Il Gatto e La Volpe di Franchi Monia & C. S.a.s., Monia Franchi, rappresentati e difesi dagli avv. Cino Benelli, Alessandro Domenicali, con domicilio eletto presso Sandro Guerra, in Firenze, via Lorenzo il Magnifico 53;
contro
Comune di Lucca in persona del Sindaco p.t.., rappresentato e difeso dagli avv. Carmela Di Filippo, Nicoletta Papanicolau, Luca Campinoti, con domicilio eletto presso Graziella Ferraroni in Firenze, via Duca D'Aosta 2;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
A) provvedimento 30 ottobre 2009 (Prot. Gen. n. 78632 del 16 novembre 2009) adottato dal Dirigente del Settore Dipartimentale 3 – Sviluppo Economico U.O. 3.2. del Comune di Lucca e notificato il 19 novembre 2009, con il quale si dispone nei confronti dell’odierna ricorrente, «esercente l’attività di distribuzione e gestione di apparecchi da divertimento ed intrattenimento, la sospensione della DIA che autorizza la suddetta attività per n. 9 giorni e più precisamente i giorni 4/5/7/8/9/11/12/13/14 gennaio 2010»;
B) ogni altro atto ad esso presupposto e conseguente, ancorché incognito, e, in particolare, i verbali redatti dalla Guardia di Finanza di Lucca in data 7 luglio 2005, 28 e 30 novembre 2005, 5, 7, 9 e 14 dicembre 2005, 16 e 27 gennaio 2006, e la nota 20 aprile 2009 (prot. gen. n. 30092 del 20 aprile 2009) a firma dell’Esperto di fascia A del Comune di Lucca – Settore Dipartimentale 3 – Sviluppo Economico – U.O. 3.2., in quanto richiamati per relationem dal provvedimento sub A)..
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Lucca in Persona del Sindaco P.T.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2009 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;
Considerato che:
- viene impugnato l’atto in epigrafe con cui il Dirigente del Settore Dipartimentale 3 – Sviluppo Economico U.O. 3.2. del Comune di Lucca ha disposto, nei confronti della società ricorrente, la sospensione della d.i.a. che autorizza l’attività di distribuzione e gestione di apparecchi da divertimento ed intrattenimento, per n. 9 giorni a decorrere dal 4 gennaio 2010.
Ritenuto che:
- assorbente rilievo assume la doglianza di cui al primo motivo con cui si lamenta l’incompetenza del dirigente ad emettere il provvedimento in questione;
osservato, infatti, che:
- l’art. 110, comma 10, del TULPS dispone che “Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza per pubblico esercizio, la licenza è sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva ovvero di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, è revocata dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni”;
Rilevato che:
- il Collegio ha già avuto modo di esprimere in proposito il proprio convincimento secondo cui il potere di sospensione dell'autorizzazione commerciale di cui all'art. 110, r.d. n. 773 del 1931 attenendo alla materia dell'ordine e della sicurezza pubblica spetta al Sindaco, nella sua qualità di ufficiale di governo, secondo la generale previsione dell'art. 54, d.lg. n. 267 del 2000 (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 16 febbraio 2006, n. 412; id., 23 gennaio 2008, n. 111; T.A.R. Toscana, sez. II, 20 marzo 2009, n. 489);
ritenuto, per le considerazioni esposte, che il ricorso debba essere accolto conseguendone l’annullamento dell'atto impugnato, con la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio come da liquidazione fattane in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione II^, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna il Comune di Lucca al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Bernardo Massari, Consigliere, Estensore
Ivo Correale, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/12/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)