REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione
Siciliana
in sede giurisdizionale
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 1262 del 2009 proposto
dalla
PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA,
in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Guido Corso,
elettivamente domiciliata in Palermo, via Rodi, n. 1, presso il
difensore;
contro
gli ASSESSORATI AL BILANCIO E FINANZE e FAMIGLIA,
POLITICHE SOCIALI E AUTONOMIE LOCALI DELLA REGIONE SICILIANA, in persona
dei rispettivi assessori in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura
distrettuale dello Stato di Palermo, legalmente domiciliati presso la sede
dell’Avvocatura in Palermo, via A. De Gasperi, n. 81;
con gli interventi adesivi
delle PROVINCE REGIONALI DI TRAPANI, AGRIGENTO,
CALTANISSETTA ed ENNA, in persona dei rispettivi Presidenti pro
tempore, rappresentate e difese dall’avv. Guido Corso, elettivamente
domiciliate in Palermo, via Rodi, n. 1, presso il difensore;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale
della Sicilia, sezione staccata di Catania, sez. III, n. 446 del 3 marzo
2009;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di
costituzione in giudizio degli Assessorati regionali intimati;
Visti
gli atti di intervento delle Province di Trapani, Agrigento, Caltanissetta
ed Enna;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle
rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il
consigliere Gabriele Carlotti;
Uditi alla pubblica udienza del 2
febbraio 2010 l’avv. G. Corso per la Provincia appellante e per le
Province intervenienti e l’avv. dello Stato Pollara per gli Assessorati
intimati;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto
segue.
FATTO E DIRITTO
1. - La Provincia di Ragusa impugna la sentenza,
di estremi specificati in epigrafe, con la quale il T.A.R. della Sicilia,
sezione staccata di Catania, ha respinto il ricorso a suo tempo promosso
dall’odierna appellante, onde ottenere, tra l’altro, l’annullamento del
decreto 19 marzo 2004 dell’Assessore regionale per il bilancio e le
finanze, avente ad oggetto la “(v)ariazione al bilancio della Regione per
l’esercizio finanziario 2004”, nella parte recante una consistente
riduzione (per circa 41.744.000 di euro) dello stanziamento del capitolo
destinato all’esercizio delle funzioni amministrative delle Province
regionali, nonché un contestuale incremento, per un pari importo, del
capitolo relativo ai fondi di riserva per le spese obbligatorie. A detta
dell’ap-pellante la Regione Sicilia, così operando, avrebbe in sostanza
incamerato, in dichiarata applicazione dell’art. 64, comma 4, della L.R.
16 aprile 2003, n. 4, l’intera differenza tra il gettito presunto e quello
effettivo dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore per l’anno 2003.
2.
- Nel corso del primo grado del giudizio il T.A.R. ha sollevato questione
di legittimità costituzionale dell’art. 64 succitato per violazione
dell’art. 119 Cost..
3. - La Corte costituzionale, con ordinanza n. 250
del 3 luglio 2007, ha dichiarato inammissibile la questione sollevata.
4. - Una volta riassunto il processo di primo grado, la Provincia di
Ragusa ha nuovamente eccepito l’incostituzionalità dell’art. 64, commi 4 e
5, della L.R. n. 4/2003 anche per violazione dell’art. 36 dello Statuto
regionale.
5. - Il T.A.R., dopo aver motivato sulla manifesta
infondatezza della riproposta questione di legittimità costituzionale, ha
respinto il ricorso.
6. - Avverso la decisione, testé succintamente
riferita nei suoi contenuti essenziali, è insorta in appello la Provincia
di Ragusa, deducendo tre articolati mezzi di gravame per nullità della
sentenza e omessa pronuncia.
7. - Si sono costituiti, per resistere
all’impugnazione, gli Assessorati indicati nell’epigrafe.
8. - Sono
intervenute ad adiuvandum le altre Province sopra menzionate.
9.
- All’udienza pubblica del 2 febbraio 2010 il ricorso è stato trattenuto
in decisione.
10. - A parte il primo motivo di impugnazione che è
incentrato sulla pretesa nullità della sentenza appellata, la
contestazione al centro del contendere investe le ragioni con le quali il
T.A.R. ha motivato la decisione di non sollevare una seconda questione di
legittimità costituzionale dell’art. 64, sopra più volte
richiamato.
11. - La prima doglianza è manifestamente infondata. La
Provincia si sofferma sulla circostanza che la motivazione della sentenza
impugnata, nella parte finale (§. 7), reca la seguente statuizione: «(p)er le considerazioni che precedono il Collegio ritiene che deve
essere disposta la remissione degli atti alla Corte costituzionale per la
decisione delle predette questioni di legittimità (c)ostituzionale».
Ritiene l’appellante che il riferito capo di decisione, ponendosi in
insanabile contrasto con l’esito negativo del giudizio, dia luogo a
un’insanabile perplessità, tale da determinare la nullità della
sentenza.
12. - Osserva il Collegio che l’allegata inconciliabilità tra
il dispositivo e il passaggio motivazionale sopra riportato non sussista.
È noto che le pronunce giurisdizionali devono essere interpretate
nell’insieme delle loro componenti (motivazione e dispositivo). Orbene,
calato il suddetto principio al caso di specie, emerge in tutta evidenza
che il T.A.R. ha dedicato ben quattro pagine (dalla pagina 6 alla pagina
9) alla diffusa illustrazione delle ragioni sottostanti la decisione di
non rimettere nuovamente gli atti della causa alla Corte costituzionale e
il dispositivo è del tutto coerente con tale motivazione. La deduzione
della Provincia non riguarda pertanto alcun vizio di nullità della
sentenza, ma a ben vedere si risolve nella denuncia di un mero errore
materiale, essendo stato omesso, nel periodo in questione, un “non” prima
della parola “deve”.
Detto errore redazionale, che non immuta
l’inequivocabile contenuto reiettivo della sentenza, può però essere
apprezzato dal giudice di appello nei sensi appena precisati: di qui il
rigetto della doglianza.
13. - La parte restante dell’impugnazione si
dirige, come accennato, contro le motivazioni addotte dal T.A.R. a
sostegno della scelta di non sollevare una seconda questione di
legittimità costituzionale in relazione all’art. 64 della L.R. n.
4/2003.
Sul punto le articolate difese della Provincia sono così
riassumibili:
- il T.A.R. ha del tutto ignorato la dedotta violazione
dell’art. 10 della L.R. n. 2/2002 che devolve alle province siciliane il
gettito dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore;
- il Tribunale ha
errato nel dichiarare manifestamente infondata la riproposta questione di
legittimità costituzionale dell’art. 64, commi 4 e 5, della L.R. n.
4/2003, dell’art. 23, comma 2, della L.R. n. 21/2003 e dell’art. 30, comma
7, della L.R. n. 17/2004, per contrasto con l’art. 36 dello Statuto
siciliano e con l’art. 119 Cost.;
In sintesi la tesi patrocinata dalla
Provincia è che:
- il combinato disposto degli articoli sunnominati
differisca, sotto vari profili, dalla disciplina statale dettata dal
D.Lgs. n. 446/1997 il quale, invece, devolve alle province l’intero
gettito dell’imposta automobilistica;
- l’imposta in questione è un
tributo statale rispetto al quale deve ritenersi preclusa ogni possibilità
di intervento normativo difforme delle Regioni;
- la Regione Sicilia,
in dettaglio, avrebbe invece esorbitato dai limiti della propria potestà
impositiva, modificando in più punti la disciplina dettata dallo Stato e
alterando anche l’equilibrio finanziario delle province isolane;
- il
T.A.R. avrebbe travisato il senso e il finalismo della riproposta
eccezione di legittimità costituzionale, in quanto con l’evocazione
dell’art. 119 Cost. la Provincia non intendeva sostenere che il predetto
parametro costituzionale fosse meno garantistico dell’autonomia regionale
rispetto all’art. 36 dello Statuto (siccome inteso dal primo Giudice), ma
- esattamente all’opposto - che l’art. 119 tutelasse in maniera più
incisiva l’autonomia finanziaria delle province e che, pertanto, sulla
base di esso doveva essere scrutinata la legittimità delle indicate norme
regionali;
- la drastica riduzione dei fondi ordinari delle Province
regionali impedirebbe a queste ultime, in violazione del canone di buon
andamento, di adempiere in modo adeguato ai compiti amministrativi loro
assegnati.
In conclusione dunque, a detta dell’appellante, il T.A.R.
avrebbe dovuto rimettere al Giudice delle leggi la valutazione della
legittimità costituzionale dell’art. 64, commi 4 e 5, della L.R. n. 4/2003
e delle altre norme surrichiamate, per violazione:
a) dell’art. 36
Stat. avendo la Regione illegittimamente modificato, con le riferite
disposizioni legislative, l’assetto di un tributo statale;
b) dell’art.
119 Cost., per avere la Regione vulnerato l’autonomia finanziaria delle
province;
c) dell’art. 97 Cost., per avere infine la Regione privato le
province regionali dei mezzi finanziari indispensabili a svolgere
adeguatamente le loro funzioni istituzionali.
14. - Con un’ultima
censura la Provincia di Ragusa si lagna, infine, della circostanza che la
Regione Sicilia avrebbe illegittimamente incamerato, in ispregio dell’art.
10, comma 3, della L.R. n. 2/2002, anche il gettito dell’imposta
automobilistica maturato tra l’entrata in vigore della suddetta legge
regionale e il 31 dicembre 2002.
15. - I riferiti mezzi di gravame
possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro evidente
connessione oggettiva e teleologica.
16. - L’argomentare
dell’appellante, condiviso anche dalle intervenienti, non conduce
all’accoglimento dell’appello.
17. - Opina difatti il Collegio che
tutte le questioni dedotte dalla Provincia di Ragusa trovino un’unica e
coerente soluzione, di segno contrario alle tesi patrocinate
dall’appellante, nella considerazione dei rapporti tra le fonti
costituzionali (Costituzione e Statuto della Regione siciliana) in materia
di autonomia finanziaria degli enti territoriali sub-statali (e
sub-regionali).
18. - A questi fini occorre prendere l’abbrivo
dall’ordinanza n. 250/2007 con la quale, come accennato, la Corte
costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità
sollevata dal T.A.R. della Sicilia.
Ebbene, nel “Considerato in
diritto”, il Giudice delle leggi ha, tra l’altro, osservato quanto
segue: « che è, …, fondata l'eccezione di difetto di motivazione
in ordine all'applicabilità alla Regione Siciliana – ai sensi dell'art. 10
della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 – degli articoli 118 e
119 Cost., evocati quali parametri, in luogo dello statuto speciale;
che, infatti, nella Regione Siciliana la materia della
compartecipazione al gettito dei tributi erariali, cui afferisce la norma
censurata, è disciplinata, in attuazione dell'art. 36 dello statuto
speciale, dall'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, il quale prevede che
spettano in via generale alla Regione «le entrate tributarie erariali
riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque
denominate»;
che il rimettente avrebbe dovuto, pertanto, valutare la
questione con riferimento ai parametri statutari e non con riferimento
agli artt. 118 e 119 Cost. o avrebbe dovuto quanto meno indicare le
ragioni per le quali tali ultime disposizioni garantirebbero una maggiore
autonomia della Regione e sarebbero, perciò, applicabili in luogo di
quelle statutarie, ai sensi dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3
del 2001;
che il rimettente si è invece limitato a evocare quali
parametri gli artt. 118 e 119 Cost., omettendo ogni motivazione circa la
loro applicabilità alla Regione Siciliana;
che a tale omissione
consegue la manifesta inammissibilità della sollevata questione; e ciò a
prescindere dalla considerazione che questa Corte ha comunque affermato
che l'art. 60 del d.lgs. n. 446 del 1997 – invocato dal rimettente quale
norma interposta che giustificherebbe la diretta imputazione alle Province
del gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore – va invece
interpretato nel senso che nella Regione Siciliana l'attribuzione alle
Province regionali del gettito della suddetta imposta riscosso nel suo
territorio deve avvenire nel rispetto delle norme di rango costituzionale
dello statuto speciale e di quelle del d.lgs. n. 1074 del 1965 che lo
attuano (sentenze n. 306 del 2004, punto 2 del Considerato in diritto, n.
138 del 1999, punti 17 e 18 del Considerato in diritto).».
Il
passaggio motivazionale sopra riportato prova come la Corte
costituzionale, oltre a spiegare le ragioni sottostanti la declaratoria di
inammissibilità della questione sollevata, non abbia mancato di ribadire,
in conformità della sua precedente giurisprudenza, che l'interpretazione
dell’art. 60 del D.lgs. n. 446 del 1997 non può prescindere dalla
circostanza che, nella Regione Siciliana, l'attribuzione alle Province
regionali del gettito dell’imposta sulle assicurazioni contro la
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore
riscosso nel territorio isolano deve avvenire nel rispetto delle norme di
rango costituzionale fissate dallo statuto speciale, nonché di quelle
attuative dettate dal D.Lgs. n. 1074 del 1965.
A siffatto rilievo si
agganciano le seguenti considerazioni:
- le pretese illegittimità
dedotte dalla Provincia di Ragusa non attengono alla disciplina
dell’imposta automobilistica, ma unicamente agli aspetti relativi alla
devoluzione del gettito;
- va allora sgombrato il campo dalla censura
in ordine alla violazione dell’art. 36 Stat., posto che il Legislatore
regionale non ha affatto esorbitato dalle proprie competenze e tanto meno
ha modificato la fisionomia di un tributo statale: l’intervento
legislativo regionale non riguarda infatti il momento impositivo, ma
concerne esclusivamente una fase successiva alla riscossione, ovverosia
quella della devoluzione del gettito, ambito nel quale la Regione Sicilia
gode di un’ampia autonomia legislativa;
- d’altronde, la regola
fondamentale in materia, desumibile dallo Statuto e dall’art. 2 del D.P.R.
26 luglio 1965, n. 1074, è che alla Regione Sicilia spetta l’attribuzione
del gettito di tutte le entrate tributarie riscosse nel suo territorio,
dirette o indirette, comunque denominate, fatte salve le tassative
eccezione tassativamente contemplate dallo stesso art. 2 (nelle quali
tuttavia non rientra anche l’imposta del cui gettito si controverte);
-
l’art. 60 del D.lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997 non è e non potrebbe
essere, in quanto norma priva di rango costituzionale, la fonte del
principio della diretta imputazione alle Province regionali siciliane
dell’intero gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore.
I superiori rilievi portano dunque ad escludere l’esistenza di
un reale contrasto, almeno con riferimento ai profili dedotti
dall’appel-lante, tra le norme primarie regionali, sospettate di
illegittimità costituzionale, e l’art. 36 Stat..
L’intera controversia
si riduce pertanto alla valutazione dell’incidenza, sull’ordinamento
regionale siciliano, dei principi sanciti dall’art. 119 Cost., siccome
novellato dalla L. cost. n. 3/2001, con specifico riferimento al regime
dell’autonomia finanziaria delle province isolane.
La soluzione va
ricercata nel rapporto tra la Costituzione e lo Statuto speciale. Si
tratta di fonti di pari forza e valore; la relazione tra le stesse è
quindi regolata dal principio di specialità. In applicazione di detto
criterio, non può disconoscersi la sicura prevalenza dello Statuto. Da ciò
discende che solo nello Statuto regionale e, segnatamente nell’art. 36,
devono essere individuati gli eventuali spazi per il dispiegarsi
dell’autonomia finanziaria delle province regionali.
Sennonché, sul
punto, il T.A.R. ha correttamente argomentato, osservando che lo Statuto
regionale è congegnato in modo da garantire la piena autonomia finanziaria
della sola regione e non anche quella degli altri enti locali
sub-regionali.
L’autonomia finanziaria delle Province regionali, per
quanto attiene alla devoluzione del gettito delle imposte riscosse nel
territorio siciliano, non trova quindi fondamento costituzionale nell’art.
119 Cost., ma esclusivamente nell’art. 36 Stat. e, soprattutto, la
definizione del perimetro di tale autonomia risulta affidata
all’intermediazione legislativa della stessa Regione Sicilia, alla quale
unicamente compete ogni determinazione in ordine al riparto del
complessivo gettito fiscale, ad essa direttamente assicurato dal riferito
quadro costituzionale.
In altri termini, la finanza delle Province
siciliane è “derivata” da quella regionale.
Allora l’art. 64, commi 4
e 5, delle L.R. n. 4/2003 (e le altre norme regionali indicate
dall’appellante) non confligge con i citati parametri costituzionali,
costituendo invece una delle possibili opzioni attuative dell’autonomia
legislativa regionale in materia né sussiste alcun obbligo di automatico
adeguamento della normativa regionale al principio sancito dal comma 1
dell’art. 60 del D.Lgs. n. 446/1997, dal momento che la stessa
disposizione, al comma 4, precisa - in coerenza con quanto sopra
considerato - che la Regione Sicilia e le altre Regioni a statuto speciale
(oltre alla Province Autonome di Trento e Bolzano) provvedono a dare
attuazione al predetto comma 1 in conformità dei rispettivi
statuti.
Non conduce a differenti approdi la considerazione del
contenuto precettivo dell’art. 10 della L. cost. n. 3/2001. La norma
dispone che «(s)ino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le
disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle
Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di
Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie
rispetto a quelle già attribuite». Contrariamente a quanto opinato
dalla Provincia di Ragusa, il Collegio è dell’opinione che la disposizione
sia riferibile, ancora una volta, alla sola autonomia delle Regioni a
statuto speciale (e delle Province Autonome) e non anche agli altri enti
locali. Il citato art. 10 non supporta dunque le pretese
dell’appellante.
Non ha pregio poi l’invocazione dell’art. 97 Cost. sul
presupposto che il taglio dei fondi spettanti alle province siciliane
impedirebbe a quest’ultime di adempiere efficacemente ai rispettivi
compiti istituzionali. La deduzione è assolutamente generica e non
sorretta da alcun concreto elemento idoneo a corroborare i sospetti di
legittimità costituzionale prospettati.
19. - Infine è priva di rilievo
ai fini del decidere la denuncia dell’avvenuto incameramento da parte
della Regione del gettito dell’imposta in questione relativo al periodo
intercorso tra l’entrata in vigore della L.R. n. 2/2002 e il 31 dicembre
2002, posto che il decreto impugnato incide, modificandolo, sul riparto
delle entrate incassate nell’anno 2003 e, dunque, la censura in discorso
non può valere ratione temporis come motivo di illegittimità
dell’atto impugnato in prime cure.
20. - Gli atti di intervento delle
altre Province regionali, in tutto alli-neati alle difese della Provincia
di Ragusa, non offrono al Collegio ulteriori convincenti argomenti per
discostarsi dalle precedenti statuizioni.
21. - Atteso tutto quanto
sopra osservato e considerato deve conclusivamente ritenersi che la
sentenza appellata sia immune dai vizi denunciati, effettivamente
difettando nella fattispecie i presupposti per la proposizione di una
questione di legittimità costituzionale in via incidentale; la decisione
del T.A.R. della Sicilia merita pertanto integrale conferma, previo
rigetto dell’appello.
22. - Ritiene il Collegio di poter assorbire
ogni altro motivo o eccezione, in quanto ininfluenti e irrilevanti ai fini
della presente decisione.
23. - La particolarità delle questioni
trattate e la circostanza che tutte le parti della lite siano pubbliche
amministrazioni sono, ad avviso del Consiglio, elementi idonei a
giustificare in via eccezionale l’integrale compensazione delle spese
processuali del secondo grado del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la
Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando,
respinge l’appello.
Compensa integralmente tra le parti le spese
processuali del secondo grado del giudizio.
Ordina che la presente
decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in
Palermo dal Consiglio di Giustizia Amministrativa in sede giurisdizionale,
nella camera di consiglio del 2 febbraio 2010, con l'intervento dei
signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Paolo D’Angelo, Gabriele Carlotti,
estensore, Filippo Salvia, Pietro Ciani, componenti.
Depositata in segreteria
il 01 giugno 2010