Carlo Giovanni Centurione, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Ercoli, Michele Teti, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli N. 40;
contro
Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, rappresentato e difeso dall'Fabio Ciari, domiciliata per legge in Firenze, piazza dell'Unita' Italiana N. 1;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
-della determinazione del direttore n. 523 del 30 giugno 2009, notificata a mezzo lettera raccomandata del 20 luglio 2009 prot. 7532/6-5-1, con la quale è stata determinata in € 5.126, 37 l'indennità risarcitoria a carico del ricorrente in relazione ad opere oggetto di sanatoria edilizia ex art. 13 L. 47/1985, realizzate in sona soggetta a vincolo paesistico;
- dell'allegato "A" a detta determinazione e con la stessa approvato, relativo alla istruttoria tecnica riguardante la determinazione dell'indennità risarcitoria;
- della lettera 20 luglio 2009 prot. n. 7532/6-5-1 di notifica della suddetta determinazione con l'unito allegato "A" e di intimazione di pagamento dell'indennità risarcitoria come sopra determinata in euro 5.126,37 oltre euro 3,25 per spese di spedizione;
nonché per l'annullamento di ogni altro atto presupposto e connesso..
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2009 il dott. Andrea Migliozzi e uditi per le parti i difensori Sono presenti gli avvocati M. Teti e F. Ciari.;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;
Il ricorrente in relazione all’avvenuta realizzazione di opere di trasformazione interna e di modifiche prospettiche di un fabbricato di sua proprietà sito in località “Le Tagliate “ di Migliarino Pisano presentava al Comune di Vecchiano istanza di concessione in sanatoria ex art.13 della legge n.4//85 e con riferimento a tale domanda l’Ente Parco Migliarino- San Rossore- preposto alla gestione del vincolo paesaggistico, con decisione presidenziale n.366 del 22/7/1998 , rilasciava il nulla osta in sanatoria.
Quindi, con provvedimento direttoriale n.523 del 30/6/2009 è stata determinata, per le opere oggetto di sanatoria edilizia, l’indennità risarcitoria ex art.167 del dlgs n.42/2004 ammontante ad euro 5.126,37 + euro 3,25 per spese di spedizione.
L’interessato ha impugnato tale provvedimento sanzionatorio unitamente alla nota di notifica e allegata documento “A” deducendo i seguenti motivi:
Illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione di legge ; violazione dell’art.3 della legge n.241/90; eccesso di potere per errori sui presupposti ed errori di istruttoria; violazione dei principi costituzionali di efficienza e di buon andamento della pubblica amministrazione;
Illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione di legge ; violazione e/o falsa applicazione art.167 del dlgs n.42/2004; violazione e/o falsa applicazione dell’art.28 della legge n.689/81.
Si è costituito in giudizio l’Ente parco Regionale Migliarino – San Rossore- Massaciuccoli che ha contestato la fondatezza del ricorso di cui ha chiesto la reiezione.
Tanto premesso si osserva come la Sezione abbia già avuto modo di occuparsi delle problematiche giuridiche sollevate col ricorso all’esame assumendo le relative statuizioni in relazione ad analoghe fattispecie che hanno visto contrapposti proprio l’attuale ricorrente e l’Ente Regionale intimato ( cfr sentenza n.783 del 7/5/2009) : non resta perciò al Collegio che ribadire in via riassuntiva quanto sul punto già osservato e concluso.
Dunque, anche nella vicenda che ci occupa, in accoglimento delle censure dedotte col secondo mezzo di gravame, va rilevata l’avvenuta prescrizione dell’esercizio da parte dell’Ente Parco del potere di applicare e richiedere il versamento dell’indennità risarcitoria prevista dall’art.167 del dlgs n.42/2004.
La giurisprudenza ha più volte sottolineato come il potere-dovere della P.A. di irrogare sanzioni in relazione ad illeciti amministrativi in materia di abusi edilizi non è soggetto a decadenza o prescrizione ( cfr Cons Stato Sez. VI n.3184/2000); lo stesso giudice amministrativo peraltro ha avuto modo di statuire che la permanenza dell’illecito cessa con il venir meno della situazione di illiceità, coincidente con il rilascio delle autorizzazioni ancorchè postume del rapporto di che trattasi. Va pure qui ricordato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la sanzione pecuniaria di tipo ambientale ( c.d. indennità risarcitoria), in ragione della natura pecuniaria della sanzione stessa sconta il regime prescrizionale quinquennale ( sia pure con i temperamenti propri della materia) di cui all’art.28 della legge n.689/81.
Ciò precisato, non rimane allora che verificare nel caso di specie la questione decisiva ai fini per cui è causa , quella relativa alla fissazione della decorrenza del termine prescrizionale quinquennale: a tale proposito la Sezione non può non aderire ai suoi precedenti divisamenti ( vedi sent 4/572002 n.1014; idem 31/572005 n.2662, n.783 del 7/5/2009) in cui ha statuito che il dies a quo della decorrenza coincide con quello del rilascio del nulla osta ambientale e cioè con il momento in cui è stata accertata , sia pure in sanatoria, la compatibilità del realizzato intervento con la tutela dello specifico interesse in rilevo ( quello paesaggistico-ambientale).
Ma se così è, nella specie il termine prescrizionale di cinque anni è da ritenersi ampiamente decorso, se è vero che il nulla osta ambientale è stato rilasciato con decisione del 22/7/1998, mentre l’indennità risarcitoria è stata irrogata solo con determinazione del 30/6/2009.
In ragione delle osservazioni sopra esposte l’intervenuta prescrizione fondatamente eccepita dal ricorrente comporta l’accoglimento del ricorso con conseguente dichiarazione della invalidità degli atti impugnati che vanno, perciò , annullati.
Le spese e competenze del giudizio seguono la regola della soccombenza , liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
IL Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo Accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna l’Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese e competenze del giudizio che si liquidano complessivamente in euro 2.000 ,00 ( duemila/00) + IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Angela Radesi, Presidente
Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore
Alessio Liberati, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/12/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)