REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 342 del 2008 proposto da
Levicart di Farsoni Evandro & C. S.n.c., in persona del rappresentante legale Evandro Farsoni, difesa e rappresentata dall’avv. Claudio Dondi ed elettivamente domiciliata in Parma, piazzale Corte d’Appello n. 3, presso lo studio dell’avv. Marcello Abbati;
contro
Equitalia Emilia Nord S.p.A., in persona del legale rappresentante Roberto Grosso, difesa e rappresentata dall’avv. Bruno Cucchi ed elettivamente domiciliata in Parma, piazzale Santafiora n. 7, presso lo studio dell’avv. Paola Marchelli; I.N.P.S., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento in data 24 ottobre 2008, con cui Equitalia Emilia Nord S.p.A. ha negato alla ricorrente la rateazione di somme iscritte a ruolo.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Equitalia Emilia Nord S.p.A.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore il dott. Italo Caso;
Uditi, per le parti, alla pubblica udienza del 1° dicembre 2009 i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 25 luglio 2008, ai sensi dell’art. 19 del d.P.R. n. 602 del 1973, la società ricorrente presentava istanza di rateazione della somma complessivamente dovuta (€ 300.776,50) a seguito di varie cartelle esattoriali emesse a suo carico. Ma Equitalia Emilia Nord S.p.A. rigettava la domanda, ponendo a fondamento del diniego la “… mancata presentazione della documentazione necessaria per attestare lo stato di effettiva difficoltà economica …” (v. provvedimento in data 24 ottobre 2008).
Avverso tale atto ha proposto impugnativa l’interessata, lamentando l’erroneità della previsione – ivi contenuta – secondo cui competente a pronunciarsi sulla questione avrebbe dovuto essere il giudice amministrativo anziché quello tributario, deducendo per il resto l’insufficienza dell’istruttoria, la cattiva applicazione della normativa, l’illogicità e la contraddittorietà delle valutazioni operate.
Si è costituita in giudizio Equitalia Emilia Nord S.p.A., opponendosi all’accoglimento del ricorso.
L’istanza cautelare della ricorrente veniva accolta dalla Sezione alla Camera di Consiglio del 14 gennaio 2009 (ord. n. 10/09).
Successivamente, la Sezione disponeva incombenti istruttori a carico dell’ente resistente (v. ord. n. 10/09 del 9 giugno 2009), il quale depositava la relativa documentazione in data 6 agosto 2009.
All’udienza del 1° dicembre 2009, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa è passata in decisione.
Quanto, innanzi tutto, alla questione di giurisdizione, il Collegio ritiene di dover fare proprio l’orientamento già espresso dalla Sezione in un caso analogo a quello oggetto della presente controversia (v. sent. n. 657 del 28 luglio 2009). Nella circostanza si osservava che, secondo un oramai costante indirizzo giurisprudenziale (v., tra le altre, TAR Lazio, Sez. II, 2 gennaio 2009 n. 17 e 16 aprile 2009 n. 3896; TAR Campania, Napoli, Sez. I, 26 febbraio 2009 n. 1111 e 9 aprile 2009 n. 1897; TAR Liguria, Sez. II, 19 marzo 2009 n. 341; TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. II, 16 febbraio 2009 n. 150; TAR Friuli - Venezia Giulia 28 agosto 2008 n. 452), le liti in tema di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo, ai sensi dell’art. 19 del d.P.R. n. 602 del 1973, sono sottratte alla cognizione del giudice amministrativo quando riguardano prestazioni patrimoniali imposte di natura tributaria, e ciò alla luce del disposto dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 (“Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie … Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento …”), espressione di una scelta di ragionevolezza e semplificazione, per evitare l’illogica tripartizione di giurisdizioni settorialmente competenti a fronte di un sistema che già prevede la cognizione del giudice ordinario per le liti riguardanti gli atti dell’esecuzione forzata tributaria, mentre la procedura di dilazione del pagamento si inserisce in una fase che precede l’inizio di quella esecutiva. Ove, quindi, la dilazione ex art. 19 del d.P.R. n. 602 del 1973 concerna la diversa classe delle prestazioni patrimoniali imposte di natura non tributaria, per essere le stesse necessariamente estranee alla giurisdizione tributaria – che deve ritenersi imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto (v. Corte cost. 14 marzo 2008 n. 64 e 14 maggio 2008 n. 130) –, la cognizione delle relative liti ricade nella giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, in ragione del carattere autoritativo degli atti in tale sede posti in essere dall’agente della riscossione.
Ciò premesso, dalla documentazione depositata in giudizio dall’ente resistente in data 6 agosto 2009 emerge che le varie tipologie di crediti iscritti a ruolo sono in parte ascrivibili a prestazioni patrimoniali imposte di natura tributaria (ad es., somme dovute a titolo di i.v.a.) e in parte ascrivibili a prestazioni patrimoniali imposte di natura non tributaria (ad es., premi assicurativi dovuti all’INAIL). Il che impone al Collegio di dichiarare l’inammissibilità del ricorso, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, laddove investe la parte del diniego di rateazione concernente le somme riconducibili alla prima categoria (prestazioni patrimoniali imposte di natura tributaria), mentre restano suscettibili di cognizione le questioni che riguardano la parte del diniego inerente le somme riconducibili alla seconda categoria (prestazioni patrimoniali imposte di natura non tributaria).
Nel merito, dopo un preavviso di rigetto (v. nota del 14 agosto 2008) incentrato sull’assenza di prova circa la reale situazione di difficoltà economica della ricorrente (“… Manca il prospetto dell’indice di liquidità e la relazione economico-patrimoniale redatta nei modi e nelle forme previste dalla Direttiva Equitalia DSR/NC/2008/017 del 13/05/2008 …”), l’interessata, a mezzo del proprio legale, comunicava di non essere in grado di esibire né l’«indice di Liquidità» né l’«indice Alfa», giacché società in contabilità semplificata (v. nota del 1° settembre 2008). L’obiezione non era in effetti destituita di fondamento, se è vero che una successiva direttiva di Equitalia, in data 6 ottobre 2008, ha corretto in parte le precedenti istruzioni, ammettendo le imprese in contabilità semplificata a diverse e più appropriate modalità di rappresentazione dei dati necessari alla valutazione delle istanze di rateazione, e prevedendo espressamente che i procedimenti in corso fossero regolati dalle nuove istruzioni, previa avviso agli interessati della facoltà di produrre la relativa documentazione (v. pag. 6 della direttiva). In realtà, l’ente resistente richiama una comunicazione effettuata via fax il 10 ottobre 2008 (citata anche nell’atto impugnato) che avrebbe assolto a tale onere di informazione, ma non ha altresì depositato in giudizio gli atti che sarebbero stati in tal modo inviati (c’è solo la nota di trasmissione) né ha comprovato di avere indicato un termine per adempiere, onde ne resta incerto il reale contenuto e quindi non dimostrato che la ricorrente fosse stata messa nelle condizioni di completare adeguatamente la documentazione richiesta.
Di qui l’accoglimento della domanda giudiziale e l’annullamento in parte qua dell’atto impugnato, con conseguente obbligo dell’ente di riesaminare l’istanza di rateazione – limitatamente alle somme corrispondenti a crediti relativi a prestazioni patrimoniali imposte di natura non tributaria – previa fissazione di un adeguato termine per l’esibizione da parte della ricorrente della documentazione necessaria ad attestarne lo stato di effettiva difficoltà economica, secondo criteri analiticamente indicati dall’ente medesimo.
La peculiarità delle questioni dedotte induce il Collegio a ravvisare sussistenti le eccezionali condizioni di legge per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
- lo dichiara inammissibile, per difetto di giurisdizione, nei limiti di cui in motivazione, salvi gli effetti della translatio iudicii (con riassunzione da effettuarsi nel termine di tre mesi dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione);
- lo accoglie nei limiti e nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla in parte qua l’atto impugnato, salve le ulteriori determinazioni dell’ente.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 1° dicembre 2009, con l’intervento dei Magistrati:
Luigi Papiano, Presidente
Italo Caso, Consigliere, Estensore
Emanuela Loria, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/12/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)