Soc. Florida 2000 Srl, rappresentata e difesa dagli
avv.ti Angelo Clarizia e Paolo Di Martino, con domicilio eletto presso
Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2;
contro
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale
"Santobono - Pausillipon", rappresentata e difesa dall'avv. Gherardo
Marone, con domicilio eletto presso Luigi Napolitano in Roma, via Sicilia,
50;
nei confronti di
Coopservice S. Coop.P.A., rappresentata e
difesa dagli avv.ti Ermes Coffrini e Massimo Colarizi, con domicilio
eletto presso Massimo Colarizi in Roma, via Panama, 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI:
SEZIONE I n. 00054/2010, resa tra le parti, concernente GARA DI APPALTO
PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIENNALE DI PULIZIE .
Visto il ricorso in
appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in
giudizio di Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale "Santobono -
Pausillipon" e di Coopservice S. Coop.P.A.;
Viste le memorie
difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza
pubblica del giorno 18 maggio 2010 il Cons. Aniello Cerreto e uditi per le
parti gli avvocati Clarizia, Marone e Colarizi;
Visto il dispositivo di
decisione n.347/2010;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con la sentenza indicata in epigrafe il TAR
Campania ha in parte dichiarato inammissibile ed in parte ha respinto il
ricorso (e motivi aggiunti ) proposto dalla società Florida avverso la
disciplina di gara ed atti della gara indetta dall’Azienda ospedaliera
Santobono Pausillipon per l’aggiudicazione del servizio triennale di
pulizia e relativa aggiudicazione definitiva con deliberazione del 9
aprile 2009 alla società Coopservice.
In particolare il Giudice di
primo grado ha statuito:
-l’inammissibilità delle censure riguardanti
l’illegittimità del bando di gara per mancanza sia del DUVRI (documento
unico di valutazione dei rischi da interferenze) sia dell’indicazione
dell’ammontare degli oneri di sicurezza per interferenze, trattandosi di
adempimenti concernenti oneri gravanti esclusivamente sulla stazione
appaltante ed in quanto tali estranei al confronto concorrenziale, anche
in considerazione del fatto che l’onere di attuazione di tali misure
concerne solo la posizione dell’impresa appaltatrice senza ostacolare in
qualche modo le imprese concorrenti nel valutare la convenienza e la
sostenibilità della propria proposta contrattuale al fine del superamento
del confronto concorrenziale;
-l’infondatezza della censura di
illegittimità del bando di gara nella parte in cui individua il criterio
di aggiudicazione in quello del massimo ribasso (invece del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa) sia per l’ampia
discrezionalità di cui gode la stazione appaltante in materia sia per il
contenuto agevolmente predeterminabile e standardizzato in un appalto di
pulizie e sanificazione di reparti ospedalieri, come del resto desumibile
dal capitolato speciale della gara in esame;
-l’infondatezza delle
censure con le quali si sostiene l’insufficienza dell’importo a base
d’asta per coprire i costi del servizio e gli attuali livelli
occupazionali, nonché l’eccessiva elasticità dell’elemento costituito dal
monte ore;
-l’inammissibilità della censure con cui si contesta la
presenza nello schema di contratto del termine di 90 giorni per il
pagamento delle fatture relative al servizio e l’inosservanza del termine
dilatorio di 30 giorni per la stipulazione del contratto con
l’aggiudicatario;
-l’infondatezza delle censure concernenti
l’irregolarità della procedura di gara;
-l’inammissibilità delle
censure relative all’anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria, stante la
posizione della ricorrente di quinta (recte:sesta) classificata in
graduatoria.
2. Avverso detta sentenza ha proposto appello la
ricorrente originaria, deducendo quanto segue:
-contrariamente a quanto
ritenuto dal TAR, l’assenza nel bando dell’indicazione dell’importo degli
oneri della sicurezza e d la mancata predisposizione del DUVRI sono
aspetti rilevanti che incide sulla formulazione dell’offerta (V. la
decisione sez. IV n.7441e 7442/2009), come del resto previsto dall’art. 1
del disciplinare e come ritenuto dall’Autorità di vigilanza sui contratti
pubblici con la determinazione n. 3/2008;
-neppure è condivisibile
l’assunto del Tar secondo cui gli oneri del piano di sicurezza sono a
carico della Stazione appaltante in quanto la sua attuazione compete
all’appaltatore nei limiti connessi alla fissazione di spesa, con
conseguente incidenza in sede di formulazione dell’offerta;
-il bando
di gara è illegittimo nella parte in cui individua il criterio di
aggiudicazione in quello del massimo ribasso (invece del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa), dal momento che il complesso
delle prestazioni da svolgere non era determinato nel capitolato e
l’impresa aggiudicataria non poteva svolgere il servizio secondo il
proprio piano di intervento presentato in sede di gara prevedendosi
nell’art. 4 del Capitolato le definitive modalità di intervento e di
espletamento del servizio in un momento successivo all’aggiudicazione, con
conseguenze anche sul numero degli addetti, sul monte ore e sui prodotti
da utilizzare;
-il bando di gara è illegittimo anche per aver fissato
un prezzo a base d’asta in misura insufficiente ed in violazione della
normativa sul costo del lavoro, con la conseguenza che sono state
accettate offerte che riducono di oltre un terzo il numero delle ore
occorrenti per svolgere il servizio;
-lo schema di contratto è
illegittimo nella parte in cui prevede il termine di 90 giorni per il
pagamento delle fatture relative al servizio ed il partecipante alla gara
ha interesse a contestare tale prescrizione in quanto in contrasto con il
termine di 30 giorni prescritto dal d.l.vo n.231/2002;
-illegittimità
della procedura di gara in quanto nel verbale della prima seduta non era
stata riportata la presenza nelle buste di partecipazione delle tre buste
prescritte (documentazione, offerta economica e giustificazioni) e non
erano state indicate le modalità di sigillatura e custodia delle buste
aperte, nè tali irregolarità potevano ritenersi sanate con quanto
precisato nel verbale successivo del 3 dicembre 2008.
3.Si sono
costituite in giudizio l’Azienda ospedaliera e la società aggiudicataria
che hanno chiesto il rigetto del appello.
L’azienda ha osservato
che.
-la società Florida ha partecipato alla gara formulando la propria
offerta e classificandosi al sesto posto della graduatoria, per cui non vi
è stata lacuna incidenza sulla formulazione della sua offerta;
-la
ricorrente era il precedente gestore dell’appalto (sia pure in
associazione con altra Ditta) per cui non può affermare di non conoscere
il dettaglio delle superfici e delle tipologie dei locali;
-la scelta
di aggiudicare l’appalto con il criterio del prezzo più basso non ha
arrecato alcun svantaggio alla ricorrente;
-il prezzo indicato a base
d’asta non può ritenersi incongruo atteso che il monte ore indicato nel
bando di gara rappresenta solo un valore di riferimento ed i concorrenti
potevano ridurre il numero delle unità lavorative da impiegare e perciò
semmai il problema era quello di verificare la congruità dell’offerta del
concorrente aggiudicatario;
-la procedura di gara è stata
regolare.
La società aggiudicataria ha osservato quanto
segue:
-l’art. 131 del D. Lvo n.163/2006, che prevede l’obbligo di
indicare nel bando di gara gli oneri del piano di sicurezza si riferisce
solo all’appalto di lavori mentre nella specie si tratta di fornitura di
un servizio ed in ogni caso la disciplina di gara responsabilizza
l’impresa aggiudicataria degli adempimenti connessi alla sicurezza del
lavoro;
-non è illegittimo il criterio di aggiudicazione con il massimo
ribasso in relazione all’oggetto dell’appalto;
-la somma indicata a
base d’asta non può considerarsi incongrua;
-il termine per il
pagamento delle fatture è aspetto che riguarda l’esecuzione del
contratto;
-l’irricevibilità della censura contenuta nei motivi
aggiunti di irregolarità della procedura ti gara; e comunque infondatezza
della stessa in relazione a quanto precisato dal TAR.
4.Con
ordinanza n. 1176/20010, la Sezione ha accolto l’istanza cautelare
limitatamente alla sollecita fissazione del merito della causa.
In
vista della discussione nel merito del ricorso, le parti hanno depositato
articolate memorie conclusive.
All’udienza del 18 maggio 2010, il
ricorso è stato trattenuto in decisione.
5.La sentenza del Tar deve
essere sostanzialmente confermata.
5.1.Prive di pregio sono le la
doglianze con la quale si insiste sull’illegittimità della disciplina di
gara per l’assenza nel bando dell’indicazione dell’importo degli oneri
della sicurezza e per la mancata predisposizione del DUVRI, ritenendosi
tali elementi essenziali per la formulazione dell’offerta.
Occorre far
presente che la società Florida ha partecipato alla gara offrendo un
ribasso del 10% e si è classificata al 6° posto della graduatoria. Inoltre
era stata precedente gestrice del servizio sia pure in associazione con
altra Ditta.
Di conseguenza la ricorrente non può mettere in
discussione aspetti che ben conosceva e che in concreto non hanno influito
sulla predisposizione della sua offerta e sulla partecipazione alla
gara.
D’altra parte la disciplina di gara non ha ignorato il problema
degli oneri di sicurezza responsabilizzando innanzitutto i partecipanti,
col prevedere che nella formulazione dell’offerta i partecipanti dovevano
“tener conto degli oneri relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza” e che le giustificazioni dell’offerta economica dovevano fare
particolare riferimento “al costo relativo alla sicurezza il quale dovrà
essere specificamente indicato e risultare congruo in relazione all’entità
ed alle caratteristiche del servizio”.. Nel capitolato speciale (art.15)
sono stati previsti poi specifici adempimenti in tema di sicurezza sul
lavoro a carico sia del’Azienda che dell’aggiudicataria, prima
dell’assunzione del servizio.
5.2. Neppure può accogliersi la
doglianza di illegittimità della disciplina di gara per aver individuato
il criterio di aggiudicazione in quello del massimo ribasso (invece del
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa).
Invero, la
scelta del criterio di selezione delle offerte per l’affidamento dei
contratti pubblici rientra indubbiamente nelle scelte discrezionali della
Stazione appaltante in relazione alle caratteristiche ed all’oggetto del
contratto ai sensi dell’art. 81 d. l.vo n.163/2006 (Codice dei contratti
pubblici).
Per cui, in considerazione delle caratteristiche del
servizio la Stazione appaltante può predeterminare puntualmente il
contenuto e le caratteristiche delle prestazioni e quindi ritenere il
prezzo quale unica variabile effettiva del confronto
concorrenziale.
D’altra parte, l appalto di pulizia e sanificazione di
reparti ospedalieri possiede un contenuto agevolmente predeterminabile e
standardizzato, per cui è corretto rimettere alla libertà dell’impresa
l’organizzazione del lavoro e l’individuazione del numero degli addetti e,
di conseguenza, affidare la scelta del contraente al solo criterio del
prezzo più favorevole, come del resto ritenuto dalla Sezione in un caso
analogo (v. la decisione 14 marzo 2007 n. 1246).
Nel caso in esame il
capitolato speciale conteneva un’analitica e puntuale descrizione di tutte
prestazioni inerenti l’appalto dal momento ch l’art. 4 del capitolato
(concernete le modalità di esecuzione del servizio) si compone di ben 26
pagine che descrivono in dettaglio le varie operazioni da effettuare,
senza che potessero residuare aspetti o profili in qualche modo affidati a
soluzioni innovative provenenti dai concorrenti. Nel richiedere poi la
predisposizione di un piano degli interventi di pulizia, si intende far
riferimento ad un documento in cui dovrà chiaramente risultare il puntuale
adempimento di tutte le prestazioni previste dal capitolato, senza
lasciare all’aggiudicataria nuove soluzioni tecniche.
Inoltre, anche la
richiesta indicazione delle attrezzature e dei prodotti, nonché delle
unità da destinare al servizio, in presenza delle aree e delle prestazioni
già analiticamente descritte nel capitolato, oggetto anche di sostanziale
ricognizione da parte dei concorrenti in sede di predisposizione del piano
dettagliato degli interventi, consente di considerare tale aspetti
organizzativi come variabili tecniche soggettive di scarsa importanza sul
piano qualitativo del servizio, potendo assumere semmai incidenza su
quello della congruità economica dei costi.
Ne discende che la scelta
del criterio del prezzo più basso si rileva coerente con riferimento alla
tipologia del servizio come puntualmente descritto nel capitolato
speciale.
5.3.Neppure può condividersi il rilievo dell’ appellante
secondo cui il bando di gara sarebbe illegittimo per aver fissato un
prezzo a base d’asta in misura insufficiente ed in violazione della
normativa sul costo del lavoro.
Il sindacato su tale aspetto di
discrezionalità tecnica non può che essere limitato a profili di
irragionevolezza o erroneità della base d’asta.
Già appare contraddire
la censura in esame il fatto che alla gara hanno presentato offerta ben
otto Ditte con un ribasso minimo del 5% e la stessa ricorrente ha offerto
il 10% di ribasso.
Comunque non traspare al riguardo alcuna
irragionevolezza nell’operato della stazione appaltante che ha assunto
come riferimento per la base d’asta i valori economici del precedente
affidamento e nell’ambito dei vincoli imposti dalla programmazione
regionale.
Né l’importo stabilito può ritenersi sproporzionato ai fini
della presentazione di un’offerta remunerativa sia pure con un modesto
margine di profitto, tanto più che non è stata coltivata in appello la
censura di primo grado che aveva rilevato la mancata copertura del
servizio per le aree ad alto rischio per i primi quattro mesi del 2007,
censura che era stata dichiarata inammissibile dal TAR per mancata
produzione probatoria.
5.4.Deve parimenti respingersi la doglianza
secondo cui la base d’asta non sarebbe sufficiente a coprire gli attuali
livelli occupazionali, pari a circa 100 unità, essendo al massimo capace
di assicurare la retribuzione a 79 operai di primo livello, atteso che il
monte ore complessivo rappresenta solo un valore di riferimento indicativo
suscettibile di una riduzione in sede di offerta, in modo da diminuire il
numero di unità lavorative da impiegare concretamente nello svolgimento
del servizio. Peraltro anche in questo caso la compatibilità tra monte ore
effettivamente indicato in offerta e sostenibilità dei costi per il
personale resta oggetto di verifica nel giudizio di anomalia.
5.5.Deve
confermarsi l’inammissibilità della doglianza concernente la
determinazione nello schema di contratto del termine di pagamento delle
fatture entro 90 giorni dalla presentazione ed in contrasto con l’art. 22
del capitolato medesimo, che aveva rimesso la regolamentazione di tale
aspetto alla fase di stipulazione.
Trattasi infatti di una questione
che non riguarda il procedimento di gara, ma una clausola contrattuale di
futura negoziazione afferente alla fase di esecuzione e comunque alla
posizione del solo aggiudicatario.
5.6. Sono infine insussistenti le
irregolarità della procedura di gara.
Invero; su sollecitazione della
Florida 2000 s.r.l. del 25 novembre 2008, la Commissione nella successiva
seduta del 3 dicembre 2008 ha chiarito il significato dell’espressione
aver “proceduto all’esame della documentazione amministrativa”, contenuta
nel verbale del 12 novembre 2008, precisando che questa faceva riferimento
all’avvenuta verifica di tutti i requisiti formali e contenutistici delle
singole offerte presentate, il cui esito era stato indicato sia in caso di
ammissione che di esclusione per eventuali carenze o irregolarità pure
puntualmente specificate. La commissione aveva rilevato anche che dette
operazioni erano state compiute in seduta pubblica alla presenza di
delegati delle imprese partecipanti, tra cui anche quello della società
ricorrente, senza che nessuno avesse sollevato contestazioni o obiezioni
di sorta.
Detta specificazione appare idonea a soddisfare l’obbligo di
rappresentazione di quanto avvenuto in sede di verifica della
documentazione, riducendo il vizio dedotto ad una formale questione di
sinteticità delle espressioni adoperate.
Al riguardo si condivide
l’orientamento secondo cui la mancata indicazione delle cautele seguite
per la conservazione della documentazione nella prima seduta è rilievo
inammissibile in mancanza di precisazione di avvenute alterazioni, dovendo
invece aversi riguardo al fatto che in concreto non si sia verificata
l'alterazione della documentazione (C.d.S., IV, 5 ottobre 2005, n. 5360,
Sez. V 2 ottobre 2009 n.6002), anche in considerazione del fatto che
l’apertura dei plichi è avvenuta in seduta pubblica senza osservazioni da
parte dei rappresentanti delle ditte presenti, tra cui anche la
ricorrente.
D’altra parte la Commissione ha dato atto dell’avvenuta
sigillatura e conservazione dei plichi nella seduta del 3 dicembre 2008,
nella quale ha anche verificato l’integrità dei plichi B) e C) contenenti
le offerte economiche e le giustificazioni, a garanzia del principio di
segretezza delle offerte e di trasparenza delle operazioni di
selezione.
6.Per quanto considerato l’appello va
respinto.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del
presente grado di giudizio in considerazione della complessità delle
questioni sollevate.
P.Q.M.
Respinge l’appello indicato in epigrafe.
Spese
compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di
consiglio del giorno 18 maggio 2010 con l'intervento dei
Signori:
Cesare Lamberti, Presidente FF
Aldo Scola,
Consigliere
Aniello Cerreto, Consigliere, Estensore
Carlo Saltelli,
Consigliere
Eugenio Mele, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/08/2010
(Art. 55, L.
27/4/1982, n. 186)