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CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 22 luglio 2010 n. 278
Presidente Amirante, Redattore De Siervo


1. Energia nucleare - Artt. 25, comma 2, lettera g), e 26, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia) Delega al Governo in materia nucleare - Localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi - Rilascio della autorizzazione unica - Q.l.c. sollevata dalla Regione Molise – Asserita violazione degli artt. 117, terzo comma e 118 Cost. e del principio di leale collaborazione – Inammissibilità;

 

2. Energia nucleare - Art. 25, comma 2, lettera f), della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia) - Delega al Governo in materia nucleare - Localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi - Potere sostitutivo del Governo in caso di mancato raggiungimento delle intese con gli enti locali - Q.l.c. sollevata dalla Regione Marche – Asserita violazione dell’art. 3 Cost. – Inammissibilità;

 

3. Energia nucleare - Art. 25, comma 2, lettere g) e h), della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia) - Delega al Governo in materia nucleare - Localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi - Rilascio della autorizzazione unica - Q.l.c. sollevata dalla Regione Calabria – Asserita violazione degli artt. 3 e 97 Cost. – Inammissibilità;

 

4. Energia nucleare - Art. 25, comma 2, lettera g), della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia) - Delega al Governo in materia nucleare - Localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi - Rilascio della autorizzazione unica - Q.l.c. sollevata dalle Regioni Umbria, Liguria, Emilia-Romagna e Puglia – Asserita violazione dell’art. 117, secondo comma, Cost. – Inammissibilità;

 

5. Energia nucleare - Art. 25, comma 2, lettera g), della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia) - Delega al Governo in materia nucleare - Localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi - Rilascio della autorizzazione unica - Q.l.c. sollevata dalle Regioni Puglia e Calabria – Asserita violazione dell’art. 120 Cost. – Inammissibilità;

 

6. Energia nucleare - Art. 25, comma 2, lettera h), della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia) - Delega al Governo in materia nucleare - Localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi - Rilascio della autorizzazione unica - Q.l.c. sollevata dalla Regione Emilia-Romagna – Asserita violazione dell’art. 117, secondo comma, Cost. – Inammissibilità;

 

7. Energia nucleare - Art. 25, comma 2, lettera h), della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia) - Delega al Governo in materia nucleare - Localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi - Rilascio della autorizzazione unica - Q.l.c. sollevata dalla Regione Calabria – Asserita violazione dell’art. 120 Cost. – Inammissibilità;

 

8. Energia nucleare - Art. 25, comma 2, lettera g), della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia) - Delega al Governo in materia nucleare - Localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi - Rilascio della autorizzazione unica - Q.l.c. sollevata dalle Regioni Lazio, Toscana, Umbria, Liguria, Emilia-Romagna, Marche, Puglia, Basilicata, Calabria – Asserita violazione degli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost. e del principio di leale collaborazione – Inammissibilità;

 

9. Energia nucleare - Art. 25, comma 2, lettera h), della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia) - Delega al Governo in materia nucleare - Localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi - Rilascio della autorizzazione unica - Q.l.c. sollevata dalle Regioni Toscana, Emilia-Romagna, Marche, Calabria – Asserita violazione degli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost. e del principio di leale collaborazione – Inammissibilità;

 

10. Energia nucleare - Art. 25, comma 2, lettere l) e q), della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia) - Delega al Governo in materia nucleare - Localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi - Controlli di sicurezza e di radioprotezione - Campagna di informazione sull’energia nucleare - Q.l.c. sollevata dalla Regione Lazio – Asserita violazione degli artt. 117 e 118 Cost. – Inammissibilità;

 

11. Energia nucleare – Art. 27, comma 27, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia) - Misure per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico - Impianti di produzione di energia elettrica alimentati con carbon fossile - Q.l.c. sollevata dalla Regione Piemonte – Asserita violazione degli artt. 118 e 120 Cost. – Inammissibilità;

 

12. Energia nucleare – Art. 27, commi 14, 24, lettere c) e d), 28, 31 e 34 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia) - Misure per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico - Q.l.c. sollevata dalla Regione Lazio – Asserita violazione degli artt. 76, 97, 117 e 118 Cost. – Inammissibilità;

 

13. Energia nucleare – Art. 25, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia) - Delega al Governo in materia nucleare - Localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi - Q.l.c. sollevata dalle Regioni Lazio e Basilicata – Asserita violazione degli artt. 117 e 118 Cost. e del principio di leale collaborazione – Non fondatezza;

 

14. Energia nucleare – Art. 25, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia) - Delega al Governo in materia nucleare - Localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi - Q.l.c. sollevata dalla Regione Lazio – Asserita violazione degli artt. 76 e 117, terzo comma, Cost. – Non fondatezza;

 

15. Energia nucleare – Art. 25, comma 2, lettera a), della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia) - Delega al Governo in materia nucleare - Localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi - Aree di interesse strategico nazionale - Q.l.c. sollevata dalle Regioni Emilia-Romagna, Umbria, Liguria, Marche e Toscana – Asserita violazione degli artt. 117 e 118 Cost. e del principio di leale collaborazione – Non fondatezza;

 

16. Energia nucleare – Art. 25, comma 2, lettera f), della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia) - Delega al Governo in materia nucleare - Localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi - Potere sostitutivo del Governo in caso di mancato raggiungimento delle intese con gli enti locali - Q.l.c. sollevata dalle Regioni Umbria e Emilia-Romagna – Asserita violazione degli artt. 117, 118 e 120 Cost. e del principio di leale collaborazione – Inammissibilità – Non fondatezza;

 

17. Energia nucleare – Art. 25, comma 2, lettera f), della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia) - Delega al Governo in materia nucleare - Localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi - Potere sostitutivo del Governo in caso di mancato raggiungimento delle intese con gli enti locali - Q.l.c. sollevata dalle Regioni Lazio, Toscana e Marche – Asserita violazione degli artt. 117, 118, 120 Cost. e del principio di leale collaborazione – Non fondatezza;

 

18. Energia nucleare – Art. 26, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia) - Delega al Governo in materia nucleare - Localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi - Tipologie degli impianti per la produzione di energia elettrica nucleare - Q.l.c. sollevata dalle Regioni Lazio, Umbria, Emilia-Romagna, Marche e Basilicata – Asserita violazione degli artt. 117, terzo e sesto comma, e 118 Cost. e del principio di leale collaborazione – Non fondatezza;

 

19. Energia nucleare – Art. 27, comma 27, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia) - Misure per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico - Impianti di produzione di energia elettrica alimentati con carbon fossile - Q.l.c. sollevata dalle Regioni Umbria, Liguria e Piemonte – Asserita violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. – Non fondatezza;

 

20. Energia nucleare – Artt. 25, comma 2, lettera g) e 26, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia) - Delega al Governo in materia nucleare - Localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi - Rilascio della autorizzazione unica - Q.l.c. sollevata dalla Regione Piemonte – Asserita violazione degli artt. 3, 117, terzo comma e 120 Cost. – Estinzione del processo.

1. Sono inammissibili gli interventi dell’Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature Onlus Ong (WWF), del Codacons, Coordinamento delle associazioni e dei comitati di tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori, dell’ Enel s.p.a. e della Terna – Rete Elettrica Nazionale s.p.a.;

 

2. è costituzionalmente illegittimo l’articolo 3, comma 9, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia);

 

3. è inammissibile il ricorso indicato in epigrafe proposto dalla Regione Molise avverso gli artt. 25, comma 2, lettera g), e 26, comma 1, della legge n. 99 del 2009, in riferimento agli artt. 117, terzo comma e 118 della Costituzione e al principio di leale collaborazione;

 

4. è inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 25, comma 2, lettera f), della legge n. 99 del 2009, promossa dalla Regione Marche in riferimento all’art. 3 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

 

5. sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 25, comma 2, lettere g) e h), della legge n. 99 del 2009, promosse, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe;

 

6. sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionalità dell’art. 25, comma 2, lettera g), della legge n. 99 del 2009, promosse dalle Regioni Umbria, Liguria, Emilia-Romagna e Puglia in riferimento all’art. 117, secondo comma, della Costituzione, con i ricorsi indicati in epigrafe;

 

7. sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 25, comma 2, lettera g), della legge n. 99 del 2009, promosse, in riferimento all’art. 120 della Costituzione, dalle Regioni Puglia e Calabria, con i ricorsi indicati in epigrafe;

 

8. è inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 25, comma 2, lettera h), della legge n. 99 del 2009, promossa, in riferimento all’art. 117, secondo comma, della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso indicato in epigrafe;

 

9. è inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 25, comma 2, lettera h), della legge n. 99 del 2009 promossa, in riferimento all’art. 120 della Costituzione, dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe;

 

10. sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 25, comma 2, lettera g), della legge n. 99 del 2009, promosse dalle Regioni Lazio, Toscana, Umbria, Liguria, Emilia-Romagna, Marche, Puglia, Basilicata, Calabria, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, con i ricorsi indicati in epigrafe;

 

11. sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 25, comma 2, lettera h), della legge n. 99 del 2009, promosse dalle Regioni Toscana, Emilia-Romagna, Marche, Calabria, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, con i ricorsi indicati in epigrafe;

 

12. sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 25, comma 2, lettere l) e q), della legge n. 99 del 2009, promosse, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Lazio, con il ricorso indicato in epigrafe;

 

13. sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 27, comma 27, della legge n. 99 del 2009, promosse, in riferimento agli artt. 118 e 120 della Costituzione, dalla Regione Piemonte, con il ricorso indicato in epigrafe;

 

14. sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 27, commi 14, 24, lettere c) e d), 28, 31 e 34 della legge n. 99 del 2009, promosse, in riferimento agli artt. 76, 97, 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Lazio, con il ricorso indicato in epigrafe;

 

15. non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 25, comma 1, della legge n. 99 del 2009, promosse dalle Regioni Lazio e Basilicata, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, e al principio di leale collaborazione quanto alla sola Regione Basilicata, con i ricorsi indicati in epigrafe;

 

16. non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 25, comma 1, della legge n. 99 del 2009, promossa dalla Regione Lazio, in riferimento agli artt. 76 e 117, terzo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

 

17. non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 25, comma 2, lettera a), della legge n. 99 del 2009, promosse dalle Regioni Emilia-Romagna, Umbria, Liguria, Marche, Toscana, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, con i ricorsi indicati in epigrafe;

 

18. sono inammissibili nella parte di cui al punto 14.3 del Considerato in diritto, e non fondate, nella parte di cui al punto 14.2 del Considerato in diritto, le questioni di legittimità costituzionalità dell’art. 25, comma 2, lettera f), della legge n. 99 del 2009, promosse dalle Regioni Umbria e Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 117, 118 e 120 della Costituzione, e al principio di leale collaborazione, con i ricorsi indicati in epigrafe;

 

19. non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 25, comma 2, lettera f), della legge n. 99 del 2009, promosse dalle Regioni Lazio, Toscana e Marche, in riferimento agli artt. 117, 118, 120 della Costituzione, e al principio di leale collaborazione, con i ricorsi indicati in epigrafe;

 

20. non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 26, comma 1, della legge n. 99 del 2009, promosse dalle Regioni Lazio, Umbria, Emilia-Romagna, Marche e Basilicata, in riferimento agli artt. 117, terzo e sesto comma, e 118 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, con i ricorsi indicati in epigrafe;

 

21. non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 27, comma 27, della legge n. 99 del 2009 promossa dalle Regioni Umbria, Liguria e Piemonte, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, con i ricorsi indicati in epigrafe;

 

22. è estinto il giudizio promosso dalla Regione Piemonte, con il ricorso indicato in epigrafe, limitatamente alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 25, comma 2, lettera g), e dell’art. 26, comma 1, della legge n. 99 del 2009, promosse in riferimento agli artt. 3, 117, terzo comma e 120 della Costituzione.


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