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n. 10-2010 - © copyright

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 13 ottobre 2010 n. 7451
Pres. Piscitello – Est. Caringella
Focalia Spa (Avv. V. Ciaffi) c/ Cut – Consorzio Umbro Trasporti (Avv. P. Tesauro), Baccarelli Nazareno Sa (Avv.ti F. Bucellato, S. Goretti, R. Pelliccia)


1. Contratti P.A. – Gara - Offerta – Sottoscrizione – Rappresentante legale – Mandato scaduto – Irrilevanza – Ragioni - Prorogatio ai sensi dell’art. 2385 c.c. – Applicabilità.

 

2. Contratti P.A. – Gara – Modifiche statutarie – Prima dell’iscrizione al registro delle imprese – Comunicazione - Obbligo alla stazione appaltante – Non sussiste – Ragioni.

 

 

1. In tema di procedure ad evidenza pubblica, la sottoscrizione dell’offerta da parte del rappresentante legale non più in carica per scadenza naturale del mandato non determina l’esclusione del concorrente, qualora il certificato camerale non contenga la nomina di nuovi amministratori, essendo applicabile in tale ipotesi il principio della prorogatio sancito dall’art. 2385 c.c., a tutela della continuità dell’azione societaria e della certezza dei rapporti giuridici.

 

2. Le modifiche statutarie aventi ad oggetto il trasferimento della sede sociale all’estero e la riduzione del capitale sociale, senza scioglimento della società, non devono essere comunicate alla stazione appaltante nel corso della procedura ad evidenza pubblica, in assenza di prescrizioni in tal senso, prima dell’iscrizione del registro delle imprese, in virtù del principio sancito dall’art. 2346 c.c., in ordine all’inefficacia delle deliberazioni che comportino modificazioni statutarie delle società per azioni prima dell’iscrizione nel registro delle imprese.

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quinta)



ha pronunciato la presente

DECISIONE



Sul ricorso numero di registro generale 6281 del 2009, proposto da:

 

Focalia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Ciaffi, con domicilio eletto presso Vincenzo Ciaffi in Roma, via Aurelia, N.424;

contro



Cut - Consorzio Umbro Trasporti, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Tesauro, in persona del legala rappresentante pro tempore, con domicilio eletto presso Studio Legale Bird&Bird in Roma, via San Sebastianello,N 9; Già Baccarelli Nazareno Sa Baccarelli Nazareno S.A.S., rappresentato e difeso dagli avv. Fausto Buccellato, Stefano Goretti, Riccardo Pelliccia, con domicilio eletto presso Fausto Buccellato in Roma, viale Angelico 45;

nei confronti di



Baccarelli Nazareno Sa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Fausto Buccellato, Stefano Goretti e Riccardo Pelliccia, con domicilio eletto presso Fausto Buccellato in Roma, viale Angelico, 45;

per la riforma



della sentenza del T.A.R. UMBRIA - PERUGIA: SEZIONE I n. 00273/2009, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE - RIS.DANNI.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Cut - Consorzio Umbro Trasporti e di Baccarelli Nazareno Sa e di Già Baccarelli Nazareno Sa Baccarelli Nazareno S.A.S.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2010 il Cons. Francesco Caringella e uditi per le parti gli avvocati Ciaffi, Tesauro e Buccellato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



Il contenzioso ha ad oggetto la gara indetta dal Consorzio Umbro Autotrasporti (C.U.T.) per la fornitura di gasolio per autotrazione, per il periodo dal 1° giugno 2008 al 31 maggio 2009, culminata nell’aggiudicazione in favore della Baccarelli Nazareno s.p.a..
Con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno respinto il ricorso proposto dalla società Focalia avverso gli atti della procedura.
La società Focalia, con l’atto d’appello, contesta gli argomenti posti a fondamento del decisum di prime cure.
Reistono la società aggiudicataria a e la stazione appaltante.
Le parti hanno affidato al deposito di apposite memorie l’ulteriore illustrazione delle rispettive tesi difensive.
All’udienza del 28 maggio 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO



1. Con la sentenza di prime cure il Tribunale ha respinto il ricorso proposto dalla società Focalia avverso gli atti relativi alla la gara indetta dal Consorzio Umbro Autotrasporti (C.U.T.) per la fornitura di gasolio per autotrazione, per il periodo dal 1° giugno 2008 al 31 maggio 2009, gara culminata nell’aggiudicazione in favore della Baccarelli Nazareno s.p.a.
2.Va esaminato in primo luogo il motivo d’appello con il quale la parte ricorrente deduce che la Baccarelli Nazareno s.p.a. avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura in quanto l’offerta e la relativa documentazione sono state presentate e sottoscritte da Leonardo Baccarelli nonostante costui non fosse più in carica al momento della presentazione dell’offerta. Secondo la prospettazione dell’appellante,infatti, dal certificato camerale prodotto risultava che il sig. Leonardo Baccarelli era stato nominato il 18 giugno 2004, per la durata (a norma di statuto) di tre anni; di conseguenza l’interessato non era più in carica e, comunque, il certificato camerale prodotto non dimostrava che egli avesse titolo per rappresentare la società.
Il motivo non merita positiva valutazione.
La Sezione condivide la tesi sostenuta dal Primo Giudice secondo cui, al momento della partecipazione alla gara della società, il suddetto Leonardo Baccarelli era ancora Presidente
e legale rappresentante della maccarelli s.p.a. in virtù del principio della prorogatio sancito dall’art. 2385 c.c., applicabile al caso di scadenza naturale del mandato a tutela della continuità dell’azione societaria e della certezza dei rapporti giuridici Detta persistenza era peraltro ricavabile dallo stesso tenore del certificato camerale dell’8 aprile 2008, che, pur non menzionando la conferma di Leonardo Baccarelli, non contiene la nomina di nuovi amministratori, in tal guisa confermando la persistente operatività di quelli in carica.
Si deve allora convenire che la documentazione in atti fosse già sufficiente a dimostrare la sussistenza del potere rappresentativo del sig. Leonardo Baccarelli, con la conseguente superfluità della richiesta di chiarimenti formulata dalla stazione appaltante e l’irrilevanza delle censure tese a stigmatizzare la non pertinenza del riferimento, contenuto nella risposta a dette richieste, alla situazione della società di diritto lussembughese.
La circostanza, poi, che, nonostante l’avvenuta trasformazione, abbia correttamente partecipato la società italiana, è arguibile dall’applicabilità al caso di specie della regola dettata dall’art. 2436, quinto comma, del codice civile, in ordine all’inefficacia delle deliberazioni che comportino modificazioni statutarie delle società per azioni prima dell’ iscrizione nel registro delle imprese.
Posto che, ad avviso della condivisibile opinione dottrinale e giurisprudenziale, detta iscrizione assume una portata costitutiva e che nella specie le modifiche statutarie intervenute nel corso del 2006 - aventi ad oggetto il trasferimento della sede sociale in Lussemburgo, senza scioglimento di quella italiana, l’accettazione della nazionalità lussemburghese, la sottomissione al diritto lussemburghese, la modifica denominazione in “Baccarelli Nazareno S.A.”, la riduzione del capitale sociale e la nomina nominare quali amministratori dei signori Leonardo Baccarelli e Luca Baccarelli - non erano state iscritta nel registro delle imprese per effetto del rifiuto all’uopo opposto da parte del Conservatore del Registro e dal Giudice del Registro, si deve convenire che al momento della gara nell’ordinamento nazionale era ancora operante la società italiana e che, quindi, correttamente alla procedura abbia preso parte la Bnaccarelli Nazzareno s.p.a. Il mancato perfezionamento per il nostro ordinamento della trasformazione rendeva peraltro superflua, in assenza di prescrizioni in tal senso, la comunicazione della vicenda societaria alla stazione appaltante nel corso della procedura.
Si deve soggiungere che, sul paino sostanziale emerge con chiarezza piena continuità tra la società italiana e quella lussemburghese sul pano dell’oggetto sociale e delle cariche amministrative. Detta identità sostanziale consente di reputare che nella sostanza si sia in presenza di un’unica formazione societaria, che in Italia abbia temporaneamente continuato ad operare della veste di società per azioni di diritto italiano fino all’intervento dell’iscrizione della trasformazione nel registro delle imprese. Tale ricostruzione giustifica la mancata nomina di nuovi amministratori della società italiane e depotenzia le censure tese a stigmatizzare l’estinzione o .al quiescenza della società italiana.
I Giudici di prime cure, a tal proposito, hanno in modo condivisibile sottolineato che i soci della Baccarelli Nazareno s.p.a. non hanno mai deliberato la cessazione della società e neppure una sospensione della sua attività m a solo una modifica statutaria, ferma la continuità dei rapporti giuridici e del patrimonio. Pertanto, sino a che la trasformazione non è stata giuridicamente efficace, la società ha continuato a vivere nell’ordinamento italiano nella forma originaria, nella pienezza della sua capacità giuridica e della titolarità del suo patrimonio.
4. Non è fondato neanche il motivo con cui si denuncia la violazione dell’art. 11 del capitolato speciale di gara, che prescriveva la produzione di «una dichiarazione, rilasciata ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa... attestante la conformità del prodotto fornito alla direttiva CEE 92/59».
La Sezione reputa che sia idonea a soddisfare la prescrizione la produzione della dichiarazione (doc. 15 nel primo fascicolo documenti della ricorrente) sottoscritta dal legale rappresentante della società che rinvia ad un’allegata dichiarazione della propria fornitrice, società A.P.I., che a sua volta rinvia ad una scheda tecnica, pure allegata (doc. 28 dello stesso fascicolo documenti).
.Posta, infatti, la genericità del richiamo del capitolato alla conformità alla direttiva n. 92/59» deve convenirsi idonea la dichiarazione con cui la Baccarelli, facendola propria, recepisce la documentazione resa dal fornitore. Va soggiunto che l’allegata “scheda di sicurezza” (doc. 28, cit.), conteneva tutte le informazioni tecniche necessarie affinché i destinatari e utenti del prodotto possano farne uso in condizioni di sicurezza e difendersi dai rischi connessi.
Sul versante formale, pur in mancanza di un esplicito richiamo al d.P.R. n. 445/2000, l’allegazione della fotocopia di un documento d’identità del dichiarante soddisfa il requisito formale richiesto dalla normativa regolatrice della materia.
5. L’appello va respinto.
L’ infondatezza delle censure giustifica la condanna alle spese del secondo grado e la conferma dell’ analoga statuizione di prime cure.

P.Q.M.



Respinge l’appello e condanna l’appellante al pagamento delle spese relative alla presente fase di giudizio che liquida nella misura complessiva di 10.000,00 (diecimila//00), da dividere in parti uguali tra il Consorzio Umbro Trasporti e la Baccarelli Nazareno s.a.s. Spese
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2010 con l'intervento dei Signori:
Calogero Piscitello, Presidente
Aniello Cerreto, Consigliere
Francesco Caringella, Consigliere, Estensore
Roberto Chieppa, Consigliere
Nicola Russo, Consigliere

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/10/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)





 

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