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n. 9-2010 - © copyright

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Ordinanza 2 settembre 2010 n. 4022
Pres. Barbagallo, est. Contessa
Tre Colli Spa (Avv.ti A. Clarizia e L. Masini) c. Egea (Avv.ti G. Fuda, A. Gigli, F. G. Scoca, F. Todarello) e altri


Contratti della P.A. – Gare – Requisiti di ordine generale – Art. 38, co. 1 lett. c) D.Lgs. 163/2006 – Omessa dichiarazione – Esclusione – Illegittimità – Ragioni – Ragioni ostative alla partecipazione – Sussistenza - Necessità

 

 

Anche in caso di radicale omissione della dichiarazione di cui al comma 1, lett. c), art. 38 D.Lgs. 163/2006 nei riguardi di un soggetto dell’impresa, non è ammessa l’esclusione dalla gara della suddetta impresa laddove non sussistano in concreto ragioni ostative alla partecipazione

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta)



ha pronunciato la presente

ORDINANZA



Sul ricorso numero di registro generale 6562 del 2010, proposto: dalla

soc. Tre Colli Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Angelo Clarizia e Luigi Masini, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2;

contro



Egea - Ente Gestione Energia e Ambiente Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Giuseppe Fuda, Alessandro Gigli, Franco Gaetano Scoca, Fabio Todarello, con domicilio eletto presso Franco Gaetano Scoca in Roma, via Giovanni Paisiello, n. 55;

nei confronti di



Consorzio Irriguo di Secondo Grado Valle Gesso;

per la riforma



della ordinanza sospensiva del T.A.R. PIEMONTE – TORINO, SEZIONE I, n. 512/2010, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI IMPIANTO DI GENERAZIONE DI ENERGIA IDROELETTRICA.
Visto l'art. 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l'ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Egea - Ente Gestione Energia A Ambiente Spa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 agosto 2010 il Consigliere Claudio Contessa e uditi per le parti gli Avvocati Clarizia e Gigli;

Considerato che, pur dandosi atto dell’esistenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci sul punto, il Collegio non ritiene nella specie di discostarsi dalle conclusioni cui questo Consiglio è giunto con la decisione n. 1017/2010, con cui si è affermato che il combinato disposto dei commi 1 e 2 dell’art. 38, d.lgs. 163/2006 debba essere inteso nel senso che, anche in caso di radicale omissione della dichiarazione di cui al comma 1, lett. c), art. 38, cit., non sia ammessa l’esclusione dalla gara dell’impresa interessata laddove non sussistano in concreto ragioni ostative alla partecipazione (ragioni che nel caso di specie non sussistevano, pacifica essendo l’incensuratezza del socio sig. Luigino Persegona);
Considerato che, in relazione agli ulteriori argomenti di doglianza avanzati dalla ricorrente in primo grado, non emergono allo stato profili di palese irragionevolezza per ciò che attiene le determinazioni adottate dall’Amministrazione aggiudicatrice

P.Q.M.



Accoglie l'appello (Ricorso numero: 6562/2010) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, respinge l'istanza cautelare proposta in primo grado.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 agosto 2010 con l'intervento dei Signori:
Giuseppe Barbagallo, Presidente
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Manfredo Atzeni, Consigliere
Claudio Contessa, Consigliere, Estensore
Fabio Taormina, Consigliere

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/09/2010





 

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