REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 962 del 2009, proposto da
G. Spa, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati Valeria Lai e Roberto Maggiolo, con domicilio eletto presso lo studio legale della prima in Cagliari, via Palomba n. 22;
contro
il Comune di Cagliari, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Genziana Farci, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale del Comune di Cagliari in Cagliari, via Roma n. 145;
nei confronti di
A.I.P.A. (Agenzia Italiana Per Le Pubbliche Amministrazioni) S.p.A., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Napoli, Maurizio Zoppolato e Debora Urru, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Cagliari, via Farina n. 44;
per l'annullamento
della nota prot. n. 0181160 del 20 agosto 2009, con la quale il Comune di Cagliari ha negato l’accesso alla documentazione
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cagliari;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della AIPA Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2009 il dott. Giorgio Manca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. – La società ricorrente ha partecipato alla procedura aperta di gara per l’affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e della TOSAP/COSAP, indetta dal Comune di Cagliari. Al termine del procedimento di gara, il Comune di Cagliari, con nota dell’8 aprile 2009, prot. n. 76706, comunicava alla ricorrente, già esclusa dalla gara, l’adozione della determinazione dirigenziale n. 26 del 25 marzo 2009 avente per oggetto l’aggiudicazione dell’appalto in questione alla società AIPA S.p.A. . Con istanza in data 18 maggio 2009, l’attuale ricorrente chiedeva al Comune di Cagliari l’accesso alla documentazione relativa agli atti di gara con particolare riguardo ai verbali delle sedute pubbliche e riservate, nonché all’offerta della controinteressata aggiudicataria del contratto.
Con la nota impugnata, di cui in epigrafe, l’amministrazione appaltante rigettava la richiesta d’accesso sul rilievo che la società controinteressata aveva manifestato la sua opposizione fondata sulla “tutela del knw how tecnico aziendale”.
2. – Con ricorso, consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica in data 15 ottobre 2009 e depositato il successivo 30 ottobre, chiede l’annullamento del diniego espresso all’accesso, deducendo la violazione dell’art. 13, comma 6, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici), ai sensi del quale – anche nell’ipotesi di opposizione dell’offerente per la tutela di segreti tecnici o commerciali – “è comunque consentito l’accesso al concorrente in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell’ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso”. La ricorrente, sebbene esclusa con provvedimento ormai inoppugnabile, conserverebbe l’interesse strumentale ad impugnare gli atti di gara e in specie il provvedimento finale di aggiudicazione definitiva, al fine di conseguire l’integrale rinnovo della procedura. Da ciò l’interesse all’accesso alla documentazione di gara richiesta.
3. – Si sono costituite in giudizio sia l’amministrazione comunale che la società controinteressata, concludendo entrambe per la reiezione del ricorso.
4. – Alla camera di consiglio del 18 novembre 2009, la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.
5. – Il ricorso è infondato.
La disciplina del diritto di accesso nell’ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, sebbene contenga un generale rinvio alle norme di cui alla legge n. 241 del 1990, si differenzia da quest’ultima in alcuni profili regolati dall’art. 13 del codice dei contratti pubblici. Uno di tali profili, per il quale l’art. 13 cit. detta una norma speciale rispetto a quella di cui all’art. 24 della legge n. 241/1990, è costituito dalla configurazione dell’interesse strumentale che giustifica la conoscenza degli atti di gara. Il comma 6 dell’art. 13 cit., infatti, subordina l’accesso (in specie quando si tratti di atti coperti da segreti tecnici e commerciali, come nel caso in esame) alla sussistenza di un interesse alla “difesa in giudizio … in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell’ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso”. La diversità rispetto alla corrispondente regola dettata dall’art. 24, comma 7, si coglie quando si rifletta sulla circostanza che in questo caso l’accesso è consentito ove “sia necessari(o) per curare o per difendere i propri interessi giuridici”, con una formulazione più ampia rispetto a quella vista di cui al comma 6 dell’art. 13, che si distingue per la necessità che la tutela debba riversarsi in uno specifico giudizio che abbia per oggetto la procedura di gara in cui l’istanza di accesso è formulata (sulla lettura in tal senso dell’art. 13 del codice dei contratti si veda Consiglio di Stato, sez. V, 9 dicembre 2008, n. 6121).
6. - Nel caso di specie, un simile interesse non sussiste in capo alla ricorrente.
Infatti, in primo luogo, come accennato, la società ricorrente è stata esclusa dalla procedura di gara fin dall’aprile 2008 (come ammesso dalla medesima ricorrente). Né residua un interesse di tipo strumentale, diretto alla rinnovazione o alla ripetizione integrale della procedura in questione, posto che con la determinazione dirigenziale n. 26 del 25 marzo 2009, comunicata alla ricorrente fin dal 21 aprile 2009 (come da avviso di ricevimento depositato in atti dall’amministrazione resistente), l’appalto è stato definitivamente aggiudicato alla società AIPA S.p.A. . I termini per la sua impugnazione risultano, pertanto, ampiamente trascorsi.
Anche l’affermazione della ricorrente, secondo cui con la determinazione appena richiamata si sarebbe disposta la sola aggiudicazione provvisoria, non è condivisibile ed anzi appare manifestamente infondata non solo sulla base del tenore letterale della decisione (“di aggiudicare definitivamente l’appalto … alla ditta AIPA SPA …”) ma anche tenuto conto che il provvedimento risulta adottato dopo aver svolto, con esito positivo, nei confronti della società aggiudicataria, i controlli e le verifiche di cui agli articoli 11 e 12 del codice dei contratti pubblici, e, ancor prima, aver concluso la verifica di congruità dell’offerta aggiudicataria.
7. – Il ricorso, in conclusione, è infondato per la mancanza di un interesse tutelabile, nel senso richiesto dall’art. 13, comma 6, del d.lgs. n. 163/2006, sotteso all’istanza di accesso formulata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo per la Sardegna, Sezione Prima, pronunciando definitivamente sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Cagliari e della società controinteressata AIPA s.p.a., liquidandole in euro 1.500,00 (millecinquecento), per ciascuna di esse, oltre I.V.A. e C.P.A., nella misura di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Giorgio Manca, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/12/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)