REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 782 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da
M. R., rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Bionda, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Matilde Mura in Cagliari, via Ancona n. 3;
contro
Poste Italiane S.p.A., con sede legale in Roma, viale Europa n. 190, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Daniela Murgia e Mauro Panzolini, con domicilio eletto presso l’Area Legale Territoriale Centro, Poste Italiane, in Cagliari - via Brenta s.n.;
per l'annullamento
del diniego all’accesso ai documenti richiesti dall’interessata
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Poste Italiane Spa Nuoro;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Poste Italiane Spa Cagliari;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Poste Italiane Spa Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2009 il dott. Giorgio Manca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. – La ricorrente, dipendente di Poste Italiane S.p.A., con nota del 5 maggio 2009 chiedeva alla società datrice di lavoro l’accesso ai seguenti atti e documenti contenuti nel suo fascicolo personale:
- Mod. 70P, di rilevazione presenze del personale applicato alla struttura D.C.I.Q. di Nuoro, negli anni 1999-2000-2001-2002;
- Mod. 4AU, documentazione relativa al personale addetto alla guida delle vetture di servizio, nella medesima struttura di Nuoro, negli anni dal 2000 al 2007;
- documentazione relativa alle assenze per puerperio, nascita figlio e situazione familiare;
- giudizi prestazioni lavorative anni dal 2003 al 2007;
- copia filmati e fotografie relative ad un evento tenutosi a Cagliari il 30 giugno 2004;
- certificati medici dal 2000 al 2008.
L’istanza di accesso era motivata con riferimento all’interesse della ricorrente di tutelare necessità di conoscere il contenuto dei documenti
Non avendo ricevuto alcuna risposta da parte della società Poste Italiane, trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, con ricorso notificato il 10 luglio 2009 e depositato il 7 agosto 2009, la ricorrente chiede l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato sull’istanza di accesso ai documenti richiesti, nonché l’accertamento e la dichiarazione del diritto all’accesso e la conseguente condanna alla esibizione dei documenti detenuti da Poste Italiane.
A sostegno delle domande, deduce la violazione degli artt. 22 e ss, della legge n. 241/1990.
2. – Dopo la proposizione del ricorso, in data 13 luglio 2009 la società intimata consegnava alla ricorrente una parte della documentazione richiesta. Con nota del 31 luglio 2009, la ricorrente rinnovava la richiesta di accesso alla documentazione mancante. In data 14 settembre 2009 Poste Italiane consegnava alla ricorrente altra parte dei documenti richiesti.
Con successiva nota del 15 settembre 2009, la ricorrente chiedeva ancora di aver accesso alla documentazione cartacea dei MOD 70P per gli anni 1999, 2000, 2001 e 2002, dai quali si evincano orari e località di missione, considerato che quelli consegnati erano privi di tali dati; nonché copia delle “schede di valutazione annuale” relative agli dal 2002 ad oggi.
Con nota del 1 ottobre 2009 la società affermava di aver adempiuto ad ogni richiesta di accesso.
3. - Ritenendo incompleta e carente la documentazione esibita da Poste Italiane, rispetto a quella oggetto delle istanze presentate, la ricorrente – con atto notificato il 6 ottobre 2009 e depositato il successivo 14 ottobre – ha proposto motivi aggiunti con i quali estende la materia del contendere anche al diniego espresso di cui alla citata nota di Poste Italiane del 1 ottobre 2009, nei confronti della quale ripropone i motivi dedotti con il ricorso introduttivo.
4. – Si è costituita in giudizio la società Poste Italiane s.p.a., rilevando come, a seguito dei documenti consegnati il 14 settembre 2009, siano state soddisfatte tutte le richieste formulate dalla ricorrente. Chiede, pertanto, che sia dichiarata la cessata materia del contendere e, comunque, che il ricorso sia rigettato in quanto infondato.
5. - Alla camera di consiglio del 4 novembre 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. - Il ricorso è fondato.
La Sezione ritiene di non doversi discostare dal prevalente orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui l'attività amministrativa, alla quale gli artt. 22 e 23 della legge n. 241 del 1990 correlano il diritto d'accesso, ricomprende, non solo, quella di diritto amministrativo, ma, anche quella di diritto privato posta in essere dai soggetti gestori di pubblici servizi che, pur non costituendo direttamente gestione del servizio stesso, sia collegata a quest'ultima da un nesso di strumentalità derivante anche, sul versante soggettivo, dalla intensa conformazione pubblicistica (si veda, recentemente, Consiglio di Stato, sez. VI, 2 ottobre 2009, n. 5987, con specifico riferimento alla applicazione della disciplina dell’accesso, di cui alla legge n. 241/1990, nei confronti della società Poste Italiane e della qualificazione, a tali fini, dell’attività svolta nella gestione dei rapporti di lavoro dei dipendenti della anzidetta società).
Sussistono, in definitiva, i presupposti per accertare il diritto di accesso della ricorrente, con il conseguente ordine alla società Poste Italiane s.p.a. di esibire la documentazione richiesta, di cui alla istanza da ultimo formulata con nota del 15 settembre 2009, ricorrendo eventualmente al mascheramento dei dati personali non strettamente necessari alla tutela degli interessi della ricorrente, come già disposto per i documenti consegnati il 14 settembre 2009 (cfr. verbale in atti).
L’accesso andrà consentito entro il termine di giorni 20 (venti) decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, con le modalità sopra esposte.
7. - Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo per la Sardegna, Sezione Prima, pronunciando definitivamente sul ricorso e i motivi aggiunti, di cui in epigrafe, li accoglie e, per l’effetto, ordina alla società Poste Italiane s.p.a. di esibire e rilasciare in copia alla ricorrente gli atti richiesti con l’istanza in data 15 settembre 2009, con le eventuali modalità di cui in motivazione.
Condanna la società Poste Italiane S.p.A. al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, liquidandole in complessivi euro 2.000,00 (duemila), oltre I.V.A. e C.P.A., nella misura di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Alessandro Maggio, Presidente FF
Grazia Flaim, Consigliere
Giorgio Manca, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/12/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)