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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 17 dicembre 2009 n. 8858
Pres. A. Guida, est. F. Donadono
Comune di Frattaminore (Avv. Laura Sofia Allamprese) c. Commissario di Governo per l’Emergenza Rifiuti in Campania (Avvocatura Distrettuale dello Stato Napoli).


Ambiente - Rifiuti - Provvedimenti commissariali adottati nelle situazioni di emergenza - Art. 3, comma II/bis, D.L. n. 245/2005 - Competenza funzionale del TAR Lazio - Roma - Rilevabilità d’ufficio - Inderogabilità - Applicazione ai giudizi in corso

In forza dell'art. 3, comma II/bis, del Decreto Legge n. 245 del 2005, le controversie riguardanti i provvedimenti commissariali adottati nelle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma I, della Legge n. 225 del 1992, sono devolute in via esclusiva alla competenza di primo grado del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma; l'incompetenza funzionale è rilevabile d'ufficio e non derogabile e, in base all'art. 3, comma II ter e II quater, del suddetto decreto-legge, si riferisce anche ai giudizi in corso


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 11766 del 2001, proposto da: Comune di Frattaminore, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Sofia Allamprese, con domicilio eletto presso Laura Sofia Allamprese in Napoli, via Monte di Dio, n. 1/E;

contro



Commissario di Governo per l’Emergenza Rifiuti in Campania, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato Napoli, presso la stessa legalmente domiciliato in Napoli, via Diaz, n. 11;

per l'annullamento



della disposizione prot. n. 24840 del 13.8.2001 nella parte in cui determina la tariffa per il conferimento dei rifiuti solidi urbani nei siti di stoccaggio provvisorio individuati nei singoli comuni e per quelli non smaltiti presso discariche campane, nonché degli atti connessi ivi compresa l’ordinanza commissariale n. 59 del 8/2/2001;
e per l’accertamento
dell’insussistenza dell’obbligo del Comune al pagamento della tariffa nella misura e con le modalità stabilite nella disposizione impugnata;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Commissariato di Governo per l'Emergenza Rifiuti;
Viste le produzioni delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18/11/2009 il dott. Fabio Donadono e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che, in forza dell'art. 3, co. 2-bis, del decreto legge n. 245 del 2005, le controversie riguardanti i provvedimenti commissariali adottati nelle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, co. 1, della legge n. 225 del 1992, sono devolute in via esclusiva alla competenza di primo grado del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma;
Ritenuto che l'incompetenza funzionale di questo Tribunale amministrativo, rilevabile d'ufficio e non derogabile, in base all'art. 3, co. 2-ter e 2-quater, del suddetto decreto-legge, si riferisce anche ai giudizi in corso;
Ravvisata la sussistenza di giusti motivi per la compensazione delle spese di causa;

P.Q.M.



Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione prima, dichiara il difetto di competenza funzionale del Tribunale amministrativo regionale della Campania.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Antonio Guida, Presidente
Fabio Donadono, Consigliere, Estensore
Carlo Dell'Olio, Primo Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/12/2009









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