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| n. 7-2010 - © copyright |
CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 28 luglio 2010 n. 5029
Pres. Barra Caracciolo Est. Giovagnoli
P. Mazzoni Ambiente s.p.a. (Avv.ti E. Perrettini; A. Chiappetti) c/
Trenitalia s.p.a. (Avv. M.A. Sandulli). |
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1. Contratti della P.A. – Gara – Partecipazione - Requisiti generali – Negligenza nell’esecuzione – Esclusione – Sindacato del G.A. – Limiti – Risoluzione – Sindacato del G.O.
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2. Contratti della P.A. – Gara – Partecipazione - Requisiti generali – Negligenza nell’esecuzione – Accertamento della P.A. – Sufficienza.
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3. Contratti della P.A. – Gara – Partecipazione - Requisiti generali – Negligenza nell’esecuzione – Esclusione – Natura sanzionatoria – Inconfigurabilità.
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4. Processo amministrativo – Nuovi provvedimenti – Emissione in corso di giudizio - Motivi aggiunti - Nel giudizio di primo grado - Ammissibilità.
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1. In tema di procedure di gara, il provvedimento di esclusione per grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni di cui all’art. 38, co.1 l.f) del d.lgs. 163/2006 può essere sindacato del giudice amministrativo per vizi di legittimità senza implicare un accertamento diretto della fattispecie e della sussistenza dei presupposti per la risoluzione del contratto per grave inadempimento, di competenza del giudice ordinario. Inoltre, non può escludersi che il giudice amministrativo sia chiamato a verificare, al fine di scrutinare l’eventuale ricorrenza di ipotesi di eccesso di potere, se effettivamente, nella situazione concreta, alla base del provvedimento, vi siano fatti idonei a giustificare il venir meno della fiducia o se, al contrario, ricorrano elementi sintomatici tali da denotare un esercizio del potere per finalità diverse da quelle prese in considerazione dalla norma attributiva.
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2. Nelle procedure di gara, ai fini dell’esclusione per grave negligenza di cui all’art. 38, co.1 l.f) del d.lgs. 163/2006 non è necessario che il comportamento inadempiente sia accertato in sede giurisdizionale, essendo sufficiente la valutazione che la stessa amministrazione abbia fatto in sede amministrativa del comportamento tenuto dal soggetti in precedenti rapporti contrattuali.
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3. L’art. 38, co.1 l.f) del d.lgs. 163/2006 che prevede l’esclusione dalla gara per grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni non ha carattere sanzionatorio, ma contempla una misura a presidio dell’elemento fiduciario, che esclude di per se qualsiasi automatismo perché l’esclusione deve essere il risultato di una motivata valutazione.
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4. In tema di processo amministrativo, l’art. 21 della l. t.a.r. che prevede la proposizione di motivi aggiunti anche per impugnare nuovi provvedimenti, emessi in corso di giudizio, connessi con l’oggetto del ricorso e concernenti le stesse parti, deve essere interpretata nel senso di riferirsi al solo giudizio di primo grado atteso che una diversa interpretazione finirebbe per ammettere l’impugnazione per saltum, con ampliamento dell’oggetto del giudizio, in violazione delle regole che governano il processo nel grado di appello.
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