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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 13 luglio 2010 n. 4517
Pres. Lamberti – Est. Branca
Rinaldo Fontana + altri ( Avv. ti Granara, Tedeschini ) C/
Comune di Davagna (Avv. Maoli)


1. Elezioni - Procedimento elettorale – Impugnazione - Legittimazione – Onere di fornire la prova – Sussiste.

 

2. Elezioni – Giudizio elettorale – Procedimento elettorale – Violazione - Mero sospetto – Rilevanza – Solo se supportata da elementi concreti.

1. Nei giudizi elettorali, il soggetto che propone ricorso contro l’esito del procedimento elettorale deve fornire la prova della propria legittimazione all’impugnazione, mediante la produzione di documenti che attestino la qualità di cittadino elettore o quella di iscritto nelle liste dei partecipanti alla competizione; peraltro il difetto della medesima non può essere sanato dalla circostanza che all’Amministrazione intimata non poteva non essere noto che il ricorrente aveva presentato la propria candidatura per il consiglio della medesima Amministrazione.

 

2. In materia di elezioni, il mero sospetto, che la violazione di una norma del procedimento elettorale abbia alterato l’esito del voto non è elemento sufficiente a provocare la nullità della competizione, richiedendosi la sussistenza di elementi idonei a conferire attendibilità e concretezza ai dubbi esposti dal ricorrente. (nella specie, il comportamento del Presidente di seggio di introdursi, di notte, all’interno del seggio, senza verbalizzare il fatto, ma in accordo con l’Ufficio elettorale del Comune, per una esigenza urgente di servizio, da solo, non costituisce un comportamento idoneo a determinare automaticamente la nullità delle operazioni elettorali.)


N. 04517/2010 REG.DEC.
N. 00059/2010 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)



ha pronunciato la presente

DECISIONE



Sul ricorso numero di registro generale 59 del 2010, proposto da:

Rinaldo Fontana, Candido Claudio Cevasco, rappresentati e difesi dagli avv. Daniele Granara, Federico Tedeschini, con domicilio eletto presso Federico Tedeschini in Roma, largo Messico N.7;

contro



Comune di Davagna, rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Maoli, con domicilio eletto presso Riccardo Maoli in Roma, via Carducci N. 4; Giuseppe Agostino Risso;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. LIGURIA - GENOVA: SEZIONE II n. 02711/2009, resa tra le parti.


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Davagna;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 marzo 2010 il Cons. Marzio Branca e uditi per le parti gli avvocati Granara, Tedeschini e Mozzato, per delega dell'Avv. Maoli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO



Con la sentenza in epigrafe è stato in parte dichiarato inammissibile, in parte respinto il ricorso proposto dai signori Candido Claudio Cevasco, Giuseppe Agostino Risso e Rinaldo Fontana per l’annullamento: 1) delle operazioni elettorali svoltesi i giorni 6 e 7 giugno 2009 aventi ad oggetto l’elezione del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio Comunale del Comune di Davagna; 2) della delibera di convalida degli eletti, in esito alle operazioni elettorali svoltesi i giorni 6 e 7 giugno 2009 aventi ad oggetto l’elezione del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio Comunale del Comune di Davagna; 3) del verbale di proclamazione degli eletti, in esito alle operazioni elettorali svoltesi i giorni 6 e 7 giugno 2009 aventi ad oggetto l’elezione del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio Comunale del Comune di Davagna.
La dichiarazione di inammissibilità ha riguardato i ricorrenti Cevasco e Risso, avendo il TAR rilevato la mancata dimostrazione della legittimazione all’impugnazione come elettori o come candidati.
Nel merito il ricorso tendeva all’annullamento delle operazioni elettorali di cui sopra, facendo leva essenzialmente sulla circostanza che la presidentessa del seggio n. 2 sig.ra Monica Rimassa durante la notte tra il 7 e l’8 giugno 2009 verso le ore 3 si è recata nel seggio, rimuovendo la sigillatura dello stesso, per prelevare del materiale da consegnare alla Prefettura.
A tal fine sono state dedotte le seguenti censure:
1) violazione dell’art. 51 d.p.r. 570/1960, in quanto non sarebbe stato menzionato a verbale l’ingresso del Presidente del Seggio, al di fuori dell’orario prestabilito, nella sala ove era custodita l’urna contenente le schede elettorali;
2) violazione degli artt. 53 e 54 d.p.r. 570/1960, in quanto non sarebbero state rispettate le norme rubricate che impongono che le operazioni elettorali si devono svolgere con tutte le cautele necessarie per evitare potenziali intrusioni illecite;
3) eccesso di potere per difetto di verbalizzazione, difetto di trasparenza delle operazioni, in quanto la presidentessa del Seggio, che ha sempre manifestato le proprie simpatie politiche per una delle liste in competizione “Davagna per tutti”, è entrata nel seggio al di fuori dell’orario consentito, rimuovendo i sigilli, senza neppure verbalizzare la circostanza.
Il ricorso è stato respinto in applicazione del principio della strumentalità delle forme, da cui si è argomentato che il pericolo di alterazione del risultato della volontà popolare deve avere carattere di concretezza; diversamente opinando, qualsiasi inosservanza di disposizioni del procedimento elettorale implicherebbe automaticamente la nullità delle operazioni elettorali.
I signori Rinaldo Fontana e Candido Claudio Cevasco hanno proposto appello chiedendo la riforma della sentenza.
Il Comune di Davagna si è costituito in giudizio per resistere al gravame.
Le parti hanno depositato memorie.
Alla pubblica udienza del 30 marzo 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO



1. Il giudizio di inammissibilità del ricorso di primo grado proposto dal sig. Candido Claudio Cevasco non può essere riformato.
La giurisprudenza amministrativa, infatti, è del tutto consolidata nell’affermazione che il soggetto che propone il ricorso contro l’esito del procedimento elettorale deve fornire la prova della propria legittimazione all’impugnazione mediante la produzione di documenti che attestino la qualità di citttadino elettore o quella di iscritto nelle liste dei partecipanti alla competizione (Cons. St., Sez. V, 14 aprile 2008 n. 1661; 28 febbraio 2006 n. 901; 28 settembre 2005 n. 5189).
Tale prova nella specie non è stata offerta, e il difetto della medesima non è sanato dalla circostanza che al Comune intimato non poteva non essere noto che il ricorrente aveva presentato la sua candidatura per il consiglio del medesimo Comune.
La prova della legittimazione, infatti, incide sulla corretta instaurazione di un procedimento giurisdizionale, la cui verifica spetta al giudice adito, indipendentemente dalle eccezioni della parte che si oppone all’accoglimento del ricorso.
2. Nel merito l’appellante intende sostenere la tesi che il comportamento della presidente del seggio, di introdursi da sola, di notte, senza verbalizzare il fatto, nel locale ove era conservata l’urna con le schede da scrutinare, per recuperare un “blocco di appunti”, è suscettibile di provocare la nullità dell’esito della competizione.
I primi giudici avrebbero errato nel non valutare “in astratto” il comportamento denunciato, in quanto posto in essere al di fuori di ogni controllo, e quindi potenzialmente idoneo a mettere in pericolo la rispondenza dell’esito della consultazione alla effettiva volontà espressa dagli elettori.
Secondo l’assunto, sarebbe irrilevante la circostanza che non sussista alcun indizio concreto che l’urna contenente le schede sia stata manomessa, potendosi desumere dagli art. artt. 47 e 51 del d.P.R. n. 570 del 1960 che le operazioni concernenti le votazioni devono essere verbalizzate, e che, dopo la chiusura, nessuno può entrare nel seggio.
I primi giudici hanno ritenuto infondate le censure in base al consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui non ogni violazione delle norme del procedimento elettorale conduce all’invalidità della competizione, occorrendo a tal fine che vi siano seri indizi per ritenere che vi sia stata alterazione della volontà espressa dal copro elettorale (Cons. St. Sez. V, 14 novembre 2000 n. 6104).
3. L’avviso va confermato.
La giurisprudenza amministrativa afferma costantemente che l’ipotetica possibilità, ovvero il mero sospetto, che la violazione di una norma del procedimento elettorale abbia alterato l’esito del voto non è elemento sufficiente a provocare la nullità della competizione, richiedendosi la sussistenza di elementi idonei a conferire attendibilità e concretezza ai dubbi esposti dal ricorrente (Cons. St., Sez. V, 20 maggio 2008 n. 2390; 13 giugno 2006 n. 3488; 5 luglio 2005 n. 3716; 23 marzo 2004 n. 1542; 19 febbraio 2004 n. 681; 30 ottobre 2003 n. 6772; 5 marzo 2003 n. 1215).
Di tale indirizzo sembra non tenere conto l’appellante, che affida la propria doglianza alla denuncia di un comportamento suscettibile di realizzare soltanto la astratta possibilità di manomettere il materiale elettorale e quindi di impedire che il procedimento raggiungesse lo scopo di accertare la volontà del corpo elettorale, senza peraltro allegare alcun indizio concreto in tal senso.
Va invece ribadito che il principio della strumentalità delle forme, cui fa costante riferimento la giurisprudenza, senza affievolire l’esigenza che il procedimento elettorale sia svolto nel rispetto delle modalità che ne garantiscono l’obiettività e l’autenticità, è espressione di un criterio di proporzionalità tra il vizio denunciato e il valore giuridico di cui provoca la lesione. Con la conseguenza che, se non vi è motivo per ritenere, ragionevolmente, che la irregolarità commessa abbia potuto incidere sull’esito della consultazione, l’infrazione risulta irrilevante.
4. Nella specie, oltre al difetto di allegazione di circostanze idonee a legittimare la pretesa alterazione del procedimento, posto che non viene dedotta, ad esempio, alcuna traccia di manomissione dell’urna, la parte resistente ha rappresentato circostanze che depongono nel senso dell’infondatezza dello stesso sospetto adombrato dall’appellante.
La presidente del seggio ha documentato di essere stata sollecitata telefonicamente dall’Ufficio elettorale del Comune, alle 3 del mattino del giorno 8 giugno, a consegnare il taccuino delle presenze relativo alle elezioni europee, e di aver comunicato a tale Ufficio che si sarebbe recata immediatamente presso il seggio per prelevarlo, consegnandolo poi, effettivamente, qualche minuto dopo (All. 2 di produzione del Comune).
L’accesso al seggio, dunque, fu concordato con l’Ufficio elettorale e non avvenne senza valido motivo, come sembra adombrare l’appellante, ma per una esigenza urgente di servizio, e fu posto in essere da parte del soggetto cui per legge è affidata la custodia del locale.
Dal verbale delle operazioni della Sezione n. 2 (doc. n. 1 di produzione del Comune), inoltre, risulta che, alla conclusione delle votazioni per il sindaco e il consiglio comunale, la sera del 7 giugno, le schede avanzate erano state regolarmente chiuse nell’apposita BUSTA N. 4 (C), debitamente controfirmata, e consegnata allo scrutatore sig. Massone Alberto, perché la consegnasse al tribunale.
Ne consegue che nella notte tra il 7 e l’8, quando la presidente del seggio si è introdotta nel locale, per la ricordata esigenza di servizio, non erano disponibili schede in bianco, ai fini di illecite sostituzioni dei voti già raccolti.
Le affermazioni relative alla possibili simpatie della funzionaria per la lista avversaria non vanno al di là di generiche insinuazioni, sfornite di valore probante.
5. In conclusione, i dubbi avanzati dall’appellante non appaiono sorretti da alcun apprezzabile supporto.
L’appello, quindi, deve essere rigettato con compensazione delle spese.

P.Q.M.



Rigetta l’appello;
compensa le spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 marzo 2010 con l'intervento dei Signori:


Cesare Lamberti, Presidente FF
Filoreto D'Agostino, Consigliere
Marzio Branca, Consigliere, Estensore
Aniello Cerreto, Consigliere
Francesco Caringella, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/07/2010



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