REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione
Siciliana
in sede giurisdizionale
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 497 del 2007 proposto
dalla
ITALKALI - SOCIETA’ PER L’INDUSTRIA DEL SALGEMMA s.p.a., in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa dagli avv.ti Michele Costa e Giovanni Pellegrino, elettivamente
domiciliata in Palermo, via Dante n. 56, presso il primo difensore;
contro
l’ASSESSORATO REGIONALE ALL’INDUSTRIA, in persona
dell’Assessore pro tempore e l’INGEGNERE CAPO pro tempore DEL DISTRETTO MINERARIO DI CALTANISSETTA, rappresentati e difesi
dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici
in via A. De Gasperi n. 81, sono per legge domiciliati;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale
per la Sicilia - sede di Palermo (sez. II) - n. 50 del 12 gennaio
2007.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto
l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per
l’Assessorato regionale all’industria e per l’Ingegnere capo del distretto
minerario di Caltanissetta;
Viste le memorie prodotte dalle parti a
sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della
causa;
Relatore il consigliere Gabriele Carlotti;
Uditi alla
pubblica udienza del 2 febbraio 2010 gli avv.ti M. Costa e G. Pellegrino
per la società appellante e l’avv. dello Stato Pollara per le
amministrazioni appellate;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto
quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Giunge in decisione l’appello interposto
dall’Italkali, Società per l’industria del salgemma S.p.A. (d’ora in poi
“Italkali”), avverso la sentenza, di estremi specificati in epigrafe, con
la quale il T.A.R. della Sicilia, sede di Palermo, ha respinto il ricorso
proposto dall’odierna appellante onde ottenere l’annullamento, tra
l’altro, del decreto assessorile n. 2944 del 10 dicembre 1992.
2. -
Si sono costituiti con il patrocinio dell’Avvocatura erariale le parti
pubbliche sopra indicate.
3. - All’udienza del 2 febbraio 2010 il
ricorso è stato trattenuto in decisione.
4. - Giova premettere in
punto di fatto che nel 1984 l’Italkali ottenne il trasferimento, in
proprio favore, della concessione per la coltivazione del giacimento di
salgemma, denominato “Pantanelle- Sacchitello-Culma e Prevola”, ubicato
nel Comune di Racalmuto, del quale era precedente titolare l’EMSAMS.
Sempre nel 1984 la concessione fu estesa alla coltivazione di “tutti i
sali alcalini”, ma il relativo decreto (n. 1119) non fu poi registrato
dalla Corte dei conti e quindi non divenne mai efficace.
Nel febbraio
del 1988, onde incrementare la coltivazione del giacimento, l’Italkali
comunicò al Distretto minerario di Caltanissetta un programma di lavori
per il 1988, evidenziando come gli scavi programmati dessero, quali
materiali di risulta, salgemma e kainite e chiedendo, pertanto,
l’accoglimento di una variante che le consentisse di estendere la
coltivazione anche alla formazione kainitica.
L’Italkali aveva difatti
evidenziato che la kainite, al pari del salgemma, rientra nella categoria
dei sali alcalini; che nell’unico giacimento in concessione esistevano «frammisti al banco di salgemma intercalazioni di sterile e di sali
potassici, questi ultimi in parte ed occasionalmente suscettibili di
utilizzazione, e che sarebbe stato un assurdo spreco di risorse mandare a
rifiuto eventuali quantità di kainite che dovessero presentare
caratteristiche utili».
A seguito di accertamenti ed ispezioni sui
luoghi l’ing. Capo del Distretto minerario di Caltanissetta, con decreto
n.12 del 1988, dispose la sospensione dei lavori argomentando sulla base
della mancanza in capo alla società di un idoneo titolo
minerario.
Avverso detta sospensione l’Italkali interpose ricorso
gerarchico, invocando l’applicazione, in suo favore, dell’art. 32 della
L.R. 1° ottobre 1956, n. 54 (Disciplina della ricerca e coltivazione delle
sostanze minerali nella Regione), secondo cui: «Il concessionario non
può estendere la coltivazione a sostanze diverse da quelle indicate nel
decreto di concessione. Tuttavia può disporre delle sostanze minerali
estratte associate a quelle formanti oggetto della
coltivazione».
Il ricorso gerarchico fu respinto dall’Assessore
regionale all’industria con la seguente motivazione: «… nel caso
specifico del salgemma non è ipotizzabile la coltivabilità qualora al
banco di minerale siano frammist(e) intercalazioni di Sali potassici anche
di modesta entità in quanto, in tal caso, il salgemma ottenuto non sarebbe
as(s)olutamente commerciabile. Inoltre, si può parlare di frammistione di
sostanze minerali di cui all’art. 32 della L.R. n. 54/56 allorquando la
coltivazione dei diversi minerali è possibile senza alcuna dispersione;
nel caso di specie, invece, il salgemma, unico titolo alla cui
coltivabilità la Società è autorizzata, costituirebbe la ganga della
kainite da separare e da gettare in discarica dopo l’estrazione di
quest’ultimo minerale; …».
5. - Il T.A.R. dispose una
consulenza tecnica d’ufficio al fine di chiarire:
a) quale fosse la
natura e l’entità del banco di kainite rinvenuto nell’ambito dei lavori di
preparazione per la coltivazione del salgemma nel giacimento della società
ricorrente;
b) se la coltivazione del salgemma, in relazione alla
stratificazione dei minerali presenti nel giacimento, richiedesse la
previa estrazione della kainite;
c) se il salgemma costituisse la ganga
della kainite;
d) se la kainite potesse considerarsi sostanza minerale
associata ai fini previsti dall’art. 32 della L.R. 1° ottobre 1956, n.
54.
Il T.A.R. respinse, infine, il ricorso di primo grado sulla base
delle risultanze della C.T.U..
Affermò, in particolare, il Tribunale
che:
- all’interno del bacino oggetto della concessione erano presenti,
in form a stratificata, minerali di origine evaporitica quali, tra i
cloruri, l’alite, il gesso, l’anidrite e la kainite, tra i solfati;
-
l’area in cui era presente il maggior quantitativo di kainite si trovava
nella zona a nord del giacimento, in un’area ben delimitata, il che faceva
presumere (nell’impossibilità di accedere direttamente ai luoghi per
ragioni di sicurezza) che la coltivazione del salgemma, in relazione alla
stratificazione dei minerali presenti nel giacimento, non richiedesse la
previa estrazione della kainite;
- il minerale kainitico, per poter
essere utilizzato, doveva subire dei processi di arricchimento del titolo
del potassio, con l’eliminazione del salgemma che in tal modo diveniva
ganga (cioè parte sterile) della kainite;
- kainite e alite (salgemma)
potessero effettivamente prodursi, nell’ambito della serie evaporitica, in
paragenesi (definita in mineralogia come l’associazione di minerali
formatisi insieme o successivamente, ma sempre nello stesso processo
genetico);
- nella fattispecie tuttavia la kainite non era da reputarsi
sostanza associata ai sensi dell’art. 32 succitato, in quanto - nel
giacimento interessato dai lavori di coltivazione intrapresi dalla
ricorrente - detto minerale era presente in percentuale tale da far
considerare ganga, cioè materiale sterile, di risulta, il salgemma;
-
era pertanto evidente che l’attività progettata con la variante del
febbraio del 1988 richiedesse un’autonoma concessione.
6. -
L’appello dell’Italkali è affidato ai seguenti motivi:
a) il nodo
centrale della controversia consiste nello stabilire se l’Italkali potesse
estendere la concessione fino ad utilizzare le formazioni kainitiche
presenti nel giacimento di salgemma e la questione non poteva essere
risolta, come ritenuto dal T.A.R., sulla base del rapporto percentuale tra
i due minerali (posto a base della C.T.U. e della sentenza
impugnata);
b) il concetto di “sostanza associata” di cui all’art. 32 è
difatti una nozione giuridica ed essa include, nel suo ambito semantico,
anche i casi di sostanze che non possano formare oggetto di distinta
coltivazione per ragioni di incompatibilità;
c) nel caso di specie il
giacimento non era, per l’appunto, suscettibile di una pluralità di
concessioni;
d) pertanto la scelta dell’Amministrazione regionale si
pone in contrasto con i principi del diritto minerario e, del tutto
irragionevolmente, costringe l’Italkali - contro l’interesse pubblico al
migliore sfruttamento del sottosuolo - a considerare alla stregua di un
rifiuto un minerale commerciabile come la kainite;
e) la sentenza si
basa su accertamenti dichiaratamente incompleti e frutto di mere
supposizioni (come quelle relative all’ipotizzata ubicazione della
kainite), in quanto il C.T.U. ha ammesso di non aver potuto ispezionare,
per motivi di sicurezza, una parte del giacimento;
f) il salgemma non
costituiva affatto la ganga della kainite; piuttosto l’Italkali, in
ragione dell’intercalarsi tra i due strati di minerale, non avrebbe potuto
coltivare il salgemma senza al contempo estrarre anche la kainite, la
quale era dunque da considerarsi a tutti gli effetti come sostanza
associata oggetto di un distinto diritto di sfruttamento economico;
g)
l’Italkali non ha indirizzato la sua attività verso l’estrazione
prioritaria della kainite, in quanto ben maggiore, nel corso degli anni, è
stato il quantitativo di salgemma prodotto.
7. - L’Avvocatura
erariale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso originario per omessa
impugnativa della nota del 3 marzo 1988, con la quale il Distretto
minerario di Caltanissetta ebbe a vietare l’inizio delle coltivazioni nel
sito in questione, fino all’eventuale assenso degli Uffici competenti; nel
merito, la Difesa erariale ha insistito per il rigetto
dell’impugnazione.
8. - L’infondatezza dell’appello esonera il
Collegio dall’esame della eccezione di inammissibilità del primitivo
ricorso sollevata dall’Avvocatura distrettuale dello Stato.
Per un
corretto esame delle questioni devolute alla cognizione del Collegio
occorre muovere da alcune fondamentali osservazioni in punto di
diritto.
In primo luogo va rilevato che dagli artt. 31, 32 e 48 della
L.R. n. 54/1956 è desumibile, conformemente del resto ai ben noti principi
generali del diritto minerario, un preciso obbligo del
concessionario di coltivare la miniera (i giacimenti di salgemma sono
infatti “giacimenti da miniera” ai sensi dell’art. 2, secondo comma, lett.
c), della legge regionale sunnominata) e di estrarre la sostanza oggetto
del titolo posseduto, con correlativo divieto di estendere la coltivazione
a sostanze diverse da quelle indicate nel decreto di concessione;
l’inosservanza di tali regole è, non a caso, sanzionata con la decadenza
dall’assenso ottenuto.
A fronte di tale obbligo di coltivazione (in
relazione all’esatto contenuto del titolo minerario) la legge regionale
riconosce al concessionario la facoltà di disporre delle sostanze
estratte, se associate a quelle formanti oggetto della coltivazione.
9. - Orbene la congiunta considerazione dell’obbligo di estrarre
il minerale oggetto di concessione e della facoltà di utilizzare le
“sostanze associate” consente all’interprete di definire esattamente
quest’ultima nozione.
Deve invero intendersi come sostanza
associata esclusivamente il materiale, estratto insieme a quello
oggetto di concessione e suscettibile di separata utilizzazione, la cui
lavorazione non comporti una violazione del prioritario obbligo di
coltivare il minerale al quale si riferisce il titolo ottenuto dal
concessionario. Tale minerale insomma (nella specie il salgemma) non può
in alcun caso essere trattato dal concessionario come uno scarto delle
lavorazioni.
Non può, pertanto, qualificarsi come associata una
sostanza la cui utilizzazione economica comporti una dispersione, anche
minima, del materiale oggetto di concessione.
In difetto di tale
qualificazione, l’unica residua possibilità di estrarre un materiale
diverso (da quello oggetto di concessione) è quella di ottenere, laddove
tecnicamente consentito, una seconda concessione, come prevede l’art. 54
della legge regionale citata.
10. - Le coordinate ermeneutiche
testé delineate permettono di risolvere il caso sottoposto al giudizio del
Consiglio, sgombrando il campo da molte questioni del tutto prive di
rilievo ai fini del decidere. Ed invero, una volta calati i surrichiamati
principi nella fattispecie in disamina, si perviene alla seguente
conclusione: la kainite non era sicuramente qualificabile come sostanza
associata, risultando incontestato e incontrovertibile che, seppur per
quantità percentualmente contenute, la sua estrazione implicava la
dispersione del salgemma, unico oggetto della concessione rilasciata
all’Italkali.
11. - Da ciò discende l’irrilevanza degli argomenti
relativi:
a) all’ingiustificata perdita di risorse economiche;
b)
alla esatta configurazione degli strati di kainite e di salgemma e della
loro frammista compresenza;
c) alla mancata ispezione, da parte del
C.T.U., di tutta l’area della miniera;
d) al rapporto tra i
quantitativi, rispettivamente di salgemma e di kainite, prodotti
dall’Italkali.
12. - Con riguardo al presunto spreco della kainite,
argomento indubbiamente suggestivo sul quale molto insiste l’Italkali, va
inoltre osservato che il profilo economico - l’unico che ragionevolmente
rileva per le imprese titolari di concessioni - non esaurisce per contro
l’ampio spettro delle valutazioni afferenti l’interesse pubblico, rimesse
alla discrezionalità, amministrativa e tecnica, delle autorità
amministrative preposte al governo dello specifico settore. Queste ultime
devono infatti verificare, tra l’altro, che siano rispettate tutte le
regole del diritto minerario, che la coltivazione del materiale oggetto di
concessione sia proficua e che si svolga nel rispetto dei titoli
rilasciati, che siano tutelate le aspettative di sfruttamento del
sottosuolo da parte di altri imprenditori potenzialmente interessati, che
la coltivazione avvenga senza rischi per l’incolumità pubblica e per la
sicurezza dei lavoratori impiegati nell’attività estrattiva, che non sia
compromesso, infine, l’assetto geomorfologico del territorio.
13. -
Esorbita poi dall’oggetto della controversia la questione relativa alla
possibilità, o no, di consentire la compresenza di due concessioni, per
materiali diversi, in relazione al medesimo sito, giacché – come accennato
– l’Italkali non ha mai richiesto una seconda concessione per la kainite e
su questo aspetto poggiano, del resto, sia il decreto assessorile
impugnato sia la decisione del T.A.R..
Anche a voler prescindere da
tale dirimente rilievo, occorre comunque rilevare che non risultava
certamente preclusivo alla richiesta di una seconda concessione il più
volte invocato (dall’Italkali) parere del Co.re.mi. del 25 giugno 1992,
riguardando esso l’ipotesi del rilascio di diverse concessioni a differenti società.
14. - In conclusione la sentenza
impugnata si presenta immune dai vizi denunciati con l’appello e merita
integrale conferma.
15. - Ritiene pertanto il Collegio di poter
assorbire ogni altro motivo o eccezione, in quanto ininfluenti e
irrilevanti ai fini della presente decisione.
16. - Il regolamento
delle spese processuali del secondo grado del giudizio – liquidate in
dispositivo – segue la soccombenza (considerati gli organi difesi
dall’Avvocatura erariale alla stregua di un’unica parte).
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la
Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando,
respinge l’appello.
Condanna l’Italkali alla rifusione, in favore delle
controparti costituite, delle spese processuali del secondo grado del
giudizio, liquidate in complessivi €. 5.000,00 (cinquemila/00).
Ordina
che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così deciso in Palermo dal Consiglio di Giustizia
Amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, nella
camera di consiglio del 2 febbraio 2010, con l'intervento dei signori:
Riccardo Virgilio, Presidente, Paolo D’Angelo, Gabriele Carlotti,
estensore, Filippo Salvia, Pietro Ciani, componenti.
Depositata in segreteria
il 01 giugno 2010