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CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - SEZIONE GIURISDIZIONALE - Sentenza 19 marzo 2010 n. 403
Pres. Virgilio, Est. Carlotti
G. Ernandez (Avv.ti G. Corso, I. Scardina) c/ Presidente Regione Sicilia, Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali (Avv. dello Stato), Comune di Favignana (Avv. S. Agrifoglio) e altri


1.Comuni e Province - Sindaco - Rimozione - Natura recettizia - Non sussiste - Ragioni - Conseguenza - Immediata efficacia.

 

2.Comuni e Province - Sindaco - Rimozione per gravi irregolarità - Art. 1 l.r. Sicilia 48/91 - Rinvio alla legge statale - Natura recettizia - Conseguenze - Successiva abrogazione legge statale - Irrilevanza.

 

3. Comuni e Province - Sindaco - Rimozione per gravi irregolarità - Con decreto del Presidente della Regione - Q.l.c. - Manifesta infondatezza - Ragioni.

1.L’atto di rimozione dalla carica di sindaco non riveste natura recettizia giacchè “non limitativo della sfera giuridica dei privati” ex art. 21bis l. 241/90. Segnatamente il differimento dell’efficacia di un atto amministraivo alla conoscenza che ne abbia avuto il destinatario è ammissibile -fatte salve le eccezioni di cui al citato art. 21bis- solo per i provvedimenti non aventi (a differenza dell’atto in esame) alcuna incidenza sullo svolgimento di nevralgiche funzioni pubbliche. Ne deriva che per il decreto in parola vale l’ordinaria regola dell’immediata efficacia di tutti gli atti amministrativi non appena adottati.

 

2.Premesso che l’art. 1 l.r. Sicilia 48/91 nel richiamare l’art. 40 l. 142/90 (che prevede la rimozione del Sindaco con decreto del Presidente della Regione “per gravi e persistenti violazioni di legge”) ha operato un rinvio recettizio e statico, l’intervenuta abrogazione a livello statale del citato art. 40 non ha inciso sulla vigenza della medesima norma nello spazio giuridico siciliano.

 

3.È manifestamente infondata la q.l.c. dell’art. 1 l.r. 48/1991, non sussitendo alcuna incompatibilità tra tale previsione ed il nuovo assetto costituzionale risultante dalla novella del Titolo V Cost.. Sorregge la costituzionalità della citata norma, l’art. 15 co. 3 dello Statuto della regione siciliana che riserva allo Regione la legislazione esclusiva e l’esecuzione diretta in materia di circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti, materia nel quale rientrano gli interventi sugli organi degli enti locali ove imposti dalla necessità di porre rimedio a problemi relativi al loro funzionamento.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana
in sede giurisdizionale




ha pronunciato la seguente

DECISIONE



sul ricorso in appello n. 1028 del 2009 proposto dal signor

GASPARE ERNANDEZ
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Guido Corso e Ignazio Scardina, elettivamente domiciliato in Palermo, via Rodi, n. 1, presso i difensori;

contro



il PRESIDENTE pro tempore DELLA REGIONE SICILIANA e l’ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI, in persona dell’assessore pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, legalmente domiciliati in Palermo, via Alcide De Gasperi, n. 81;

e nei confronti



- del COMUNE DI FAVIGNANA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Sergio Agrifoglio, elettivamente domiciliato in Palermo, via Brunetto Latini, n. 34;
- dei signori LUCIO ANTINORO e GIOVANNI CUDIA, non costituitisi in giudizio;

per la riforma



della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sede di Palermo, sez. I, n. 901 del 13 maggio 2009;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle controparti intimate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il consigliere Gabriele Carlotti;
Uditi alla pubblica udienza del 17 dicembre 2009 l’avv. G. Corso per Gaspare Ernandez, l’avv. dello Stato La Spina per il Presidente e l’Assessorato della famiglia della regione siciliana e l’avv. S. Agrifoglio per il comune di Favignana;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO



1. - Giunge in decisione l’appello interposto dal signor Ernandez avverso la sentenza, di estremi specificati in epigrafe, con la quale il T.A.R. della Sicilia, sede di Palermo, ha respinto il ricorso del suddetto appellante promosso in primo grado contro:
- il D.P. 107/Serv. 1° SG del 19 marzo 2008, di rimozione dalla carica di sindaco del comune di Favignana;
- il D.P.R.G. 8 aprile 2008, con il quale, su proposta dell’Assessorato regionale, il dott. Giovanni Cudia fu nominato commissario straordinario per la gestione del comune di Favignana.

2. - Si sono costituiti, per resistere all’impugnazione, il Presidente della Regione Sicilia, l’Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali e il comune di Favignana.

3. - All’udienza pubblica del 17 dicembre 2009 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

4. - Giova premettere in fatto che:
- il signor Ernandez fu rimosso dalla carica di sindaco del comune di Favignana ai sensi dell'art. 40 della legge n. 142/1990, come recepito nella Regione Siciliana per effetto della legge regionale n. 48/1991, a causa delle gravi irregolarità e delle reiterate violazioni commesse nelle attività di gestione correlate alla carica, siccome accertate a seguito dell’indagine ispettiva effettuata dal servizio ispettivo del sunnominato Assessorato regionale.

5. - Il signor Ernandez, dopo aver presentato la proprie dimissioni irrevocabili, impugnò gli atti sopra indicati indirizzando contro di essi plurime censure, ma il T.A.R. adito respinse il ricorso. Di qui il presente appello.

6. - In via preliminare va esaminata l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione sollevata dal Comune di Favignana. Secondo l’ente civico il signor Ernandez avrebbe perso ogni interesse alla coltivazione del gravame sia in considerazione dei provvedimenti intervenuti in epoca successiva alla rimozione, con i quali sono state indette e svolte nuove elezioni comunali e proclamato un nuovo sindaco e un nuovo consiglio comunale, sia in ragione del fatto che l’appellante ebbe comunque a presentare le dimissioni dalla carica.
6.1. - L’eccezione è infondata. Ed invero, con la proposizione del gravame il signor Ernandez agisce a tutela di un interesse morale che è meritevole di protezione giurisdizionale anche a prescindere dall’eventuale ristoro patrimoniale.

7. - Con il primo motivo l’appellante deduce la nullità del decreto di rimozione per mancanza di oggetto. A sostegno della censura il signor Ernandez allega di aver presentato le sue dimissioni irrevocabili dalla carica di sindaco in data 20 marzo 2008, ossia prima che il suddetto decreto, adottato, il 19 marzo 2008, spiegasse i suoi effetti, giacché pervenuto a Favignana soltanto il giorno 27 marzo 2008.
7.1. - La doglianza poggia sull’argomento della natura recettizia del decreto di rimozione: secondo l’appellante detto decreto, ai sensi dell’art. 21-bis della L. n. 241/1990, avrebbe acquisito efficacia soltanto con la comunicazione.
7.2. - La tesi è infondata.
7.3. - Occorre premettere che la rimozione dei sindaci è fattispecie disciplinata, in Sicilia, dall'art. 40, commi 1 e 2, della L. 8 giugno 1990, n. 142, siccome recepita e modificata dall’art. 1 della L.R. 11 dicembre 1991, n. 48 che recita: «1. Le disposizioni dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, e della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, e loro successive modificazioni ed integrazioni, sono modificate ed integrate dalle norme della legge 8 giugno 1990, n. 142 (3), contenute negli articoli:

g) 40, commi 1 e 2, limitatamente alle ipotesi di atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge. La rimozione è disposta dal Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali; la sospensione può essere disposta dall'Assessore regionale per gli enti locali; …»
.

8. - Tanto premesso, va osservato, contrariamente a quanto opinato dall’appellante, che non si applica al decreto presidenziale avversato la regola recata dal succitato art. 21-bis.
8.1. - L’atto di rimozione dalla carica di sindaco non riveste difatti natura recettizia giacché non «limitativo della sfera giuridica dei privati». Ed invero, il provvedimento in discorso è principalmente e direttamente rivolto contro l’ente civico, determinando esso la cessazione del relativo organo monocratico apicale. Solo indirettamente il decreto di rimozione investe anche il diritto di elettorato passivo della persona fisica preposta all’organo, impedendone l’immediata rieleggibilità a norma dell’art. 3, comma 4, L.R. 26 agosto 1992, n. 7. La rimozione, quindi, viene primariamente in rilievo rispetto alla funzione pubblica estrinsecata dall’organo destinatario e per la cessazione del munus publicum che determina; l’immediata efficacia del decreto trova pertanto giustificazione nella necessità che il sindaco si astenga da qualunque ulteriore esercizio di funzioni, oltre che nell’esigenza di procedere prontamente all’attivazione delle procedure preordinate alla sostituzione del soggetto preposto alla carica. La celerità che assiste e connota l’intera fattispecie non è compatibile con l’invocata natura recettizia del decreto, posto che il differimento dell’efficacia di un atto amministrativo alla conoscenza di esso che ne abbia avuto il destinatario è ammissibile - fatte comunque salve le eccezioni espressamente previste dall’art. 21-bis della L. n. 241/1990 - solo per i provvedimenti (come quelli negativi diretti a privati) non aventi alcuna incidenza sullo svolgimento di nevralgiche funzioni pubbliche.
8.2. - Non applicandosi pertanto l’art. 21-bis della L. n. 241/1990, deve conseguentemente ritenersi che, per il decreto in parola, valga l’ordinaria regola dell’immediata efficacia di tutti gli atti amministrativi non appena adottati. Da ciò l’ulteriore conseguenza dell’insussi-stenza della dedotta causa di nullità, giacché il provvedimento di rimozione, essendo divenuto efficace prima delle dimissioni, non era affatto privo di oggetto.
8.3. - La precedente conclusione trova d’altronde un’ulteriore, coerente conferma nell’esigenza di porre rapidamente termine alle gravi violazioni di legge sul cui accertamento poggia la rimozione, ripristinando in tal modo, senza alcuna significativa soluzione di continuità, le condizioni per una corretta funzionalità dell’amministrazione comunale.

9. - Con una seconda censura il signor Ernandez sostiene che il decreto di rimozione di un sindaco dovrebbe considerarsi un atto di straordinaria amministrazione e quindi, come tale, non rientrante nella competenza del vice presidente della Giunta regionale siciliana, qualora investito dal Presidente della Regione del solo potere di compiere gli atti di ordinaria amministrazione (siccome avvenuto nella fattispecie a seguito delle dimissioni del Presidente in carica).
9.1. - La doglianza non ha pregio.
9.2. - Certamente non rileva ai fini della qualificazione di un atto come straordinario la frequenza statistica della sua emanazione (l’Ernan-dez afferma difatti di essere stato l’unico sindaco rimosso in Sicilia ai sensi del predetto art. 40).
9.3. - A prescindere dalla precedente considerazione, non sussiste comunque l’eccepita incompetenza del vice presidente della Giunta regionale. Al riguardo il primo Giudice ha osservato che:
- il procedimento finalizzato alla rimozione dell’appellante fu avviato prima delle dimissioni del Presidente della Regione;
- nel caso in esame, il vice presidente ha soltanto portato a termine una doverosa attività di ripristino della legalità, a tutela della corretta gestione dell’ente locale;
- in ogni caso le esigenze di continuità dell'esercizio di una pubblica funzione non consentono di tracciare, nella materia, una distinzione tra atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione.
9.4. - Alle riferite e condivisibili statuizioni del T.A.R. occorre unicamente soggiungere che l’art. 1 della L.R. 11 dicembre 1991, n. 48 prevede che la rimozione «è disposta dal Presidente della Regione»; la norma dunque, non soltanto individua l’organo competente all’adozione dell’atto, ma - in coerenza con la riferita ratio della disposizione - segnala anche la doverosità dell’adempimento al ricorrere dei presupposti di legge. Orbene, non vi è dubbio che un atto vincolato nell’adozione e negli effetti - e, come rilevato, ad efficacia immediata - possa e debba essere adottato anche dal vice presidente della Regione, a prescindere dal contenuto dei poteri in concreto trasmessigli dal Presidente. In altre parole, la competenza de qua non è frutto di un’intermediazione amministrativa riconducibile al decreto assunto dal Presidente nel frattempo dimessosi, ma procede direttamente da norme di rango primario: l’eliminazione delle cause che compromettano gravemente la legalità non può invero dipendere dalle vicende politiche e amministrative attinenti al governo della Regione.

10. - Con altro mezzo di gravame il signor Ernandez deduce, sotto vari profili, l’illegittimità del procedimento seguito.
10.1. - L’intera doglianza non è meritevole di accoglimento.
10.2. - Innanzitutto l’appellante lamenta l’assenza di una formale contestazione degli addebiti.
10.3. - In disparte le perplessità in ordine alla riconducibilità del provvedimento di rimozione al novero delle misure sanzionatorie o, genericamente, punitive (dal momento che, come sopra osservato, essa ha piuttosto rilevanza sul piano organizzativo dell’ente locale), bisogna comunque osservare che la censura si presenta radicalmente infondata in punto di fatto atteso che, in più occasioni, il signor Ernandez, nella qualità di sindaco di Favignana, ebbe modo di conoscere esattamente quali fossero le gravi illegittimità gestionali ascrittegli. Sul punto vanno richiamati:
- la nota prot. n. 4036 del 25 ottobre 2007 “Contestazione di addebiti” (citata nella nota prot. n. 208 del 14 gennaio 2008, a sua volta menzionata nelle premesse del decreto di rimozione e riscontrata dal sindaco con nota prot. n. 20387 del 7 dicembre 2007);
- e l’avviso di avvio del procedimento di cui alla nota prot. n. 604 del 29 gennaio 2008, nella quale si rinvia alla nota assessorile del 25 gennaio 2008 (prot. 4/Gab/ris).
10.4. - Sotto altro profilo il signor Ernandez si duole della brevità del termine concesso per le controdeduzioni (di soli otto giorni) concesso con la nota, prot. n. 682, del 6 febbraio 2008.
10.5. - Contro la lagnanza è innanzitutto da rilevare che con la suddetta nota fu assegnato all’appellante un secondo termine per presentare eventuali osservazioni, giacché un primo termine gli era stato già concesso con la nota, prot. n. 604, del 29 gennaio 2008.
10.6. - Tanto premesso, si impone la dirimente considerazione che il procedimento conclusosi con la rimozione fu dichiarato chiuso in data 12 marzo 2008: l’appellante pertanto (anche a voler ipoteticamente considerare soltanto la seconda indicazione di un termine per controdedurre) poté comunque disporre di un tempo sufficientemente ampio per svolgere le sue difese; del resto - si ribadisce - il signor Ernandez aveva appreso fin dall’ottobre del 2007 quali fossero le contestazioni mossegli (che aveva anche motivatamente riscontrato).
10.7. - D’altronde, anche dopo l’accesso avvenuto il 26 febbraio 2008, l’appellante - quali fatti nuovi - ha dedotto (il 27 febbraio 2008) unicamente la sopravvenienza di sentenze penali di assoluzione da alcuni dei fatti addebitatigli. Ciò dimostra, per un verso, che con l’accesso il signor Ernandez non ha acquisito informazioni diverse da quelle già conosciute (lo stesso appellante afferma, a pag. 12 dell’atto di impugnazione, che la relazione del 14 gennaio 2008, acquisita con l’accesso, si riallacciava a quella del settembre 2007) e, per altro verso, conferma l’irrilevanza di quanto ulteriormente allegato, attesa l’autonomia tra le valutazioni giuridiche che sorreggono, rispettivamente, la verifica delle illegittimità amministrative e la sussistenza dei reati contro la pubblica amministrazione (nella specie erano state soprattutto imputate all’appellante alcune consumazioni del delitto previsto e punito dall’art. 323 c.p.).
10.8. - Con altro argomento il deducente si duole dell’inadeguata motivazione del provvedimento impugnato nella parte relativa al rigetto delle controdeduzioni. La censura è manifestamente infondata, atteso che, nella relazione del 14 gennaio 2008, alla valutazione (negativa) delle controdeduzioni del signor Ernandez sono dedicati, analiticamente, diciotto rilievi, contenuti in tre pagine dense di motivazioni circa la sussistenza delle violazioni contestate.
10.9. - Ancora, il signor Ernandez afferma l’insussistenza delle violazioni ascrittegli. L’appellante tuttavia si sofferma soltanto su alcune di esse e, per di più, in molti casi rinvia al contenuto della documentazione e delle controdeduzioni svolte nel corso del procedimento e già valutate dall’Amministrazione regionale.
A prescindere da tale parziale inammissibilità del motivo, il Collegio condivide, in ogni caso, il giudizio espresso dal T.A.R. secondo cui, dalla documentazione versata in atti, affiora la nitida dimostrazione di molteplici e ripetute violazioni caratterizzate da una gravità immediatamente percepibile. Emerge in effetti un quadro che la Regione ha adeguatamente valutato nell’ambito del procedimento conclusosi con l’adozione del provvedimento di rimozione. Pertanto, stante l’assenza di evidenti arbitrarietà o di macroscopiche illogicità dell’operato amministrativo, il motivo deve essere respinto.
10.10. - Con altra doglianza il signor Ernandez invoca, in suo favore, il principio di proporzionalità. A suo dire la Regione avrebbe omesso di verificare la praticabilità di misure meno gravi della rimozione.
10.11. - L’argomentazione è fallace. Anche a voler soprassedere sul fatto che le misure, alternative e meno gravi, richiamate dall’appel-lante non sono, né erano, di competenza della Regione (come, ad esempio, la mozione di sfiducia da parte dei consiglieri comunali o la dichiarazione di nullità degli incarichi esterni), è decisivo considerare, ai fini del rigetto della censura, che la normativa applicata contempla, quale unica misura adottabile, soltanto la rimozione. Avendo dunque il Legislatore regionale direttamente stabilito in termini univoci e netti quale debba essere il nesso di correlazione tra il precetto violato e la reazione giuridica dell’ordinamento, non può conseguentemente residuare alcun margine di operatività per il suddetto principio di proporzionalità.
10.12. - Il signor Ernandez ripropone la tesi dell’intervenuta abrogazione della norma applicata. In sintesi, l’appellante ritiene che detta abrogazione discenderebbe dalla circostanza che l’art. 142 del D.Lgs. n. 267/2000 (disposizione che ha sostituito l’art. 40 della L. n. 142/1990) non sia stato richiamato da alcuna legge regionale successiva.
10.13. - La doglianza poggia su un’erronea ricostruzione del quadro dei rapporti tra fonti statali e regionali. Ed invero, l’abrogazione a livello statale dell’art. 40 della L. n. 142/1990 non ha minimamente inciso sulla sopravvivenza delle relative norme nello spazio giuridico siciliano, seppure con le modifiche ad esse apportate dall’art. 1, comma 1, lett. g), della L.R. 11 dicembre 1991, n. 48.
In tema la Sezione consultiva di questo Consiglio ha chiarito da tempo che l'art. 1 della L.R. n. 48/1991, nel richiamare le norme della L. 3 giugno 1990 n. 142, ha operato un rinvio recettizio e statico e non già formale e dinamico, sicché l'ordinamento regionale non subisce automatiche modifiche per l'intervento (o, specularmente, per l’elimi-nazione) di norme statali (cfr. il parere n. 592 del 16 novembre 1993).
10.14. - L’appellante dubita infine della legittimità costituzionale del sunnominato art. 1 della L.R. n. 48/1991 per asserito contrasto con i principi di autonomia degli enti locali e di equiordinazione delle autonomie territoriali.
10.15. - La questione è manifestamente infondata. Non sussiste difatti alcuna incompatibilità tra la ridetta previsione e il nuovo assetto costituzionale risultante dalla novella del Titolo V della Costituzione. È ben noto che, a livello statale, i poteri sostitutivi delineati dall’art. 120 Cost. non rappresentano le uniche forme di ingerenza nell’autonomia delle amministrazioni locali; poteri di intervento dello Stato sugli organi di tali enti, laddove il relativo esercizio sia imposto dalla necessità di ripristinarne la corretta funzionalità, sono infatti previsti, tra l’altro, dalle norme del Testo unico (D.Lgs. n. 267/2000) le quali trovano idonea copertura costituzionale nell’art. 117, comma 2, lett. p), Cost..
Del tutto analogamente, in Sicilia, in mancanza di una correlativa potestà statale, sorregge la costituzionalità della norma censurata l’art. 15, comma 3, dello Statuto che riserva alla Regione la legislazione esclusiva e l'esecuzione diretta in materia di circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali. Nella materia del controllo rientrano, invero, anche gli interventi sugli organi degli enti locali ove imposti dalla necessità di porre rimedio a problemi relativi al loro funzionamento.
10.16. - L’integrale rigetto di tutti i motivi sopra scrutinati travolge anche l’ultima doglianza, dedotta in via di illegittimità derivata, contro la nomina del Commissario straordinario.

11. - Ritiene, in conclusione, il Collegio che la sentenza impugnata si riveli del tutto immune dai vizi denunciati e che, previo rigetto dell’appello, essa meriti integrale conferma; per l’effetto, ogni altro motivo od eccezione può essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

12. - Il regolamento delle spese processuali del grado segue la soccombenza: in dettaglio, il signor Ernandez dovrà rifondere €. 1.000,00 (mille/00) in favore della Regione Sicilia e ulteriori €. 1.000,00 (mille/00) al comune di Favignana.

P.Q.M.



Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello.
Condanna l’appellante alla rifusione, nei confronti delle controparti costituite, delle spese processuali del secondo grado del giudizio, complessivamente liquidate in €. 2.000,00 (duemila/00).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo dal Consiglio di Giustizia Amministrativa in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2009, con l'intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Chiarenza Millemaggi Cogliani, Gabriele Carlotti, estensore, Filippo Salvia, Pietro Ciani, componenti.

Depositata in segreteria
il 19 marzo 2009





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