REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione
Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 9401 del
2005, proposto: dalla
soc. A.P.V. Investimenti Spa, in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli
Avvocati Mario Ettore Verino e Franco Zambelli, con domicilio eletto
presso Mario Ettore Verino in Roma, via Lima, n. 15;
contro
R.T.P. Lamanna Claudio, R.T.P. Ferreira Nunes
Joao Antonio Ribeiro, R.T.P. De Valsassina Heitor Frederico Lucio,
rappresentati e difesi dagli Avvocati Marino Almansi e Pier Luigi Duo',
con domicilio eletto presso Pier Luigi Duo' in Roma, via Pietro Castrucci,
n. 13;
nei confronti di
Camerino Ugo, inqualità di capogruppo di
R.T.P., R.T.P. Croci Giorgio, R.T.P. Sint Ing. Srl, R.T.P. Areatecnica
Vigne Associati, R.T.P. Tedeschi Benedetto, R.T.P. Studio Eu;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. VENETO – VENEZIA,
SEZIONE I, n. 3574/2005, resa tra le parti, concernente CONCORSO PER LA
PROGETTAZIONE DI UN NUOVO COMPLESSO DIREZIONALE.
Visto il ricorso
in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie
difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza
pubblica del giorno 13 luglio 2010 il Cons. Claudio Contessa e uditi per
le parti gli avvocati Verino e Duo';
Ritenuto e considerato in fatto e
diritto quanto segue.
FATTO
La società APV Investimenti s.p.a. riferisce che
nel luglio del 2003 ebbe ad indire un concorso di progettazione per la
realizzazione del nuovo complesso direzionale di via delle Macchine a
Porto Marghera.
Il bando di gara prevedeva che la selezione sarebbe
avvenuta all’esito di una duplice fase comprendente una prequalificazione
in forma palese volta all’individuazione dei partecipanti ed una fase
concorsuale in senso stretto.
I progetti presentati dagli offerenti
(allo stadio di progetto preliminare) sarebbero stati valutati da
un’apposita Commissione sulla base di cinque criteri di valutazione.
In
particolare, il disciplinare di gara prevedeva:
- al pt. 4.4. che, in
sede di domanda, i partecipanti dovessero offrire una “valutazione
preliminare e parametrica dei costi di realizzazione dell’opera”;
-
al pt. 4.7 che il punteggio finale (massimo: 100 pt.) sarebbe stato
determinato sulla base di 5 criteri di valutazione, uno dei quali
(“proposte progettuali per la riduzione economica del budget”)
avrebbe dato titolo a conseguire un massimo di 10 pt.;
Il ‘Documento
preliminare alla progettazione’ allegato alla documentazione di gara
(pt. 5) prevedeva che il complesso da progettare constasse di una
volumetria complessiva di circa 72.000 mc (pari ad una superficie di circa
24.000 mq.) da adibire per una quota pari al 55 per cento della volumetria
al ‘terziario direzionale e relativi servizi’ e per il 45 per cento a
destinazione commerciale e per servizi legati all’espansione
portuale.
All’esito delle operazioni valutative, il R.T.P. Camerino si
collocava al primo posto con 92,22 pt., mentre il R.T.P. Lamanna si
collocava in seconda posizione con 87,31 pt.
Ai fini
dell’aggiudicazione era risultato determinante il punteggio più favorevole
conseguito dal R.T.P. Camerino in relazione al criterio di valutazione
‘proposte progettuali per la riduzione economica del budget’ – ribasso
offerto -.
Gli atti conclusivi delle operazioni di gara venivano
impugnati innanzi al T.A.R. del Veneto dal R.T.P. Lamanna il quale ne
lamentava sotto svariati profili l’illegittimità e ne chiedeva l’integrale
riforma.
Con la pronuncia oggetto del presente gravame il Tribunale
amministrativo regionale per il Veneto accoglieva il ricorso ed annullava
il provvedimento di aggiudicazione disponendo altresì, in relazione alla
domanda di risarcimento in forma specifica, che il concorso fosse
assegnato al raggruppamento ricorrente.
In via di estrema sintesi, il
Tribunale amministrativo riteneva:
- che, nel disporre
l’aggiudicazione, l’Amministrazione non avesse adeguatamente tenuto in
considerazione la prescrizione della lex specialis la quale
imponeva una analitica e dettagliata valutazione parametrica dei costi di
realizzazione (mentre, invece, la riduzione del 7,91% proposta in sede di
offerta dalla prima classificata derivava da calcoli sostanzialmente
approssimativi e non attendibili);
- che, in assenza del ‘documento
analitico e parametrato dei costi di realizzazione’ (previsto dalla lex
specialis di gara, il progetto del R.T.P. Camerino “non poteva, né
doveva essere valutato in quanto non è parametrato ai costi effettivi di
progetto (…)”;
- che l’offerta del RTP Camerino dovesse comunque
essere esclusa dalla procedura in quanto non rispettava i rapporti di
distribuzione delle superfici come fissati dal disciplinare di gara (il
disciplinare prevedeva a tal fine una percentuale pari al 55 per cento per
il direzionale e pari al 45 per cento per il commerciale, mentre la
proposta del R.T.P. Camerino era pari – rispettivamente – al 65,8 per
cento per il direzionale e al 34,2 per cento per il commerciale).
La
pronuncia in questione veniva gravata in sede di appello dalla A.P.V.
Investimenti, la quale ne deduceva erroneità e ne chiedeva l’integrale
riforma articolando i seguenti motivi di doglianza:
1) erronea
interpretazione degli artt. 26 del d.lgs. 157/95; 18-24 e 59 del d.P.R.
554/99; 4.4. e 4.7 del disciplinare di gara. Illogicità, contraddittorietà
ed insufficienza della motivazione;
2) Erronea interpretazione
sotto altro profilo dei punti 4.4. e 4.7. del disciplinare di gara –
Illogicità e contraddittorietà della motivazione – Omessa valutazione
delle risultanze istruttorie – Erronea interpretazione e falsa
applicazione delle norme di gara
3) Erronea interpretazione del
punto 5.2. del documento preliminare alla progettazione – Illogicità e
contraddittorietà della motivazione;
4) Violazione dl principio
della domanda e dell’art. 99, c.p.c. – Erronea interpretazione e falsa
applicazione degli artt. 33-35, d.lgs. 80/98 e dell’art. 7 della L.N.
1034/71 così come modificato dall’art. 7 della L.N. 205/2000.
Si
costituiva in giudizio il R.T.P. Lamanna il quale concludeva nel senso
della reiezione del gravame.
All’udienza pubblica del giorno 13 luglio
2010 i Procuratori delle Parti costituite rassegnavano le proprie
conclusioni e il ricorso veniva trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Giunge alla decisione il ricorso in appello
proposto dalla società A.P.V. Investimenti (il cui capitale è interamente
detenuto dall’Autorità Portuale di Venezia S.p.A.) avverso la sentenza del
Tribunale amministrativo regionale per il Veneto con cui è stato accolto
il ricorso proposto dal R.T.P. secondo classificato nell’ambito di un
concorso di progettazione e, per l’effetto, è stata annullata
l’aggiudicazione in favore della prima classificata.
2. Come si è
esposto in narrativa, il primo giudice, nel disporre l’annullamento del
provvedimento di aggiudicazione impugnato nell’ambito del ricorso n.
50/2004, ha accolto (fra gli altri) il motivo di doglianza fondato sulla
circostanza per cui il raggruppamento primo classificato (R.T.P. Camerino)
avrebbe dovuto essere escluso dalla gara per non aver rispettato le
condizioni imposte dal punto 5.2. del documento preliminare alla
progettazione, laddove prescriveva che il complesso da progettare avrebbe
dovuto prevedere l’edificazione di circa 72.000 mc. fuori terra,
corrispondenti ad una superficie di circa 24.000 mq., da adibire per una
quota pari al 55 per cento della volumetria al ‘terziario direzionale e
relativi servizi’ e per il rimanente 45 per cento a destinazione
‘commerciale e servizi’ legati all’espansione portuale.
Secondo ilprimo
giudice, infatti:
- la richiamata prescrizione del documento
preliminare alla progettazione assumeva valore dirimente ai fini della
stessa ammissibilità del progetto alla selezione;
- il progetto
presentato dal R.T.P. Camerino presentava valori nettamente diversi
rispetto a quelli previsti dalla lex specialis di gara,
attestandosi su una percentuale del 65,8 per cento per la destinazione
‘direzionale’ (a fronte del 55 per cento richiesto) e su una percentuale
del 34,2 per cento per la destinazione ‘commerciale’ (a fronte del 45 per
cento richiesto);
- che la discrasia in parola non potrebbe essere
giustificata sulla base dell’argomento secondo cui gli spazi progettati
presenterebbero caratteristiche di flessibilità d’uso tali da consentirne
una facile modulazione all’una piuttosto che all’altra finalità.
2.1.
Al riguardo la Sezione osserva che, atteso il carattere del tutto
assorbente del richiamato profilo ai fini della decisione, esso debba
essere esaminato in via prioritaria.
2.2. Con l’appello in epigrafe,
l’A.P.V. Investimenti S.p.A. chiede che il richiamato capo della sentenza
venga riformato in quanto fondato su un’errata rappresentazione dei
pertinenti presupposti di fatto e di diritto.
In particolare, la
società appellante lamenta che il Tribunale amministrativo avrebbe omesso
di tenere in adeguata considerazione ai fini del decidere:
- il fatto
che nessuna disposizione della lex specialis di gara comminasse
l’esclusione dei progetti presentati per il solo fatto di non rispettare
l’esatta distribuzione di superficie indicata nel documento
preliminare;
- il fatto che le indicazioni numeriche fissate dalla lex specialis di gara sarebbero da riguardare piuttosto “come
direttive ovvero come obiettivi da perseguire, e non come prescrizioni da
osservare” (appello, cit., pag. 24). Nella tesi dell’appellante, del
resto, al rapporto volumetrico fra le richiamate destinazioni nono
dovrebbe essere riconosciuto un carattere di tassatività, dovendo
piuttosto ritenersi che esso sia retto “da criteri di ragionevole
flessibilità”;
- il fatto che i valori desumibili dall’offerta
dell’appellante (espressi in metri cubi) non risultavano così largamente
distanti da quelli richiesti in sede di lex specialis, atteso che
il documento preliminare alla progettazione esprimeva le percentuali in
parola, appunto, in termini di metri cubi, mentre l’argomento svolto dalla
sentenza impugnata risulta fondato sul’espressione di valori in termini di
metri quadrati. Sotto tale aspetto, rileverebbe la circostanza per cui
l’altezza dei locali commerciali è pari a 3,30 mt., mentre quella dei
locali direzionali è pari a 3,00 mt., in tal modo attenuando in modo
rilevante la discrasia fra quanto offerto dall’appellante e quanto
previsto dalla lex specialis di gara
2.3. Il motivo non può
trovare accoglimento.
2.3.1. Si osserva al riguardo che, anche ad
ammettere che il rapporto di distribuzione fra le diverse tipologie di
volumetrie indicato nel documento preliminare alla progettazione
ammettesse le forme di ‘ragionevole flessibilità’ invocate
dall’appellante, nondimeno gli scostamenti ammissibili rispetto alle
previsioni della lex specialis di gara dovessero attestarsi su
valori ridottissimi, sussistendo – in caso contrario – il rischio di
rendere sostanzialmente non comparabili le diverse proposte progettuali
presentate.
Basti pensare, ad esempio, che la lex specialis di
gara prevedeva l’attribuzione di un punteggio massimo pari a 20 per il
criterio ‘soddisfacimento degli obiettivi funzionali’. E’ evidente al
riguardo che una valutazione attendibile in ordine all’idoneità delle
diverse proposte a soddisfare gli obiettivi funzionali fosse possibile
soltanto a fronte di proposte obiettivamente comparabili (e con minimi
margini di tolleranza) anche sotto il profilo dell’indicazione delle
tipologie d’uso previste per le diverse porzioni del progetto
complessivo.
Impostati in tale modo i termini della questione, ne
consegue che non fosse ammissibile alla valutazione (e non consentisse la
partecipazione alla gara) un progetto il quale presentasse una
distribuzione delle superfici e delle volumetrie sensibilmente diverso
rispetto a quello prescritto dalla disciplina di gara.
2.3.2. Occorre,
quindi, domandarsi se la distribuzione delle superfici e delle volumetrie
indicate dal R.T.P. Camerino si discostasse effettivamente – ed in modo
significativo – rispetto a quanto previsto dal documento preliminare alla
progettazione.
Ad avviso del Collegio, la risposta al quesito è
senz’altro affermativa.
Si è osservato in narrativa che il richiamato
documento preliminare prevedeva una quota della volumetria complessiva
pari al 55 per cento del totale per il terziario direzionale e pari al 45
per cento alla destinazione commerciale e di servizi, mentre l’offerta del
R.T.P. Camerino (espressa – si badi – in termini di metri quadrati) si
attestava rispettivamente sul 65,75 e sul 34,25 per cento.
Laddove si
voglia tenere conto della circostanza (sottolineata dall’appellante)
secondo cui, a parità di metri quadrati, la destinazione a terziario
direzionale e quella commerciale e di servizi svilupperebbero volumetrie
diverse (atteso che la prima tipologia si estende tipicamente su
un’altezza di 3,00 metri, contro i 3,30 metri della seconda), i dati in
questione dovrebbero essere – per così dire – ‘normalizzati’ al fine di
consentire un’attendibile comparazione.
Ebbene, svolgendo una semplice
operazione matematica, emerge che la superficie ‘normalizzata su base 3,00
metri’ della destinazione a terziario direzionale passa da un’incidenza
assoluta di 55 su 100 ad una di 57,35 su 100, mentre quella ‘normalizzata
su base 3,30 metri’ della destinazione a commerciale e di servizi passa da
un’incidenza assoluta di 45 su 100 ad una di 42,65 su 100.
Ebbene,
anche a seguito della richiamata ‘normalizzazione’ emerge che l’offerta
progettuale del R.T.P. Camerino si discostasse in modo significativo e
sostanzialmente inammissibile rispetto a quanto richiesto dalla lex
specialis di gara.
In particolare:
- per quanto concerne lo
scostamento (in eccesso) relativo alla destinazione a terziario
direzionale, esso risultava pari all’8,45 per cento in termini assoluti e
al 14,6 per cento circa in termini relativi;
- per quanto concerne,
poi, lo scostamento (in difetto) relativo alla destinazione a terziario
direzionale, esso risultava pari all’8,45 per cento in termini assoluti e
al 19,7 per cento circa in termini relativi.
2.4. In definitiva, la
pronuncia oggetto di gravame risulta meritevole di conferma per la parte
in cui ha affermato che la proposta progettuale del R.T.P. Camerino
avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura per cui è causa per aver
indicato un rapporto relativo di distribuzione fra le volumetrie
riferibili alle diverse destinazioni d’uso in ammissibilmente
diversificato rispetto a quanto previsto in sede di disciplina di gara.
3. Le considerazioni dinanzi svolte sub 2 non possono che
condurre alla reiezione dell’appello in epigrafe e all’integrale conferma
della pronuncia oggetto di gravame, con assorbimento degli ulteriori
profili di doglianza.
4. Deve, altresì, essere respinto il motivo
di appello con cui si è lamentato che la pronuncia oggetto di gravame sia
affetta dal vizio di ultrapetizione per avere il primo giudice disposto il
risarcimento in forma specifica in favore della ricorrente in primo grado,
mediante l’attribuzione diretta delle utilitates connesse alla
vittoriosa partecipazione alla procedura.
Sotto tale aspetto, il
Collegio si limita ad osservare che dall’esame degli atti di causa emerge
in modo inequivoco che la domanda di reintegrazione in forma specifica
(sub specie di attribuzione del premio destinato al vincitore, con
contestuale acquisizione della proprietà del progetto in capo
all’Amministrazione) fosse stata effettivamente domandata dal R.T.P.
Lamanna nella parte conclusiva del ricorso introduttivo del primo
giudizio.
Ciò, a tacere del fatto che una volta accertata in sede
giurisdizionale l’inammissibilità della partecipazione alla gara
dell’originaria aggiudicataria, l’obbligo di assegnare la gara stessa alla
ricorrente seconda classificata rappresenterebbe comunque una ineludibile
conseguenza conformativa del dictum giurisdizionale, la quale
vincolerebbe l’operato dell’Amministrazione anche laddove tale richiesta
non fosse stata formulata in sede di domanda risarcitoria (ai limitati
fini che qui rilevano, si osserva che non viene nella specie in rilievo la
previa declaratoria di inefficacia del contratto, non risultando che un
tale vincolo fosse insorto fra l’Amministrazione aggiudicatrice e il
R.T.P. Camerino).
5. Per le ragioni dinanzi esposte, l’appello in
epigrafe deve essere respinto.
Il Collegio ritiene che sussistano
giusti motivi onde disporre l’integrale compensazione delle spese di lite
fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta,
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo
respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia
eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella
camera di consiglio del giorno 13 luglio 2010 con l'intervento dei
Signori:
Giuseppe Severini, Presidente
Domenico Cafini,
Consigliere
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Claudio Contessa,
Consigliere, Estensore
Roberta Vigotti, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/10/2010
(Art. 55, L.
27/4/1982, n. 186)