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CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - SEZIONE GIURISDIZIONALE - Sentenza 1 giugno 2010 n. 1262
Pres.Virgilio - Est.Carlotti
PROVINCIA REGIONALE RAGUSA (Avv. Guido Corso) C/ ASSESORATI AL BILANCIO E FINANZEE FAMIGLIE, POLITICHE SOCIALI E AUTONOMIE LOCALI DELLA REGIONE SICILIANA (Avv. Stato Palermo)


Regioni a statuto speciale - Imposte - Autonomia finanziaria delle Province -Limiti - Principi costituzionali - Inapplicabilità - Statuto speciale - Gettito di imposta - Disciplina regionale - Rilevanze

 

 

L’autonomia finanziaria delle Province della Regione Siciliana, per quanto attiene alla devoluzione del gettito delle imposte riscosse nel territorio siciliano, non trova fondamento costituzionale nell’art.119 ma nell’art. 36 dello statuto regionale e la definizione del perimetro di tale autonomia risulta affidata all’intermediazione legislativa della stessa regione Sicilia, alla quale unicamente compete ogni determinazione in ordine al riparto complessivo del gettito fiscale. Considerato che lo statuto garantisce la piena autonomia finanziaria della sola regione e non anche degli altri enti locali sub-regionali,ne consegue che la regione siciliana può prevedere un determinato gettito d’imposta (relativo nel caso di specie alle assicurazioni contro responsabilità civile da circolazione dei veicoli a motore nel territorio siciliano) che non deve essere interamente devoluto alle Province, come invece previsto dalla normativa statale.

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana
in sede giurisdizionale




ha pronunciato la seguente

DECISIONE



sul ricorso in appello n. 1262 del 2009 proposto dalla
PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA,
in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Guido Corso, elettivamente domiciliata in Palermo, via Rodi, n. 1, presso il difensore;

 

contro



gli ASSESSORATI AL BILANCIO E FINANZE e FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI E AUTONOMIE LOCALI DELLA REGIONE SICILIANA, in persona dei rispettivi assessori in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, legalmente domiciliati presso la sede dell’Avvocatura in Palermo, via A. De Gasperi, n. 81;

 

con gli interventi adesivi



delle PROVINCE REGIONALI DI TRAPANI, AGRIGENTO, CALTANISSETTA ed ENNA, in persona dei rispettivi Presidenti pro tempore, rappresentate e difese dall’avv. Guido Corso, elettivamente domiciliate in Palermo, via Rodi, n. 1, presso il difensore;

 

per la riforma



della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, sez. III, n. 446 del 3 marzo 2009;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio degli Assessorati regionali intimati;
Visti gli atti di intervento delle Province di Trapani, Agrigento, Caltanissetta ed Enna;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il consigliere Gabriele Carlotti;
Uditi alla pubblica udienza del 2 febbraio 2010 l’avv. G. Corso per la Provincia appellante e per le Province intervenienti e l’avv. dello Stato Pollara per gli Assessorati intimati;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO



1. - La Provincia di Ragusa impugna la sentenza, di estremi specificati in epigrafe, con la quale il T.A.R. della Sicilia, sezione staccata di Catania, ha respinto il ricorso a suo tempo promosso dall’odierna appellante, onde ottenere, tra l’altro, l’annullamento del decreto 19 marzo 2004 dell’Assessore regionale per il bilancio e le finanze, avente ad oggetto la “(v)ariazione al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2004”, nella parte recante una consistente riduzione (per circa 41.744.000 di euro) dello stanziamento del capitolo destinato all’esercizio delle funzioni amministrative delle Province regionali, nonché un contestuale incremento, per un pari importo, del capitolo relativo ai fondi di riserva per le spese obbligatorie. A detta dell’ap-pellante la Regione Sicilia, così operando, avrebbe in sostanza incamerato, in dichiarata applicazione dell’art. 64, comma 4, della L.R. 16 aprile 2003, n. 4, l’intera differenza tra il gettito presunto e quello effettivo dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore per l’anno 2003.
2. - Nel corso del primo grado del giudizio il T.A.R. ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 64 succitato per violazione dell’art. 119 Cost..
3. - La Corte costituzionale, con ordinanza n. 250 del 3 luglio 2007, ha dichiarato inammissibile la questione sollevata.
4. - Una volta riassunto il processo di primo grado, la Provincia di Ragusa ha nuovamente eccepito l’incostituzionalità dell’art. 64, commi 4 e 5, della L.R. n. 4/2003 anche per violazione dell’art. 36 dello Statuto regionale.
5. - Il T.A.R., dopo aver motivato sulla manifesta infondatezza della riproposta questione di legittimità costituzionale, ha respinto il ricorso.
6. - Avverso la decisione, testé succintamente riferita nei suoi contenuti essenziali, è insorta in appello la Provincia di Ragusa, deducendo tre articolati mezzi di gravame per nullità della sentenza e omessa pronuncia.
7. - Si sono costituiti, per resistere all’impugnazione, gli Assessorati indicati nell’epigrafe.
8. - Sono intervenute ad adiuvandum le altre Province sopra menzionate.
9. - All’udienza pubblica del 2 febbraio 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
10. - A parte il primo motivo di impugnazione che è incentrato sulla pretesa nullità della sentenza appellata, la contestazione al centro del contendere investe le ragioni con le quali il T.A.R. ha motivato la decisione di non sollevare una seconda questione di legittimità costituzionale dell’art. 64, sopra più volte richiamato.
11. - La prima doglianza è manifestamente infondata. La Provincia si sofferma sulla circostanza che la motivazione della sentenza impugnata, nella parte finale (§. 7), reca la seguente statuizione: «(p)er le considerazioni che precedono il Collegio ritiene che deve essere disposta la remissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione delle predette questioni di legittimità (c)ostituzionale». Ritiene l’appellante che il riferito capo di decisione, ponendosi in insanabile contrasto con l’esito negativo del giudizio, dia luogo a un’insanabile perplessità, tale da determinare la nullità della sentenza.
12. - Osserva il Collegio che l’allegata inconciliabilità tra il dispositivo e il passaggio motivazionale sopra riportato non sussista. È noto che le pronunce giurisdizionali devono essere interpretate nell’insieme delle loro componenti (motivazione e dispositivo). Orbene, calato il suddetto principio al caso di specie, emerge in tutta evidenza che il T.A.R. ha dedicato ben quattro pagine (dalla pagina 6 alla pagina 9) alla diffusa illustrazione delle ragioni sottostanti la decisione di non rimettere nuovamente gli atti della causa alla Corte costituzionale e il dispositivo è del tutto coerente con tale motivazione. La deduzione della Provincia non riguarda pertanto alcun vizio di nullità della sentenza, ma a ben vedere si risolve nella denuncia di un mero errore materiale, essendo stato omesso, nel periodo in questione, un “non” prima della parola “deve”.
Detto errore redazionale, che non immuta l’inequivocabile contenuto reiettivo della sentenza, può però essere apprezzato dal giudice di appello nei sensi appena precisati: di qui il rigetto della doglianza.
13. - La parte restante dell’impugnazione si dirige, come accennato, contro le motivazioni addotte dal T.A.R. a sostegno della scelta di non sollevare una seconda questione di legittimità costituzionale in relazione all’art. 64 della L.R. n. 4/2003.
Sul punto le articolate difese della Provincia sono così riassumibili:
- il T.A.R. ha del tutto ignorato la dedotta violazione dell’art. 10 della L.R. n. 2/2002 che devolve alle province siciliane il gettito dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore;
- il Tribunale ha errato nel dichiarare manifestamente infondata la riproposta questione di legittimità costituzionale dell’art. 64, commi 4 e 5, della L.R. n. 4/2003, dell’art. 23, comma 2, della L.R. n. 21/2003 e dell’art. 30, comma 7, della L.R. n. 17/2004, per contrasto con l’art. 36 dello Statuto siciliano e con l’art. 119 Cost.;
In sintesi la tesi patrocinata dalla Provincia è che:
- il combinato disposto degli articoli sunnominati differisca, sotto vari profili, dalla disciplina statale dettata dal D.Lgs. n. 446/1997 il quale, invece, devolve alle province l’intero gettito dell’imposta automobilistica;
- l’imposta in questione è un tributo statale rispetto al quale deve ritenersi preclusa ogni possibilità di intervento normativo difforme delle Regioni;
- la Regione Sicilia, in dettaglio, avrebbe invece esorbitato dai limiti della propria potestà impositiva, modificando in più punti la disciplina dettata dallo Stato e alterando anche l’equilibrio finanziario delle province isolane;
- il T.A.R. avrebbe travisato il senso e il finalismo della riproposta eccezione di legittimità costituzionale, in quanto con l’evocazione dell’art. 119 Cost. la Provincia non intendeva sostenere che il predetto parametro costituzionale fosse meno garantistico dell’autonomia regionale rispetto all’art. 36 dello Statuto (siccome inteso dal primo Giudice), ma - esattamente all’opposto - che l’art. 119 tutelasse in maniera più incisiva l’autonomia finanziaria delle province e che, pertanto, sulla base di esso doveva essere scrutinata la legittimità delle indicate norme regionali;
- la drastica riduzione dei fondi ordinari delle Province regionali impedirebbe a queste ultime, in violazione del canone di buon andamento, di adempiere in modo adeguato ai compiti amministrativi loro assegnati.
In conclusione dunque, a detta dell’appellante, il T.A.R. avrebbe dovuto rimettere al Giudice delle leggi la valutazione della legittimità costituzionale dell’art. 64, commi 4 e 5, della L.R. n. 4/2003 e delle altre norme surrichiamate, per violazione:
a) dell’art. 36 Stat. avendo la Regione illegittimamente modificato, con le riferite disposizioni legislative, l’assetto di un tributo statale;
b) dell’art. 119 Cost., per avere la Regione vulnerato l’autonomia finanziaria delle province;
c) dell’art. 97 Cost., per avere infine la Regione privato le province regionali dei mezzi finanziari indispensabili a svolgere adeguatamente le loro funzioni istituzionali.
14. - Con un’ultima censura la Provincia di Ragusa si lagna, infine, della circostanza che la Regione Sicilia avrebbe illegittimamente incamerato, in ispregio dell’art. 10, comma 3, della L.R. n. 2/2002, anche il gettito dell’imposta automobilistica maturato tra l’entrata in vigore della suddetta legge regionale e il 31 dicembre 2002.
15. - I riferiti mezzi di gravame possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro evidente connessione oggettiva e teleologica.
16. - L’argomentare dell’appellante, condiviso anche dalle intervenienti, non conduce all’accoglimento dell’appello.
17. - Opina difatti il Collegio che tutte le questioni dedotte dalla Provincia di Ragusa trovino un’unica e coerente soluzione, di segno contrario alle tesi patrocinate dall’appellante, nella considerazione dei rapporti tra le fonti costituzionali (Costituzione e Statuto della Regione siciliana) in materia di autonomia finanziaria degli enti territoriali sub-statali (e sub-regionali).
18. - A questi fini occorre prendere l’abbrivo dall’ordinanza n. 250/2007 con la quale, come accennato, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità sollevata dal T.A.R. della Sicilia.
Ebbene, nel “Considerato in diritto”, il Giudice delle leggi ha, tra l’altro, osservato quanto segue: « che è, …, fondata l'eccezione di difetto di motivazione in ordine all'applicabilità alla Regione Siciliana – ai sensi dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 – degli articoli 118 e 119 Cost., evocati quali parametri, in luogo dello statuto speciale;
che, infatti, nella Regione Siciliana la materia della compartecipazione al gettito dei tributi erariali, cui afferisce la norma censurata, è disciplinata, in attuazione dell'art. 36 dello statuto speciale, dall'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, il quale prevede che spettano in via generale alla Regione «le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate»;
che il rimettente avrebbe dovuto, pertanto, valutare la questione con riferimento ai parametri statutari e non con riferimento agli artt. 118 e 119 Cost. o avrebbe dovuto quanto meno indicare le ragioni per le quali tali ultime disposizioni garantirebbero una maggiore autonomia della Regione e sarebbero, perciò, applicabili in luogo di quelle statutarie, ai sensi dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001;
che il rimettente si è invece limitato a evocare quali parametri gli artt. 118 e 119 Cost., omettendo ogni motivazione circa la loro applicabilità alla Regione Siciliana;
che a tale omissione consegue la manifesta inammissibilità della sollevata questione; e ciò a prescindere dalla considerazione che questa Corte ha comunque affermato che l'art. 60 del d.lgs. n. 446 del 1997 – invocato dal rimettente quale norma interposta che giustificherebbe la diretta imputazione alle Province del gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore – va invece interpretato nel senso che nella Regione Siciliana l'attribuzione alle Province regionali del gettito della suddetta imposta riscosso nel suo territorio deve avvenire nel rispetto delle norme di rango costituzionale dello statuto speciale e di quelle del d.lgs. n. 1074 del 1965 che lo attuano (sentenze n. 306 del 2004, punto 2 del Considerato in diritto, n. 138 del 1999, punti 17 e 18 del Considerato in diritto).»
.
Il passaggio motivazionale sopra riportato prova come la Corte costituzionale, oltre a spiegare le ragioni sottostanti la declaratoria di inammissibilità della questione sollevata, non abbia mancato di ribadire, in conformità della sua precedente giurisprudenza, che l'interpretazione dell’art. 60 del D.lgs. n. 446 del 1997 non può prescindere dalla circostanza che, nella Regione Siciliana, l'attribuzione alle Province regionali del gettito dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore riscosso nel territorio isolano deve avvenire nel rispetto delle norme di rango costituzionale fissate dallo statuto speciale, nonché di quelle attuative dettate dal D.Lgs. n. 1074 del 1965.
A siffatto rilievo si agganciano le seguenti considerazioni:
- le pretese illegittimità dedotte dalla Provincia di Ragusa non attengono alla disciplina dell’imposta automobilistica, ma unicamente agli aspetti relativi alla devoluzione del gettito;
- va allora sgombrato il campo dalla censura in ordine alla violazione dell’art. 36 Stat., posto che il Legislatore regionale non ha affatto esorbitato dalle proprie competenze e tanto meno ha modificato la fisionomia di un tributo statale: l’intervento legislativo regionale non riguarda infatti il momento impositivo, ma concerne esclusivamente una fase successiva alla riscossione, ovverosia quella della devoluzione del gettito, ambito nel quale la Regione Sicilia gode di un’ampia autonomia legislativa;
- d’altronde, la regola fondamentale in materia, desumibile dallo Statuto e dall’art. 2 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, è che alla Regione Sicilia spetta l’attribuzione del gettito di tutte le entrate tributarie riscosse nel suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate, fatte salve le tassative eccezione tassativamente contemplate dallo stesso art. 2 (nelle quali tuttavia non rientra anche l’imposta del cui gettito si controverte);
- l’art. 60 del D.lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997 non è e non potrebbe essere, in quanto norma priva di rango costituzionale, la fonte del principio della diretta imputazione alle Province regionali siciliane dell’intero gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
I superiori rilievi portano dunque ad escludere l’esistenza di un reale contrasto, almeno con riferimento ai profili dedotti dall’appel-lante, tra le norme primarie regionali, sospettate di illegittimità costituzionale, e l’art. 36 Stat..
L’intera controversia si riduce pertanto alla valutazione dell’incidenza, sull’ordinamento regionale siciliano, dei principi sanciti dall’art. 119 Cost., siccome novellato dalla L. cost. n. 3/2001, con specifico riferimento al regime dell’autonomia finanziaria delle province isolane.
La soluzione va ricercata nel rapporto tra la Costituzione e lo Statuto speciale. Si tratta di fonti di pari forza e valore; la relazione tra le stesse è quindi regolata dal principio di specialità. In applicazione di detto criterio, non può disconoscersi la sicura prevalenza dello Statuto. Da ciò discende che solo nello Statuto regionale e, segnatamente nell’art. 36, devono essere individuati gli eventuali spazi per il dispiegarsi dell’autonomia finanziaria delle province regionali.
Sennonché, sul punto, il T.A.R. ha correttamente argomentato, osservando che lo Statuto regionale è congegnato in modo da garantire la piena autonomia finanziaria della sola regione e non anche quella degli altri enti locali sub-regionali.
L’autonomia finanziaria delle Province regionali, per quanto attiene alla devoluzione del gettito delle imposte riscosse nel territorio siciliano, non trova quindi fondamento costituzionale nell’art. 119 Cost., ma esclusivamente nell’art. 36 Stat. e, soprattutto, la definizione del perimetro di tale autonomia risulta affidata all’intermediazione legislativa della stessa Regione Sicilia, alla quale unicamente compete ogni determinazione in ordine al riparto del complessivo gettito fiscale, ad essa direttamente assicurato dal riferito quadro costituzionale.
In altri termini, la finanza delle Province siciliane è “derivata” da quella regionale.
Allora l’art. 64, commi 4 e 5, delle L.R. n. 4/2003 (e le altre norme regionali indicate dall’appellante) non confligge con i citati parametri costituzionali, costituendo invece una delle possibili opzioni attuative dell’autonomia legislativa regionale in materia né sussiste alcun obbligo di automatico adeguamento della normativa regionale al principio sancito dal comma 1 dell’art. 60 del D.Lgs. n. 446/1997, dal momento che la stessa disposizione, al comma 4, precisa - in coerenza con quanto sopra considerato - che la Regione Sicilia e le altre Regioni a statuto speciale (oltre alla Province Autonome di Trento e Bolzano) provvedono a dare attuazione al predetto comma 1 in conformità dei rispettivi statuti.
Non conduce a differenti approdi la considerazione del contenuto precettivo dell’art. 10 della L. cost. n. 3/2001. La norma dispone che «(s)ino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite». Contrariamente a quanto opinato dalla Provincia di Ragusa, il Collegio è dell’opinione che la disposizione sia riferibile, ancora una volta, alla sola autonomia delle Regioni a statuto speciale (e delle Province Autonome) e non anche agli altri enti locali. Il citato art. 10 non supporta dunque le pretese dell’appellante.
Non ha pregio poi l’invocazione dell’art. 97 Cost. sul presupposto che il taglio dei fondi spettanti alle province siciliane impedirebbe a quest’ultime di adempiere efficacemente ai rispettivi compiti istituzionali. La deduzione è assolutamente generica e non sorretta da alcun concreto elemento idoneo a corroborare i sospetti di legittimità costituzionale prospettati.
19. - Infine è priva di rilievo ai fini del decidere la denuncia dell’avvenuto incameramento da parte della Regione del gettito dell’imposta in questione relativo al periodo intercorso tra l’entrata in vigore della L.R. n. 2/2002 e il 31 dicembre 2002, posto che il decreto impugnato incide, modificandolo, sul riparto delle entrate incassate nell’anno 2003 e, dunque, la censura in discorso non può valere ratione temporis come motivo di illegittimità dell’atto impugnato in prime cure.
20. - Gli atti di intervento delle altre Province regionali, in tutto alli-neati alle difese della Provincia di Ragusa, non offrono al Collegio ulteriori convincenti argomenti per discostarsi dalle precedenti statuizioni.
21. - Atteso tutto quanto sopra osservato e considerato deve conclusivamente ritenersi che la sentenza appellata sia immune dai vizi denunciati, effettivamente difettando nella fattispecie i presupposti per la proposizione di una questione di legittimità costituzionale in via incidentale; la decisione del T.A.R. della Sicilia merita pertanto integrale conferma, previo rigetto dell’appello.
22. - Ritiene il Collegio di poter assorbire ogni altro motivo o eccezione, in quanto ininfluenti e irrilevanti ai fini della presente decisione.
23. - La particolarità delle questioni trattate e la circostanza che tutte le parti della lite siano pubbliche amministrazioni sono, ad avviso del Consiglio, elementi idonei a giustificare in via eccezionale l’integrale compensazione delle spese processuali del secondo grado del giudizio.

P.Q.M.



Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello.
Compensa integralmente tra le parti le spese processuali del secondo grado del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo dal Consiglio di Giustizia Amministrativa in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 2 febbraio 2010, con l'intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Paolo D’Angelo, Gabriele Carlotti, estensore, Filippo Salvia, Pietro Ciani, componenti.

 

Depositata in segreteria
il 01 giugno 2010





 

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