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T.A.R. UMBRIA - PERUGIA - Sentenza 17 dicembre 2009 n. 802
P. G. Lignani – Presidente ed estensore
G. C. (avv. M. Rampini) c/ Ministero dell'Interno; U.T.G. -
Prefettura di Perugia (Avv. Distr. St.)


Autorizzazioni e concessioni – Rilascio licenza di porto di armi – Presupposti – Art. 42, T.U.L.P.S. - Interpretazione

Ai fini dell’applicazione dell’art. 42 del T.U.L.P.S., secondo cui il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole, è necessario considerare che (a) l’apprezzamento del “dimostrato bisogno” è ampiamente discrezionale e può essere censurata solo per manifesta illogicità o difetto assoluto di motivazione; (b) il rilascio della licenza rappresenta una eccezione rispetto alla regola (che è quella che i cittadini debbono essere, di norma, disarmati) e pertanto il presupposto deve essere vagliato restrittivamente; (c) lo stato di bisogno deve essere dimostrato in concreto, non potendosi ritenere sufficiente, a questi fini, l’appartenenza dell’interessato ad una determinata categoria professionale o lo svolgimento di una determinata attività economica.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 474 del 2009, proposto da:

 

G. C., rappresentato e difeso dall'avv. Mario Rampini, con domicilio eletto presso Mario Rampini in Perugia, viale Indipendenza, 49;

contro



Ministero dell'Interno; U.T.G. - Prefettura di Perugia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Perugia, via degli Offici, 14;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del decreto del Ministero dell’Interno in data 28.7.2009, pervenuto al ricorrente il 13.8.2009, con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico avverso il diniego della licenza di porto di pistola per difesa personale disposto dal Prefetto di Perugia;
- del precedente decreto dell’8.11.2008 della Prefettura di Perugia — Ufficio territoriale del Governo con cui è stata respinta l’istanza del Sig. Canneori del 21.5.2007, volta ad ottenere la licenza di porto d'armi (pistola) per difesa personale;
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, conseguente, connesso e/o collegato.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Perugia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2009 il Pres. Pier Giorgio Lignani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Il ricorrente ha chiesto alla Prefettura di Perugia la licenza di porto di pistola per uso personale, esponendo di averne necessità in relazione alla sua attività di titolare di un’officina meccanica con servizio di soccorso stradale.
La domanda è stata respinta dalla Prefettura con l’argomento che non ricorreva il presupposto del “dimostrato bisogno” di cui all’art. 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
L’interessato ha proposto ricorso gerarchico al Ministero, e dopo il rigetto ha proposto il presente ricorso giurisdizionale.
2. Resiste al ricorso l’Amministrazione dell’Interno.
In occasione della trattazione della domanda cautelare in camera di consiglio, le parti hanno aderito alla definizione immediata della controversia ed il Collegio ritiene di poter procedere in tal senso.
3. L’art. 42 del t.u.l.p.s. dispone fra l’altro che «il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole (...)».
La giurisprudenza del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionale è consolidata nel senso che la norma in esame debba essere interpretata in senso rigoroso e restrittivo.
In particolare si trovano affermati i seguenti princìpi: (a) l’apprezzamento del “dimostrato bisogno” è ampiamente discrezionale e può essere censurata solo per manifesta illogicità o difetto assoluto di motivazione; (b) il rilascio della licenza rappresenta una eccezione rispetto alla regola (che è quella che i cittadini debbono essere, di norma, disarmati) e pertanto il presupposto dev’essere vagliato restrittivamente; (c) lo stato di bisogno dev’essere dimostrato in concreto, non potendosi ritenere sufficiente, a questi fini, l’appartenenza dell’interessato ad una determinata categoria professionale o lo svolgimento di una determinata attività economica.
Si può citare, anche perché riferita ad un caso di specie rispetto al quale nel caso presente si può argomentare “a fortiori”, la massima che segue:
«Appare legittimo il diniego di autorizzazione, motivato con la mancata dimostrazione, da parte del richiedente, dell'assoluto bisogno di portare l'arma, non potendosi tale necessità desumere automaticamente dalla particolare attività professionale svolta dal ricorrente (e dalle modalità del suo svolgersi) ovvero dal fatto di operare egli in una regione (come la Calabria) infestata dalla criminalità organizzata: in tale prospettiva, si ritiene legittimo il diniego dell'autorizzazione al titolare di un esercizio commerciale, che abbia evidenziato nella sua richiesta l'esigenza di una protezione personale durante il frequente trasporto di valori a seguito di atti delittuosi eventualmente subìti». (Consiglio Stato , sez. VI, 14 febbraio 2007 , n. 621).
4. Nel caso in esame, non si può dire che sia manifestamente illogica l’opinione della Prefettura, riguardo all’insussistenza di un “dimostrato bisogno”.
In effetti il ricorrente asserisce di trovarsi nel pericolo di aggressioni in occasione dello svoglimento della sua attività di soccorso stradale con carro attrezzi, ma nello stesso tempo ammette di avere avuto la licenza di porto d’armi sino al 1985 e di non averne poi più fatta richiesta sino al 2002 (quando peraltro gli è stata negata) senza che sino ad oggi (vale a dire per oltre vent’anni) siano accaduti episodi realmente significativi.
Egli riferisce di due episodi di furto (o tentativo di furto) entrambi del 2005 ed entrambi nella propria abitazione: sembra evidente che si tratta di elementi del tutto inconferenti, perché non riferibili all’asserita rischiosità dell’attività professionale svolta “extra moenia”. Tali fatti potrebbero giustificare semmai la “detenzione” di un’arma all’interno dell’abitazione, ma non necessariamente il porto.
5. In conclusione, il ricorso va respinto; si ravvisano tuttavia giusti motivi per compensare le spese.

P.Q.M.



il Tribunale amministrativo regionale rigetta il ricorso. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente, Estensore
Annibale Ferrari, Consigliere
Carlo Luigi Cardoni, Consigliere




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/12/2009



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