C. S.p.A., rappresentato e difeso dall'avv. M. Marcucci, con domicilio eletto presso lo stesso in Perugia, via Bartolo N. 10;
contro
Comune di Gualdo Tadino, rappresentato e difeso dall'avv. L. Matteucci, con domicilio eletto presso l’avv. M. Minciaroni in Perugia, piazza Italia, 11; Dir. Gestione del Territorio Comune Gualdo Tadino;
nei confronti di
V. A.;
II.
Sul ricorso numero di registro generale 421 del 2008, proposto da:
C. S.p.A., rappresentato e difeso dall'avv. M. Marcucci, con domicilio eletto presso lo stesso in Perugia, via Bartolo N. 10;
contro
Comune di Gualdo Tadino, rappresentato e difeso dall'avv. L. Matteucci, con domicilio eletto presso l’avv. M. Minciaroni in Perugia, piazza Italia, 11;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
1) quanto al ricorso n. 318 del 2007:
dell’ordinanza di demolizione 31 maggio 2006, n. 46.
2) quanto al ricorso n. 421 del 2008:
- del provvedimento di diniego del permesso di costruire in sanatoria avente ad oggetto l’ampliamento di una vasca di sedimentazione per la lavorazione di inerti, emesso dal Comune di Gualdo Tadino in data12.06.08 e comunicato alla ricorrente in data 16.06.08;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi ancorché non conosciuti e consequenziali.
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Gualdo Tadino;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25/03/2009 il dott. Carlo Luigi Cardoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1- Con il ricorso n. 318/2007 viene impugnata l'ordinanza di riduzione in pristino di invasi idrici artificiali a servizio di un’attività produttiva, i quali, in seguito ad un sopralluogo effettuato dal Comune in relazione all'esposto di un cittadino, sarebbero risultati difformi dall'inerente autorizzazione a suo tempo rilasciata.
Con il ricorso n. 421/2008 si avversa invece il diniego dell'istanza di sanatoria presentata dalla parte ricorrente dopo l'ordinanza di demolizione.
2- Nei ricorsi si formulano articolate censure di eccesso di potere e violazione di legge che possono così riassumersi:
(a) - ricorso 318/2007:
- violazione dei diritti partecipativi previsti dalla L. n. 241/1990;
- difetto di motivazione e di istruttoria per la genericità dell'indicazione dell'abuso e delle inerenti misure ripristinatorie;
- violazione dell'art. 3 L.R. n. 21/2004, perché il procedimento sarebbe stato concluso dopo lo spirare del termine di 45 giorni;
- violazione dell'art. 6 L.R. n. 21/2004 per l'omessa precisa indicazione dell'area di sedime delle opere abusive da acquisire al patrimonio comunale;
- violazione dell'art. 5 Trattato comunitario, per violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa
(b) - ricorso 421 / 2008:
- violazione dell'art. 10 bis L. n. 241/1990 per la mancata emanazione del preavviso di rigetto;
- difetto di motivazione per mancata comparazione degli interessi in considerazione della risalente esistenza dello stato di fatto oggi contestato;
- erroneità della motivazione giacché la natura particolare delle opere, semplici invasi d'acqua, non contrasta ex se con la destinazione agricola della zona.
2- L'Amministrazione si è costituita controdeducendo con memorie argomentate. Essa ha.anche eccepito la carenza di interesse al ricorso n. 318/ 2007, giacché notificato dopo la presentazione dell'istanza di sanatoria.
3- Il Collegio, in primo luogo, riunisce i ricorsi in epigrafe per evidenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva.
In secondo luogo, rigetta l‘eccezione di inammissibilità del primo ricorso.
Difatti la presentazione dell'istanza di sanatoria non fa venir meno la necessità d’impugnare l'ordinanza di demolizione, giacché questa conserva la sua efficacia fino all'eventuale accoglimento della sanatoria.
Ne discende che, attesa l’aleatorietà dell'esito dell'istanza stessa, sussiste il pieno interesse a tutelarsi contro l'ordinanza di demolizione i cui effetti lesivi si consoliderebbe irrimediabilmente, in assenza di gravame, ove la suddetta istanza fosse rigettata.
E’ vero che in giurisprudenza si trova affermato anche il principio contrario, ma si tratta di orientamento non consolidato dal quale questo Collegio dissente.
4-Ciò premesso, il Collegio ritiene infondato – in prima approssimazione - il primo ricorso (n.. 318/2007).
Ed invero, la parte ricorrente non nega che, in buona sostanza, che vi sia stata una modifica dello stato dei luoghi e in particolare che lo stato di fatto del complesso degli invasi sia sensibilmente difforme rispetto al progetto a suo tempo approvato. D’altra parte, il fatto stesso che sia stato chiesto il permesso di costruire “in sanatoria” comprova che tale difformità sussiste. La parte ricorrente sostiene, semmai, che il modificato stato dei luoghi non è stato frutto dell’opera dell’uomo, bensì di naturali “tracimazioni”.
Peraltro, è evidente che, dato e non concesso che le trasformazioni siano state spontanee e non provocate dall’opera dell’uomo, ciò non escluderebbe la responsabilità della parte ricorrente per non aver curato la manutenzione dei manufatti; e comunque non escluderebbe il dovere di attivarsi per riportarli ad una configurazione conforme al progetto approvato.
5- Il Collegio ritiene tuttavia di potersi esonerare da ulteriori approfondimenti, in quanto appare fondato, invece, il secondo ricorso ( n.421/2008 ), con il quale s’impugna il diniego del permesso in sanatoria. Ed è chiaro che l’accoglimento di questo secondo ricorso rende sostanzialmente superfluo discutere ulteriormente del primo.
Pertanto, il primo ricorso dovrà essere dichiarato improcedibile per sopavvenuto difetto d’interesse.
6- Quanto, dunque, al secondo ricorso, sono fondate le censure sull'erroneità della motivazione.
Per vero, l'avversato diniego si sorregge sull'assunto dell'incompatibilità dell'ampliamento degli invasi con la destinazione agricola delle inerenti aree, giacché, a dire del Comune, detto ampliamento costituirebbe un'estensione dell'attività artigianale produttiva servita dagli invasi stessi.
Ora, è vero che, in linea di massima, l'edificazione di impianti produttivi non è compatibile con la destinazione agricola dei terreni.
7- Detta incompatibilità, però, dev’essere valutata con riferimento alle singole fattispecie.
Difatti, nei terreni con destinazione agricola possono essere realizzate molteplici opere non agricole.
Si rammentano, ad esempio, le discariche( Cons. Stato, Sez. V, 18 marzo 2002 n. 1557; TAR Sardegna Sez. II 3 marzo 2006 n. 278); gli impianti di produzione energetica (TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 7 maggio 2003 n. 5185; TAR Umbria 15 luglio 2007 n. 518); i distributori di carburante ( Cons. Stato, Sez. V 23 gennaio 2007 n. 192); le antenne radiotelevisive (TAR Lazio, Roma, Sez. II, 19 luglio 2006 n. 6056); le cave e gli inerenti impianti (TAR Veneto 18 giugno 2003 n. 3345; Tar Umbria 17 ottobre 2002 n.706), gli impianti minerari (TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II 2 maggio 2002 n. 886), gli impianti di telefonia mobile ( Cons. Stato Sez. VI, 26 agosto 2003 n. 4847; TAR Sicilia Palermo, Sez. II 16 ottobre 2007 n. 2218), i depositi di esplosivi (Cons. Stato. Sez. V, 28 settembre 1993 n. 968; le piscine (TAR Toscana, Sez. II, 31 gennaio 2000 n. 22; Liguria, Sez. I, 13 settembre 1999 n. 370) e così via.
8- Ne discende che l'Amministrazione, trattandosi nella fattispecie dell'ampliamento di semplici invasi già da tempo esistenti, non dell'edificazione o dell'ampliamento di immobili a destinazione produttiva (capannoni, opifici ecc.), avrebbe dovuto dare più ampio conto della ritenuta incompatibilità.
Invero, la ratio della classificazione agricola, sul piano urbanistico, è quella di sottrarre l’area all’edificazione residenziale, commerciale, produttiva e di preservarne la destinazione a verde (TAR Veneto, Sez. II , 16 novembre 1998 n. 2069).
Ne consegue, argomentando a contrario, che resta salva la possibilità di realizzare, in armonia con la strumentazione urbanistica, manufatti non incompatibili con tale ratio.
9- Da ciò deriva che non appare di immediata evidenza, alla luce della comune esperienza e dell’ordinario buon senso, l’incompatibilità ontologica di un invaso idrico, ancorché funzionale ad impianti produttivi, con la ripetuta destinazione agricola, vista la similitudine, quanto all’impatto sul territorio, con gli invasi similari, a servizio dell’agricoltura.
Da qui discende ulteriormente l’obbligo di una motivazione particolarmente approfondita, assente nell’atto impugnato, ove si voglia sostenere una simile incompatibilità,
Il tutto a maggior ragione, ove si consideri che l'onere di motivazione dei provvedimenti con i quali si inibisce ad un'impresa produttiva lo sviluppo della propria attività deve essere particolarmente motivato tenendo conto dei principi di buon andamento dell’azione amministrativa dettati dall'art. 97 della Costituzione (Tar Umbria 8 marzo 2001 n. 142).
10- Oltre a tutto ciò, il difetto di motivazione e d’istruttoria si evincono, come esattamente mette in evidenza la parte ricorrente, anche dalla parte della motivazione dell’avversato diniego nella quale si riferisce la storia amministrativa degli invasi.
Difatti, testualmente si afferma che essi ricadrebbero su aree "presumibilmente di altrui proprietà ", indeterminatezza, questa, che costituisce ulteriore prova della sommarietà dell'azione amministrativa.
11- In conclusione, il Tribunale dichiara improcedibile il primo ricorso ed accoglie il secondo, con assorbimento dell'esame delle restanti censure, attesa l’antecedenza logica di quelle ritenute fondate.
Debbono invece essere rigettate le domande risarcitorie, avanzate in entrambi i gravami, giacché assolutamente generiche.
Dall'accoglimento dei ricorsi di cui trattasi discende l'obbligo, per l'Amministrazione, di provvedere nuovamente sull'istanza di sanatoria con un provvedimento preceduto da un'accurata istruttoria ed ampiamente motivato, in considerazione della rilevanza degli interessi in gioco, fra i quali anche quello pubblico allo sviluppo economico del territorio.
Le spese del giudizio possono essere compensate in considerazione del fatto che lo stato degli invasi è comunque difforme dalla loro originaria consistenza.
P.Q.M.
Il Tribunale riunisce i ricorsi; dichiara improcedibile il primo ed accoglie il secondo, come meglio specificato in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nelle camere di consiglio del 25 marzo 2009 e del 2 dicembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Annibale Ferrari, Consigliere
Carlo Luigi Cardoni, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/12/2009