T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE III - Sentenza 23 dicembre 2009 n. 3297
Amedeo Urbano – Presidente, Francesco Cocomile – Estensore
. Aquaro (avv.ti A. Loiodice e I. Lagrotta) c.
Gestore dei Servizi Elettrici - G.S.E. s.p.a. (avv.ti S. Fiorentini e M. Bonacina),
Ministero dello Sviluppo Economico (Avv. Stato). |
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Pubblica amministrazione – Competenza e giurisdizione – Impianto fotovoltaico “integrato” – Tariffa incentivante – G.S.E. s.p.a. – Mancato riconoscimento – Giurisdizione del giudice amministrativo.
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Va affermata la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla controversia avente ad oggetto il mancato riconoscimento della tariffa incentivante da parte della G.S.E. s.p.a. in relazione ad un impianto fotovoltaico asseritamente “integrato”, in quanto la G.S.E. s.p.a. ha natura giuridica di società per azioni con capitale sociale a totale partecipazione pubblica, i cui atti possono essere qualificati quale esercizio di poteri autoritativi da parte di un soggetto certamente equiparabile ad una p.a. in senso classico.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 21 e 26 legge n. 1034/1971 e successive modifiche e integrazioni, sul ricorso numero di registro generale 1783 del 2009, proposto da: Maria Aquaro, rappresentata e difesa dagli avv. Aldo Loiodice e Ignazio Lagrotta, con domicilio eletto presso il loro studio in Bari, via Nicolai, 29;
contro
Gestore dei Servizi Elettrici - G.S.E. s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Stefano Fiorentini e Marco Bonacina, con domicilio eletto presso Pasquale De Liddo in Bari, via Giulio Petroni, 37/F; Ministero dello Sviluppo Economico, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- della nota della G.S.E. del 22.7.2009, successivamente ricevuta, inerente il mancato riconoscimento della tariffa incentivante prevista per gli impianti fotovoltaici integrati del Tipo b/3, specifica 2;
- ove occorra, della convenzione n. M01F04687607 stipulata tra la G.S.E. e la sig.ra Aquaro del 5.8.2009 in parte qua, sottoscritta con riserva espressa dalla ricorrente;
- ove occorra, ulteriormente, delle linee giuda, così come modificate, nell’aprile 2009, con riferimento alla tipologia di impianti integrati come quelli di cui è causa;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale ancorché non conosciuto dalla ricorrente con espressa riserva di motivi aggiunti;
nonché per il risarcimento dei danni derivanti da responsabilità precontrattuale della G.S.E., da ritenersi autonoma ed alternativa alla restituito in integrum attraverso l’accesso alla tariffa incentivante che viene proposta nel denegato caso in cui non si ritenga di poter adottare una decisione ripristinatoria attraverso l’annullamento della nota impugnata ed il conseguente riconoscimento della tariffa incentivante;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Gestore dei Servizi Elettrici – G.S.E. s.p.a.;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2009 il dott. Francesco Cocomile e uditi per le parti i difensori Ignazio Lagrotta e Luciano Mariani, quest’ultimo su delega di Stefano Fiorentini; nessuno è comparso per il Ministero resistente;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell’art. 21, comma 10 legge n. 1034/1971, introdotto dalla legge n. 205/2000;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Preliminarmente deve essere affermata la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla presente controversia avente ad oggetto atti (rectius mancato riconoscimento della tariffa incentivante da parte della convenuta G.S.E. s.p.a. con nota gravata del 22.7.2009 in relazione ad un impianto fotovoltaico asseritamente “integrato” che la ricorrente Aquaro Maria sostiene di aver realizzato sul tetto di una serra) adottati da un soggetto (la G.S.E. s.p.a. appunto) che ha natura giuridica di società per azioni con capitale sociale a totale partecipazione pubblica e venendo in rilievo atti che possono essere qualificati quale esercizio di poteri autoritativi da parte di un soggetto certamente equiparabile ad una pubblica amministrazione in senso classico.
Come evidenziato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 29 luglio 2003, n. 11649) “In materia di contributi e di sovvenzioni pubbliche, il privato vanta, nei confronti della p.a., una posizione sia di interesse legittimo, se la controversia attiene alla fase procedimentale anteriore all’emanazione del provvedimento attributivo del beneficio, sia di diritto soggettivo, se la controversia concerne la successiva fase di erogazione del contributo. Ne consegue, con riguardo alle provvidenze in favore di soggetti danneggiati da eventi alluvionali, previste dall’art. 4 bis d.l. 12 ottobre 2000 n. 279 (convertito nella l. 11 dicembre 2000 n. 365), che la controversia attinente alla prima delle suddette fasi appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, atteso, peraltro, che la norma citata, nel disporre che ai soggetti ivi indicati è assegnato un contributo a fondo perduto "fino al 100% dell’entità dei danni subiti", assegna alla p.a. un ampio potere discrezionale, evidentemente correlato alle disponibilità finanziarie.”.
Nel caso di specie la controversia attiene alla fase procedimentale anteriore all’emanazione del provvedimento attributivo del beneficio (e quindi vengono in rilievo posizioni di interesse legittimo) e non già alla successiva fase di erogazione del contributo, poiché è posta in discussione da parte ricorrente la valutazione espressa dalla G.S.E. s.p.a. in ordine alla non riconducibilità dell’intervento realizzato dalla Aquaro nell’ambito della sfera applicativa dell’art. 2, comma 1, lett. b3) d.m. del 19.2.2007 (cd. intervento integrato che solo legittima l’attribuzione del beneficio consistente nell’accesso alla tariffa incentivante).
Va inoltre rammentato che ai sensi dell’art. 33, comma 1 dlgs n. 80/1998 (come novellato dalla legge n. 205/2000 e dalla sentenza costituzionale n. 204/2004) “Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero ancora relative all’affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481.”.
Nella presente fattispecie viene indubbiamente in rilievo una ipotesi di provvedimento (i.e. nota gravata del 22.7.2009 che non riconosce alla Aquaro la tariffa incentivante) adottato da un gestore (i.e. G.S.E. s.p.a.) di un pubblico servizio di cui alla legge n. 481/1995 (i.e. energia elettrica) in un procedimento amministrativo disciplinato dalla legge n. 241/1990.
Nel merito il presente ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
La ricorrente Aquaro Maria contesta, come detto, il mancato riconoscimento con la nota gravata del 22.7.2009 della tariffa incentivante da parte della convenuta G.S.E. s.p.a. in relazione ad un impianto fotovoltaico asseritamente “integrato” che la stessa sostiene di aver realizzato sul tetto di una serra.
Tuttavia dalla produzione fotografica in atti emerge con chiarezza come l’impianto in esame non possa essere considerato alla stregua di un “impianto integrato nella superficie esterna degli involucri di edifici e negli elementi di arredo urbano e viario” ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b3) d.m. del 19.2.2007 (che attribuisce speciali incentivi per tali strutture tra cui vanno ricomprese anche la c.d. pergola fotovoltaica e le serre fotovoltaiche). Per cui correttamente la G.S.E. s.p.a. ha escluso il riconoscimento della tariffa incentivante richiesto dalla Aquaro.
Peraltro le linee guida parimenti impugnate dalla Aquaro con l’ultimo motivo di ricorso attribuiscono al menzionato art. 2, comma 1, lett. b3) d.m. del 19.2.2007 un significato pienamente coerente con il chiaro tenore letterale della norma in esame e con la ratio della stessa (rectius attribuire gli incentivi agli interventi che comportano un minor utilizzo del territorio) e quindi non censurabile in tale sede.
Invero, come rilevato dalla G.S.E. s.p.a. nella nota impugnata del 22.7.2009, l’impianto realizzato dalla Aquaro si configura alla stregua di un “impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica semplicemente sollevato dal suolo”.
Sempre il provvedimento gravato evidenzia che “... per pergola fotovoltaica si intende quella struttura di pertinenza di unità a carattere residenziale, atta a consentire il sostegno di verde rampicante su terrazzi, cortili e giardini, con una ridotta superficie di copertura in pianta. Non rientrano in questa tipologia specifica quelle strutture realizzate in ampi spazi aperti scollegati da unità immobiliari, anche con destinazione agricola, la cui finalità principale è quella di sollevare da terra moduli fotovoltaici di media e grande dimensione. L’impianto fotovoltaico inoltre non può dirsi integrato nella copertura di una serra in quanto la struttura realizzata non ha una volumetria chiusa e presenta caratteristiche architettoniche sostanzialmente differenti da quelle di manufatti realmente adibiti a serre dedicate alle coltivazioni agricole o alla floricoltura.”.
Detta descrizione dello stato dei luoghi contenuta nella nota impugnata è pienamente coerente con quanto risulta in modo evidente dalla produzione fotografica in atti.
Pertanto l’intervento realizzato dalla ricorrente non può essere inquadrato nell’ambito operativo della previsione che consente l’accesso alla tariffa incentivante anche per la c.d. pergola fotovoltaica ovvero per le serre fotovoltaiche, tariffa legittimamente esclusa dalla G.S.E. s.p.a. in favore della Aquaro.
Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la reizione del ricorso introduttivo.
Conseguentemente essendo stata riscontrata la legittimità della nota gravata del 22.7.2009 non può trovare accoglimento la domanda risarcitoria azionata dalla ricorrente.
In considerazione della natura e della peculiarità della presente controversia nonché della qualità delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
1) respinge il ricorso introduttivo con riferimento alla domanda di annullamento degli atti impugnati;
2) rigetta la domanda risarcitoria.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2009 con l’intervento dei Magistrati:
Amedeo Urbano, Presidente
Vito Mangialardi, Consigliere
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/12/2009
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