CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - SEZIONE GIURISDIZIONALE - Sentenza 12 maggio 2010 n. 642
Pres. Virgilio Est. Cogliani
Mistretta ( Avv. Trovato) c/ Ministero dell’ Istruzione ( Avv. dello Stato) |
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Professioni – Abilitazione SSIS – Tabella ex art. 143/ 2004 - Attribuzioni trenta punti aggiuntivi – Mancata attribuzione - Legittimità – Ragioni
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E’ legittimo il provvedimento con cui si stabilisce che alle abilitazioni SSIS per l’insegnamento delle materi affini , conseguite a seguito di corso di durata inferiore al biennio , non spettano i trenta punti aggiuntivi previsti dalla Tabella riportata dall’art. 1 , comma 1 , della L. n. 143/2004. Tale Tabella di valutazione dei titoli per la rideterminazione dell’ultimo scaglione delle graduatorie permanenti stabilisce che l’intero punteggio di trenta punti, specificamente attribuito alle abilitazioni SSIS spetta, in caso di più abilitazioni conseguite a seguito della frequenza di un unico corso, ad una sola abilitazione, a scelta dell’interessato, mentre per le altre abilitazioni spettano sei punti.
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N. 642/10 Reg.Dec.
N. 41 Reg.Ric.
ANNO 2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana
in sede giurisdizionale
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 41 del 2009, proposto da
DOMENICA MISTRETTA, ROSALIA CAMMARATA, MARIA PICONE, DANIELA PALUMBO, GIUSEPPE ZAFONTE, MARIA PRISINZANO, FILIPPO LA PLACA, CHIARA SCIBETTA, CLELIA FERRUCCI, ALESSANDRO MANIERI, CARMELINDA CASTAGNA e GIORGIO ORLANDO, rappresentati e difesi dagli avv.ti Benedetto Manasseri e Andrea Trovato, con domicilio eletto in Palermo via Jacopo Tintoretto n. 4, presso lo studio dell’avv. Daniele Fazio;
contro
il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso cui è per legge domiciliato, in via Alcide De Gasperi n. 81;
l’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA e l’UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI PALERMO, ciascuno in persona del legale rappresentante in carica, non costituiti in giudizio;
e nei confronti
di MAURIZIO BATTAGLIA, ROBERTO VINCENZO CARUSO e ILENIA SABRINA RIGOGLIOSO, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione II di Palermo, n. 767/2008 del 6 giugno 2008;
Visto il ricorso in appello di cui in epigrafe;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di dell’Amministrazione statale in epigrafe;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 14 ottobre 2009, il Consigliere Chiarenza Millemaggi Cogliani; udito, altresì, l’avv. dello Stato Bucalo per il Ministero appellato;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
. Gli attuali appellanti, in possesso di abilitazione conseguita per la classe di concorso A071, per effetto della frequenza dell’apposito corso S.S.I.S. presso l’Università degli studi di Palermo, avevano chiesto, per il biennio 2997/2009 l’inserimento in graduatoria per il corrispondente insegnamento e contestualmente, in base all’art. 8 del D.D.G. 16 marzo 2007, avevano anche presentato domanda di iscrizione con riserva nella graduatoria ad esaurimento per la classe di concorso A033 “Educazione tecnica nella scuola media”, chiedendo, ivi, l’assegnazione di complessivi 30 punti (di cui 6 per abilitazione e 24 quale bonus previsto per la frequenza dei corsi biennali Ssis).
Sennonché, conseguito il diploma di abilitazione all’insegna-mento in questa seconda classe di concorso, l’iscrizione a pieno titolo nella relativa graduatoria avveniva senza il riconoscimento dei punti 24 (bonus Ssis), attribuiti, invece, d’ufficio, nella classe di concorso A071.
Gli interessati hanno, quindi, proposto ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, sede di Palermo, per l’annullamento della graduatoria ad esaurimento del personale docente per la classe di concorso A033 “Educazione tecnica nella scuola media” fascia 3, della Provincia di Palermo, per il biennio 2007/2009, pubblicata con decreto prot. n. 7807 del 23 luglio 2007, nella parte in cui non è stato loro attribuito il bonus di punti 24 per l’abilitazione conseguita presso la S.S.I.S. di Palermo nonché occorrendo, del D.D.G. 16 marzo 2007, e della lettera A punto A.4) della tabella di valutazione dei titoli, approvata con D.M. n. 27 del 15 marzo 2007.
L’impugnazione era affidata a cinque motivi, con i quali erano dedotti:
- avverso la graduatoria: (con i primi tre motivi), la violazione e falsa applicazione, sotto vari profili, degli artt. 3, 4 e 8 del D.D.G. del 16 marzo 2007; della tabella di valutazione dei titoli, approvata con D.M. n. 27 del 15 marzo 2007, lettera A, punto A4; dell’art. 1, commi 1 e 3, del d.l. n. 97/2004, convertito dalla l. n. 143/2004; dell’art. 17, comma 95, della l. n. 127/1997; degli artt. 4 e 9 della l. n. 341/1990; dell’art. 1, comma 6 ter, del d.l. 240/2000, convertito dalla l. n. 306/2000; del D.M. del 26 maggio 1998 (artt. 1, 2 e 4); del D.M. n. 509 del 3 novembre 1999 (artt. 3, 7, 8 e 11); del D.M. n. 268 del 4 giugno 2001 (artt. 1 e 8), oltre che l’eccesso di potere per sviamento, illogicità manifesta e travisamento e contraddittorietà e (con il quarto motivo) la diretta violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, in relazione alla presunta disparità di trattamento ed alla violazione dei principi in materia concorsuale;
- subordinatamente, avverso il D.D.G. del 16 marzo 2007, ed il D.M. n. 27/2007, lettera a, punto A4): (quinto motivo) la violazione e falsa applicazione: dell’art. 1, commi 1 e 3, del d.l. n. 97/2004, convertito dalla l. n. 143/2004; dell’art. 17, comma 95, della l. n. 127/1997; degli artt. 4 e 9 della l. n. 341/1990; del D.M. del 26 maggio 1998 (artt. 1, 2 e 4); del D.M. n. 509 del 3 novembre 1999 (artt. 3, 7, 8 e 11); del D.M. n. 268 del 4 giugno 2001 (artt. 1 e 8).
La sezione III del TAR Palermo ha respinto il ricorso, compensando le spese del giudizio, con la sentenza n. 767/2008 gravata in questa sede.
Sostengono gli appellanti che il giudice di primo grado avrebbe sostanzialmente travisato i fatti di causa senza avvedersi della disparità di trattamento indotta dalla interpretazione letterale degli atti normativi, alla quale si è attenuto nel decidere la controversia.
Sarebbe, con ciò, incorso in violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del D.D.G. del 16 marzo 2007 e dell’allegata tabella di valutazione dei titoli, lett. A4 approvata con D.M. n. 27 del 25 marzo 2007, nonché in eccesso di potere per disparità di trattamento; infatti, la fonte primaria, nel riconoscere il punteggio di 24 punti aggiuntivi rispetto all’ordinaria valutazione delle abilitazioni (punti 6), per la frequenza di un corso biennale Ssis (24 punti) avrebbe la finalità di compensare il sacrificio connesso alla frequenza biennale; ciò porrebbe in identica posizione i docenti che hanno frequentato un corso SSIS di durata biennale relativo ad una sola classe di concorso (con la necessità, dunque di frequentare altro corso Ssis, integrativo ed annuale, per conseguire altra abilitazione all’insegnamento) e quanti, invece, frequentando un unico corso, hanno potuto conseguire più abilitazioni. Non vi sarebbe ragione per ritenere che il legislatore abbia voluto favorire soltanto questi ultimi, né la mancanza di una espressa previsione normativa basterebbe ad escludere dalla possibilità di scelta quanti si siano ulteriormente abilitati in un corso di durata inferiore.
Concludono, pertanto, per l’annullamento della graduatoria e, subordinatamente, degli atti ulteriori impugnati in primo grado, in riforma della sentenza appellata.
1.2. Il Ministero dell’istruzione si è costituite in giudizio per resistere all’appello.
Successivamente, chiamata alla pubblica udienza del 14 ottobre 2009, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.1. L’appello è infondato.
2.2. Con decreto ministeriale n. 27 del 15 marzo 2007 è stata approvata la nuova tabella di valutazione per l'inserimento del personale docente nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, in applicazione del decreto legge 7 aprile 2004 n. 97 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 4 giugno 2004, n. 143), la quale, fissato in punti 6 il punteggio in via generale accordato alla abilitazione all’insegnamento, prevede, per l’abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all’insegnamento secondario (S.S.I.S.), a seguito di un corso di durata biennale, l’attribuzione di punti 30, di cui 24 per il biennio di durata legale del corso, equiparato a servizio specifico per la classe di insegnamento cui si riferisce l’abilitazione (punto C4 del decreto citato), con la precisazione che “nell’ipotesi di più abilitazioni conseguite a seguito della frequenza di un unico corso, l’intero punteggio spetta per una sola abilitazione, a scelta dell’interessato”.
La tabella citata, trova applicazione al caso in esame, per espressa previsione del decreto dirigenziale 16 marzo 2007, che ha dettato le disposizioni (fra l’altro) per l’integrazione e l’aggiornamento - per il biennio 2007/2009 - delle graduatorie permanenti ad esaurimento del personale insegnante delle tre fasce, e riproduce fedelmente, per il profilo considerato, il punto A4 della tabella allegata al citato decreto legge n. 97 del 2004.
Quest’ultima non lascia adito ad alcuna interpretazione estensiva, in quanto esprime la chiara volontà normativa di valorizzare, alla stregua di “servizio specifico per la classe di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione”, la proficua frequenza di particolari corsi di abilitazione e non di altri (e cioè quelli di durata biennale SSIS e quelli tenuti dalle scuole quadriennali di didattica della musica).
Si tratta di un beneficio di natura speciale, che il legislatore ha ancorato ai corsi biennali SSIS (ed a quelli tenuti dalle scuole quadriennali di didattica della musica) non già per il sacrificio derivante dalla partecipazione ai corsi in questione, bensì per la valenza particolare che ha ritenuto di dovere attribuire, in termini di professionalità acquisita, alla stessa frequenza di tali corsi, misurata in 24 punti proprio perché ritenuta equiparabile “a servizio specifico per la classe di insegnamento” cui si riferisce l’abilitazione.
La facoltà, accordata a chi, nel medesimo corso biennale ha conseguito più di una abilitazione, di scegliere in quale classe di concorso avvalersi del bonus di 24 punti, non costituisce un ulteriore ed aggiuntivo premio (per docenti che, maggiormente fortunati, abbiano potuto frequentare corsi pluridirezionali), ma consegue logicamente (e necessariamente) alla indivisibilità della professionalità aggiuntiva che il legislatore ha inteso riconoscere, cosicché il premio non può essere che unico ed indivisibile (i 24 punti possono essere goduti in una sola classe di concorso anche se per ciascuna abilitazione sono riconosciuti, distintamente, 6 punti), spettando all’interessato di scegliere in quale graduatoria avvantaggiarsene.
Ne consegue che dal potere di scelta in sé non consegue alcuna sperequazione a danno di docenti che abbiano conseguito più abilitazioni SSIS in corsi di durata differente, e che, d’altra parte, della disposizione esaminata non è possibile alcuna una interpretazione analogica, che ne consenta l’estensione a differenti situazioni, né nel senso che il punteggio possa essere riconosciuto, frazionato, per la frequenza di un corso SSIS di durata inferiore al biennio (come preteso dai ricorrenti nel caso venuto all’esame del Consiglio di Stato, nella decisione sez. VI, 6675/2006, citata nella sentenza appellata), né che la facoltà di scelta possa essere riconosciuta allorché l’abilitazione in differente classe di insegnamento sia conseguita (non nel medesimo corso biennale SSIS, bensì) in un corso aggiuntivo (anch’esso SSIS) di durata annuale.
2.3. La sentenza gravata - del tutto coerente con gli atti generali e la fonte primaria sopra esaminate - non soggiace ad alcuna delle censure dedotte con l’appello in esame, che, pertanto, deve essere respinto.
In considerazione della relativa novità della questione e della natura della causa, le spese del giudizio possono essere interamente compensate fra le parti.
P. Q. M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe;
Compensa interamente fra le parti le spese del giudizio;
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo, addì 14 ottobre 2009 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio con l'intervento dei Signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Chiarenza Millemaggi Cogliani, estensore, Paolo D’Angelo, Filippo Salvia, Pietro Ciani, componenti.
F.to: Riccardo Virgilio, Presidente
F.to: Chiarenza Millemaggi Cogliani, Estensore
F.to: Loredana Lopez, Segretario
Depositata in segreteria
il 12 maggio 2010
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