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T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE I - Sentenza 18 dicembre 2009 n. 3179
C. Piscitello Pres. R. Trizzino Est.
A.C.L. Tancredi (Avv.ti T. De Grandis e G. Marzocco) contro il Ministero
dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, l’Ufficio Scolastico
Provinciale di Bologna (Avvocatura dello Stato) e nei confronti di C.
Cannella ed altra (non costituite)


Giurisdizione e competenza - Controversie in materia di graduatorie permanenti del personale della scuola - Appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario – Fattispecie relativa al mancato inserimento c.d. a pettine

Le controversie in materia di graduatorie permanenti del personale della scuola, riguardanti l’accertamento del diritto al collocamento in graduatoria con precedenza rispetto ad altro docente, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. In tali procedimenti, infatti, vengono in rilievo atti che non possono che restare compresi nel rapporto di lavoro contrattualizzato tra datore di lavoro – in questo caso l’Ufficio Scolastico Regionale e/o Provinciale - e pubblico dipendente, che in sostanza s’inseriscono nella gestione delle graduatorie utili ad eventuali assunzioni, e di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi. Nella fattispecie, in cui il controverso mancato inserimento c.d. “a pettine” attiene proprio alla gestione di tali procedure, restando esclusa ogni inerenza a procedimenti concorsuali o di natura autoritativa, sussiste il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo


N. 03179/2009 REG.SEN.
N. 01333/2009 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, Sul ricorso numero di registro generale 1333 del 2009, proposto da:

 

Anna Carla Lucia Tancredi, rappresentata e difesa dagli avv.ti Tommaso De Grandis e Gianfranco Marzocco, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Giuseppe Romeo in Bologna, via Previati n. 1;

contro



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Provinciale di Bologna, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria per legge in Bologna, via Guido Reni 4;

nei confronti di
Caterina Cannella, non costituita in giudizio;
Maria Greca Savoia, non costituita in giudizio;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- delle graduatorie ad esaurimento dell'Ufficio scolastico provinciale di Bologna, pubblicate in data 2 agosto 2009, relative alla province nelle quali la ricorrente ha chiesto l'inserimento a pettine ma in cui è stata illegittimamente collocata in coda;
- dei conseguenti contratti a tempo indeterminato che, nel frattempo, il suddetto Ufficio scolastico provinciale ha conferito ai docenti collocati in posizione deteriore alla ricorrente;
- della nota del MIUR del 7 luglio 2009, prot. n.09/10171/B2, avente a oggetto "Esecuzione ordinanze cautelari ricorsi al TAR Lazio avverso il d.m. 42/2009";
- della nota prot. 14935 del 5 ottobre 2009 avente ad oggetto "Esecuzione di ordinanze Consiglio di Stato-Ricorsi al Tar Lazio avverso d.m. 42/09 ";
- degli atti ostativi al debito riconoscimento dell'inserimento a pettine nelle graduatorie ad esaurimento, per la scuola dell'infanzia ed elementare, delle citate province.
Nonché per il risarcimento dei danni patiti e patendi, sia in termini giuridici che economici conseguenti alla mancata immissione in ruolo.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Provinciale di Bologna;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2009 il Cons. Rosaria Trizzino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;
Atteso che sussistono effettivamente i presupposti per pronunciare sentenza resa in forma semplificata stante la manifesta inammissibilità del ricorso per le seguenti ragioni in fatto e diritto:

1. Il ricorso è inammissibile.
Osserva infatti il Collegio che, secondo la prevalente giurisprudenza della Cassazione ( Cass civ. S.U., 13 febbraio 2008 n. 3399, idem 28 luglio 2009 n. 17466) e dei TT.AA.RR, a cui questa Sezione aderisce (cfr. Tar Bologna, 21 ottobre 2009 n. 1009), le controversie in materia di graduatorie permanenti del personale della scuola, riguardanti l’accertamento del diritto al collocamento in graduatoria con precedenza rispetto ad altro docente, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.
In tali procedimenti, infatti, vengono in rilievo atti che non possono che restare compresi nel rapporto di lavoro contrattualizzato tra datore di lavoro – in questo caso l’Ufficio Scolastico Regionale e/o Provinciale - e pubblico dipendente, che in sostanza s’inseriscono nella gestione delle graduatorie utili ad eventuali assunzioni, e di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi.
Nella specie il controverso mancato inserimento a pettine attiene proprio alla gestione di tali procedure, restando esclusa ogni inerenza a procedimenti concorsuali o di natura autoritativa.
2. – Per tutto quanto sopra va pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Per effetto del principio della “traslatio judici” il processo può proseguire innanzi al giudice fornito di giurisdizione con riassunzione entro il termine di tre mesi decorrenti dalla comunicazione o dalla notificazione della presente decisione, rimanendo salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta davanti al giudice giurisdizionalmente incompetente.
Le spese possono compensarsi tra le parti.


P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna, sede di Bologna, prima sezione, definitivamente decidendo sul ricorso in epigrafe lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e assegna un termine di tre mesi, decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, per l'eventuale riassunzione della causa dinanzi al giudice ordinario competente.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Calogero Piscitello, Presidente
Rosaria Trizzino, Consigliere, Estensore
Grazia Brini, Consigliere



DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/12/2009



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