T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE II - Sentenza 21 dicembre 2009 n. 3212
G. Mozzarelli Pres. U. Giovannini Est.
Associazione A.N.P.O. ed altre (Avv. .a Marzot) contro l’Asl 104 - Modena (Avv.
A. Della Fontana) e nei confronti della Dott.ssa C. Gibertoni (non costituita) |
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1. Processo amministrativo – Conferimento di valida procura speciale al difensore in calce o a margine dell’atto - Prescinde da qualsivoglia specifico riferimento della formula al giudizio in corso
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2. Processo amministrativo – Legittimazione ed interesse processuale – Organizzazioni sindacali - Non sono titolari di un generale potere di accesso - Richieste di accesso a documenti in riferimento ai quali il sindacato presti tutela ad interessi personali di singoli associati o di una parte di essi – Legittimazione attiva – Insussistenza – Ricorso - Inammissibilità
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1. L’esistenza di valida procura speciale al difensore, in calce o al termine dell’atto di citazione o del ricorso, prescinde da qualsivoglia specifico riferimento della formula al giudizio in corso, ben potendo essa essere desunta dallo stesso art. 83 del codice procedura civile (nel nuovo testo introdotto con la legge n. 141 del 1997) e, in particolare, dal fatto che il mandato forma materialmente corpo con il ricorso o l’atto di citazione, essendo la collocazione della procura sull’atto idonea a dare luogo alla presunzione di riferibilità della procura stessa al giudizio cui l’atto accede
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2. Le organizzazioni sindacali, quali soggetti rappresentativi degli interessi collettivi degli associati, non sono titolari di un generale potere di accesso agli atti delle pubbliche amministrazioni al fine di un controllo generalizzato dell’attività amministrativa, dovendo tale diritto essere circoscritto e limitato ai soli casi in cui la richiesta di ostensione riguardi atti effettivamente rilevanti per l’interesse indifferenziato della categoria, con esclusione, quindi, delle richieste di accesso a documenti in riferimento ai quali il sindacato presti tutela ad interessi personali di singoli associati o di una parte di essi. Nella specie, risulta evidente che non sussiste un interesse indifferenziato di tutti gli associati al sindacato ricorrente all’ostensione dei dati e dei documenti inerenti gli incarichi e i ruoli rivestiti nelle varie Aziende U.S.L. da un medico che ha ottenuto un incarico dirigenziale; essendo semmai ravvisabile un concreto personale interesse – con corrispondente legittimazione all’accesso – di tutti quei colleghi che, anche in astratto, ambissero all’incarico conferito alla odierna controinteressata. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso
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N. 03212/2009 REG.SEN.
N. 01124/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1124 del 2009, proposto da:
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Associazione A.N.P.O. - Ascoti - Fials Medici, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Marzot, con domicilio eletto presso la medesima, con studio in Bologna, via Santo Stefano, 45;
contro
Asl 104 - Modena, in persona del Direttore generale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Della Fontana, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R., in Bologna, Strada Maggiore n. 53;
nei confronti di
Dott.ssa Chiara Gibertoni, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del diniego di accesso agli atti amministrativi adottato dalla A.U.S.L. di Modena in data 29/7/2009 a seguito della relativa richiesta presentata dalla società instante e concernente i ruoli e gli incarichi rivestiti dalla dott.ssa Chiara Gibertoni nata a Modena il 19.07.1966, dal momento della sua assunzione sino all'attualità e conseguentemente per ottenere il rilascio di copia di qualsiasi atto connesso all'inserimento in organico della Dott.ssa Gibertoni nella AUSL di Modena e nella AUSL di Parma;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Asl 104 - Modena;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 12/11/2009, il dott. Umberto Giovannini e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La Associazione sindacale A.N.P.O. – ASCOTI – F.I.A.L.S. ha chiesto alla Azienda Usl di Modena di accedere agli atti, da questa detenuti, relativi alla dott.ssa Chiara Gibertoni, con particolare riferimento ai ruoli e agli incarichi dalla medesima rivestiti dal momento della sua assunzione sino all’attualità, e alla copia conforme all’originale di qualsiasi atto connesso all’inserimento in organico della medesima sia nella Azienda U.S.L. di Modena sia nella Azienda U.S.L. di Parma.
La struttura sanitaria modenese, con atto in data 29/7/2009 negava il richiesto accesso; da qui la presente azione camerale, svolta dall’associazione sindacale ai sensi dell’art. 25 L. n. 241 del 1990. Al riguardo, la ricorrente riferisce di essere venuta a conoscenza solo a metà del mese di giugno del 2009 della deliberazione della Azienda U.S.L. di Modena in data 20/11/2007, con la quale era stato attribuito alla dott.ssa Chiara Gibertoni l’incarico di Dirigente della Direzione del Nuovo Ospedale Civile S. Agostino Estense – struttura complessa B2 e di avere quindi richiesto all’amministrazione sanitaria i suddetti atti, al fine di verificare la sussistenza di profili di incompatibilità e/o di illegittimità della dirigente rispetto all’incarico attribuitole, nell’interesse collettivo di categoria dei medici dell’area igienico – organizzativa e di management sanitario e di prevenzione.
Ritiene l’associazione odierna ricorrente che il diniego oppostole dalla struttura sanitaria modenese sia illegittimo per violazione dell’art. 24 L. n. 241 del 1990 e degli artt. 15 e 15 quinques del D. Lgs. n. 502 del 1992, nonché per violazione degli artt. 3, 4 e 27, comma 1, lett. a) del C.C.N.L. 8/6/2000.
Si è costituita in resistenza l’intimata Azienda U.S.L. di Modena, in via preliminare eccependo l’inammissibilità del ricorso, in quanto il difensore dell’associazione sarebbe privo di procura speciale “ad litem”, essendo stata rilasciata, questa, anteriormente alla data di adozione del gravato diniego di accesso; in subordine, nel merito, la struttura sanitaria chiede che il ricorso sia respinto, in quanto infondato.
Alla camera di consiglio del 12/11/2009, la causa è stata chiamata ed è stata, quindi, trattenuta per la decisione come da verbale.
Il Collegio deve innanzitutto respingere l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa dell’Azienda U.S.L. di Modena per supposta mancanza di procura speciale al difensore, desunta dalla anteriorità della data di conferimento della stessa rispetto a quella di adozione del gravato diniego di ostensione di atti.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione, l’esistenza di valida procura speciale al difensore,in calce o al termine dell’atto di citazione o del ricorso prescinde da qualsivoglia specifico riferimento della formula al giudizio in corso, ben potendo essa essere desunta dallo stesso art. 83 del codice procedura civile (nel nuovo testo introdotto con la legge n. 141 del 1997) e, in particolare, dal fatto che il mandato forma materialmente corpo con il ricorso o l’atto di citazione, essendo la collocazione della procura sull’atto idonea a dare luogo alla presunzione di riferibilità della procura stessa al giudizio cui l’atto accede (Corte Cass. Sez. lav., 21/5/2007, 11741).
Sempre in via preliminare, il Collegio deve rilevare l’inammissibilità dell’azione camerale per difetto di legittimazione attiva dell’associazione sindacale ricorrente.
Secondo l’orientamento largamente maggioritario della giurisprudenza amministrativa in materia (orientamento che il Collegio pienamente condivide), le organizzazioni sindacali, quali soggetti rappresentativi degli interessi collettivi degli associati, non sono titolari di un generale potere di accesso agli atti delle pubbliche amministrazioni al fine di un controllo generalizzato dell’attività amministrativa, dovendo tale diritto essere circoscritto e limitato ai soli casi in cui la richiesta di ostensione riguardi atti effettivamente rilevanti per l’interesse indifferenziato della categoria, con esclusione, quindi, delle richieste di accesso a documenti in riferimento ai quali il sindacato presti tutela ad interessi personali di singoli associati o di una parte di essi (v. Cons. Stato, sez. VI, 30/5/2003 n. 3000).
Nella specie, risulta evidente che non sussiste un interesse indifferenziato di tutti gli associati al sindacato ricorrente all’ostensione dei dati e dei documenti inerenti gli incarichi e i ruoli rivestiti nelle varie Aziende U.S.L. da un medico che ha ottenuto un incarico dirigenziale; essendo semmai ravvisabile un concreto personale interesse – con corrispondente legittimazione all’accesso – di tutti quei colleghi che, anche in astratto, ambissero all’incarico conferito alla odierna controinteressata.
In conclusione, non ravvisandosi – alla base della esaminata richiesta di accesso – né un interesse collettivo dell’associazione sindacale ricorrente all’ostensione dei dati e degli atti concernenti la carriera della dott.ssa Gibertoni all’interno delle Aziende U.S.L. presso le quali ella ha prestato servizio, né, conseguentemente, la legittimazione attiva del sindacato ricorrente all’azione camerale ex art. 25 della L. n. 241 del 1990, il presente ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia – Romagna, Bologna, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 25 L. n. 241 del 19990 e s.m. e i. in epigrafe, lo dichiara inammissibile. Condanna l’associazione sindacale ricorrente, quale parte soccombente, al pagamento, in favore della Azienda U.S.L. di Modena, delle spese relative al presente giudizio, che liquida per l’importo onnicomprensivo di €. 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre c.p.a. e i.v.a..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2009, con l'intervento dei Magistrati:
Giancarlo Mozzarelli, Presidente
Ugo Di Benedetto, Consigliere
Umberto Giovannini, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/12/2009
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