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| n. 1-2010 - © copyright |
T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE I - Sentenza 18 dicembre 2009 n. 3200
C. Piscitello Pres. S. Fina Est.
Ghelfi F. (Avv. G. Fregni) contro il Comune di Modena (Avv.ti R. Maritan e
V. Villani) e l’Azienda U.S.L. di Modena (Avv. G. Fornieri) |
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Autorizzazione e concessione – Attività alberghiere - D.L. n. 97/1995 conv nella L. n. 203/1995 - Consente per gli alberghi classificati fino a tre stelle una riduzione del 25% della superficie delle stanze a uno, due o più letti nelle strutture esistenti – È applicabile anche ai nuovi esercizi alberghieri oppure a quelli già esistenti che abbiano subito ristrutturazioni edilizie - Previa conformità agli strumenti urbanistici, alle norme sanitarie e ai regolamenti locali - Necessità
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Per l’autorizzazione all’esercizio di attività alberghiere è necessario, oltre al certificato di abitabilità previsto dall’art. 221 del R.D. n. 1265/1934 sulle norme sanitarie, anche una specifica autorizzazione concernente le condizioni igieniche minime per gli alberghi la quale viene emessa, a norma del R.D. n. 1102/1925, dal sindaco sulla base del parere espresso dalla locale autorità sanitaria. Tale normativa è stata, con riferimento alle prescrizioni sugli esercizi alberghieri, modificata con D.L. n. 97/1995 conv nella L. n. 203/1995 che, adeguandosi alla disciplina europea, ha consentito per gli alberghi classificati fino a tre stelle, una riduzione del 25% della superficie delle stanze a uno, due o più letti nelle strutture esistenti. La circostanza che la norma sia espressamente diretta alle strutture esistenti non esclude, in assenza di uno specifico divieto, la sua generale applicabilità ai nuovi esercizi alberghieri oppure a quelli, già esistenti, che, come nel caso in esame, abbiano subito ristrutturazioni edilizie, purchè vi sia, nella specie, la previa conformità agli strumenti urbanistici, alle norme sanitarie e ai regolamenti locali. Ne consegue che l’autorizzazione sanitaria può essere rilasciata fino a tre persone per le camere dell’albergo di proprietà del ricorrente se ed in quanto la superficie di tali locali sia pari o superiore a mq. 15.
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N. 03200/2009 REG.SEN.
N. 00823/2000 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 823 del 2000, proposto da:
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Ghelfi Franco, rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Fregni, con domicilio eletto presso Stefano Vanni in Bologna, via D'Azeglio 34;
contro
Comune di Modena, rappresentato e difeso dagli avv. Raffaella Maritan, Vincenzo Villani, con domicilio eletto presso Raffaella Maritan in Bologna, via Castiglione 4; Azienda U.S.L. di Modena, rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Fornieri, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Bologna, Strada Maggiore 53;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell'atto del 27.3.2000 del Comune di Modena - Settore sviluppo, economia e relazioni internazionali;
per quanto occorrer possa, del parere prot.n. 781 del 17.2.2000 dell'AUSL di Modena - dipartimento prevenzione - servizio interdistrettuale di igiene pubblica - area centro - Università opertiva di Modena;
dell'autorizzazione sanitaria n. 2068/2000 del 20.3.2000;
di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e conseguente;.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Modena;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda U.S.L. di Modena;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2009 il dott. Sergio Fina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Sono impugnati plurimi atti integranti il procedimento di rilascio, da parte del Comune di Modena, di un’autorizzazione sanitaria relativa ad una struttura alberghiera di proprietà del ricorrente.
Il ricorso è fondato in relazione alla dedotta violazione dell’art. 7 del D.L. n. 97/1995 conv. nella L. n. 203/1995.
Preliminarmente occorre chiarire che per l’autorizzazione all’esercizio di attività alberghiere è necessario, oltre al certificato di abitabilità previsto dall’art. 221 del R.D. n. 1265/1934 sulle norme sanitarie, anche una specifica autorizzazione concernente le condizioni igieniche minime per gli alberghi la quale viene emessa, a norma del R.D. n. 1102/1925, dal sindaco sulla base del parere espresso dalla locale autorità sanitaria.
Tale normativa è stata, con riferimento alle prescrizioni sugli esercizi alberghieri, modificata con D.L. n. 97/1995 conv nella L. n. 203/1995 che, adeguandosi alla disciplina europea, ha consentito per gli alberghi classificati fino a tre stelle, una riduzione del 25% della superficie delle stanze a uno, due o più letti nelle strutture esistenti.
Ora alla stregua del tenore letterale delle disposizioni appena richiamate il Collegio ritiene che non possa condividersi la posizione di diniego assunta dall’amministrazione in ordine alla richiesta di autorizzazione di una superficie minima delle camere di mq. 15 per tre persone – riduzione della superficie del 25% -, non essendo al riguardo prevista alcuna preclusione per le strutture esistenti assoggettate a ristrutturazioni edilizie e neppure per le nuove strutture.
In sostanza la circostanza che la norma sia espressamente diretta alle strutture esistenti non esclude, in assenza di uno specifico divieto, la sua generale applicabilità ai nuovi esercizi alberghieri oppure a quelli, già esistenti, che, come nel caso in esame, abbiano subito ristrutturazioni edilizie, purchè vi sia, nella specie, la previa conformità agli strumenti urbanistici, alle norme sanitarie e ai regolamenti locali.
Ne consegue che l’autorizzazione sanitaria può essere rilasciata fino a tre persone per le camere dell’albergo di proprietà del ricorrente se ed in quanto la superficie di tali locali sia pari o superiore a mq. 15.
Non possono essere autorizzate, invece, le camere del sottotetto poiché di altezza inferiore ai parametri richiesti dalla richiamata normativa – L. n. 203/1995 - che indica in mt. 2,70 l’altezza minima utile per le camere di albergo e una finestratura non inferiore al limite stabilito di 1/8 della superficie del locale.
Nei limiti appena indicati il ricorso deve pertanto essere accolto con conseguente annullamento in parte qua del provvedimento di diniego impugnato
Le spese, tenuto conto del bilanciamento tra parziale accoglimento e residuale soccombenza, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L’EMILIA ROMAGNA – SEZIONE I^- definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto annulla in parte qua il diniego di autorizzazione impugnato.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Calogero Piscitello, Presidente
Sergio Fina, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Referendario
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/12/2009
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