REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione
Quinta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive
modifiche e integrazioni; sul ricorso numero di registro generale 3814 del
2010, proposto dalla
Regione Campania, in persona del presidente
della giunta regionale, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore
Colosimo, con domicilio eletto presso l’Ufficio Rappresentanza della
Regione Campania in Roma, via Poli, n. 29;
contro
Ente Accademia di Stenotipia con sede in
Napoli in persona del legale rappresentante, in persona del legale
rappresentante, non costituitosi in giudizio; Digito Tutto Piccola Società
Cooperativa a r.l. in persona del legale rappresentante, non costituitosi
in giudizio;
nei confronti di
Cedat 85 S.r.l, in persona del legale
rappresentante, non costituitosi in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. Campania -
Napoli: Sezione I n. 00135/2010, concernente: gara per l’aggiudicazione
del servizio di resocontazione integrale e sommaria e archiviazione delle
sedute del consiglio regionale e degli organi collegiali.
Visto il
ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti
tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del
giorno 28 maggio 2010 il Cons. Cesare Lamberti e udita per le parti
l’avvocato Panariello, per delega dell'Avv. Colosimo;
Avvisate le
stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71,
introdotto dalla legge n. 205/2000;
Premesso in fatto
- che la
decisione in epigrafe, n. 1350 del 15 gennaio 2010 del Tar della Campania
ha ritenuto illegittima l’esclusione dell’ATI Ente Accademia di Stenotipia
dalla procedura aperta al maggior ribasso indetta dalla Regione Campania
per l’affidamento triennale del servizio di resocontazione integrale e
sommaria con annessa archiviazione delle sedute del Consiglio Regionale e
degli organi collegiali ed ha annullato i successivi atti del procedimento
ivi compresa l’aggiudicazione definitiva a favore di CEDAT 85 s.n.c.;
-
che l’ATI Ente Accademia di Stenotipia era stata esclusa in quanto
l’associata Digito Tutto piccola società cooperativa a r.l. aveva
presentato, ai fini del requisito di partecipazione, un attestato del
Comune di Procida di avere effettuato servizi nel triennio 2004/2006 per
un fatturato pari ad € 14.177,23 al netto di IVA e due ulteriori
attestati, fra cui quello del Comune di Napoli relativo al fatturato pari
ad € 15.040.47 oltre IVA sicché l’importo complessivo delle fatture non
corrispondeva a quanto indicato nella certificazione del comune di Napoli
risultando pari ad € 13.818,69 al netto di IVA;
- che la Commissione di
Gara aveva pertanto ritenuto che l’ATI Ente Accademia di Stenotipia con
Digito Tutto piccola società cooperativa a r.l. fosse priva del requisito
minimo previsto dal punto 7.1.3. del disciplinare, in quanto gli importi
delle fatture dovevano essere considerati al netto dell’IVA, in
applicazione del principio contenuto nell’art. 29 del D.Lgs. n.
163/2006;
che l’esclusione è stata impugnata in primo grado
sull’assunto che la lex specialis non stabiliva specificamente se gli
importi dei contratti da certificare per il possesso del requisito di
partecipazione dovessero essere al lordo o al netto dell’IVA;
che ad
avviso dei primi giudici, l’importo complessivo dei contratti doveva
essere calcolato al lordo di iva, in assenza di diversa prescrizione nella
lex specialis della gara che ne imponesse lo scorporo dall’importo delle
fatture da allegare ai fini della dimostrazione del possesso del
requisito;
che l’appello della Regione Campania avverso la decisione,
chiamato per l’istanza cautelare all’odierna Camera di Consiglio, può
essere deciso con sentenza resa nella forma
semplificata.
Considerato in diritto
che la Commissione di gara,
nella seduta del 6 maggio 2009 - verbale n. 7/09 - ha escluso la società
appellata ritenuto che … “anche indipendentemente dal fatto se il predetto
fatturato sia riferibile o meno ad un unico contratto esso comunque non
risulterebbe di importo sufficiente ai fini del possesso dei requisiti di
cui al punto 7.1.3. lett. p) del disciplinare di gara. In proposito la
Commissione ritiene di non condividere l’assunto dell’ATI secondo cui il
requisito di cui al punto 5.1.4. del disciplinare di gara debba intendersi
al lordo di IVA in quanto detto requisito va letto alla luce dell’art. 29,
co. 1 del D.Lgs. n. 163/2006, il quale è espressivo del principio generale
secondo cui il valore dei contratti di appalto debba sempre intendersi la
netto di IVA;
che l’interpretazione della lex specialis da parte della
Commissione appare difforme dalla ratio del disciplinare di gara, laddove
con disposizioni specularmente corrispondenti, prevede, fra i requisiti di
partecipazione al punto 5.1.3., che sono ammessi a partecipare … “i
concorrenti che abbiano realizzato un fatturato per servizi analoghi a
quello prevalente - resocontazione - oggetto di gara nel triennio
2004-2006, pari ad almeno € 280.000,00 oltre I.V.A. e al punto 5.1.4. che
sono ammessi a partecipare i concorrenti che “abbiano svolto in modo
continuativo su un unico contratto nel periodo 1.01.2004 - 31.12.2008
attività analoga a quella prevalente - resocontazione - oggetto di gara
per un importo complessivo di almeno € 150.000,00”;
che nell’un caso il
requisito è riferito ai “servizi analoghi”, la cui dimostrazione deve
essere offerta tramite fatturazione nella quale, ai sensi del DPR n.
633/1973, l’IVA deve sempre essere esposta separatamente dal prezzo che
nell’altro caso il requisito è riferito alla “attività” oggetto del
contratto, relativamente alla quale il prezzo del servizio va considerato
globalmente e cioè con l’IVA inclusa perché rappresenta, nel concreto, la
dimostrazione che i corrispettivi percepiti dal prestatore lo rendono
idoneo quantitativamente a soddisfare le esigenze della stazione
appaltante;
che, d’altra parte, la stessa formulazione dei punti 5.1.3.
e 5.1.4. è contenuta nelle lett. o) e p) del punto 7.1.3. relativo alla
busta “A” - documentazione - laddove distingue, fra i documenti da
presentare a pena di esclusione, la dichiarazione di avere realizzato un
fatturato per servizi analoghi a quello prevalente pari ad almeno €
280.000,00 oltre I.V.A. e la dichiarazione di avere svolto in modo
continuativo, su unico contratto attività analoga a quella prevalente per
un importo complessivo di almeno di € 150.000,00 con allegato l’elenco dei
principali servizi effettuati nel periodo considerato (nel caso di ATI
almeno il 70% di tale fatturato deve essere stato realizzato dalla
capogruppo e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti a
ciascuna delle quali è richiesto almeno il 10%”;
che è incontestata fra
le parti la partecipazione della società Digito Tutto piccola cooperativa
a r.l. nella qualità di mandante dell’ATI Ente Accademia di Stenotipia e
che il valore dei servizi svolti nel periodo di riferimento, pari al 10%
dell’importo richiesto alla mandataria, integrava il requisito richiesto
soltanto se calcolato al lordo e non al netto dell’IVA;
che l’appello
della regione Campania deve essere respinto nella parte in cui afferma
l’erroneità della decisione per avere considerato al lordo dell’IVA il
valore dei servizi svolti dalla mandante ai fini della dimostrazione
dell’idoneità, per contrasto con l’art. 29 del D.Lgs. n. 163/2006, essendo
tale disposizione riferibile esclusivamente al calcolo del valore stimato
degli appalti pubblici e non alla dimostrazione dei requisiti di
partecipazione, relativamente alla quale l’inclusione o meno dell’IVA nel
valore del servizio è rimessa alla scelta della stazione
appaltante;
che nel silenzio della lex specialis nel punto 5.1.4. e
nella lett. p) del punto 7.1.3. relativi al requisito dell’attività
analoga a quella prevalente della gara, la sentenza impugnata ha fatto
corretta applicazione dei principi ermeneutici e di massima partecipazione
alle gare;
che l’appello della Regione deve essere conclusivamente
respinto e la sentenza impugnata deve essere confermata;
che le spese
del presente grado di giudizio possono tuttavia essere compensate in
relazione al carattere interpretativo delle questioni trattate.
P.Q.M.
Respinge l’appello della Regione Campania e
conferma la sentenza impugnata.
Spese del grado compensate.
Ordina
che la presente decisione sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
giorno 28 maggio 2010 con l'intervento dei Signori:
Calogero
Piscitello, Presidente
Cesare Lamberti, Consigliere,
Estensore
Aniello Cerreto, Consigliere
Francesco Caringella,
Consigliere
Roberto Chieppa, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/08/2010
(Art. 55, L.
27/4/1982, n. 186)