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T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Ordinanza 21 dicembre 2009 n. 1000
Pres. Bianchi – Rel. Graziano
Impresa Cerutti Lorenzo srl (avv.ti Carnevale Schianca, Pagani) c. Anas spa
(Avvocatura distrettuale dello Stato) e Lis srl (avv.ti Grisella, Polliotto)


1. – Contratti p.a. – Appalto – Clausole bando – Giustificazioni preventive – A pena di esclusione – Illegittimità.

 

2. – Contratti p.a. – Appalto – Giustificazioni preventive – Insufficienza – Onere di attivare il contraddittorio.

1. - Le giustificazioni preventive in sede di gara non possono essere richieste a pena di esclusione, pena l’illegittimità delle clausole del bando.

 

2. – Qualora le giustificazioni preventive non siano considerate sufficienti dalla P.A., questa è tenuta ad attivare il contraddittorio integrativo con l’offerente ai sensi dell’art. 88, c. 4, d.lgs. 163/2006.


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