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N. 06459/2010 REG.DEC.
N. 02574/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 2574 del 2010, proposto da:
signor Tiziano Pizza, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Martino, con domicilio eletto presso Alessandro Nasti in Roma, via delle Carrozze n.3;
contro
Comune di Campobasso in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Colalillo, con domicilio eletto presso Clementino Palmiero in Roma, via Albalonga, 7;
nei confronti di
Giuliano Branca, rappresentato e difeso dagli avv. Michele Coromano e Stefano Scarano, con domicilio eletto presso Clementino Palmiero in Roma, via Albalonga, 7;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. MOLISE - CAMPOBASSO SEZIONE I n. 00131/2010, resa tra le parti, concernente ELEZIONI del CONSIGLIO COMUNALE di CAMPOBASSO del 6 E 7 giugno 2009.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Campobasso e di Giuliano Branca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2010 il Cons. Roberto Capuzzi e uditi per le parti gli avvocati Clarizia, per delega dell'Avv. Martino, Colalillo e Scarano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il signor Tiziano Pizza, nella qualità di candidato primo dei non eletti nella lista MPA, Movimento per le Autonomie, nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale di Campobasso del 6 e 7 giugno 2009 ricorreva dinanzi al Tar Molise chiedendo la correzione, in parte qua, del verbale di proclamazione degli eletti nella parte in cui proclamava eletto il Consigliere signor Branca Giuliano.
L’appellante asseriva che la autenticazione della sottoscrizione della dichiarazione di accettazione della candidatura sarebbe stata effettuata dal funzionario comunale in un momento anteriore alla data dell’atto di incarico alla autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle liste e delle candidature.
Il Tar respingeva il ricorso.
Ha interposto appello il signor Pizza reiterando le censure dedotte in primo grado.
Si sono costituiti sia il Comune di Campobasso che il signor Branca chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza del Tar.
Ha depositato una ulteriore memoria difensiva il signor Pizza eccependo la tardività ed inammissibilità della costituzione del Comune di Campobasso nonché la tardività della costituzione del signor Branca assumendo la erroneità della sentenza del Tar e reiterando nel merito le censure dedotte in primo grado.
Dopo la discussione orale all’udienza del 25 giugno 2010 nella quale i resistenti hanno inserito a verbale alcune dichiarazioni in ordine a circostanze in fatto ed in diritto la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
DIRITTO
1. Sostiene in primis l’appellante che il Comune è portatore di un interesse solo mediato e secondario all’esito della controversia concernente la elezione e la permanenza in carica dei consiglieri comunali sicchè esso non puo’ considerarsi parte nel relativo giudizio elettorale: mancherebbe sostanzialmente in capo al Comune di Campobasso un interesse processualmente tutelabile ad interloquire circa le modalità di composizione del proprio organo elettivo.
Secondo la ricostruzione dell’appellante occorrerebbe distinguere il caso in cui il ricorso è diretto ad annullare in toto il verbale di proclamazione degli eletti e quindi le elezioni nel loro complesso, in cui secondo l’appellante è configurabile un interesse a resistere da parte del Comune, dal caso in cui si verte su una semplice sostituzione di un candidato con un altro candidato.
Secondo l’appellante, in tale ultimo caso, la notificazione del ricorso al legale rappresentante dell’ente territoriale assolve all’unico scopo di dare notizia della vertenza e non a quello di instaurare un rapporto processuale con l’ente che si trova in posizione neutra rispetto ai contendenti.
2. L’assunto non merita accoglimento.
Nei giudizi elettorali dinanzi al giudice amministrativo l'individuazione della pubblica amministrazione cui compete la qualità di parte necessaria va effettuata con riferimento all’atto di proclamazione degli eletti cui consegue formalmente la nomina e la composizione dell’organo elettivo e dunque la imputazione dei risultati della consultazione elettorale, con la conseguenza che, riguardo alle elezioni comunali, parte necessaria è il Comune (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 16 ottobre 2006 n.6135; V, 3 febbraio 1999, n. 115).
Nel caso in esame l’interesse perseguito dal ricorrente passa proprio attraverso la eliminazione dal mondo giuridico, in parte qua, del provvedimento di nomina del controinteressato Branca alla carica di consigliere comunale di talchè il Comune, dal quale proviene il provvedimento di nomina è parte necessaria del giudizio.
3. Assume poi il ricorrente che la costituzione del Comune e del Pizza in primo grado erano tardive in quanto avvenute al di là dei 15 giorni assegnati dall'articolo 83/11, comma 3, del D.P.R. 16.5.1960, n. 570 che dispone: "La parte controinteressata deve depositare nella segreteria le proprie controdeduzioni entro 15 giorni dalla ricevuta notifica”, e “tutti i termini di cui sopra sono perentori e devono essere osservati a pena di decadenza".
La censura viene svolta dall’ appellante con riferimento alla documentazione depositata dai resistenti nel giudizio di primo grado e soprattutto alle spese del giudizio di primo grado liquidate dal Tar a carico del ricorrente nella misura di 2000 euro a favore del Comune di Canpobasso e di euro 2000 a favore del contorinteressato Branca.
La Sezione richiama al riguardo la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato secondo la quale anche nel processo amministrativo in materia elettorale si applicano i principi processuali della sospensione feriale dei termini (Cons. Stato, V, 31 luglio 1998, n. 1149; V 3 giugno 1996 n.625; V, 3 giugno 1994 n.612).
Come ha avuto modo di osservare anche la Cassazione le cause in materia elettorale non rientrano tra quelle per le quali sia espressamente esclusa la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale stante la mancata previsione, in tal senso, dell'art. 3 della l. n. 742 del 1967. Dette controversie possono rientrare nell'ampia previsione di cui all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, dovendo, in tal caso, operare il meccanismo (non automatico) di sospensione di cui al comma 2 del citato art. 92: richiesta e conseguenziale emanazione di apposito provvedimento, adottabile dalla competente autorità giudiziaria, sia prima che nel corso del giudizio, che dichiari l'urgenza della controversia (Cass. civile , sez. I, 22 febbraio 2000 , n. 1992).
Nel caso in esame, pendente la sospensione feriale dei termini processuali, sia il Comune sia il Branca si sono costituiti tempestivamente con ogni effetto quanto alla rilevanza della documentazione dagli stessi depositata in primo grado.
Quanto poi alla asserita tardività del deposito della documentazione nel giudizio di appello la giurisprudenza ha chiarito che il termine di 15 giorni entro cui i resistenti devono produrre le proprie difese è perentorio nel senso che decorso tale spatium i contro interessati non possono più produrre difese scritte o presentare ricorso incidentale (cfr. Cons. di Stato n. 763 del 1995, 499 del 1996 e 199 del 1997), potendo peraltro costituirsi con mera costituzione di forma anche dopo tale data, così come nel rito ordinario e svolgere difese orali all'udienza di discussione.
4. Nel merito l’appello è infondato.
Osserva la Sezione che, l’articolo 14 della legge n.53 del 1990 intende agevolare lo svolgimento del procedimento elettorale, ampliando il novero dei soggetti abilitati all'autenticazione delle firme dei sottoscrittori le liste, estendendo il potere certificativo a soggetti che non lo hanno in via ordinaria (come ad esempio i consiglieri comunali, cfr. Cons. di Stato 18 settembre 2008, n. 4451).
Ne consegue che come esattamente osservato dal Tar, è legittimato ad autenticare le sottoscrizioni anche il funzionario che vi è preposto istituzionalmente ed in via ordinaria nell’ambito della struttura del Comune pur in difetto di espressa delega in occasione delle operazioni elettorali (cfr. Cons. di Stato, V, n.402 11 aprile 1996; Cons. Stato, V, n.2817 del 31.5.2007).
Orbene la funzionaria che ha autenticato la candidatura del controinteressato Giuliano Branca, signora Iacampo, istruttore direttivo incardinata nella Segreteria Generale del Comune di Campobasso, risulta essere ordinariamente preposta all’autentica delle sottoscrizioni in virtù dell’atto del 3.2.2004 con cui il Sindaco di Campobasso, all’epoca Augusto Massa, conferiva alla medesima, in via generale e permanente, l’incarico alla autentica. Dalla data del 3.2.2004, per effetto di tale delega, la funzionaria del Comune ha svolto come proprie, ordinarie competenze, l’autenticazione delle sottoscrizioni . Inoltre nella determinazione Segretariale n.710 dell’11.4.2005 avente ad oggetto la riorganizzazione interna della Segreteria Generale del Comune di Campobasso è specificato che tra le varie funzioni assegnate alla signor Iacampo vi è quella della “autenticazione firma sottoscrittori di accettazione di candidature alle elezioni, di sottoscrizioni per la presentazione di referendum e tutte le altre funzioni proprie della Segreteria Generale.”
Risulta dunque evidente la infondatezza della censura sollevata dall’odierno appellante atteso che la funzionaria, alla data in cui ha proceduto alla autenticazione della sottoscrizione del signor Branca ai fini della accettazione della candidatura, era munita della relativa competenza generale alla autenticazione mentre una ulteriore delega, in occasione delle tornate elettorali, non era affatto necessaria e quindi, ove conferita ugualmente, era meramente reiterativa.
5. In conclusione l’appello non merita accoglimento.
6. Spese ed onorari del grado tuttavia possono essere compensati.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale definitivamente decidendo respinge l’appello in epigrafe indicato.
Compensa spese ed onorari.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2010 con l'intervento dei Signori:
Cesare Lamberti, Presidente FF
Filoreto D'Agostino, Consigliere
Marzio Branca, Consigliere
Carlo Saltelli, Consigliere
Roberto Capuzzi, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/09/2010
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