REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la
Regione Siciliana
in sede giurisdizionale
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 1386 del 2009 proposto
da
ASSESSORATO BENI CULTURALI DELLA REGIONE SICILIANA e
SOPRINTENDENZA BENI CULTURALI DI PALERMO, in persona dei legali
rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura
distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via A. De
Gasperi n. 81, sono per legge domiciliati;
contro
il signor GIUSEPPE GUMINA e l’IMMOBILIARE
SANT’AGOSTINO s.r.l., quest’ultima in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’avv. Giovanni Pitruzzella,
elettivamente domiciliati in Palermo, via Nunzio Morello n. 40, presso lo
studio dello stesso;
e nei confronti
del COMUNE DI SANTA FLAVIA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale
della Sicilia - sede di Palermo (sez. I) - n. 1251 del 9 ottobre
2008.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di
costituzione in giudizio del signor Gumina e dell’Immobiliare
Sant’Agostino s.r.l. (d’ora in poi “Immobiliare”);
Viste le memorie
prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti
tutti della causa;
Relatore il consigliere Gabriele Carlotti;
Uditi
alla pubblica udienza del 28 aprile 2010 l’avv. dello Stato Tutino per le
amministrazioni appellanti e l’avv. S. Polizzotto, su delega dell’avv. G.
Pitruzzella, per gli appellati;
Ritenuto e considerato in fatto e in
diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Giunge in decisione l’appello interposto
dalle amministrazioni indicate nelle premesse avverso la sentenza, di
estremi specificati in epigrafe, con la quale il T.A.R. della Sicilia,
sede di Palermo, ha, tra l’altro, accolto in parte l’impugnativa promossa
in primo grado dagli odierni appellati, annullando per l’effetto gli atti
avversati.
2. – Si sono costituiti, per resistere
all’impugnazione, il signor Gumina e l’Immobiliare.
3. –
All’udienza del 28 aprile 2010 il ricorso è stato trattenuto in
decisione.
4. – Onde definire l’oggetto della controversia devoluta
in secondo grado giova riferire succintamente il contenuto della pronuncia
appellata, accennando altresì alla vicenda dalla quale ha tratto origine
la lite.
5. – Nel 2005 i signori Gumina (Giuseppe, Rosaria Maria,
Anna Maria e Giuseppe Antonio), nella qualità di comproprietari di un
lotto in agro di Santa Flavia, normato dal vigente P.R.G. (entrato in
vigore nel 2000) quale zona omogenea B2, presentarono alla Soprintendenza
ai BB.CC.AA di Palermo, un’istanza per ottenere il nulla osta necessario
al rilascio di un permesso di costruire per realizzare, sul predetto
lotto, un fabbricato per civile abitazione, avendo già raggiunto delle
intese in tal senso con l’Immobiliare.
Maturato il silenzio assenso
previsto dall’art. 46 della L.R. n. 17/2004, per infruttuoso decorso del
termine di centoventi giorni, gli istanti con successive note comunicavano
alla Soprintendenza di ritenere acquisito in forma tacita il richiesto
nulla osta.
Avendo nel frattempo richiesto il rilascio del permesso di
costruire relativo alla stessa opera, i signori Gumina dichiararono al
Comune di Santa Flavia l’intervenuta acquisizione del nulla osta per
tacito assenso dell’organo tutorio.
Sennonché, pur essendo scaduti i
termini per il consolidarsi del silenzio assenso, la Soprintendenza adottò
la nota n. 6199/N del 12 luglio 2005, indirizzata al solo Comune di Santa
Flavia, con la quale dichiarava “il non luogo a procedere” in merito al
richiesto nulla osta atteso l’art. 15, lett. a), della L.R. n. 78/1976,
secondo cui: “(a)i fini della formazione degli strumenti urbanistici
generali comunali debbono osservarsi, in tutte le zone omogenee ad
eccezione delle zone A e B, in aggiunta alle disposizioni vigenti, le
seguenti prescrizioni:
a) le costruzioni debbono arretrarsi di metri
150 dalla battigia; entro detta fascia sono consentite opere ed impianti
destinati alla diretta fruizione del mare, nonché la ristrutturazione
degli edifici esistenti senza alterazione dei volumi già realizzati;
…”. In particolare, ad avviso della Soprintendenza, tale norma doveva
ritenersi applicabile in specie, non trovando ostacolo nella vigente
previsione del locale P.R.G. (che qualifica il terreno quale zona B2),
risalendo l’adozione dello strumento urbanistico a un’epoca successiva
all’entrata in vigore della surriferita normativa “vincolistica” e,
quindi, in violazione della stessa.
La nota fu trasmessa, nell’ottobre
del 2005, anche (ma solo) al signor Giuseppe Gumina. Tuttavia, entro i
termini per la proposizione di un eventuale ricorso, sopraggiunse una nota
del Comune (comunque già in possesso del richiamato atto
sopraintendentizio) recante la comunicazione del parere favorevole sul
progetto in questione, richiamando l’acquisito nulla osta per
silentium. Il giorno 12 aprile 2006 fu quindi rilasciata
dall’amministrazione comunale di Santa Flavia la concessione edilizia n.
8/2006.
Nelle more i comproprietari stipularono un contratto di permuta
con l’Immobiliare per la realizzazione dell’intervento edilizio.
In
data 3 giugno 2006 il Comune di Santa Flavia adottò però l’ordinanza n. 12
di sospensione dei lavori, richiamando il provvedimento di non luogo a
procedere della Soprintendenza. Il successivo 12 luglio 2006 fu altresì
notificata, dal Comune, la nota prot. 12456 di avvio del procedimento per
la revoca in autotutela del permesso di costruire già
assentito.
Avverso tali atti gli odierni appellati adirono il T.A.R. e
– previa richiesta di rimessione in termini in relazione al provvedimento
della Soprintendenza – articolarono plurimi mezzi di censura.
In
pendenza del giudizio fu chiesto alla Soprintendenza di riesaminare la
vicenda, tenendo conto degli elementi a corredo e della allegata perizia
di parte con la quale gli istanti asseveravano che i terreni in questione
erano ubicati oltre i 150 metri dalla battigia.
Su tale domanda la
Soprintendenza si pronunciò con nota 3390/TUP del 16/11/2006, significando
di non poter condividere il metodo di misurazione suggerito e soggiungendo
che – attesa la vigenza del vincolo ex art. 15, lett. a), della
L.R. n. 78/1976 – nel caso di specie non fosse applicabile l’istituto del
silenzio assenso, confermando, nel resto, il “non luogo a provvedere”
sulla richiesta di nulla osta.
Avverso questo ulteriore provvedimento
i ricorrenti proposero motivi aggiunti.
Con nota del 27/3/2007 la
Soprintendenza si espresse nuovamente in senso negativo con provvedimento
956/TUP avverso il quale fu proposto, in prime cure, un secondo ricorso
per motivi aggiunti.
In esito alla pubblica udienza del 23 ottobre 2007
il T.A.R. dispose, con ordinanza, un’istruttoria volta a verificare se il
terreno in questione fosse inserito nell’ambito della perimetrazione
urbana del Comune di Santa Flavia, come vistata dalla Soprintendenza con
la nota 381 del 23 gennaio 1970.
Con la stessa ordinanza furono altresì
richiesti al Comune di Santa Flavia documentati chiarimenti in ordine alla
definitiva conclusione, o meno, del procedimento volto all’annullamento in
autotutela dell’assenso edilizio già favorevolmente assentito.
6. –
In esito al processo il Tribunale ha dichiarato improcedibile, per
sopravvenuta carenza di interesse, l’impugnativa nella parte diretta
contro l’ordinanza di sospensione dei lavori e la comunicazione di avvio
del procedimento per l’annullamento della concessione edilizia, avendo
l’amministrazione civica revocato la suddetta ordinanza e dichiarato la
piena legittimità della c.e. n. 8/06.
Nel resto il T.A.R. ha accolto
l’impugnativa, previa rimessione in termini dei ricorrenti.
7. –
Giova riassumere il percorso motivazionale che ha condotto il Tribunale a
rendere una pronuncia di accoglimento.
Il primo Giudice ha dapprima
esaminato il rapporto tra il vincolo discendente dall’art. 15 della L.R.
n. 78/1976, recante specifiche disposizioni a tutela delle coste isolane,
e la normativa successiva di cui al comma 3 dell’art. 2 della L.R. n.
15/1991, ai sensi del quale “(l)e disposizioni di cui all’articolo 15,
primo comma, lettere a, d, ed e della legge regionale 12 giugno 1976, n.
78 devono intendersi direttamente ed immediatamente efficaci anche nei
confronti dei privati. Esse prevalgono sulle disposizioni degli strumenti
urbanistici generali e dei regolamenti edilizi”. In dettaglio, il
T.A.R. si è soffermato sulla previsione che esclude l’operatività del
vincolo di inedificabilità (entro la fascia di 150 metri dalla battigia)
nelle zone omogenee “A” e “B” e ha riconosciuto l’efficacia retroattiva da
attribuirsi al richiamato precetto legislativo affermando testualmente
che: “(r)isulta ormai consolidato quindi l’arresto giurisprudenziale
secondo cui “Il divieto di edificazione nella fascia di rispetto di 150
metri dalla battigia sancito dall'art. 15 l. reg. Sicilia 12 giugno 1976
n. 78, ha come destinatari, in base alle successive l. reg. Sicilia 30
aprile 1991 n. 15 (art. 2) e 31 maggio 1994 n. 17 (art. 6), non soltanto
le amministrazioni comunali in sede di formazione degli strumenti
urbanistici, ma anche i privati che intendano procedere a lavori di
costruzione entro tale fascia” e che: “(l)a giurisprudenza
amministrativa ha avuto altresì modo di precisare che ‘L'art. 15 comma 1
l. reg. Sicilia 12 giugno 1976 n.78 trova piena applicazione anche con
riguardo ai Comuni che alla data del 16 giugno 1976 non erano provvisti di
strumento urbanistico generale’”. Ancora il primo Giudice, ribadendo
una propria giurisprudenza (cfr. la sentenza n. 2922 del 22 dicembre 2004
espressamente citata e, peraltro, anche la successiva n. 509 del 23 aprile
2008), ha statuito che: “il legislatore regionale del 1976 ha
sostanzialmente inteso “fotografare” il regime delle eccezioni al
“vincolo” di inedificabilità delle aree posto a tutela delle zone
costiere, siccome al momento esistente, escludendo da detto regime (di
inedificabilità) solo quelle zone (come individuate ai sensi D.M.1444/68)
che, illo tempore, avevano già subito interventi edificatori (nei sensi e
nei limiti di cui al prefato D.M.), e stabilendo per il futuro la
prevalenza di dette disposizioni vincolistiche su eventuali “ulteriori”
interventi programmatori ad opera delle autorità preposte alla
pianificazione urbanistica del territorio.”.
Il T.A.R., pur
muovendo da siffatte premesse, ha tuttavia ritenuto di doversi discostare,
nel caso specifico, dalle riportate, chiare e condivisibili affermazioni
di principio (secondo cui la prevalenza del vincolo imposto ope
legis prevale sulle disposizioni degli strumenti urbanistici,
impedendo che le eccezioni al divieto di inedificabilità possano risentire
della eventuale “sopravvenuta classificazione”, in sede di pianificazione,
di aree comunali quali zone A) o B)).
Secondo il ragionamento
decisorio che sorregge la pronuncia impugnata, i motivi di distinguo a
giustificazione di una diversa soluzione in diritto sarebbero da
ravvisarsi in una peculiarità della fattispecie concreta. In particolare,
il T.A.R. ha rilevato che il Comune di Santa Flavia non è intervenuto,
variandolo, su un precedente P.R.G. già emanato, ma ha, per la prima
volta, validamente approvato uno strumento di pianificazione territoriale,
contenente la qualificazione del terreno dei ricorrente come zona
B2.
Prendendo l’abbrivo da tale presupposto di fatto, ritenuto centrale
e decisivo, il T.A.R. ha forgiato un differente principio di diritto,
secondo il quale il citato art. 15, lett. a), della L.R. n. 78/1976,
sebbene precluda l’estensione dal vincolo attraverso la commutazione in
zone omogenee A e B di parti del territorio in precedenza differentemente
normate, non si applicherebbe invece nei casi in cui un’ammi-nistrazione
comunale, in sede di primo esercizio del potere pianificatorio generale,
individui come zone A) o B) aree del territorio comunale le quali, in base
alla conformazione dei luoghi esistente all’epoca di entrata in vigore
della citata legislazione vincolistica, si presentavano obiettivamente
rispettose di tutti i relativi parametri normativi di riferimento, siccome
desumibili dall’art. 2 del D.M. n. 1444/1968 e ciò anche nell’ipotesi in
cui il primo P.R.G.C. venga approvato a distanza di molti anni
dall’introduzione del vincolo. Ed invero, secondo il primo Decidente, un
diverso opinare finirebbe per far gravare sui proprietari dei terreni
(illo tempore oggettivamente già in possesso dei requisiti per la
qualificazione come zona A o B) l’inerzia dei Comuni nell’adempiere
all’obbligo giuridico di dotarsi di uno strumento urbanistico.
8. –
Una volta calato il surriferito principio alla fattispecie, il T.A.R. ha
osservato che, nel procedimento volto alla approvazione del P.R.G.
adottato dal Comune di Santa Flavia con delibera n. 119 del 21/12/1972
(ancorché mai divenuto efficace), il terreno dei ricorrenti era stato già
qualificato come zona B2 e che, in contrario, non varrebbe allegare la
circostanza della ubicazione del suddetto terreno all’infuori della
perimetrazione del 1970.
In mancanza della prova della non
riconducibilità del lotto dei ricorrenti alle zone A e B, il T.A.R. ha
così ritenuto che lo stesso potesse beneficiare delle deroghe al divieto
assoluto di edificazione; conseguentemente il Tribunale ha pure ritenuto
che, sulla richiesta di nulla osta presentata dagli istanti, si fosse
legittimamente consolidato il silenzio assenso previsto dall’art. 46 L.R.
n. 17/04 e che nessun valore ostativo potesse attribuirsi all’atto della
Soprintendenza in quanto emanato oltre il termine per il consolidamento
del silenzio e anche perché privo dei requisiti formali e sostanziali di
un provvedimento di autotutela amministrativa.
9. – Le
Amministrazioni appellanti, oltre ad eccepire l’irricevibilità del ricorso
introduttivo, censurano recisamente, sotto diversi profili, le premesse e
gli approdi esegetici sui quali poggia la sentenza impugnata.
10. –
Il Collegio prescinde dall’esame dell’eccezione di irricevibilità, in
quanto l’appello è fondato e merita accoglimento.
11. – Il
principio di diritto coniato dal T.A.R., che si rivela eccentrico rispetto
alla precedente giurisprudenza di questo Consiglio e dello stesso Giudice a quo, non soltanto ingenera una grave incertezza applicativa della
più volte citata disciplina vincolistica dettata dall’art. 15, ma
soprattutto poggia su fragili basi logiche e giuridiche.
12. –
Riguardo al primo profilo, sebbene non in sé determinante ai fini del
decidere (giacché adducere inconvenientes non est solvere
argumenta), il Collegio non può astenersi dall’osservare come il
criterio dettato dal T.A.R. si risolverebbe, qualora il principio
affermato non fosse espunto dall’ordinamento, in un serio vulnus del prioritario interesse alla tutela delle coste siciliane (per tacere
dal correlato incremento del contenzioso amministrativo e
giurisdizionale). Ciò in quanto gli eventuali ritardi accumulati dalle
amministrazioni comunali nella pianificazione dei rispettivi territori si
ripercuoterebbero negativamente sull’attività delle Amministrazioni
preposte alla gestione del predetto vincolo, determinando un significativo
rallentamento - se non una vera e propria paralisi - della loro attività
istruttoria. Ed invero, secondo il T.A.R., in presenza di situazioni
analoghe a quella dedotta in giudizio, non sarebbe sufficiente far
riferimento al chiaro divieto stabilito dall’art. 15, ma le Soprintendenze
dovrebbero premurarsi di verificare in via preventiva, di volta in volta,
quale fosse, nel 1976, la situazione obiettiva dei luoghi oggetto di un
intervento edilizio progettato ricadente entro la fascia di rispetto di
150 metri dalla battigia. Sulle difficoltà, oltre che sull’opinabilità, di
un tale accertamento, peraltro da compiersi nel breve termine concesso
all’amministrazione per pronunciarsi, non vi è motivo di dilungarsi e, del
resto, l’aggravamento dell’attività procedimentale che ne deriverebbe è un
indizio eloquente dell’illogicità del criterio in esame.
13. –
Sussistono tuttavia ulteriori e dirimenti motivi per ripudiare la tesi
sottesa alla pronuncia impugnata.
Innanzitutto non può condividersi la
dequotazione, operata dal T.A.R., di una circostanza decisiva. Il
riferimento è al fatto che, nel 1970 (ossia ancor prima dell’originario
tentativo – fallito – di pianificare il territorio di Santa Flavia), il
lotto dei ricorrenti si collocava al di fuori del perimetro del centro
abitato (v., sul punto, la verificazione, prot. n. 3631 del 21 febbraio
2008, effettuata dal Genio Civile di Palermo). Non si comprende infatti
come si possa disquisire, in via controfattuale, dell’ipotetica
qualificazione urbanistica di un terreno che non avrebbe potuto costituire
oggetto di pianificazione come zona A o B.
14. – Nemmeno è
valutabile favorevolmente la circostanza che, onde procedere alla
qualificazione “obiettiva” delle suddette aree, il primo Giudice abbia
preso in considerazione uno strumento urbanistico mai divenuto efficace e,
dunque, giuridicamente irrilevante.
15. – Infine l’interpretazione
data al precetto di cui all’art. 15 della L.R. n. 78/1976 non trova alcun
supporto nella pregressa giurisprudenza di questo Consiglio, ma
soprattutto è smentita dalle stesse premesse argomentative richiamate dal
Tribunale, oltre che dalla chiara lettera del dato positivo
rilevante.
Lo stesso T.A.R., invero, ha correttamente premesso che la
previsione dell’art. 15 trova piena applicazione anche con riguardo ai
comuni i quali, alla data del 16 giugno 1976, non erano provvisti di uno
strumento urbanistico generale e che il Legislatore regionale del 1976 ha
sostanzialmente inteso “fotografare” il regime delle eccezioni al vincolo
di arretramento delle edificazioni posto a tutela delle zone costiere,
siccome all’epoca determinatesi, escludendo dal regime di inedificabilità
solo quelle zone che, illo tempore, avevano già subito interventi
edificatori.
Siffatte considerazioni, tratte da C.G.A. n. 695/2006,
avrebbero dovuto indurre il primo Giudice a concludere che l’esenzione dal
vincolo riguardasse soltanto il passato (ossia le zone A e B già
pianificate in sede comunale) e che invece, per il futuro, il vincolo
fosse destinato a prevalere sulla pianificazione locale, rimanendo
indifferente a eventuali, difformi interventi programmatori del
territorio. Difatti, come già stabilito da questo Consiglio (tra le altre
pronunce, cfr. anche la citata C.G.A. n. 695/2006, con ampi richiami di
precedenti), “un agglomerato edilizio medio tempore sorto in aree non
rientranti al momento della entrata in vigore della legge n. 78/1976 nel
regime delle eccezioni previste ex art. 15, è da ritenere a tutti gli
effetti abusivo, insanabile, e tale da non legittimare interventi
classificatori volti a far rientrare dette aree nel regime delle eccezioni
summenzionato.”.
La norma regionale dunque mira a tutelare
l’interesse pubblico primario alla conservazione dei valori ambientali
insiti nel perimetro costiero dell’intera regione siciliana ed è in grado
di resistere, sotto il profilo della gerarchia delle fonti, ad eventuali
tentativi di incisione realizzati dagli enti locali attraverso varianti
della zonizzazione, introdotte nei propri strumenti pianificatori.
Le
obiezioni che il T.A.R. ha opposto a tale limpida e necessitata
conclusione si rivelano non condivisibili.
Non è seriamente
contestabile, per un verso, che la Regione Sicilia, titolare in materia di
un competenza esclusiva, potesse imporre del vincoli legislativi al libero
dispiegarsi della pianificazione comunale; per altro verso, il “costo”
collettivo rappresentato dalla conseguenze, poste a carico dei cittadini,
del mancato esercizio del potere di pianificazione comunale fu già
valutato dal Legislatore regionale nel 1976 (e poi confermato con i
successivi provvedimenti legislativi) e ritenuto evidentemente accettabile
a fronte del beneficio derivante dalla più incisiva salvaguardia del
litorale assicurata dalla normativa vincolistica. I rilievi del T.A.R.
quindi sono rivolti, non già contro l’interpretazione del dato normativo
seguita dalla Soprintendenza, ma a ben vedere avverso lo stesso assetto di
interessi stabilito dal Legislatore regionale con il ridetto art. 15. Le
considerazioni svolte dal primo Giudice avrebbero avuto una qualche
valenza giuridica, qualora poste a corredo della decisione di trasmettere
gli atti alla Corte costituzionale onde verificare la legittimità della
previsione legislativa regionale, ma non sono affatto idonee a sorreggere
la pronuncia di annullamento degli atti impugnati in prime cure.
Né il
Collegio ritiene che residui spazio alcuno per un rinvio della suddetta
questione al Giudice delle leggi, giacché l’art. 15 si presenta
proporzionato e del tutto coerente con la sua ragionevole finalità che è,
per l’appunto, la conservazione dell’esistente in vista e per i fini della
tutela del territorio costiero.
16. – Occorre ora esaminare i
motivi riproposti dalle parti appellate con la memoria depositata in vista
dell’udienza pubblica. In disparte le questioni sopra già esaminate e
risolte, le difese del signor Gumina e dell’Immobiliare si soffermano sui
seguenti argomenti:
I) il lotto dei ricorrenti non ricade entro la
fascia dei 150 metri dalla battigia;
II) l’area in questione è comunque
interamente antropizzata e, pertanto, sarebbe discriminatorio precludere
l’edificazione ai soli appellati;
III) sussisterebbe un legittimo
affidamento tutelabile, posto che l’immobile in contestazione è stato
realizzato sulla base di una concessione edilizia rimasta sempre
valida.
17. – Si tratta, all’evidenza, di motivi privi di qualunque
pregio.
18. – Sicuramente da respingere, per convergenti ragioni
processuali e sostanziali, è la prima tesi.
Innanzitutto va osservato
che il motivo è (ed era originariamente) inammissibile dal momento che gli
stessi appellati riconoscono che l’inosservanza delle distanze risultava
dalla linea tracciata sulla cartografia allegata al P.R.G.C.. Orbene,
posto che le cartografie di piano hanno efficacia precettiva, qualora non
in contrasto con la parte normativa, della quale integrano e precisano la
portata applicativa, allora è evidente che gli appellati avrebbero dovuto
impugnare in parte qua lo stesso P.R.G.C..
Ma anche a voler
prescindere da tale profilo, non può in alcun modo condividersi, dal punto
di vista sostanziale, il criterio di delimitazione della battigia indicato
nella perizia di parte, secondo il quale la linea da prendere in
considerazione sarebbe, in sintesi, quella mediana tra le linee dell’alta
e della bassa marea. Pur non discutendosi dell’utilità di siffatto
criterio ad altri fini, nondimeno esso è certamente inidoneo ai sensi del
citato art. 15. La ratio della disposizione riposa, come accennato,
sulla necessità di tutelare le coste siciliane, imponendo una fascia di
inedificabilità. Lo scopo della previsione è dunque di imporre
coattivamente l’arretramento delle costruzioni rispetto al mare e, più
precisamente, dal limite più avanzato in cui il litorale diviene fruibile.
Questo limite, che coincide con la linea che unisce tutti i punti della
costa raggiunti dall’acqua in condizioni di alta marea, segna anche
l’inizio dell’area di percepibilità, da parte di un ipotetico essere umano
collocato sulla terraferma, del bene ambientale/paesistico tutelato e,
quindi, segna anche il punto a partire dal quale va calcolata, verso
l’interno, l’estensione della fascia di rispetto di 150 metri. Da ciò
discende che, in coerenza con gli scopi del vincolo legislativo, la linea
della battigia deve farsi coincidere con quella dell’alta marea (laddove
ovviamente non esistano scogliere o altre frontiere, naturali o
artificiali, che rendano inutile l’applicazione del predetto
criterio).
Ebbene, non essendosi dimostrato nella fattispecie che il
lotto sia esterno alla fascia di 150 metri dalla battigia, come sopra
individuata, deve conseguentemente farsi riferimento alle prescrizioni di
piano.
19. – Non meritano una diffusa confutazione gli altri due
motivi riproposti in appello: la circostanza che altri cittadini abbiano
violato il vincolo in questione non vale a porre nel nulla i provvedimenti
della Soprintendenza (giacché legittimi); non esiste e tantomeno è
tutelabile poi il preteso affidamento formatosi negli originari
ricorrenti, dal momento che, nella vicenda, non sono intervenuti soltanto
atti comunali, ma – per l’appunto – anche atti della Soprintendenza dei
quali gli appellati avrebbero dovuto tener conto.
20. – Alla
stregua dei superiori rilievi, ritiene il Collegio di poter assorbire ogni
altro motivo o eccezione, in quanto ininfluenti e irrilevanti ai fini
della presente decisione. Essendo infatti venuto meno il presupposto
dell’accoglimento pronunciato dal T.A.R. (cioè l’afferma-zione della
pretesa inapplicabilità alla fattispecie dell’art. 15 della L.R. n.
78/1976), risultano automaticamente invalidati, per l’effetto espansivo,
interno ed esterno, dell’impugnazione, anche tutti gli atti presupponenti
siffatta inapplicabilità. In particolare, non può ritenersi formato alcun
silenzio assenso sulla richiesta di nulla osta formulata in relazione a
un’area inedificabile né assume consequenzialmente rilievo la pretesa
tardività del riscontro (che non è atto di autotutela), dato alla relativa
istanza, dalla Soprintendenza, attesa l’impossibilità dell’oggetto del
richiesto assenso, dal quale discende l’irrilevanza del mancato rispetto
dei termini procedimentali.
Il Comune di Santa Flavia, evocato come
parte del presente giudizio, provvederà dunque per quanto di competenza, a
dare attuazione alle precedenti, vincolanti statuizioni.
21. – In
conclusione, la sentenza non resiste alle censure contro di essa rivolte.
La pronuncia gravata va riformata e, per l’effetto, in accoglimento
dell’appello, deve essere respinta, nella sua totalità, l’impu-gnativa
promossa in primo grado.
22. – Il regolamento delle spese
processuali, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la
Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando
accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata,
respinge il ricorso di primo grado.
Condanna gli appellati soccombenti,
in solido, alla rifusione, in favore delle Amministrazioni ricorrenti,
delle spese processuali del doppio grado del giudizio, liquidate in euro
6.000,00 (seimila/00).
Ordina che la presente decisione sia eseguita
dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo dal Consiglio
di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede
giurisdizionale, nella camera di consiglio del 28 aprile 2010, con
l'intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Chiarenza
Millemaggi Cogliani, Gabriele Carlotti, estensore, Filippo Salvia, Pietro
Ciani, componenti.
Depositata in segreteria
il 21 settembre 2010