Focalia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Ciaffi, con
domicilio eletto presso Vincenzo Ciaffi in Roma, via Aurelia, N.424;
contro
Cut - Consorzio Umbro Trasporti,
rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Tesauro, in persona del legala
rappresentante pro tempore, con domicilio eletto presso Studio
Legale Bird&Bird in Roma, via San Sebastianello,N 9; Già Baccarelli
Nazareno Sa Baccarelli Nazareno S.A.S., rappresentato e difeso dagli avv.
Fausto Buccellato, Stefano Goretti, Riccardo Pelliccia, con domicilio
eletto presso Fausto Buccellato in Roma, viale Angelico 45;
nei confronti di
Baccarelli Nazareno Sa, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.
Fausto Buccellato, Stefano Goretti e Riccardo Pelliccia, con domicilio
eletto presso Fausto Buccellato in Roma, viale Angelico, 45;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. UMBRIA - PERUGIA:
SEZIONE I n. 00273/2009, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO
FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE - RIS.DANNI.
Visto il ricorso
in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in
giudizio di Cut - Consorzio Umbro Trasporti e di Baccarelli Nazareno Sa e
di Già Baccarelli Nazareno Sa Baccarelli Nazareno S.A.S.;
Viste le
memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore
nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2010 il Cons. Francesco
Caringella e uditi per le parti gli avvocati Ciaffi, Tesauro e
Buccellato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO
Il contenzioso ha ad oggetto la gara indetta dal
Consorzio Umbro Autotrasporti (C.U.T.) per la fornitura di gasolio per
autotrazione, per il periodo dal 1° giugno 2008 al 31 maggio 2009,
culminata nell’aggiudicazione in favore della Baccarelli Nazareno
s.p.a..
Con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno respinto il
ricorso proposto dalla società Focalia avverso gli atti della
procedura.
La società Focalia, con l’atto d’appello, contesta gli
argomenti posti a fondamento del decisum di prime cure.
Reistono
la società aggiudicataria a e la stazione appaltante.
Le parti hanno
affidato al deposito di apposite memorie l’ulteriore illustrazione delle
rispettive tesi difensive.
All’udienza del 28 maggio 2010 la causa è
stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Con la sentenza di prime cure il Tribunale ha
respinto il ricorso proposto dalla società Focalia avverso gli atti
relativi alla la gara indetta dal Consorzio Umbro Autotrasporti (C.U.T.)
per la fornitura di gasolio per autotrazione, per il periodo dal 1° giugno
2008 al 31 maggio 2009, gara culminata nell’aggiudicazione in favore della
Baccarelli Nazareno s.p.a.
2.Va esaminato in primo luogo il motivo
d’appello con il quale la parte ricorrente deduce che la Baccarelli
Nazareno s.p.a. avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura in quanto
l’offerta e la relativa documentazione sono state presentate e
sottoscritte da Leonardo Baccarelli nonostante costui non fosse più in
carica al momento della presentazione dell’offerta. Secondo la
prospettazione dell’appellante,infatti, dal certificato camerale prodotto
risultava che il sig. Leonardo Baccarelli era stato nominato il 18 giugno
2004, per la durata (a norma di statuto) di tre anni; di conseguenza
l’interessato non era più in carica e, comunque, il certificato camerale
prodotto non dimostrava che egli avesse titolo per rappresentare la
società.
Il motivo non merita positiva valutazione.
La Sezione
condivide la tesi sostenuta dal Primo Giudice secondo cui, al momento
della partecipazione alla gara della società, il suddetto Leonardo
Baccarelli era ancora Presidente
e legale rappresentante della
maccarelli s.p.a. in virtù del principio della prorogatio sancito
dall’art. 2385 c.c., applicabile al caso di scadenza naturale del mandato
a tutela della continuità dell’azione societaria e della certezza dei
rapporti giuridici Detta persistenza era peraltro ricavabile dallo stesso
tenore del certificato camerale dell’8 aprile 2008, che, pur non
menzionando la conferma di Leonardo Baccarelli, non contiene la nomina di
nuovi amministratori, in tal guisa confermando la persistente operatività
di quelli in carica.
Si deve allora convenire che la documentazione in
atti fosse già sufficiente a dimostrare la sussistenza del potere
rappresentativo del sig. Leonardo Baccarelli, con la conseguente
superfluità della richiesta di chiarimenti formulata dalla stazione
appaltante e l’irrilevanza delle censure tese a stigmatizzare la non
pertinenza del riferimento, contenuto nella risposta a dette richieste,
alla situazione della società di diritto lussembughese.
La circostanza,
poi, che, nonostante l’avvenuta trasformazione, abbia correttamente
partecipato la società italiana, è arguibile dall’applicabilità al caso di
specie della regola dettata dall’art. 2436, quinto comma, del codice
civile, in ordine all’inefficacia delle deliberazioni che comportino
modificazioni statutarie delle società per azioni prima dell’ iscrizione
nel registro delle imprese.
Posto che, ad avviso della condivisibile
opinione dottrinale e giurisprudenziale, detta iscrizione assume una
portata costitutiva e che nella specie le modifiche statutarie intervenute
nel corso del 2006 - aventi ad oggetto il trasferimento della sede sociale
in Lussemburgo, senza scioglimento di quella italiana, l’accettazione
della nazionalità lussemburghese, la sottomissione al diritto
lussemburghese, la modifica denominazione in “Baccarelli Nazareno S.A.”,
la riduzione del capitale sociale e la nomina nominare quali
amministratori dei signori Leonardo Baccarelli e Luca Baccarelli - non
erano state iscritta nel registro delle imprese per effetto del rifiuto
all’uopo opposto da parte del Conservatore del Registro e dal Giudice del
Registro, si deve convenire che al momento della gara nell’ordinamento
nazionale era ancora operante la società italiana e che, quindi,
correttamente alla procedura abbia preso parte la Bnaccarelli Nazzareno
s.p.a. Il mancato perfezionamento per il nostro ordinamento della
trasformazione rendeva peraltro superflua, in assenza di prescrizioni in
tal senso, la comunicazione della vicenda societaria alla stazione
appaltante nel corso della procedura.
Si deve soggiungere che, sul
paino sostanziale emerge con chiarezza piena continuità tra la società
italiana e quella lussemburghese sul pano dell’oggetto sociale e delle
cariche amministrative. Detta identità sostanziale consente di reputare
che nella sostanza si sia in presenza di un’unica formazione societaria,
che in Italia abbia temporaneamente continuato ad operare della veste di
società per azioni di diritto italiano fino all’intervento dell’iscrizione
della trasformazione nel registro delle imprese. Tale ricostruzione
giustifica la mancata nomina di nuovi amministratori della società
italiane e depotenzia le censure tese a stigmatizzare l’estinzione o .al
quiescenza della società italiana.
I Giudici di prime cure, a tal
proposito, hanno in modo condivisibile sottolineato che i soci della
Baccarelli Nazareno s.p.a. non hanno mai deliberato la cessazione della
società e neppure una sospensione della sua attività m a solo una modifica
statutaria, ferma la continuità dei rapporti giuridici e del patrimonio.
Pertanto, sino a che la trasformazione non è stata giuridicamente
efficace, la società ha continuato a vivere nell’ordinamento italiano
nella forma originaria, nella pienezza della sua capacità giuridica e
della titolarità del suo patrimonio.
4. Non è fondato neanche il motivo
con cui si denuncia la violazione dell’art. 11 del capitolato speciale di
gara, che prescriveva la produzione di «una dichiarazione, rilasciata ai
sensi del d.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante
dell’impresa... attestante la conformità del prodotto fornito alla
direttiva CEE 92/59».
La Sezione reputa che sia idonea a soddisfare la
prescrizione la produzione della dichiarazione (doc. 15 nel primo
fascicolo documenti della ricorrente) sottoscritta dal legale
rappresentante della società che rinvia ad un’allegata dichiarazione della
propria fornitrice, società A.P.I., che a sua volta rinvia ad una scheda
tecnica, pure allegata (doc. 28 dello stesso fascicolo
documenti).
.Posta, infatti, la genericità del richiamo del capitolato
alla conformità alla direttiva n. 92/59» deve convenirsi idonea la
dichiarazione con cui la Baccarelli, facendola propria, recepisce la
documentazione resa dal fornitore. Va soggiunto che l’allegata “scheda di
sicurezza” (doc. 28, cit.), conteneva tutte le informazioni tecniche
necessarie affinché i destinatari e utenti del prodotto possano farne uso
in condizioni di sicurezza e difendersi dai rischi connessi.
Sul
versante formale, pur in mancanza di un esplicito richiamo al d.P.R. n.
445/2000, l’allegazione della fotocopia di un documento d’identità del
dichiarante soddisfa il requisito formale richiesto dalla normativa
regolatrice della materia.
5. L’appello va respinto.
L’ infondatezza
delle censure giustifica la condanna alle spese del secondo grado e la
conferma dell’ analoga statuizione di prime cure.
P.Q.M.
Respinge l’appello e condanna l’appellante al
pagamento delle spese relative alla presente fase di giudizio che liquida
nella misura complessiva di 10.000,00 (diecimila//00), da dividere in
parti uguali tra il Consorzio Umbro Trasporti e la Baccarelli Nazareno
s.a.s. Spese
Ordina che la presente decisione sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di
consiglio del giorno 28 maggio 2010 con l'intervento dei
Signori:
Calogero Piscitello, Presidente
Aniello Cerreto,
Consigliere
Francesco Caringella, Consigliere, Estensore
Roberto
Chieppa, Consigliere
Nicola Russo, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/10/2010
(Art. 55, L.
27/4/1982, n. 186)