Societa' Servizi Socio Culturali Coop.Soc.Onlus, L'Alba
Soc. Cooperativa Sociale Onlus, rappresentati e difesi dagli avv. Alfiero
Farinea, Alessio Petretti, con domicilio eletto presso Alessio Petretti in
Roma, via degli Scipioni, 268/A;
contro
Provincia di Verona, rappresentato e difeso
dagli avv. Franco Pellizzer, Mario Sanino, Giacomo Santi, con domicilio
eletto presso Studio Legale Sanino in Roma, viale Parioli N. 180;
nei confronti di
Ente Nazionale per la Protezione e
L'Assistenza dei Sordi - Onlus, rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio
Pasetto, con domicilio eletto presso Alessandro Fusillo in Roma, via
Cicerone, 66; I.Ri.Fo.R Onlus Istituto per la Ricerca La Formazione e La
Riabilitazione - Sezione Provinciale di Verona;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. VENETO – VENEZIA-
SEZIONE I n. 00881/2009, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO
SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SOCIO-DIDATTICA A FAVORE DI NON VEDENTI O
AUDIOLESI.
Visto il ricorso in appello con i relativi
allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di
Verona e di Ente Nazionale per la Protezione e L'Assistenza dei Sordi -
Onlus;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della
causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 novembre 2009 il
Cons. Adolfo Metro e uditi per le parti gli avvocati Avv.ti A. Petretti,
M. Sanino, G. Pasetto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO
Con il ricorso di primo grado le cooperative
sociali ricorrenti hanno impugnato l’aggiudicazione definitiva per
l'affidamento del servizio di integrazione socio didattica a favore del
raggruppamento temporaneo di imprese ONLUS costituite da ENS, IRIFOR,
sezione provinciale di Verona, ELFO e “Segni di integrazione”, in quanto
l’Ens e l’Irifor sarebbero privi delle caratteristiche strutturali
giuridiche per partecipare a gare pubbliche perchè privi dei connotati
imprenditoriali mentre l’Irifor, essendo priva di personalità giuridica,
mancherebbe di soggettività.
Il Tar ha respinto il gravame.
Le
ricorrenti sostengono l'erroneità della sentenza di primo grado e
propongono i seguenti motivi di appello:
-violazione degli artt. 38 e
39 del D.Lgs. n. 163/06, del principio di remuneratività del servizio, di
concorrenzialità, contraddittorietà della motivazione, dell'art. 3 della
L. n. 241/90, dell’art. 47 del R.D. n. 2011/34, dell’art. 11 del D.M. 9
marzo 1922, dell’art. 27 del dpr. N. 581/95, falsa ed errata
interpretazione della normativa del bando, del principio della buona
amministrazione, dell'art. 97 Cost. e degli artt. 4 e 5 del d.p.r. n.
633/72, in quanto l’Ens non è iscritto al registro delle imprese e non ha
partita Iva, mentre l’Irifor, oltre a non essere iscritto al registro
delle imprese non avrebbe le posizioni Inps ed Inail attive, essendo privo
di dipendenti per cui, entrambe le Onlus, difetterebbero dei requisiti
della imprenditorialità;
-violazione di legge e della normativa di
gara, degli artt. 38 39 del D.Lgs. n.163/06, violazione dei principi di
lealtà nella procedura di gara, eccesso di potere per difetto di
istruttoria e travisamento, in quanto l’Irifor, sezione di Verona, sarebbe
priva di soggettività giuridica autonoma e pertanto non avrebbe potuto
partecipare alla gara.
La controparte, costituita in giudizio, ha
sostenuto l'infondatezza dei motivi di appello.
DIRITTO
L'appello è infondato.
Con il primo motivo si
sostiene che le Onlus aggiudicatarie sarebbero prive di finalità di lucro,
non svolgendo attività imprenditoriale, tanto da non essere iscritte alla
camera di commercio ed essere prive di partita Iva con la conseguenza che
le stesse avrebbero dovuto essere escluse dalla gara.
La censura è
infondata.
Al riguardo, come correttamente rilevato dal giudice di
primo grado, va considerato che la lex specialis del bando richiedeva
espressamente il possesso dei requisiti di cui all'articolo 38 del D.Lgs.
n.163/06 e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa
indicati al punto 6 del disciplinare, che risultano possedute dalle
controinteressate, mentre non richiedeva l'iscrizione al registro delle
imprese, né il possesso di partita Iva e di posizioni Inps ed Inail
attive.
Tali previsioni si basano sulla pacifica applicazione della
definizione di impresa e di attività economica con riferimento alle norme
ed ai principi del trattato CE in materia di concorrenza.
Anche di
recente, con sentenza della Corte di Giustizia CE sez. IV 23 dicembre 2009
. C 305/08, è stato ribadito che le disposizioni della direttiva 2004/08
devono essere interpretate “nel senso che consentono a soggetti che non
perseguono preminente scopo di lucro, non dispongono della struttura
organizzativa di un'impresa e non assicurano una presenza regolare sul
mercato… di partecipare ad un appalto pubblico di servizi” e che tale
direttiva osta all'interpretazione di una normativa nazionale che vieti a
soggetti che “non perseguono preminente scopo di lucro di partecipare ad
una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico”.
Pertanto,
l'assenza di fini di lucro non esclude che le associazioni di volontariato
possano esercitare un'attività economica, né rileva la carenza di
iscrizione alla Camera di Commercio o al registro delle imprese, che non
costituiscono requisito indefettibile di partecipazione alle gare di
appalto (C.S. 4236/09) né, nella fattispecie, ciò era espressamente
stabilito dalle norme di gara.
Vanno, di conseguenza, confermate le
motivazioni di reiezione del giudice di primo grado.
Inoltre, deve
essere respinta la censura con la quale si sostiene la mancata iscrizione
della Irifor al registro delle persone giuridiche, atteso che nè la lex
specialis, né la normativa applicabile al procedimento in esame, impone
che il concorrente sia iscritto, come sezione provinciale, al registro
delle persone giuridiche.
L'appello deve, quindi, essere respinto,
perché infondato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si
liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Respinge l'appello n. 5626/09, meglio specificato
in epigrafe e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado; pone le
spese del giudizio, per complessivi € 4.000,00 (euro 4.000/00), oltre IVA
e CPA, a carico della parte soccombente.
Ordina che la presente
decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in
Roma nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2009 con
l'intervento dei Signori:
Stefano Baccarini, Presidente
Marco
Lipari, Consigliere
Marzio Branca, Consigliere
Francesco Caringella,
Consigliere
Adolfo Metro, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/08/2010
(Art. 55, L.
27/4/1982, n. 186)