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| n. 9-2010 - © copyright |
CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V -
Sentenza 16 agosto 2010 n. 5700
Pres. Trovato, Est.
Chieppa
Azienda Usl Roma B (Avv.ti M. Bussoletti e E. La Marca) c.
Italpol Vigilanza Roma Srl (Avv.ti A. Clarizia e G. Di Gioia) + altri |
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1) Giustizia amministrativa – Revocazione –
Riconoscimento risarcimento danni richiesto in via alternativa - Errore di
fatto – Sussiste
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2) Giustizia amministrativa – Gara – Risarcimento danni -
Danno curriculare – Liquidazione equitativa – 1% della base d’asta
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1) Non incorre in un errore di giudizio, ma in errore di
fatto, rilevante quale motivo di revocazione, il giudice di appello che
accolga un motivo di diritto nonostante lo stesso fosse stato proposto in
alternativa ad altro motivo accolto (Nella specie, il CDS ha revocato la
domanda di risarcimento del danno quantificato in via equitativa in base
al criterio dell’utile economico, poiché la stessa era stata proposta in
alternativa alla disposta rinnovazione della gara).
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2) Il danno curriculare, alla reputazione professionale e
relativo al pregiudizio diretto subito in altre procedure di gara per
l’impossibilità di far valere nelle future contrattazioni il requisito
economico dell’appalto non eseguito, può essere liquidato in via
equitativa nell’1 % del prezzo posto a base d’asta.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione
Quinta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 7611 del
2009, proposto da:
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Azienda Usl Roma B, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Mario Bussolotti e Ermanno
La Marca, con domicilio eletto presso Mario Bussoletti in Roma, via XXIV
Maggio, 43;
contro
Italpol Vigilanza Roma Srl, in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.
Angelo Clarizia e Giovanni Di Gioia, con domicilio eletto presso Giovanni
Di Gioia in Roma, piazza Mazzini, 27;
nei confronti di
Security Service Srl, in persona del legale
rappresentante pro tempore, non costituita;
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Autorita' di Vigilanza sui Contratti Pubblici, in persona
del legale rappresentante pro tempore; non
costituita;
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Ministero della Giustizia, in persona del legale
rappresentante pro tempore, non costituita non costituito;
per la revocazione
della decisione del CONSIGLIO DI STATO - SEZ.
V n. 04594/2009, resa tra le parti, concernente GARA PER AFFIDAMENTO
SERVIZIO DI VIGILANZA.
Visto il ricorso per revocazione con i
relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Italpol
Vigilanza Roma Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti
della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 maggio 2010
il Cons. Roberto Chieppa e uditi per le parti gli avvocati Pantellini, su
delega dell’ avv. Bussoletti, Clarizia e Di Gioia;
Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Italpol Vigilanza Roma s.r.l. impugnava
davanti al Tar del Lazio la propria esclusione dalla gara indetta dalla
ASL Roma B per l’affidamento del servizio di vigilanza delle proprie
infrastrutture, contestando anche il provvedimento di aggiudicazione in
favore della Security Service s.r.l..
Il Tar del Lazio, Sezione terza
quater, con sentenza n. 3218/2009, respingeva il ricorso, accogliendo il
solo motivo concernente la pubblicazione dell’esclusione sul casellario
dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.
Con decisione in
forma semplificata n. 4594/2009 questa Sezione accoglieva in parte il
ricorso in appello proposto da Italpol Vigilanza Roma, annullando il
menzionato provvedimento di esclusione e condannando la stazione
appaltante al risarcimento del danno, quantificato nella misura del 10 %
del prezzo a base d’asta.
L’azienda USL Roma B ha proposto ricorso per
la revocazione di tale decisione per la parte relativa al risarcimento del
danno.
L’Italpol Vigilanza Roma s.r.l. si è costituita in giudizio,
chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile o
respinto.
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in
decisione.
2. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla
richiesta di revocazione di una decisione della Sezione, con cui l’Azienda
USL Roma B è stata condannata al risarcimento del danno, causato alla
Italpol Vigilanza Roma a seguito dell’illegittima esclusione di
quest’ultima da una gara di appalto.
Il ricorso per revocazione è stato
proposto per i seguenti motivi:
1) il risarcimento del danno
all’immagine è stato accordato a Italpol, assumendo che la stessa avesse
perso altre gare e che tale circostanza sarebbe stata documentalmente
provata in giudizio, mentre alcun elemento era stato fornito a
dimostrazione di ciò;
2) anche per la gara indetta dall’Inail,
l’Italpol non aveva in nessun modo dedotto che si trattasse di gara
definitivamente persa;
3) i documenti relativi alle gare indette
dall’Asl Roma F e dall’Inail sono stati inammissibilmente prodotti in
appello e, per mera svista, tale eccezione non è stata esaminata dal
giudice;
4) per mera svista non è anche stato rilevato che non erano
stati prodotti in giudizio documenti comprovanti i danni alla reputazione
professionale dell’impresa;
5) costituisce motivo di revocazione
straordinaria il fatto di aver scoperto che per la gara indetta
dall’Inail, l’annullamento d’ufficio del provvedimento di aggiudicazione
era stato impugnato dalla Italpol con giudizio, attualmente pendente in
appello;
6) il risarcimento del danno quantificato in via equitativa in
base al criterio dell’utile economico costituiva domanda proposta in via
alternativa all’esecuzione in forma specifica della decisione e non poteva
essere utilizzato in presenza di un accertato obbligo conformativo di
rinnovazione delle operazioni di gara; avrebbe, quindi, errato il giudice
di appello nell’esaminare ed accogliere un motivo senza percepire che lo
stesso era stato proposto in alternativa alla disposta rinnovazione della
gara;
7) il giudice non si è avveduto del fatto che la domanda relativa
a rivalutazione monetaria ed interessi non era stata proposta in primo
grado.
Alcuni dei sopraindicati motivi di revocazione sono
inammissibili, in quanto tendenti a porre in discussione valutazioni di
diritto contenute nella precedente decisione della Sezione.
In
particolare, in alcun modo risulta dipendere da un errore di fatto
risultante dagli atti il rilievo dato a documenti prodotti per la prima
volta in appello (motivo n. 3); il riconoscimento del danno alla
reputazione professionale, non avendo il giudice ritenuto necessario
alcuno specifico elemento probatorio (motivo n. 4); l’esame della domanda
relativa a rivalutazione e interessi, tenuto conto che dalla decisione non
emerge in alcun modo che il giudice abbia ritenuto che la domanda era
stata proposta in primo grado (motivo n. 7).
E’ inammissibile anche la
censura n. 5, considerato che la notizia circa la pendenza di un
contenzioso sull’annullamento d’ufficio della gara Inail, che l’odierna
ricorrente avrebbe appreso a seguito della lettura di una rivista
giuridica, non integra gli estremi di cui all’art. 395, n, 3), c.p.c.,
considerato che nella decisone non si fa riferimento alla definitività di
tale annullamento e che ogni questione inerente l’eventuale pendenza di un
contenzioso doveva essere dedotta, con eventuale richiesta istruttoria,
nel giudizio conclusosi con la decisione, oggetto della richiesta di
revocazione.
3. E’, invece, fondato il sesto motivo del
ricorso.
La domanda di risarcimento del danno era stata proposta in
primo grado da Italpol attraverso un sintetico riferimento ai danni
all’immagine e alla reputazione dell’impresa e al pregiudizio
all’attività, al discredito e alla perdita di chance (ultime sei righe del
ricorso di primo grado).
Con il ricorso in appello l’Italpol aveva
chiesto il risarcimento del danno per equivalente, quantificato nel 10 %
dell’ammontare dell’appalto, in via chiaramente alternativa alla
possibilità di portare ad esecuzione l’annullamento dell’esclusione
attraverso la ripetizione della gara ed era stato poi chiesto un ulteriore
importo, parti al 3 % del valore dell’appalto per l’impossibilità di far
valere nelle future contrattazioni il requisito economico dell’appalto non
eseguito, estendendo la domanda anche al danno esistenziale.
Il giudice
di appello ha in primo luogo stabilito che, a seguito dell’annullamento
del provvedimento di esclusione, “la gara andrà ovviamente rinnovata
nei soli confronti di Italpol Vigilanza Roma per verificare, una volta
aperta la relativa offerta economica, la sua collocazione finale in
graduatoria”.
Ha poi aggiunto che “a prescindere dall’ipotesi in
cui Italpol Vigilanza Roma risultasse aggiudicataria, ad essa va comunque
risarcito il danno, certo ed ingiusto, che essa ha già subito a causa
della illegittima e qui annullata esclusione, sia in termini di perdita di
altre gare (circostanza documentata in giudizio), sia in termini di
lesione della reputazione professionale (cfr. Cons. St., Sez. V, 12
febbraio 2008, n. 491; Cass., 4 giugno 2007, n. 12929), sia in termini di
c.d. danno curriculare”, liquidando “il tutto, secondo un criterio
equitativo, per un importo che nel caso di specie il Collegio stima giusto
riconoscere nella misura pari al 10% del prezzo a base d’asta (arg. ex
art. 345, l. n. 2248 del 1865 All. F)”.
Dagli atti della causa
emerge, quindi, che il risarcimento disposto in appello sia il frutto di
un errore di fatto, costituito dalla inesatta percezione del contenuto
della domanda risarcitoria della Italpol, che aveva chiesto l’applicazione
del criterio del 10 % del valore dell’appalto in alternativa alla
possibilità di ottenere la rinnovazione della gara.
Una volta disposto
in sede di appello che la stazione appaltante doveva procedere alla
rinnovazione della gara, l’esame della domanda di risarcimento doveva
essere limitato ai soli danni ulteriori chiesti dalla Italpol e, peraltro,
contenuti nella misura del 3 % del valore dell’appalto.
Tale mancata
limitazione della domanda risarcitoria è stata determinata dal menzionato
errore di fatto, che è risultato determinante ai fini del decidere.
Va,
peraltro, rilevato che la rinnovazione della gara ha poi condotto alla
collocazione della Italpol al secondo posto della graduatoria e ciò
conferma l’erroneità del criterio di liquidazione utilizzato nella
decisione.
4. L’accoglimento del sesto motivo di revocazione rende
inammissibili per difetto di interesse i primi due motivi della
revocazione, in quanto, sotto un primo profilo, il Consiglio di Stato si
era limitato a richiamare la perdita di altre gare senza pronunciarsi sul
carattere di definitività di tale perdita e, sotto altro aspetto, la
questione attiene all’esatta quantificazione delle ulteriori voci di
risarcimento, che viene rimessa al giudizio rescissorio, di cui
oltre.
5. Passando, pertanto, al giudizio rescissorio, si deve
individuare il criterio di liquidazione del danno relativo alle voci
indicate dalla Italpol, ulteriori rispetto al mancato conseguimento
dell’utile.
Non possono essere, in questa sede, messi in discussione
l’an del risarcimento e l’utilizzo del criterio equitativo, oggetto
di statuizioni della decisione n. 4594/09 non incise dal motivo di
revocazione accolto.
Parimenti non può essere qui ridefinito il
parametro di riferimento utilizzato dal Consiglio di Stato (prezzo a base
d’asta) e, come già evidenziato ai fini della declaratoria di
inammissibilità del settimo motivo, la riconosciuta rivalutazione
monetaria sino alla pubblicazione della presente de-cisione e gli
interessi nella misura legale dalla data della pubblicazione della
presente decisione e fino all’effettivo soddisfo (per presente decisione
deve ora farsi riferimento alla odierna decisione).
Ciò premesso, il
Collegio ritiene equo liquidare il danno curriculare, alla reputazione
professionale e relativo al pregiudizio diretto subito in altre procedure
di gara nell’1 % del prezzo posto a base d’asta.
6. In
conclusione, il ricorso per revocazione va in parte accolto e per la
restante parte dichiarato inammissibile e, per l’effetto, va revocata la
decisione di questa Sezione n. 4594/2009 nella parte relativa alla
condanna al risarcimento del danno e l’Azienda ASL Roma B va condannata al
risarcimento in favore della Italpol Vigilanza Roma s.r.l. del danno,
quantificato nella misura dell’1 % del prezzo posto a base d’asta nella
gara oggetto del presente contenzioso.
Ricorrono i presupposti per la
compensazione delle spese del giudizio di revocazione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Quinta, accoglie il sesto motivo del ricorso per revocazione
indicato in epigrafe, dichiarando il ricorso per il resto inammissibile e,
per l’effetto, revoca la decisione n. 4594/2009 della V Sezione del
Consiglio di Stato nella sola parte relativa alla condanna al risarcimento
del danno e, pronunciando sul ricorso in appello n. 3578/09, condanna
l’Azienda ASL Roma B al risarcimento in favore della Italpol Vigilanza
Roma s.r.l. del danno, liquidato nei limiti di cui in parte
motiva.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la
presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così
deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2010 con
l'intervento dei Signori:
Pier Giorgio Trovato, Presidente
Marco
Lipari, Consigliere
Marzio Branca, Consigliere
Roberto Chieppa,
Consigliere, Estensore
Roberto Capuzzi, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/08/2010
(Art. 55, L.
27/4/1982, n. 186)
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