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n. 10-2010 - © copyright

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - SEZIONE GIURISDIZIONALE - Sentenza 21 settembre 2010 n. 1220
Pres. Virgilio - Est. Carlotti
Assessorato Beni Culturali Sicilia e Soprintendenza Beni Culturali Palermo (ADS Palermo) c./ Immobiliare S.Agostino s.r.l. e altri (avv. G. Pitruzzella)


1. Edilizia ed urbanistica – Permesso a costruire – Previsione P.R.G. comunale – Vincolo paesaggistico – Silenzio assenso – Esclusione -Area edificabile – Irrilevanza.

 

2. Edilizia ed urbanistica – art. 15, lett. a), l. reg. Sicilia n. 78/1976 – Fascia non edificabilità – Interpretazione.

 

 

1. Non matura il silenzio assenso ai sensi dell’art. 46 della l. reg. Sicilia n. 17/2004 nel caso di richiesta di permesso a costruire per un’area sottoposta al vincolo di cui all’art. 15, lett. a), l. reg. Sicilia n. 78/1976, anche laddove l’area sia stata qualificata edificabile dal P.R.G. comunale, se questo è stato emanato successivamente alla l. reg. 78/1976.

 

2. L’art. 15, lett. a), l. reg. n. Sicilia 78/1976, nel prevedere la distanza minima per le costruzioni in 150 metri dalla costa, deve essere interpretato nel senso che il punto a partire dal quale va calcolata, verso l’interno, l’estensione della fascia di non edificabilità, corrisponde al limite più avanzato in cui il litorale diviene fruibile, il quale coincide con la linea che unisce tutti i punti della costa raggiunti dall’acqua in condizioni di alta marea.

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana
in sede giurisdizionale



ha pronunciato la seguente

DECISIONE



sul ricorso in appello n. 1386 del 2009 proposto da

ASSESSORATO BENI CULTURALI DELLA REGIONE SICILIANA e SOPRINTENDENZA BENI CULTURALI DI PALERMO, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via A. De Gasperi n. 81, sono per legge domiciliati;

 

contro



il signor GIUSEPPE GUMINA e l’IMMOBILIARE SANT’AGOSTINO s.r.l., quest’ultima in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’avv. Giovanni Pitruzzella, elettivamente domiciliati in Palermo, via Nunzio Morello n. 40, presso lo studio dello stesso;

 

e nei confronti



del COMUNE DI SANTA FLAVIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio;

 

per la riforma



della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Sicilia - sede di Palermo (sez. I) - n. 1251 del 9 ottobre 2008.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del signor Gumina e dell’Immobiliare Sant’Agostino s.r.l. (d’ora in poi “Immobiliare”);
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il consigliere Gabriele Carlotti;
Uditi alla pubblica udienza del 28 aprile 2010 l’avv. dello Stato Tutino per le amministrazioni appellanti e l’avv. S. Polizzotto, su delega dell’avv. G. Pitruzzella, per gli appellati;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. – Giunge in decisione l’appello interposto dalle amministrazioni indicate nelle premesse avverso la sentenza, di estremi specificati in epigrafe, con la quale il T.A.R. della Sicilia, sede di Palermo, ha, tra l’altro, accolto in parte l’impugnativa promossa in primo grado dagli odierni appellati, annullando per l’effetto gli atti avversati.

2. – Si sono costituiti, per resistere all’impugnazione, il signor Gumina e l’Immobiliare.

3. – All’udienza del 28 aprile 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

4. – Onde definire l’oggetto della controversia devoluta in secondo grado giova riferire succintamente il contenuto della pronuncia appellata, accennando altresì alla vicenda dalla quale ha tratto origine la lite.

5. – Nel 2005 i signori Gumina (Giuseppe, Rosaria Maria, Anna Maria e Giuseppe Antonio), nella qualità di comproprietari di un lotto in agro di Santa Flavia, normato dal vigente P.R.G. (entrato in vigore nel 2000) quale zona omogenea B2, presentarono alla Soprintendenza ai BB.CC.AA di Palermo, un’istanza per ottenere il nulla osta necessario al rilascio di un permesso di costruire per realizzare, sul predetto lotto, un fabbricato per civile abitazione, avendo già raggiunto delle intese in tal senso con l’Immobiliare.
Maturato il silenzio assenso previsto dall’art. 46 della L.R. n. 17/2004, per infruttuoso decorso del termine di centoventi giorni, gli istanti con successive note comunicavano alla Soprintendenza di ritenere acquisito in forma tacita il richiesto nulla osta.
Avendo nel frattempo richiesto il rilascio del permesso di costruire relativo alla stessa opera, i signori Gumina dichiararono al Comune di Santa Flavia l’intervenuta acquisizione del nulla osta per tacito assenso dell’organo tutorio.
Sennonché, pur essendo scaduti i termini per il consolidarsi del silenzio assenso, la Soprintendenza adottò la nota n. 6199/N del 12 luglio 2005, indirizzata al solo Comune di Santa Flavia, con la quale dichiarava “il non luogo a procedere” in merito al richiesto nulla osta atteso l’art. 15, lett. a), della L.R. n. 78/1976, secondo cui: “(a)i fini della formazione degli strumenti urbanistici generali comunali debbono osservarsi, in tutte le zone omogenee ad eccezione delle zone A e B, in aggiunta alle disposizioni vigenti, le seguenti prescrizioni:
a) le costruzioni debbono arretrarsi di metri 150 dalla battigia; entro detta fascia sono consentite opere ed impianti destinati alla diretta fruizione del mare, nonché la ristrutturazione degli edifici esistenti senza alterazione dei volumi già realizzati; …”
. In particolare, ad avviso della Soprintendenza, tale norma doveva ritenersi applicabile in specie, non trovando ostacolo nella vigente previsione del locale P.R.G. (che qualifica il terreno quale zona B2), risalendo l’adozione dello strumento urbanistico a un’epoca successiva all’entrata in vigore della surriferita normativa “vincolistica” e, quindi, in violazione della stessa.
La nota fu trasmessa, nell’ottobre del 2005, anche (ma solo) al signor Giuseppe Gumina. Tuttavia, entro i termini per la proposizione di un eventuale ricorso, sopraggiunse una nota del Comune (comunque già in possesso del richiamato atto sopraintendentizio) recante la comunicazione del parere favorevole sul progetto in questione, richiamando l’acquisito nulla osta per silentium. Il giorno 12 aprile 2006 fu quindi rilasciata dall’amministrazione comunale di Santa Flavia la concessione edilizia n. 8/2006.
Nelle more i comproprietari stipularono un contratto di permuta con l’Immobiliare per la realizzazione dell’intervento edilizio.
In data 3 giugno 2006 il Comune di Santa Flavia adottò però l’ordinanza n. 12 di sospensione dei lavori, richiamando il provvedimento di non luogo a procedere della Soprintendenza. Il successivo 12 luglio 2006 fu altresì notificata, dal Comune, la nota prot. 12456 di avvio del procedimento per la revoca in autotutela del permesso di costruire già assentito.
Avverso tali atti gli odierni appellati adirono il T.A.R. e – previa richiesta di rimessione in termini in relazione al provvedimento della Soprintendenza – articolarono plurimi mezzi di censura.
In pendenza del giudizio fu chiesto alla Soprintendenza di riesaminare la vicenda, tenendo conto degli elementi a corredo e della allegata perizia di parte con la quale gli istanti asseveravano che i terreni in questione erano ubicati oltre i 150 metri dalla battigia.
Su tale domanda la Soprintendenza si pronunciò con nota 3390/TUP del 16/11/2006, significando di non poter condividere il metodo di misurazione suggerito e soggiungendo che – attesa la vigenza del vincolo ex art. 15, lett. a), della L.R. n. 78/1976 – nel caso di specie non fosse applicabile l’istituto del silenzio assenso, confermando, nel resto, il “non luogo a provvedere” sulla richiesta di nulla osta.
Avverso questo ulteriore provvedimento i ricorrenti proposero motivi aggiunti.
Con nota del 27/3/2007 la Soprintendenza si espresse nuovamente in senso negativo con provvedimento 956/TUP avverso il quale fu proposto, in prime cure, un secondo ricorso per motivi aggiunti.
In esito alla pubblica udienza del 23 ottobre 2007 il T.A.R. dispose, con ordinanza, un’istruttoria volta a verificare se il terreno in questione fosse inserito nell’ambito della perimetrazione urbana del Comune di Santa Flavia, come vistata dalla Soprintendenza con la nota 381 del 23 gennaio 1970.
Con la stessa ordinanza furono altresì richiesti al Comune di Santa Flavia documentati chiarimenti in ordine alla definitiva conclusione, o meno, del procedimento volto all’annullamento in autotutela dell’assenso edilizio già favorevolmente assentito.

6. – In esito al processo il Tribunale ha dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, l’impugnativa nella parte diretta contro l’ordinanza di sospensione dei lavori e la comunicazione di avvio del procedimento per l’annullamento della concessione edilizia, avendo l’amministrazione civica revocato la suddetta ordinanza e dichiarato la piena legittimità della c.e. n. 8/06.
Nel resto il T.A.R. ha accolto l’impugnativa, previa rimessione in termini dei ricorrenti.

7. – Giova riassumere il percorso motivazionale che ha condotto il Tribunale a rendere una pronuncia di accoglimento.
Il primo Giudice ha dapprima esaminato il rapporto tra il vincolo discendente dall’art. 15 della L.R. n. 78/1976, recante specifiche disposizioni a tutela delle coste isolane, e la normativa successiva di cui al comma 3 dell’art. 2 della L.R. n. 15/1991, ai sensi del quale “(l)e disposizioni di cui all’articolo 15, primo comma, lettere a, d, ed e della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78 devono intendersi direttamente ed immediatamente efficaci anche nei confronti dei privati. Esse prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi”. In dettaglio, il T.A.R. si è soffermato sulla previsione che esclude l’operatività del vincolo di inedificabilità (entro la fascia di 150 metri dalla battigia) nelle zone omogenee “A” e “B” e ha riconosciuto l’efficacia retroattiva da attribuirsi al richiamato precetto legislativo affermando testualmente che: “(r)isulta ormai consolidato quindi l’arresto giurisprudenziale secondo cui “Il divieto di edificazione nella fascia di rispetto di 150 metri dalla battigia sancito dall'art. 15 l. reg. Sicilia 12 giugno 1976 n. 78, ha come destinatari, in base alle successive l. reg. Sicilia 30 aprile 1991 n. 15 (art. 2) e 31 maggio 1994 n. 17 (art. 6), non soltanto le amministrazioni comunali in sede di formazione degli strumenti urbanistici, ma anche i privati che intendano procedere a lavori di costruzione entro tale fascia” e che: “(l)a giurisprudenza amministrativa ha avuto altresì modo di precisare che ‘L'art. 15 comma 1 l. reg. Sicilia 12 giugno 1976 n.78 trova piena applicazione anche con riguardo ai Comuni che alla data del 16 giugno 1976 non erano provvisti di strumento urbanistico generale’”. Ancora il primo Giudice, ribadendo una propria giurisprudenza (cfr. la sentenza n. 2922 del 22 dicembre 2004 espressamente citata e, peraltro, anche la successiva n. 509 del 23 aprile 2008), ha statuito che: “il legislatore regionale del 1976 ha sostanzialmente inteso “fotografare” il regime delle eccezioni al “vincolo” di inedificabilità delle aree posto a tutela delle zone costiere, siccome al momento esistente, escludendo da detto regime (di inedificabilità) solo quelle zone (come individuate ai sensi D.M.1444/68) che, illo tempore, avevano già subito interventi edificatori (nei sensi e nei limiti di cui al prefato D.M.), e stabilendo per il futuro la prevalenza di dette disposizioni vincolistiche su eventuali “ulteriori” interventi programmatori ad opera delle autorità preposte alla pianificazione urbanistica del territorio.”.
Il T.A.R., pur muovendo da siffatte premesse, ha tuttavia ritenuto di doversi discostare, nel caso specifico, dalle riportate, chiare e condivisibili affermazioni di principio (secondo cui la prevalenza del vincolo imposto ope legis prevale sulle disposizioni degli strumenti urbanistici, impedendo che le eccezioni al divieto di inedificabilità possano risentire della eventuale “sopravvenuta classificazione”, in sede di pianificazione, di aree comunali quali zone A) o B)).
Secondo il ragionamento decisorio che sorregge la pronuncia impugnata, i motivi di distinguo a giustificazione di una diversa soluzione in diritto sarebbero da ravvisarsi in una peculiarità della fattispecie concreta. In particolare, il T.A.R. ha rilevato che il Comune di Santa Flavia non è intervenuto, variandolo, su un precedente P.R.G. già emanato, ma ha, per la prima volta, validamente approvato uno strumento di pianificazione territoriale, contenente la qualificazione del terreno dei ricorrente come zona B2.
Prendendo l’abbrivo da tale presupposto di fatto, ritenuto centrale e decisivo, il T.A.R. ha forgiato un differente principio di diritto, secondo il quale il citato art. 15, lett. a), della L.R. n. 78/1976, sebbene precluda l’estensione dal vincolo attraverso la commutazione in zone omogenee A e B di parti del territorio in precedenza differentemente normate, non si applicherebbe invece nei casi in cui un’ammi-nistrazione comunale, in sede di primo esercizio del potere pianificatorio generale, individui come zone A) o B) aree del territorio comunale le quali, in base alla conformazione dei luoghi esistente all’epoca di entrata in vigore della citata legislazione vincolistica, si presentavano obiettivamente rispettose di tutti i relativi parametri normativi di riferimento, siccome desumibili dall’art. 2 del D.M. n. 1444/1968 e ciò anche nell’ipotesi in cui il primo P.R.G.C. venga approvato a distanza di molti anni dall’introduzione del vincolo. Ed invero, secondo il primo Decidente, un diverso opinare finirebbe per far gravare sui proprietari dei terreni (illo tempore oggettivamente già in possesso dei requisiti per la qualificazione come zona A o B) l’inerzia dei Comuni nell’adempiere all’obbligo giuridico di dotarsi di uno strumento urbanistico.

8. – Una volta calato il surriferito principio alla fattispecie, il T.A.R. ha osservato che, nel procedimento volto alla approvazione del P.R.G. adottato dal Comune di Santa Flavia con delibera n. 119 del 21/12/1972 (ancorché mai divenuto efficace), il terreno dei ricorrenti era stato già qualificato come zona B2 e che, in contrario, non varrebbe allegare la circostanza della ubicazione del suddetto terreno all’infuori della perimetrazione del 1970.
In mancanza della prova della non riconducibilità del lotto dei ricorrenti alle zone A e B, il T.A.R. ha così ritenuto che lo stesso potesse beneficiare delle deroghe al divieto assoluto di edificazione; conseguentemente il Tribunale ha pure ritenuto che, sulla richiesta di nulla osta presentata dagli istanti, si fosse legittimamente consolidato il silenzio assenso previsto dall’art. 46 L.R. n. 17/04 e che nessun valore ostativo potesse attribuirsi all’atto della Soprintendenza in quanto emanato oltre il termine per il consolidamento del silenzio e anche perché privo dei requisiti formali e sostanziali di un provvedimento di autotutela amministrativa.

9. – Le Amministrazioni appellanti, oltre ad eccepire l’irricevibilità del ricorso introduttivo, censurano recisamente, sotto diversi profili, le premesse e gli approdi esegetici sui quali poggia la sentenza impugnata.

10. – Il Collegio prescinde dall’esame dell’eccezione di irricevibilità, in quanto l’appello è fondato e merita accoglimento.

11. – Il principio di diritto coniato dal T.A.R., che si rivela eccentrico rispetto alla precedente giurisprudenza di questo Consiglio e dello stesso Giudice a quo, non soltanto ingenera una grave incertezza applicativa della più volte citata disciplina vincolistica dettata dall’art. 15, ma soprattutto poggia su fragili basi logiche e giuridiche.

12. – Riguardo al primo profilo, sebbene non in sé determinante ai fini del decidere (giacché adducere inconvenientes non est solvere argumenta), il Collegio non può astenersi dall’osservare come il criterio dettato dal T.A.R. si risolverebbe, qualora il principio affermato non fosse espunto dall’ordinamento, in un serio vulnus del prioritario interesse alla tutela delle coste siciliane (per tacere dal correlato incremento del contenzioso amministrativo e giurisdizionale). Ciò in quanto gli eventuali ritardi accumulati dalle amministrazioni comunali nella pianificazione dei rispettivi territori si ripercuoterebbero negativamente sull’attività delle Amministrazioni preposte alla gestione del predetto vincolo, determinando un significativo rallentamento - se non una vera e propria paralisi - della loro attività istruttoria. Ed invero, secondo il T.A.R., in presenza di situazioni analoghe a quella dedotta in giudizio, non sarebbe sufficiente far riferimento al chiaro divieto stabilito dall’art. 15, ma le Soprintendenze dovrebbero premurarsi di verificare in via preventiva, di volta in volta, quale fosse, nel 1976, la situazione obiettiva dei luoghi oggetto di un intervento edilizio progettato ricadente entro la fascia di rispetto di 150 metri dalla battigia. Sulle difficoltà, oltre che sull’opinabilità, di un tale accertamento, peraltro da compiersi nel breve termine concesso all’amministrazione per pronunciarsi, non vi è motivo di dilungarsi e, del resto, l’aggravamento dell’attività procedimentale che ne deriverebbe è un indizio eloquente dell’illogicità del criterio in esame.

13. – Sussistono tuttavia ulteriori e dirimenti motivi per ripudiare la tesi sottesa alla pronuncia impugnata.
Innanzitutto non può condividersi la dequotazione, operata dal T.A.R., di una circostanza decisiva. Il riferimento è al fatto che, nel 1970 (ossia ancor prima dell’originario tentativo – fallito – di pianificare il territorio di Santa Flavia), il lotto dei ricorrenti si collocava al di fuori del perimetro del centro abitato (v., sul punto, la verificazione, prot. n. 3631 del 21 febbraio 2008, effettuata dal Genio Civile di Palermo). Non si comprende infatti come si possa disquisire, in via controfattuale, dell’ipotetica qualificazione urbanistica di un terreno che non avrebbe potuto costituire oggetto di pianificazione come zona A o B.

14. – Nemmeno è valutabile favorevolmente la circostanza che, onde procedere alla qualificazione “obiettiva” delle suddette aree, il primo Giudice abbia preso in considerazione uno strumento urbanistico mai divenuto efficace e, dunque, giuridicamente irrilevante.

15. – Infine l’interpretazione data al precetto di cui all’art. 15 della L.R. n. 78/1976 non trova alcun supporto nella pregressa giurisprudenza di questo Consiglio, ma soprattutto è smentita dalle stesse premesse argomentative richiamate dal Tribunale, oltre che dalla chiara lettera del dato positivo rilevante.
Lo stesso T.A.R., invero, ha correttamente premesso che la previsione dell’art. 15 trova piena applicazione anche con riguardo ai comuni i quali, alla data del 16 giugno 1976, non erano provvisti di uno strumento urbanistico generale e che il Legislatore regionale del 1976 ha sostanzialmente inteso “fotografare” il regime delle eccezioni al vincolo di arretramento delle edificazioni posto a tutela delle zone costiere, siccome all’epoca determinatesi, escludendo dal regime di inedificabilità solo quelle zone che, illo tempore, avevano già subito interventi edificatori.
Siffatte considerazioni, tratte da C.G.A. n. 695/2006, avrebbero dovuto indurre il primo Giudice a concludere che l’esenzione dal vincolo riguardasse soltanto il passato (ossia le zone A e B già pianificate in sede comunale) e che invece, per il futuro, il vincolo fosse destinato a prevalere sulla pianificazione locale, rimanendo indifferente a eventuali, difformi interventi programmatori del territorio. Difatti, come già stabilito da questo Consiglio (tra le altre pronunce, cfr. anche la citata C.G.A. n. 695/2006, con ampi richiami di precedenti), “un agglomerato edilizio medio tempore sorto in aree non rientranti al momento della entrata in vigore della legge n. 78/1976 nel regime delle eccezioni previste ex art. 15, è da ritenere a tutti gli effetti abusivo, insanabile, e tale da non legittimare interventi classificatori volti a far rientrare dette aree nel regime delle eccezioni summenzionato.”.
La norma regionale dunque mira a tutelare l’interesse pubblico primario alla conservazione dei valori ambientali insiti nel perimetro costiero dell’intera regione siciliana ed è in grado di resistere, sotto il profilo della gerarchia delle fonti, ad eventuali tentativi di incisione realizzati dagli enti locali attraverso varianti della zonizzazione, introdotte nei propri strumenti pianificatori.
Le obiezioni che il T.A.R. ha opposto a tale limpida e necessitata conclusione si rivelano non condivisibili.
Non è seriamente contestabile, per un verso, che la Regione Sicilia, titolare in materia di un competenza esclusiva, potesse imporre del vincoli legislativi al libero dispiegarsi della pianificazione comunale; per altro verso, il “costo” collettivo rappresentato dalla conseguenze, poste a carico dei cittadini, del mancato esercizio del potere di pianificazione comunale fu già valutato dal Legislatore regionale nel 1976 (e poi confermato con i successivi provvedimenti legislativi) e ritenuto evidentemente accettabile a fronte del beneficio derivante dalla più incisiva salvaguardia del litorale assicurata dalla normativa vincolistica. I rilievi del T.A.R. quindi sono rivolti, non già contro l’interpretazione del dato normativo seguita dalla Soprintendenza, ma a ben vedere avverso lo stesso assetto di interessi stabilito dal Legislatore regionale con il ridetto art. 15. Le considerazioni svolte dal primo Giudice avrebbero avuto una qualche valenza giuridica, qualora poste a corredo della decisione di trasmettere gli atti alla Corte costituzionale onde verificare la legittimità della previsione legislativa regionale, ma non sono affatto idonee a sorreggere la pronuncia di annullamento degli atti impugnati in prime cure.
Né il Collegio ritiene che residui spazio alcuno per un rinvio della suddetta questione al Giudice delle leggi, giacché l’art. 15 si presenta proporzionato e del tutto coerente con la sua ragionevole finalità che è, per l’appunto, la conservazione dell’esistente in vista e per i fini della tutela del territorio costiero.

16. – Occorre ora esaminare i motivi riproposti dalle parti appellate con la memoria depositata in vista dell’udienza pubblica. In disparte le questioni sopra già esaminate e risolte, le difese del signor Gumina e dell’Immobiliare si soffermano sui seguenti argomenti:
I) il lotto dei ricorrenti non ricade entro la fascia dei 150 metri dalla battigia;
II) l’area in questione è comunque interamente antropizzata e, pertanto, sarebbe discriminatorio precludere l’edificazione ai soli appellati;
III) sussisterebbe un legittimo affidamento tutelabile, posto che l’immobile in contestazione è stato realizzato sulla base di una concessione edilizia rimasta sempre valida.

17. – Si tratta, all’evidenza, di motivi privi di qualunque pregio.

18. – Sicuramente da respingere, per convergenti ragioni processuali e sostanziali, è la prima tesi.
Innanzitutto va osservato che il motivo è (ed era originariamente) inammissibile dal momento che gli stessi appellati riconoscono che l’inosservanza delle distanze risultava dalla linea tracciata sulla cartografia allegata al P.R.G.C.. Orbene, posto che le cartografie di piano hanno efficacia precettiva, qualora non in contrasto con la parte normativa, della quale integrano e precisano la portata applicativa, allora è evidente che gli appellati avrebbero dovuto impugnare in parte qua lo stesso P.R.G.C..
Ma anche a voler prescindere da tale profilo, non può in alcun modo condividersi, dal punto di vista sostanziale, il criterio di delimitazione della battigia indicato nella perizia di parte, secondo il quale la linea da prendere in considerazione sarebbe, in sintesi, quella mediana tra le linee dell’alta e della bassa marea. Pur non discutendosi dell’utilità di siffatto criterio ad altri fini, nondimeno esso è certamente inidoneo ai sensi del citato art. 15. La ratio della disposizione riposa, come accennato, sulla necessità di tutelare le coste siciliane, imponendo una fascia di inedificabilità. Lo scopo della previsione è dunque di imporre coattivamente l’arretramento delle costruzioni rispetto al mare e, più precisamente, dal limite più avanzato in cui il litorale diviene fruibile. Questo limite, che coincide con la linea che unisce tutti i punti della costa raggiunti dall’acqua in condizioni di alta marea, segna anche l’inizio dell’area di percepibilità, da parte di un ipotetico essere umano collocato sulla terraferma, del bene ambientale/paesistico tutelato e, quindi, segna anche il punto a partire dal quale va calcolata, verso l’interno, l’estensione della fascia di rispetto di 150 metri. Da ciò discende che, in coerenza con gli scopi del vincolo legislativo, la linea della battigia deve farsi coincidere con quella dell’alta marea (laddove ovviamente non esistano scogliere o altre frontiere, naturali o artificiali, che rendano inutile l’applicazione del predetto criterio).
Ebbene, non essendosi dimostrato nella fattispecie che il lotto sia esterno alla fascia di 150 metri dalla battigia, come sopra individuata, deve conseguentemente farsi riferimento alle prescrizioni di piano.

19. – Non meritano una diffusa confutazione gli altri due motivi riproposti in appello: la circostanza che altri cittadini abbiano violato il vincolo in questione non vale a porre nel nulla i provvedimenti della Soprintendenza (giacché legittimi); non esiste e tantomeno è tutelabile poi il preteso affidamento formatosi negli originari ricorrenti, dal momento che, nella vicenda, non sono intervenuti soltanto atti comunali, ma – per l’appunto – anche atti della Soprintendenza dei quali gli appellati avrebbero dovuto tener conto.

20. – Alla stregua dei superiori rilievi, ritiene il Collegio di poter assorbire ogni altro motivo o eccezione, in quanto ininfluenti e irrilevanti ai fini della presente decisione. Essendo infatti venuto meno il presupposto dell’accoglimento pronunciato dal T.A.R. (cioè l’afferma-zione della pretesa inapplicabilità alla fattispecie dell’art. 15 della L.R. n. 78/1976), risultano automaticamente invalidati, per l’effetto espansivo, interno ed esterno, dell’impugnazione, anche tutti gli atti presupponenti siffatta inapplicabilità. In particolare, non può ritenersi formato alcun silenzio assenso sulla richiesta di nulla osta formulata in relazione a un’area inedificabile né assume consequenzialmente rilievo la pretesa tardività del riscontro (che non è atto di autotutela), dato alla relativa istanza, dalla Soprintendenza, attesa l’impossibilità dell’oggetto del richiesto assenso, dal quale discende l’irrilevanza del mancato rispetto dei termini procedimentali.
Il Comune di Santa Flavia, evocato come parte del presente giudizio, provvederà dunque per quanto di competenza, a dare attuazione alle precedenti, vincolanti statuizioni.

21. – In conclusione, la sentenza non resiste alle censure contro di essa rivolte. La pronuncia gravata va riformata e, per l’effetto, in accoglimento dell’appello, deve essere respinta, nella sua totalità, l’impu-gnativa promossa in primo grado.

22. – Il regolamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza.

P.Q.M.



Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Condanna gli appellati soccombenti, in solido, alla rifusione, in favore delle Amministrazioni ricorrenti, delle spese processuali del doppio grado del giudizio, liquidate in euro 6.000,00 (seimila/00).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 28 aprile 2010, con l'intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Chiarenza Millemaggi Cogliani, Gabriele Carlotti, estensore, Filippo Salvia, Pietro Ciani, componenti.

 

Depositata in segreteria
il 21 settembre 2010





 

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