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| n. 1-2010 - © copyright |
T.A.R. UMBRIA - PERUGIA - Sentenza 23 dicembre 2009 n. 823
P. G. Lignani – Presidente; A. Ferrari - Estensore
B. M. G. (avv.ti G. Diofebi e R. Baldoni) c/ Comune di Narni (avv.ti F. Marini
e R. Baldoni);
Soprintendenza ai Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici
dell'Umbria (Avv. Distr. St.); nei confronti di V. U. (avv.ti M. Di Paolo
e A. Coaccioli);
R. G. – altri ricorsi riuniti (Omissis) |
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1. Edilizia e urbanistica – Concessione edilizia – Condono – Disciplina regionale umbra - Art. 26, L.R. 3 novembre 2004, n. 21 - Termine – Superamento - Conseguenze
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2. Edilizia ed urbanistica – Art. 9, L. 24 marzo 1989, n. 122 – Autorimesse sopra aree pertinenziali con creazione di nuovi volumi – Esclusione
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1. Ai sensi della normativa regionale umbra in materia di condono edilizio (art. 26, L.R. 3 novembre 2004, n. 21), la risposta oltre il termine di trentasei mesi dalla presentazione dell’istanza di condono non costituisce un vizio di legittimità, né sotto il profilo della violazione del silenzio-assenso, né sotto quello dell’incompetenza del Comune.
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2. Il beneficio previsto dall’art. 9, L. 24 marzo 1989 n. 122, non può essere esteso alla realizzazione di autorimesse poste (non sotto ma) sopra le aree pertinenziali, mediante interventi di nuova costruzione o di ampliamento e, dunque, la creazione di nuovi volumi.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
1) Sul ricorso numero di registro generale 331 del 2003, proposto da:
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B. M. G., rappresentato e difeso dall'avv. Grisante Diofebi, con domicilio eletto presso l’avv. Roberto Baldoni in Perugia, via Pievaiola, 21;
contro
Comune di Narni, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Marini, con domicilio eletto presso l’avv. Roberto Baldoni in Perugia, via Pievaiola, 21;
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Soprintendenza ai Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici dell'Umbria, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Perugia, via degli Offici, 14;
nei confronti di
V. U., rappresentato e difeso dall'avv. Maria Di Paolo, con domicilio eletto presso l’avv. Antonio Coaccioli in Perugia, piazza Alfani, 4;
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R. G.;
2) Sul ricorso numero di registro generale 414 del 2003, proposto da:
V. U.; R. G., rappresentati e difesi dall'avv. Maria Di Paolo, con domicilio eletto presso l’avv. Antonio Coaccioli in Perugia, piazza Alfani, 4;
contro
Comune di Narni, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Marini, con domicilio eletto presso l’avv. Roberto Baldoni in Perugia, via Pievaiola, 21;
nei confronti di
B. M. G., rappresentato e difeso dall'avv. Grisante Diofebi, con domicilio eletto presso l’avv. Roberto Baldoni in Perugia, via Pievaiola, 21;
3) Sul ricorso numero di registro generale 231 del 2008, proposto da:
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G. R.; U. V., rappresentati e difesi dall'avv. Fabrizio Garzuglia, con domicilio eletto presso l’avv. Marcella Arioti Branciforti in Perugia, piazza Italia N. 9;
contro
Comune di Narni in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Marini, con domicilio eletto presso l’avv. Roberto Baldoni in Perugia, via Pievaiola, 21;
per l'annullamento
1) quanto al ricorso n. 331 del 2003:
della concessione edilizia in sanatoria n.185 del 27 maggio 2003 rilasciata ai signori Valentini Ugo e Renzi Gabriella per l’avvenuta trasformazione di una unità immobiliare da uso abitativo in garage con ampliamento della retrostante chiostrina in via Gattamelata,99, sita nel centro storico del Comune di Narni nonché degli altro atti prodromici,connessi e consequenziali indicati nel ricorso;
2) quanto al ricorso n. 414 del 2003:
dell’ordinanza dirigenziale del 14/07/2003, N. 164 concernente la demolizione d’ufficio del predetto garage e del contestuale annullamento della concessione edilizia n.18570 in data 27 maggio 2003 (rilasciata,previo parere favorevole della competente Commissione edilizia e della competente “ Soprintendenza “di Perugia ai sensi dell’art.9 della legge n.122 del 1989).
3) quanto al ricorso n. 231 del 2008:
del provvedimento dirigenziale n. 7847 del 14.3.2008 con il quale è stata respinta l’istanza di condono edilizio presentata dal signor Valentini in data 10 dicembre 2004 in base D.L. n.269 del 2003 sempre per il medesimo garage.
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle controparti come sopra specificate;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2009 il dott. Annibale Ferrari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I tre ricorsi in epigrafe – che è necessario riunire per i molteplici profili di connessione – appartengono ad una controversia originata da un intervento edilizio realizzato dal sig. Valentini in un suo immobile nel centro storico di Narni.
In concreto, un locale a piano terra è stato ampliato, mediante l’occupazione di un’area scoperta (“chiostrina”) dello stesso proprietario, in modo da essere utilizzabile come autorimessa. Le dimensioni dell’ampliamento, in termini di nuova superficie utile, sono di circa 26 metri quadrati.
All’intervento si è opposta la signora Bongarzone, che ha impugnato (nel 1989) la concessione edilizia rilasciata al sig. Valentini. Il ricorso è stato accolto con la sentenza n. 277/2001, passata in giudicato. La sentenza è motivata con riferimento alla “inedificabilità assoluta” delle aree scoperte nel centro storico di Narni
La concessione edilizia era stata sospesa cautelarmente da questo Collegio, ma i lavori erano stati compiuti nel frattempo.
2. Dopo il passaggio in giudicato della sentenza citata, la controversia si è ulteriormente sviluppata con la proposizione di quattro ricorsi, fra i quali i tre che ora vengono in decisione.
E precisamente:
(a) con il ricorso n. 84/2003 (che viene deciso separatamente) la signora Bongarzone ha chiesto l’ottemperanza del giudicato; in concreto, l’ottemperanza dovrebbe consistere nella demolizione coattiva del manufatto abusivo;
(b) con il ricorso n. 331/2003 (il primo dei tre riuniti con la presente decisione) la signora Bongarzone ha impugnato la concessione edilizia in sanatoria (accertamento di conformità) rilasciata il 27 maggio 2003 dal Comune di Narni al sig. Valentini e alla coniuge signora Renzi;
(c) con il ricorso n. 414/2003 (il secondo dei tre riuniti con la presente decisione) i coniugi Valentini e Renzi hanno impugnato l’ordinanza comunale del 14 luglio 2003 con la quale la concessione in sanatoria è stata annullata d’ufficio, e contestualmente è stata ingiunta la demolizione del manufatto abusivo;
(d) con il ricorso n. 231/2008 (il terzo dei tre riuniti con la presente decisione) i coniugi Valentini e Renzi hanno impugnato il provvedimento comunale del 14 marzo 2008 con il quale è stata rigettata la domanda di condono edilizio presentata ai sensi del decreto legge n. 269/2003 e della legge regionale umbra n. 21/2004.
Ai tre giudizi ora in esame partecipa il Comune di Narni assumendo una posizione sostanzialmente aderente a quella della signora Bongarzone.
I tre ricorsi vengono ora in decisione.
3. Il Collegio ritiene opportuno esaminare i ricorsi seguendo un ordine parzialmente diverso da quello cronologico.
Viene dapprima in esame l’ultimo (in senso cronologico) dei ricorsi, quello contro il diniego di condono. Ed invero, se questo ricorso fosse fondato non vi sarebbe più interesse a discutere degli altri.
Nondimeno, il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato.
La domanda di condono è stata proposta per usufruire delle possibilità concesse dall’art. 32 del decreto legge n. 269/2003 (convertito dalla legge n. 326/2003) e della legge regionale n. 21/2004.
In proposito va ricordato che l’art. 32, citato, è stato censurato dalla Corte costituzionale con riferimento al nuovo testo dell’art. 117 della Costituzione. La sentenza 28 giugno 2004, n. 196 lo ha dichiarato illegittimo «nella parte in cui non prevede che la legge regionale possa determinare la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tutte le tipologie di abuso edilizio (...)».
Ne consegue che anche in questo caso l’ammissibilità della domanda di condono e la regolarità del procedimento vanno verificate non in rapporto all’art. 32 del decreto legge, bensì in rapporto alla legge regionale umbra n. 21/2004, articoli 19-27.
4. Ciò posto, viene in rilievo l’art. 21 della suddetta legge regionale, che esclude tassativamente dal condono, fra l’altro, «gli interventi di nuova costruzione o di ampliamento nelle zone omogenee A di cui al D.M. 1444/1968, nonché nei centri storici (...)».
Nella fattispecie, è del tutto incontroverso che l’ampliamento abusivo si trova nel centro storico di Narni e più precisamente nella zona A. Ne consegue che la domanda di condono non poteva essere accolta.
I ricorrenti Valentini e Renzi tuttavia segnalano che l’art. 21 esclude dal citato divieto, e dunque ammette al condono, ancorché ricadenti in zona A, gli interventi di cui al precedente art. 20, comma 2. E sostengono che il loro intervento rientra precisamente in quest’ultima ipotesi.
Peraltro, gli interventi di cui all’art. 20, comma 2, sono quelli di «a) chiusura di superfici di logge e portici; b) realizzazione di locali interrati o seminterrati purché per questi ultimi l'altezza media ponderale delle pareti emergenti dal terreno non superi i metri lineari 1,00».
Il Collegio osserva che quelle contemplate dall’art. 20, comma 2, sono due ipotesi estremamente specifiche e ben definite, e altresì ben differenziate fra loro. Ma gli stessi ricorrenti non si spingono ad indicare quale delle due ipotesi si adatti alla fattispecie, e questo silenzio è eloquente: la verità è che sia l’una che l’altra sono ictu oculi estranee alla fattispecie.
5. Se questo è vero, ne consegue che il rigetto dell’istanza di condono era un atto vincolato.
Ciò comporta che, in applicazione dell’art. 21-octies, legge n. 241/1990, non può essere considerato un vizio invalidante il fatto che sia stato omesso il preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis della stessa legge n. 241/1990.
6. Ancora, i ricorrenti sostengono che quando è intervenuto il provvedimento di rigetto sulla loro domanda si era formato il silenzio-assenso in base alle disposizioni del decreto legge n. 269/2003 (due anni dalla presentazione dell’istanza).
Ma si è visto che la disciplina del procedimento non va ricercata nella normativa statale, bensì nella legge regionale n. 21/2004.
In particolare, la materia è trattata dall’art. 26 della legge regionale. Esso non prevede il silenzio-assenso. Stabilisce invece un termine di trentasei mesi, entro il quale l’ufficio comunale deve definire la pratica. Il superamento del termine non comporta il silenzio-assenso, bensì l’insorgere della competenza sostitutiva della Provincia.
La devoluzione della competenza alla Provincia peraltro non è automatica né immediata. Infatti il comma 3, capoverso, dispone: «La Provincia si sostituisce, previa diffida al Comune ad adempiere entro congruo termine... ». L’interpretazione di questa norma può apparire dubbia; si può discutere se la “diffida” debba essere fatta dalla stessa Provincia oppure (come è più probabile) dal privato interessato; nella fattispecie non risulta che vi abbia provveduto ne l’una né l’altro. In ogni caso non è il termine di 36 mesi che produce la devoluzione della competenza, bensì la scadenza dell’ulteriore termine concesso con la diffida.
Concludendo sul punto, il fatto che la risposta negativa sia stata emessa dopo circa quattro anni dalla domanda non costituisce un vizio di legittimità, né sotto il profilo della violazione del silenzio-assenso, né sotto quello della (supposta) incompetenza del Comune.
7. In conclusione, il ricorso contro il diniego di condono va rigettato.
8. Si passa ora all’esame del ricorso n. 414/2003, con il quale i signori Valentini e Renzi impugnano l’autoannullamento, disposto dal Comune, della concessione edilizia in sanatoria (accertamento di conformità) rilasciata il 27 maggio 2003.
A questo proposito, ci si potrebbe chiedere se il giudicato in merito alla non conformità dell’opera alla normativa urbanistico-edilizia (sentenza n. 277/2001) non precludesse a priori un nuovo provvedimento di accertamento di conformità, sia pure basato su una normativa (la legge Tognoli) che non aveva formato oggetto di discussione nel precedente giudizio.
9. Da questo problema tuttavia si può prescindere, perché si può positivamente escludere che il manufatto in questione rientri nelle previsioni della disposizione invocata.
Si tratta dell’art. 9 della legge n. 122/1989 (legge Tognoli) il cui disposto è il seguente: «I proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti. Tali parcheggi possono essere realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato(....)».
Pare chiaro che le ipotesi consentite “in deroga” sono tre e precisamente:
(a) la realizzazione di parcheggi (rectius: autorimesse) nel sottosuolo dei fabbricati;
(b) la modifica (con o senza opere) della destinazione d’uso dei locali posti al piano terreno;
(c) la realizzazione di parcheggi (rectius: autorimesse) nel sottosuolo delle aree pertinenziali ai fabbricati.
Pare chiaro, altresì, grazie alla minuziosità di queste indicazioni, che si tratti di ipotesi tassative. In particolare ne rimane esclusa la possibilità di estendere il beneficio alla realizzazione di autorimesse non sotto ma “sopra” le aree pertinenziali, mediante interventi di nuova costruzione o di ampliamento e, dunque, la creazione di nuovi volumi.
Ora, l’intervento in questione appartiene proprio a quest’ultima tipologia: creazione di nuovi volumi edilizi per effetto dell’ampliamento di un fabbricato preesistente, con occupazione di un sedime scoperto.
Tanto basta per ritenere esclusa l’applicabilità della legge Tognoli, a prescindere da quanto discusso fra le parti circa la sussistenza del requisito della “pertinenzialità” dell’area.
10. Una volta appurato che difettavano oggettivamente i presupposti per l’applicazione della legge Tognoli, l’autoannullamento ne rimane per ciò solo legittimato.
Considerate le circostanze, non vi erano margini di discrezionalità in relazione, ad es., alla tutela dell’affidamento: l’autoannullamento è intervenuto dopo circa due mesi dall’accertamento di conformità, a situazione di fatto invariata (l’abuso edilizio era già perfezionato e tale è rimasto). Peraltro nel frattempo era intervenuto anche il ricorso giurisdizionale della signora Bongarzone; sicché, qualora il Comune non avesse proceduto in via di autotutela, l’accertamento di conformità era destinato comunque all’annullamento.
11. Alla luce di queste considerazioni, il ricorso n. 414/2003 va respinto.
12. Si passa ora all’esame del ricorso n. 331/2003, cioè quello da ultimo menzionato, proposto dalla signora Bongarzone contro l’accertamento di conformità.
Questo ricorso dev’essere definito con una declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto d’interesse, stante il sopravvenuto annullamento in autotutela e il rigetto dell’impugnazione proposta contro quest’ultimo. Peraltro, anche ai fini delle spese del giudizio, si rileva che esso appare fondato e che sarebbe stato accolto, se il Comune non ne avesse anticipato l’esito con l’annullamento d’ufficio impugnato con il ricorso n. 414/2003.
13. Quanto alle spese del giudizio, quelle sostenute dalla signora Bongarzone per il primo ricorso (nel quale è ricorrente) e nel secondo (nel quale è resistente) vanno poste a carico dei signori Valentini e Renzi e saranno liquidate in dispositivo. Nei confronti del Comune di Narni si dispone la compensazione integrale, tenuto anche conto che nel primo dei ricorsi riuniti il Comune è, sia pur virtualmente, soccombente. La compensazione va disposta anche nei confronti dell’Amministrazione dei Beni Culturali, considerata anche la sommarietà delle sue difese, correlata alla marginalità della sua posizione nella controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso n. 414/2003 e il ricorso n. 231/2008. Dichiara improcedibile il ricorso n. 331/2003. Condanna i signori Valentini e Renzi, in solido, al pagamento delle spese legali in favore della signora Bongarzone, che liquida in Euro 3.000, più gli accessori di legge (fra i quali ultimi il rimborso del contributo unificato versato) e le spese successive che occorrano. Compensa le spese nei confronti delle altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Annibale Ferrari, Consigliere, Estensore
Pierfrancesco Ungari, Consigliere
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/12/2009
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