dispone, infatti, il secondo comma di tale articolo: “Agli effetti del presente decreto, la materia urbanistica concerne tutti gli aspetti dell'uso del territorio”. Con tale disposizione, il legislatore, secondo la giurisprudenza prevalente, non ha inteso limitare la materia al solo aspetto normativo della disciplina dell’uso del territorio, ossia all’esercizio della potestà di pianificazione territoriale, ma vi ha fatto rientrare anche gli ulteriori aspetti gestionali, costituiti dall’attuazione dei piani mediante la realizzazione delle scelte urbanistiche e quindi anche gli atti espropriativi (Cass. nn. 43 e 494/2000) nonché gli istituti ad essi correlati, quali appunto la retrocessione.
Nel sistema della legge generale sull’espropriazione di pubblica utilità, poi, la cessione volontaria, in quanto regolata da disposizioni di carattere inderogabile e tassativo, ha natura di negozio di diritto pubblico dotato della funzione propria del decreto di espropriazione di segnare l’acquisto a titolo originario in favore della P.A. del bene compreso nel piano di esecuzione dell’opera pubblica (Cass., sez. I, n. 1730/1998). Trattasi di un atto del procedimento espropriativo che non rileva come autonoma fonte negoziale di regolamento degli interessi delle parti stipulanti, ma è sostitutivo del provvedimento finale, secondo la definizione degli accordi conclusi tra P.A. e privato di cui all’art. 11 della l. n. 241 del 1990, che, a conferma, radica sotto un ulteriore profilo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Da tale equiparazione discende la necessaria conseguenza che, anche nell’ipotesi di acquisto del bene a mezzo di cessione volontaria, trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 13, 60 e 63 della l. n. 2359/1865 (ora artt. 46 e ss. del d.P.R. n. 327/2001), in relazione alla insorgenza in capo all’espropriato del diritto soggettivo alla retrocessione dei beni espropriati (Cons. Stato, sez. IV, n. 287/1989).
Ciò premesso, nel merito, parte ricorrente lamenta, con l’unico e articolato motivo di ricorso, la violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione degli artt. 60, 61, 62, 63 della l. n. 2359/1865, degli artt. 46, 47 e 48 del d.P.R. n. 327/2001, dell’art. 21 della l. n. 865/’71, dell’art. 58 del d.l. 112/2008, conv. in l. n. 133/2008, degli artt. 1, 2, 3, 6, 7, 10 e 10 bis della l. n. 241/’90. Deduce, altresì, la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A., il difetto di motivazione e di istruttoria, l’errore sul presupposto di fatto e di diritto, l’eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica attributiva del potere di disporre della retrocessione nonché del potere di inserire il bene nell’elenco degli immobili da alienare, la contraddittorietà tra provvedimenti promananti dalla medesima P.A., la disparità di trattamento, l’ingiustizia manifesta ed il malgoverno.
Tali motivi sono fondati.
La ricorrente, in particolare, si duole del fatto che l’Amministrazione comunale abbia ritenuto di respingere la richiesta di retrocessione per il fondo già di sua proprietà, precedentemente espropriato e ceduto mediante cessione volontaria dell’area, ma non utilizzato per la realizzazione del P.E.E.P, “atteso che la Giunta Comunale ha inserito i terreni di cui in premessa nel Piano di Alienazione degli Immobili Comunali”, di cui all’art. 58 del d.l. n. 112/2008, conv. in l. n. 133/2008, con deliberazione di Giunta comunale n.121/2009, senza tenere conto che l’istanza di retrocessione era stata formulata antecedentemente, in data 27.08.2007. Ora, dispone il citato art. 58, ai commi 1 e 2: “1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene cosi' redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione. 2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale……”.
Se tale è il tenore della norma, il Collegio non può esimersi dal constatare che è alla delibera giuntale, n. 121/2009, che ne fa espressa applicazione, che deve ricondursi quella dichiarazione di inservibilità del fondo per la parziale realizzazione dell’opera pubblica originariamente prevista nella dichiarazione di pubblica utilità di cui all’art. 61 della l. n. 2359 del 1865, cui si riconnette l’insorgenza di una posizione di diritto soggettivo in capo al richiedente. Non si ritiene infatti che sia necessario che il relativo atto contenga l’espressa previsione di non utilizzabilità del fondo, di cui all’art. 61 citato, essendo a tal fine idonea anche la delibera con cui l’ente espropriante destina i fondi a scopi diversi dalle iniziative programmate (Cass., S.U. n. 1231/2000), manifestando la volontà di volerli includere nel Piano delle Alienazioni, con ciò riconoscendo, appunto, che essi non sono più strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sono suscettibili di dismissione e che per essi deve essere prevista una diversa destinazione urbanistica. Dal momento di tale implicita dichiarazione di sopravvenuta inutilità decorre anche il termine prescrizionale che si compie nell’ordinario periodo decennale, non da quello erroneamente ravvisato dall’Amministrazione intimata nella data di scadenza dell’efficacia del P.E.E.P. (il 25.03.1984) e considerato già decorso, con richiesta, in subordine, della dichiarazione di inammissibilità della domanda.
Ad escludere che la decorrenza del termine prescrizionale decorra da tale data vale la semplice constatazione che, una volta intervenuta la cessione volontaria dell’area in data 13.02.1984 ed ancor prima col decreto di espropriazione del 1983, il bene, vigente il P.E.E.P., era già entrato in proprietà dell’Amministrazione espropriante,sicchè ,da un lato,questa non aveva la necessità di rinnovare il termine di validità del PEEP,dall’altro la perdita di efficacia di questo non influiva sulla realizzabilità dell’intervento di edilizia pubblica.La irrealizzabilità dell’intervento ,e quindi l’insorgere del diritto alla retrocessione,è collegata non alla scadenza della efficacia del PEEP ma alla volontà dell’Amministrazione di non utilizzare il bene espropriato per la realizzazione dell’opera programmata.
E’ perciò con la delibera volta all’inserimento nel Piano delle Alienazioni e la conseguente classificazione come patrimonio disponibile che l’Amministrazione intimata ne ha dichiarato, implicitamente, la non utilizzabilità. Ne consegue che, adottata la relativa delibera, in data 8.05.2009, è sorto il diritto soggettivo alla retrocessione e la relativa istanza, fondata su una posizione di diritto soggettivo, non poteva essere legittimamente respinta.
A tal proposito, è altresì infondata l’eccezione di tardività del ricorso,atteso che lo stesso tutela un diritto soggettivo.
Quanto al prezzo della retrocessione dell’immobile espropriato, questo deve essere determinato con gli stessi criteri legali ed astratti con i quali si procedette alla liquidazione dell’indennità di esproprio, avuto riguardo al momento del trasferimento, dunque commisurato al valore attuale (art. 48, comma 1, d.P.R. 327/2001, che recepisce la giurisprudenza già consolidatasi sul punto), anche se i suddetti criteri sono stati stabiliti da una legge speciale e hanno carattere riduttivo rispetto al criterio generale del valore venale del fondo (Cass. n. 4253/1976, n. 4779/1977, sez. I, n. 2406/1979, n. 771/1998 e n. 9899/2004).
Sulla base delle sopra esposte motivazioni, il ricorso è meritevole di accoglimento, con annullamento degli atti impugnati ed assorbimento delle ulteriori censure dedotte.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia -Lecce- sezione terza accoglie il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 09/12/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Patrizia Moro, Primo Referendario
Gabriella Caprini, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/01/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
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