REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 6562 del
2010, proposto: dalla
soc. Tre Colli Spa, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati
Angelo Clarizia e Luigi Masini, con domicilio eletto presso Angelo
Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2;
contro
Egea - Ente Gestione Energia e Ambiente Spa,
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa dagli Avvocati Giuseppe Fuda, Alessandro Gigli, Franco Gaetano
Scoca, Fabio Todarello, con domicilio eletto presso Franco Gaetano Scoca
in Roma, via Giovanni Paisiello, n. 55;
nei confronti di
Consorzio Irriguo di Secondo Grado Valle
Gesso;
per la riforma
della ordinanza sospensiva del T.A.R.
PIEMONTE – TORINO, SEZIONE I, n. 512/2010, resa tra le parti, concernente
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI IMPIANTO DI GENERAZIONE DI ENERGIA
IDROELETTRICA.
Visto l'art. 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n.
1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visto il
ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della
causa;
Vista l'ordinanza di accoglimento della domanda cautelare
proposta in primo grado;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di
Egea - Ente Gestione Energia A Ambiente Spa;
Relatore nella camera di
consiglio del giorno 31 agosto 2010 il Consigliere Claudio Contessa e
uditi per le parti gli Avvocati Clarizia e Gigli;
Considerato che,
pur dandosi atto dell’esistenza di orientamenti giurisprudenziali non
univoci sul punto, il Collegio non ritiene nella specie di discostarsi
dalle conclusioni cui questo Consiglio è giunto con la decisione n.
1017/2010, con cui si è affermato che il combinato disposto dei commi 1 e
2 dell’art. 38, d.lgs. 163/2006 debba essere inteso nel senso che, anche
in caso di radicale omissione della dichiarazione di cui al comma 1, lett.
c), art. 38, cit., non sia ammessa l’esclusione dalla gara dell’impresa
interessata laddove non sussistano in concreto ragioni ostative alla
partecipazione (ragioni che nel caso di specie non sussistevano, pacifica
essendo l’incensuratezza del socio sig. Luigino Persegona);
Considerato
che, in relazione agli ulteriori argomenti di doglianza avanzati dalla
ricorrente in primo grado, non emergono allo stato profili di palese
irragionevolezza per ciò che attiene le determinazioni adottate
dall’Amministrazione aggiudicatrice
P.Q.M.
Accoglie l'appello (Ricorso numero: 6562/2010) e,
per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, respinge l'istanza
cautelare proposta in primo grado.
La presente ordinanza sarà eseguita
dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione
che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in
Roma nella camera di consiglio del giorno 31 agosto 2010 con l'intervento
dei Signori:
Giuseppe Barbagallo, Presidente
Bruno Rosario Polito,
Consigliere
Manfredo Atzeni, Consigliere
Claudio Contessa,
Consigliere, Estensore
Fabio Taormina, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/09/2010