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T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE II - Sentenza 16 dicembre 2009 n. 3042
G. Mozzarelli Pres. B. Lelli Est.
Olmi A. ed Altra (Avv. C.E. Traina Chiarini) contro il Ministero Per i Beni
Culturali ed Ambientali (Avvocatura dello Stato)


Autorizzazione e concessione – Autorizzazioni edilizie – Autorizzazione ex art. 7 L. n. 1497/1939 – Nozione – Motivazione – Deve rendere palesi le ragioni per le quali l’intervento non incide sui caratteri propri della bellezza naturale così come individuati in sede di imposizione del vincolo - Fattispecie

L’autorizzazione ex art. 7 L. n. 1497/1939 si sostanzia in un apprezzamento discrezionale che muove da una comparazione fra lo stato del bene prima e dopo la realizzazione dell’intervento modificativo allo scopo di garantire il rispetto degli specifici aspetti esteriori che il vincolo intende proteggere. L’onere della motivazione, quindi, può dirsi assolto solo quando il provvedimento si fa carico di rendere palesi le ragioni per le quali l’intervento non incide sui caratteri propri della bellezza naturale così come individuati in sede di imposizione del vincolo (fattispecie in cui è stato ritenuto legittimo l’annullamento ministeriale in quanto l’autorizzazione poi annullata descriveva sommariamente l’intervento edilizio, ma, nella fase propriamente valutativa - rilevante ai fini della motivazione - si limitava a richiamare il “consiglio” formulato dalla commissione edilizia per rendere l’intervento maggiormente compatibile con le caratteristiche dei fabbricati rurali. Il comune avrebbe invece dovuto descrivere lo stato dei luoghi, evidenziare con precisione le alterazioni introdotte con le opere da realizzare e, successivamente, esaminare la compatibilità della nuova situazione con i caratteri ambientali e paesaggistici tutelati dal vincolo)


N. 03042/2009 REG.SEN.
N. 01360/1996 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 1360 del 1996, proposto da:

 

Olmi Achille ed Altra, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Emanuele Traina Chiarini, con domicilio eletto presso Carlo Emanuele Traina Chiarini in Bologna, via Broccaindosso N.32/2; Conti Cesira;

contro



Ministero Per i Beni Culturali ed Ambientali, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Bologna, via Guido Reni 4;

per l'annullamento
del decreto in data 14 marzo 1996 con il quale è stato disposto l'annullamento del provvedimento del Sindaco di Castel San Pietro Terme, Bologna, in data 8.9.1995 portante autorizzazione relativa all’ istanza di sanatoria per opere abusive consistenti in un piccolo capannone sito in località Farneto di detto Comune;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni Culturali ed Ambientali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2009 il dott. Bruno Lelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



1. Con il ricorso in epigrafe viene impugnato il decreto del Direttore Generale del Ministero per i beni ambientali e paesaggistici del 14.3.1996 di annullamento del provvedimento del 8.9.1995 con cui il Sindaco del comune di Castel San Pietro Terme ha rilasciato l’autorizzazione ambientale di cui all’art. 7 della L. n. 1437/1939 riferito ad un manufatto realizzato abusivamente in zona agricola di salvaguardia ambientale (via Montecerere, foglio n. 156, mappale n. 66) per il quale era stata formulata istanza di condono edilizio.
Il provvedimento impugnato pone a fondamento del disposto annullamento sia il fatto che il provvedimento comunale di autorizzazione non è sufficientemente motivato, poiché non spiega come e perché l’intervento autorizzato sia compatibile con le caratteristiche e le peculiarità paesaggistiche dell’area tutelata, sia la circostanza che l’autorizzazione del comune comporta la realizzazione di una serie di opere incompatibili col vincolo paesaggistico che interessa l’area.
Col ricorso avverso il suesposto provvedimento ministeriale di annullamento vengono formulate censure di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili.
2. Il ricorso è infondato.
Premesso che non ha pregio la censura inerente alla nullità della notifica dell’atto in quanto la sua impugnazione dimostra che la comunicazione ha comunque raggiunto i suoi effetti, si deve preliminarmente osservare che è infondata la censura con cui si tende ad escludere l’inapplicabilità della normativa in materia di condono in conseguenza della sopravvenienza del vincolo all’esecuzione delle opere, in quanto la giurisprudenza ha chiarito che l’imposizione del vincolo successiva all’esecuzione delle opere è comunque rilevante e che in tal caso il condono può essere accordato solo con il parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo stesso (C. St., A.P. n. 20/1999; C.St. VI n. 5918/03; n. 528/2006; TAR Emilia-Romagna n. 3383/2008).
Tali principi valgono necessariamente anche per l’autorizzazione ambientale preordinata a consentire la condonabilità.
Infondato è il motivo di ricorso con cui viene censurata la parte del provvedimento impugnato che rileva l’assenza di una sufficiente motivazione nell’atto oggetto di annullamento.
Su questo punto si deve premettere che l’autorizzazione ex art. 7 L. n. 1497/1939 si sostanzia in un apprezzamento discrezionale che muove da una comparazione fra lo stato del bene prima e dopo la realizzazione dell’intervento modificativo allo scopo di garantire il rispetto degli specifici aspetti esteriori che il vincolo intende proteggere.
L’onere della motivazione, quindi, può dirsi assolto solo quando il provvedimento si fa carico di rendere palesi le ragioni per le quali l’intervento non incide sui caratteri propri della bellezza naturale così come individuati in sede di imposizione del vincolo.
In relazione a quanto sopra il Collegio ritiene che sussista il difetto di motivazione evidenziato dal provvedimento impugnato con cui il Ministero ha annullato l’autorizzazione comunale.
In effetti l’autorizzazione poi annullata descrive sommariamente l’intervento edilizio, ma, nella fase propriamente valutativa ( rilevante ai fini della motivazione ) si limita a richiamare il “consiglio” formulato dalla commissione edilizia per rendere l’intervento maggiormente compatibile con le caratteristiche dei fabbricati rurali
Invero il comune avrebbe dovuto descrivere lo stato dei luoghi, evidenziare con precisione le alterazioni introdotte con le opere da realizzare e, successivamente, esaminare la compatibilità della nuova situazione con i caratteri ambientali e paesaggistici tutelati dal vincolo.
Essendo priva dei suddetti elementi la motivazione appare insufficiente.
Ciò posto non occorre esaminare le ulteriori censure concernenti il provvedimento impugnato, atteso che il difetto di motivazione dell’autorizzazione ambientale basta da sola a giustificare il disposto annullamento (sul punto vedasi C.St. VI, n. 460/1998; 592/2003; TAR Emilia-Romagna, Bologna, n. 3369/2006) .
Per quanto sopra il ricorso in epigrafe deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.


P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna - Bologna, Sezione II rigetta il ricorso in epigrafe.
Condanna il ricorrente al pagamento nei confronti del Ministero intimato della somma di Euro 3500,00 (tremilacinquecento/00) a titolo di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Giancarlo Mozzarelli, Presidente
Bruno Lelli, Consigliere, Estensore
Alberto Pasi, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/12/2009



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