Beverini Dario ora Beverini Luana e Benucci Lorena, rappresentati e difesi dagli avv.ti Paolo Lonardo e Grazia Doni, con domicilio eletto presso Grazia Doni in Firenze, p.zza Beccaria 1;
contro
Comune di Impruneta, non costituito;
per l'annullamento
del provvedimento 05335 in data 20 gennaio 1995, notificato in data 27 aprile 1995 a mezzo messi comunali, con il quale è stato disposto il diniego della concessione edilizia in sanatoria (condono edilizio) richiesto dal Sig.Beverini in data 1 luglio 1987.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2009 il dott. Silvia La Guardia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con atto notificato il 21.06.1995 Beverini Dario, premesso di essere coltivatore diretto e proprietario di un terreno agricolo di circa un ettaro di superficie in Comune di Impruneta sul quale aveva realizzato quattro manufatti ad uso ricovero attrezzi e custodia animali da cortile, per i quali aveva chiesto condono edilizio, ha impugnato il diniego di concessione edilizia in sanatoria motivato con richiamo al parere sfavorevole espresso dalla Commissione beni ambientali col rilievo che “l’intervento costituisce danno ambientale”.
Il ricorrente ha denunciato: 1) violazione della legge n. 47/85 e della legge reg. n. 10/79, carenza di istruttoria e difetto di motivazione, atteso che la domanda era riferita a quattro distinti manufatti; 2) violazione della legge n. 47/85, della legge reg. n. 10/79, della legge n. 1497/1939 ed eccesso di potere sotto vari profili, tra cui disparità di trattamento nonché illogicità per mancato contestuale esame di altra istanza del ricorrente tesa a sostituire il manufatto di dimensioni maggiori con altro totalmente interrato.
Il Comune intimato non si è costituito.
Con atto depositato il 7.05.2007 si sono costituite in giudizio le eredi del ricorrente nominate in epigrafe.
Il ricorso è stato posto in decisione all’udienza del 25.06.2009.
Fondata ed assorbente risulta la censura di difetto di motivazione dedotta col primo motivo, atteso che nella specifica fattispecie, considerato che la domanda riguardava quattro distinti manufatti, diversi per dimensioni e materiali, l’espressione in cui si è condensata la sfavorevole valutazione tecnico discrezionale della commissione beni ambientali sulla quale si fonda il diniego (“l’intervento costituisce danno ambientale”) non consente in concreto di ricostruire l’iter logico seguito, non essendo, in particolare, possibile comprendere se sia stato rilevato che la superficie complessiva per cui si chiedeva il condono era riferita ad una pluralità di manufatti né se questi ultimi siano stati negativamente apprezzati nel loro insieme ovvero anche singolarmente, esaminandosi l’eventuale compatibilità ambientale di alcuno di essi.
Il ricorso va, pertanto, accolto, con annullamento del provvedimento impugnato, salvi restando gli ulteriori provvedimenti sull’istanza di condono.
Tenuto conto del carattere formale del vizio riscontrato, le spese del giudizio, non essendosi costituita l’amministrazione, vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento in epigrafe.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Angela Radesi, Presidente
Silvia La Guardia, Consigliere, Estensore
Alessio Liberati, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/12/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)