CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 27 agosto 2010 n. 5999
Pres. Severini – Est. De Michele
Talano Nicola (Avv.ti Jacchia, Terranova) C/
Ministero dell’Interno (Avv. Stato) + altri |
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Processo amministrativo - Revocazione – Appello – Deposito – Tardività – Omessa rilevazione – Errore di fatto – Configurabilità.
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Costituisce errore di fatto, rilevante quale motivo di revocazione, l’omessa rilevazione da parte del giudice di appello del superamento del termine per il deposito dell’appello. Tale circostanza è infatti correlata ad un mero computo temporale oggettivamente rilevabile in base agli atti di causa e non ad una implicita valutazione del giudice.
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N. 05999/2010 REG.DEC.
N. 03287/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 3287 del 2009, proposto da:
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Talano Nicola in proprio e quale rappresentante dell’omonima impresa individuale, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto A. Jacchia e Antonella Terranova, con domicilio eletto presso la seconda in Roma, via Bertoloni, 14;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Latina, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge presso la sede di Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Stanley International Betting Limited;
per la revocazione
della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - Sezione VI, n. 00208/2009, resa tra le parti, concernente ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE NEL SETTORE SCOMMESSE SU MANIFESTAZIONI SPORTIVE.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 giugno 2010 il Cons. Gabriella De Michele e uditi per le parti l’Avvocato Terranova e l’Avvocato dello Stato Barbieri.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 15 aprile 2009 e depositato il 20 aprile 2009, il signor Nicola Talano, in proprio e nella qualità di titolare dell’impresa omonima chiedeva la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 208/09 del 16 gennaio 2009, con la quale era stato accolto l’appello del Ministero dell’interno avverso una pronuncia di annullamento – n. 52/2006, emessa dal Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, L’Aquila – riguardante un ordine di cessazione dell’attività, intrapresa senza autorizzazione dal medesimo signor Talano, di intermediazione nel settore delle scommesse.
Nel ricorso attualmente in esame non si contestavano circostanze attinenti alla vicenda controversa, o riconducibili a corretta lettura delle norme applicabili (lettura effettuata, peraltro, in termini conformi a diversi precedenti giurisprudenziali in materia), ma si segnalava come “errore di fatto, risultante dagli atti di causa” l’omessa considerazione, da parte del giudice, del tardivo deposito dell’appello, eccepito dall’interessato e rilevato in sede cautelare (Cons. St., sez. VI, ordinanza n. 774/07 del 13 febbraio 2007). Detto appello, infatti, risultava notificato a mani del legale della parte vittoriosa in primo grado di giudizio il 13 dicembre 2006 e depositato il 17 gennaio 2007, dopo la scadenza del termine di 30 giorni prescritto dall’art. 21, comma 2 della legge n. 1034 del 1971 e dall’art. 36 del R.D. n. 1054 del 1924.
Premesso quanto sopra, appare qui necessario chiarire in via preliminare che – a norma dell’art. 82 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642 (regolamento di procedura per i giudizi davanti alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato) – la domanda di revocazione – quando non fondata, come nel caso di specie, sulle ragioni di cui ai numeri 1, 2 e 3 del precedente articolo 81, in parte riproduttivo dell’art. 395 c.p.c. – dovrebbe essere “notificata agli interessati nei modi stabiliti per i ricorsi, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della decisione”: un termine, quello appena indicato, che sarebbe stato superato nel caso di specie, indipendentemente dalla notifica della sentenza stessa, che si afferma nel frattempo effettuata.
Il Collegio non può non aderire, tuttavia, al più recente e ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale, che si riallaccia al combinato disposto dell’art. 325 c.p.c., che stabilisce i termini delle impugnazioni e dell’art. 400 c.p.c., che dispone l’applicabilità, davanti al giudice adito in revocazione, delle norme processuali per il medesimo ordinariamente vigenti. Tenuto anche conto, pertanto, del rinvio di cui all’art. 36 della legge n. 1034 del 1971, i termini per la revocazione ordinaria delle sentenze del giudice amministrativo debbono considerarsi di sessanta giorni dalla notifica, ovvero di un anno dalla pubblicazione della sentenza, ove non notificata (Cons. St., Ad. Plen. 9 maggio 1996, n. 3; Cons. St., sez. VI, 6 agosto 1997, n. 1168 e 22 ottobre 2009, n. 6471; Cons. St., sez. IV, 10 dicembre 1991, n. 1074).
Nella situazione in esame, pertanto, il ricorso non può ritenersi intempestivo.
Nel merito, lo stesso ricorso appare fondato.
Deve ritenersi pacifico che costituisca errore di fatto, idoneo a sostenere il giudizio revocatorio, in effetti, il travisamento dovuto a mera svista, ovvero un cosiddetto “abbaglio dei sensi” che, con carattere di evidenza, induca a considerare inesistenti circostanze indiscutibilmente esistenti o viceversa. Non può non rientrare in tale concetto l’erronea percezione di una realtà processuale, non soggetta ad interpretazione ma a mero riscontro oggettivo, in base al noto principio “in claris non fit interpretatio”; solo ove un apprezzamento, in punto sia di fatto che di diritto, fosse invece possibile risulterebbe individuabile un errore di giudizio, che costituisce motivo non di revocazione, ma di eventuale censurabilità della pronuncia in Corte di Cassazione, per motivazione contraddittoria o insufficiente, ex art. 360, n. 5 c.p.c.. (cfr. in tal senso, per il principio, Cons. St., Ad. Plen., 17 maggio 2010, n. 2; Cons. St., sez. IV, 12 settembre 2007, n. 4833).
L’omessa rilevazione del superamento del termine di deposito, espressamente prescritto dalla normativa già in precedenza richiamata e legato ad un mero computo temporale (computo, peraltro, nella fattispecie espressamente richiesto dalla parte interessata e rilevato in sede di cognizione sommaria) appare riconducibile non ad una implicita valutazione del giudice, ma a mero omesso riscontro di una circostanza di fatto, oggettivamente rilevabile in base agli atti di causa.
Ricorre perciò qui la fattispecie dell’art. 395, n. 4) c.p.c., risultando che, a questi riguardi, la gravata decisione “è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa”, per aver supposto come tempestivo il deposito dell’appello, quando invece questo era incontrovertibilmente tardivo.
Il Collegio ritiene, pertanto, che debbano disporsi in via rescindente la revocazione della decisione di cui trattasi e, in via rescissoria, in luogo della medesima, la declaratoria di inammissibilità per tardività dell’appello, di cui verteva, del Ministero dell’interno.
Le spese giudiziali, da porre a carico dell’Amministrazione appellante, vengono liquidate nella misura di €. 5.000,00 (euro cinquemila/00).
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso per revocazione indicato in epigrafe e, in riforma della sentenza da revocare, dichiara inammissibile il ricorso in appello n. 469/2007; condanna l’Amministrazione appellante al pagamento delle spese giudiziali, nella misura di €. 5.000,00 (euro cinquemila).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2010 con l'intervento dei Signori:
Giuseppe Severini, Presidente
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Gabriella De Michele, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/08/2010
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