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| n. 6 -2010 - © copyright |
CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI -
Sentenza 15 giugno 2010 n. 3759
Pres. Barbagallo - Est. De
Nictolis
Minerva s.p.a. (Avv. Paviotti) C/ Ministero dell’Interno
(Avv.Stato) + Consorzio Connecting People soc. coop. Onlus (Avv. Biagetti) |
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1. Contratti della p.a. - Gara - Consorzi - Requisiti
morali - Possesso - Consorziati esecutori Obbligo dimostrativo - Sussiste
- Ragioni
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2. Contratti della p.a. - Gara- Appalti servizi ex All.B
- Requisiti morali- Obbligo dimostrativo-Sussiste
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3. Contratti della p.a. – Gara -Verifica anomalia-
Giustificazioni- Modifica- Ammissibilità-Condizioni
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4. Contratti della p.a.- Gara- Verifica anomalia-
Giustificazioni- Contenuto- Aumento prevedibile dei costi -
Considerazioni- Necessità
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1. Tutti i soggetti che a qualunque titolo concorrono
all’esecuzione di pubblici appalti, sia in veste di affidatari, sia in
veste di subaffidatari, oppure in veste di prestatori di requisiti
nell’ambito del c.d.avvalimento, devono essere in possesso dei requisiti
morali ex 38 d.lgs.n.163/2006. Ne consegue che in caso di partecipazione
di un Consorzio, quale che sia la sua natura deve dimostrare il possesso
dei requisiti di tutti i consorziati che vengono individuati come
esecutori delle prestazioni scaturenti dal contratto.
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2. Agli appalti di servizi di cui all’allegato II-B
D.lgs. 163/2006, non si applicano le regole del codice sui requisiti di
partecipazione. Tuttavia l’art. 27 d.lgs. n. 163/2006 dispone che nei
contratti esclusi, in tutto o in parte, dall’applicazione del codice,
devono comunque osservarsi i principi di tutela della concorrenza, tra cui
vengono in rilievo quello di imparzialità, efficacia, par condicio. La
regola su enunciata secondo cui tutti coloro che prendono parte
all’esecuzione di pubblici appalti devono essere in possesso dei requisiti
morali indicanti nell’art.38, può essere considerato un principio di
tutela della par condicio, dell’imparzialità, ed efficacia dell’azione
amministrativa, per cui deve trovare applicazione anche nei contratti
esclusi in tutto o in parte dell’applicazione del codice, quali i servizi
dell’allegato II B. Pertanto, la circostanza che si tratta di un appalto
di servizi, non soggetto integralmente alla disciplina del codice appalti,
può essere valorizzata unicamente nel senso di un minor rigore procedurale
in ordine all’onere di dichiarazione e in ordine al momento di verifica
dei requisiti, ma non anche nel senso di escludere che tutti gli esecutori
del contratto debbono dimostrare di possedere avere i requisiti morali di
cui al citato art. 38.
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3. In tema di verifica di anomalia, ferma restando la
immodificabilità dell’offerta nel suo complessivo importo economico, è
ammissibile una giustificazione delle singole voci di costo, oppure un
aggiustamento di singole voci di costo giustificato da sopravvenienze di
fatto o normative o da errori materiali o da altre ragioni plausibili. Non
si può invece consentire che in sede di giustificazioni vengano
apoditticamente rimodulate le voci di costo senza alcuna motivazione, con
un’operazione di finanza creativa priva di pezze d’appoggio, al solo scopo
di far quadrare i conti ossia di assicurarsi che il prezzo complessivo
offerto resti immutato e si superino le contestazioni sollevate dalla
stazione appaltante su alcune voci di costo.
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4. In sede di verifica d’anomalia, è necessario che il
concorrente tenga conto, nella formulazione dell’offerta, anche del futuro
aumento del costo del lavoro in sede di esecuzione del contratto. Infatti
nella formulazione dell’offerta dovendo essere indicati costi realistici e
sostenibili, si deve tener conto fin che è possibile delle sopravvenienze
già note formulando una offerta con un prezzo più elevato finalizzato a
tener conto di tali costi. Il non aver considerato il maggior costo del
lavoro prevedibile per il periodo di esecuzione del contratto, fa porre il
dubbio di anomalia di un’offerta eccessivamente bassa perché formulata
senza tener conto di voci di costo certe.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionaleù
(Sezione
Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
sul ricorso numero di registro generale 2104 del
2010, proposto dalla
Minerva s.p.a., rappresentata e difesa
dall'avv. Roberto Paviotti, con domicilio eletto presso Roberto Paviotti,
in Roma, via Luigi Canina, n. 6;
contro
Ministero dell'interno, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato
per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti di
Consorzio Connecting People soc. coop.
Onlus, rappresentata e difesa dagli avvocati Vittorio Biagetti, Rosario La
Malfa e Pierfrancesco Alessi, con domicilio eletto presso Vittorio
Biagetti, in Roma, via A. Bertoloni, n. 35;
per la riforma
della sentenza del Tar Friuli –Venezia
Giulia, sez. I, n. 85/2010, resa tra le parti, concernente AGGIUDICAZIONE
DELL’APPALTO PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA RICHIEDENTI ASILO –
RISARCIMENTO DEI DANNI
Visto il ricorso in appello con i relativi
allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero
dell'interno e del Consorzio Connecting People;
Viste le memorie
difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza
pubblica del giorno 25 maggio 2010 il Cons. Rosanna De Nictolis e uditi
per le parti gli avvocati Paviotti, Elia Barbieri (per delega dell'avv.
Biagetti) e l'avvocato dello Stato Barbieri;
Ritenuto e considerato in
fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società Minerva, odierna appellante, ha
partecipato alla procedura ristretta indetta dal Prefetto di Gorizia ai
sensi dell’art. 27, d.lgs. n. 163/2006 per l’affidamento della gestione
del centro di accoglienza dei richiedenti asilo (C.A.R.A.) di Gradisca
d’Isonzo, per il periodo 1 aprile 2009 – 31 dicembre 2010, con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, appalto che è stato
aggiudicato al Consorzio Connecting People, odierno
controinteressato, in data 25 marzo 2009, mentre l’odierna appellante
risultava seconda classificata.
2. Di qui il ricorso al T.a.r.
Friuli – Venezia Giulia avverso l’aggiudicazione e gli atti presupposti
con cui si è lamentato, in sintesi, che il consorzio avrebbe dovuto essere
escluso:
a) per non aver prodotto in gara la dimostrazione del possesso
dei requisiti di cui all’art. 38, d.lgs. n. 163/2006, per i consorziati
per i quali ha dichiarato di concorrere;
b) perché in sede di
giustificazioni della propria offerta, ritenuta dalla Commissione di gara
sospetta di anomalia, avrebbe modificato l’offerta;
c) perché l’offerta
non garantirebbe il rispetto del CCNL di categoria;
d) perché l’offerta
non assicurerebbe la dotazione minima di personale richiesta dall’art. 5
del capitolato.
3. Il Tar adito ha respinto il ricorso osservando
che:
a) il Consorzio sarebbe stato trattato dall’Amministrazione come
un consorzio stabile ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c), d.lgs. n.
163/2006, che come tale non doveva indicare i consorziati per cui concorre
e non doveva dimostrare i requisiti dell’art. 38, d.lgs. citato, anche per
i consorziati;
b) le giustificazioni fornite in sede di verifica di
anomalia non avrebbero modificato l’offerta iniziale il cui totale è
rimasto invariato;
c) sarebbe stato rispettato il CCNL di
categoria;
d) l’offerta assicurerebbe la richiesta dotazione minima di
personale.
4. Ha proposto appello l’originaria ricorrente.
Con
il primo mezzo ripropone il primo motivo del ricorso di primo grado e
censura la sentenza che lo ha respinto.
Osserva che la legge di gara
consentiva la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 34, d.lgs. n.
163/2006 e chiedeva la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti
generali di cui all’art. 38, citato d.lgs.
Sarebbe una regola valevole
per tutti i consorzi, che si dimostri il possesso dei requisiti generali
per tutti i consorziati per i quali il consorzio concorre.
Inoltre non
sarebbe affatto comprovato che il Consorzio aggiudicatario sia un
Consorzio stabile, a differenza di quanto sostenuto nella sentenza
appellata.
Il Consorzio aveva dichiarato in sede di offerta i
consorziati per i quali concorreva, pertanto doveva dichiarare il possesso
dei requisiti generali anche in relazione ai consorziati che avrebbero
eseguito le prestazioni.
5. Il mezzo è fondato.
5.1. Non è
anzitutto rilevante accertare se il consorzio aggiudicatario fosse un
consorzio stabile o altro tipo di consorzio. La disciplina quanto alla
indicazione in gara dei consorziati per cui il consorzio concorre, e
conseguentemente quanto alla indicazione dei requisiti generali per tutti
i consorziati per i quali il consorzio concorre, è infatti identica per
tutti i consorzi (art. 36, comma 5, e art. 37, comma 7, d.lgs. n.
163/2006).
La giurisprudenza ha sempre affermato che quale che sia la
natura del consorzio, esso debba dimostrare il possesso dei requisiti di
tutti i consorziati che vengono individuati come esecutori delle
prestazioni scaturenti dal contratto (Cons. St., sez. IV, 7 aprile 2008 n.
1485; Cons. St., sez. VI, 24 novembre 2009 n. 7380).
In termini più
generali, tutti i soggetti che a qualunque titolo concorrono
all’esecuzione di pubblici appalti, vuoi in veste di affidatari, vuoi in
veste di subaffidatari, vuoi in veste di prestatori di requisiti
nell’ambito del c.d. avvalimento, devono essere in possesso dei requisiti
morali di cui all’art. 38, d.lgs. n. 163/2006.
Il che risponde ad
elementari ragioni di trasparenza e di tutela effettiva degli interessi
sottesi alle cause di esclusione di cui all’art. 38, d.lgs. n.
163/2006.
Occorre, infatti, che tutti gli operatori economici che, a
qualunque titolo, eseguono prestazioni di lavori, servizi e forniture
abbiano i requisiti morali di cui all’art. 38 citato.
Se in caso di
consorzi tali requisiti andassero accertati solo in capo al consorzio e
non anche in capo ai consorziati che eseguono le prestazioni, il consorzio
potrebbe agevolmente diventare uno schermo di copertura consentendo la
partecipazione di consorziati privi dei necessari requisiti. Per gli
operatori che non hanno i requisiti dell’art. 38 (si pensi al caso di
soggetti con condanne penali per gravi reati incidenti sulla moralità
professionale) basterebbe, anziché concorrere direttamente andando
incontro a sicura esclusione, aderire a un consorzio da utilizzare come
copertura.
5.2. La questione di diritto è, tuttavia, nel presente
giudizio, un’altra.
Infatti la disciplina dei consorzi, e dunque
l’onere di indicare in gara i consorziati per cui concorrono, e per
l’effetto di dichiarare i requisiti generali anche per i consorziati
individuati come esecutori delle prestazioni, è dettata dal codice dei
contratti pubblici con specifico riferimento agli appalti sottoposti al
suo ambito applicativo.
Nel caso di specie si discorre, invece, di un
appalto di servizi di cui all’allegato II-B, soggetto ad un limitato
numero di regole del codice, tra cui non rientrano quelle sui requisiti di
partecipazione.
La succitata disciplina non è pertanto direttamente
applicabile.
5.3. Tuttavia, l’art. 27, d.lgs. n. 163/2006, dispone che
nei contratti esclusi, in tutto o in parte, dall’applicazione del codice,
devono comunque osservarsi i principi di tutela della concorrenza, tra cui
vengono qui in rilievo quello di imparzialità, efficacia, par
condicio.
La regola su enunciata secondo cui tutti coloro che
prendono parte all’esecuzione di pubblici appalti devono essere in
possesso dei requisiti morali indicati nell’art. 38, può essere
considerato un principio di tutela della par condicio, dell’imparzialità e
efficacia dell’azione amministrativa, per cui deve trovare applicazione
anche nei contratti esclusi in tutto o in parte dall’applicazione del
codice, quali i servizi dell’allegato II-B.
Nei contratti c.d. esclusi
può non esigersi il medesimo rigore formale di cui all’art. 38 citato e
gli stessi vincoli procedurali, ma resta inderogabile la sostanza, ossia
il principio che i soggetti devono avere i requisiti morali, e che il
possesso di tali requisiti va verificato.
5.4. Che si tratti di un
principio ineludibile trova conferma indiretta proprio nella peculiarità
dell’appalto per cui è processo, e nelle conseguenze paradossali cui si
perverrebbe se si ritenesse inapplicabile l’art. 38 citato in relazione ai
soggetti consorziati per i quali il consorzio dichiara di
concorrere.
L’appalto per cui è processo riguarda la fornitura di
servizi di assistenza alla persona sotto forma di gestione di un centro di
assistenza per cittadini extracomunitari richiedenti asilo. Analogo
servizio è quello di gestione dei centri di permanenza temporanea per i
cittadini extracomunitari privi di permesso di soggiorno (centri di
identificazione ed espulsione).
Il Ministero dell’interno, chiamato
istituzionalmente a gestire tali centri, dislocati in svariate parti del
territorio nazionale, ordinariamente in prossimità delle frontiere
nazionali, vi provvede non in via diretta, ma affidando la gestione a
soggetti terzi individuati tramite appalti di servizi.
I compiti
istituzionalmente propri del Ministero e affidati a terzi mediante
appalti, sono di estrema delicatezza in quanto la gestione dei centri, pur
comportando formalmente mansioni di pulizia, mensa, assistenza
psicologica, linguistica, culturale e normativa, è in immediato contatto
con le funzioni di ordine pubblico inerenti la identificazione, vigilanza
ed espulsione degli stranieri non in regola.
E’ allora evidente che si
impone un particolare rigore morale in capo agli operatori economici che
gestiscono tali centri, al fine di garantire il rispetto della dignità dei
cittadini extracomunitari, di prevenire fenomeni patologici di
infiltrazioni criminali all’interno degli stessi, volte a favorire
l’immigrazione clandestina o l’impiego dei cittadini extracomunitari in
attività illecite.
5.5. Nel caso specifico, inoltre, la legge di gara,
e, in particolare, l’avviso pubblico con cui la gara è stata indetta,
richiama espressamente il codice dei contratti pubblici quanto all’art.
34, relativo ai soggetti ammessi a partecipare, e all’art. 38, relativo ai
requisiti che devono possedere i concorrenti.
Il richiamo operato dal
bando all’art. 34 e all’art. 38 del codice deve intendersi comprensivo di
tutte le condizioni di partecipazione previste dal codice per i soggetti
di cui all’art. 34.
Non è dubitabile che se il consorzio indica in gara
i consorziati per cui concorre deve indicare i requisiti generali anche
per essi.
La legge di gara richiede una dichiarazione, a pena di
esclusione, di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui
all’art. 38, d.lgs. n. 163/2006.
Ne consegue che il Consorzio Connecting People, avendo indicato in gara i consorziati che
avrebbero eseguito le prestazioni, doveva rendere anche per costoro la
dichiarazione di cui al citato art. 38.
La mancata dichiarazione
comporta che il Consorzio andava escluso dalla gara, con conseguente
annullamento della sua ammissione e della aggiudicazione in suo
favore.
5.6. Anche ove si volesse aderire alla tesi del Consorzio
controinteressato, secondo cui il bando sarebbe ambiguo, se ne potrebbe al
più trarre come conseguenza che il Consorzio non poteva essere senz’altro
escluso.
Il che, però, non faceva venir meno la necessità che la
stazione appaltante, prima di procedere ad aggiudicazione, doveva chiedere
al Consorzio una integrazione documentale, finalizzata alla verifica del
possesso dei requisiti di cui all’art. 38 in capo a tutti i consorziati
che prendevano parte all’esecuzione del contratto.
Invero, il richiamo
all’art. 38, d.lgs. n. 163/2006 fatto dall’avviso di gara, rendeva
ineludibile che il possesso dei requisiti di cui all’art. 38 venisse
verificato in capo a tutti gli esecutori dell’appalto.
La circostanza
che si tratta di un appalto di servizi di cui all’allegato II-B, non
soggetto integralmente alla disciplina del codice appalti, può essere
valorizzata unicamente nel senso di un minor rigore procedurale in ordine
all’onere di dichiarazione e in ordine al momento di verifica dei
requisiti, ma non anche nel senso di escludere che tutti gli esecutori del
contratto dovessero avere i requisiti morali di cui al citato art.
38.
5.7. Pertanto, data l’assenza di una disciplina codicistica
puntuale, e ferma la necessità del rispetto del citato art. 38 per tutti
gli esecutori del contratto, alla stazione appaltante si aprivano le
seguenti strade alternative:
a) escludere senz’altro il Consorzio per
omessa dichiarazione dell’art. 38 relativamente ai consorziati;
b)
chiedere un’integrazione documentale al Consorzio, al fine di acquisire la
dichiarazione dell’art. 38 relativamente ai consorziati;
c) verificare
il possesso dei requisiti di cui all’art. 38 in capo ai consorziati
indicati come esecutori prima dell’aggiudicazione.
Nessuna di tali
strade risulta seguita dalla stazione appaltante.
Non risulta che sia
stata fatta la verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 38 in
capo ai consorziati esecutori.
Non risulta nemmeno che, al di là della
omessa verifica, i consorziati esecutori sono comunque in possesso dei
requisiti di cui all’art. 38 citato.
Invero nemmeno nel corso del
presente giudizio, né in primo grado né in appello, la stazione appaltante
e il Consorzio hanno dedotto e dimostrato che comunque tutti i consorziati
esecutori avevano i requisiti di cui all’art. 38.
5.8. Il Collegio si
trova, pertanto, di fronte alla situazione di un appalto che viene
eseguito da soggetti di cui si ignora se in possesso o meno dei necessari
requisiti morali.
6. Con il secondo motivo di appello viene
riproposto il secondo motivo del ricorso di primo grado.
6.1. Si assume
che in sede di verifica dell’offerta del Consorzio, offerta sospetta di
anomalia, la competente commissione ha chiesto di:
a) chiarire perché è
stato indicato il costo per un solo automezzo (pari a 10.500 euro per i 22
mesi di durata dell’appalto), laddove nella proposta migliorativa sono
stati indicati altri due automezzi, per i quali il costo risulta
omesso;
b) indicare qual è l’utile di impresa, che non risulta
indicato.
Nella risposta il Consorzio ha dichiarato di non aver
indicato il costo dei due automezzi ritenendo che formando oggetto di
proposta migliorativa senza oneri a carico della p.a., non andasse
indicato; lo ha indicato, comunque, in ulteriori 21.000 euro.
Il
Consorzio, sempre in sede di giustificazioni, ha specificato che l’utile è
assicurato dalle somme indicate per oneri gestionali e imprevisti, e ha
corretto in diminuzione il costo di svariate voci di costo, quali quelle
per il buono economico, la manutenzione di aree verdi, le apparecchiature
elettroniche, i materiali e attrezzature per infermeria, i materiali e
attrezzature per pulizie, l’avvocato di ottavo livello.
La ricorrente
osserva che così operando il Consorzio avrebbe sostanzialmente modificato
l’offerta.
6.2. La tesi è stata disattesa dal Tar in base alla
considerazione che l’importo totale dell’offerta è rimasto invariato
sicché nessuna modifica ci sarebbe stata.
6.3. Parte appellante si
duole invocando l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la verifica
di anomalia non consente una allocazione di costi diversa da quella
originariamente indicata.
7. La tesi è fondata.
7.1. Vero è che
si è in giurisprudenza affermato che, ferma restando la immodificabilità
dell’offerta nel suo complessivo importo economico, posto che il
subprocedimento di verifica dell’anomalia non è vincolato a formalità, non
si può escludere la possibilità che nel corso di tale subprocedimento sia
modificata la prospettazione delle giustificazioni relative alle varie
componenti del prezzo (Cons. St., sez. VI, 26 aprile 2005 n.
1889)..
Vero è che si è anche affermato che fermo restando il principio
che in un appalto l’offerta, una volta presentata, non è suscettibile di
modificazione, pena la violazione della par condicio tra i
concorrenti, considerato che obiettivo della verifica di anomalia è quello
di stabilire se l’offerta sia, nel suo complesso, e nel suo importo
originario, affidabile o meno, il giudizio di anomalia deve essere
complessivo e deve tenere conto di tutti gli elementi, sia quelli che
militano a favore, sia quelli che militano contro l’attendibilità
dell’offerta nel suo insieme: deve di conseguenza ritenersi possibile che,
a fronte di determinate voci di prezzo giudicate eccessivamente basse e
dunque inattendibili, l’impresa dimostri che per converso altre voci di
prezzo sono state inizialmente sopravvalutate, e che in relazione alle
stesse è in grado di conseguire un concreto, effettivo, documentato e
credibile risparmio, che compensa il maggior costo di altre voci (nella
specie, si è riconosciuto che il maggior importo di alcune voci del costo
della manodopera rispetto a quello indicato dall’impresa potesse essere
compensato dal maggior risparmio conseguito sul prezzo dei contratti di
fornitura) (Cons. St., sez. VI, 21 maggio 2009 n. 3146; Cons. St., sez.
VI, 19 maggio 2000 n. 2908).
7.2. Ma da tale giurisprudenza non si
evince affatto la soluzione indicata dal Consorzio controinteressato,
dall’Amministrazione resistente e dalla sentenza di primo grado, e cioè
una generalizzata possibilità di aggiustare, in sede di giustificazioni,
le voci di costo cambiandole ad libitum.
Dalla citata
giurisprudenza si desume che ciò che si può consentire è:
a) o una
modifica delle giustificazioni delle singole voci di costo (rispetto alle
giustificazioni già fornite), lasciando le voci di costo invariate;
b)
oppure un aggiustamento di singole voci di costo, che trovi il suo
fondamento o in sopravvenienze di fatto o normative che comportino una
riduzione dei costi, o in originari e comprovati errori di calcolo, o in
altre ragioni plausibili.
La giurisprudenza ha infatti precisato che il
subprocedimento di giustificazione dell’offerta anomala non è volto a
consentire aggiustamenti dell’offerta per così dire in itinere ma
mira, al contrario, a verificare la serietà di una offerta consapevolmente
già formulata ed immutabile (Cons. St., sez. V, 12 marzo 2009 n.
1451)
7.3. Quello che non si può invece consentire è che in sede di
giustificazioni vengano apoditticamente rimodulate le voci di costo senza
alcuna motivazione, con un’operazione di finanza creativa priva di pezze
d’appoggio, al solo scopo di “far quadrare i conti” ossia di assicurarsi
che il prezzo complessivo offerto resti immutato e si superino le
contestazioni sollevate dalla stazione appaltante su alcune voci di
costo.
E’ quanto accaduto nel caso di specie:
a) la stazione
appaltante ha chiesto perché non era indicato il costo di due automezzi
(pari a 21.000 euro) e perché non era indicato l’utile di impresa;
b)
il Consorzio ha risposto riducendo altre voci di costo, e aumentando il
costo per oneri gestionali e imprevisti, al duplice fine di imputare
l’utile alla voce di costo per oneri gestionali e imprevisti, e reperire i
21.000 euro per gli automezzi.
Ma così operando risultano ridotti i
costi per ben sei voci (buono economico, manutenzione aree verdi,
apparecchiature elettroniche, materiale e attrezzature per infermerie,
materiali e attrezzature per pulizie, avvocato ottavo livello), senza che
sia chiarito in alcun modo perché per tali voci i costi sarebbero
inferiori a quelli inizialmente indicati.
Inoltre al fine della
dimostrazione dell’utile di impresa non basta indicare che esso è dato
dalla voce per oneri gestionali e imprevisti, perché in tal modo non si
indica un utile attuale, ma un utile meramente eventuale, che si produrrà
se ed in quanto non vi saranno oneri gestionali e imprevisti da coprire
con la relativa voce.
Va poi rimarcato che l’operazione non è
consistita solo in un aggiustamento dei costi delle singole voci, fermo
restando il costo complessivo, ma è anche in parte consistita in una vera
e propria modifica dell’offerta.
Infatti per la voce avvocato di ottavo
livello, le 72 ore settimanali inizialmente previste sono state
rettificate in 36 ore settimanali. Non si tratta solo di una riduzione di
costo a parità di prestazione, ma di una riduzione della prestazione
inizialmente offerta. Va anche considerato che così operando l’offerta è
anche scesa al di sotto del minimo richiesto da capitolato. Infatti l’art.
5 del capitolato in combinato con l’allegato B, nell’indicare le dotazioni
minime di personale in termini di numero di personale e ore giornaliere
e/o settimanali, in relazione alle strutture da 51 a 150 posti (quella
oggetto di gara ha 138 posti) per quanto riguarda il personale che
fornisce informazione normativa, prevede 54 ore settimanali come
prestazione minima. Se dunque la prestazione dell’offerta iniziale, pari a
78 ore, superava il minimo, quella nell’offerta rettificata, pari a 36
ore, è sotto il minimo e comportava per ciò solo l’esclusione
dell’offerta.
7.4. In sintesi, in sede di giustificazioni:
a) sono
state ridotte sei voci di costo senza spiegazione alcuna;
b) non è
stato indicato l’utile di impresa attuale né è stata spiegata la
convenienza di eseguire l’appalto senza utile di impresa;
c) per una
voce è stata modificata l’offerta portandola al di sotto delle prestazioni
minime di capitolato.
A fronte di tali elementi la stazione appaltante
non poteva apoditticamente ritenere plausibili le giustificazioni, ma
doveva valutare se l’offerta potesse o meno ancora considerarsi
attendibile nel suo complesso.
Ne consegue l’accoglimento del secondo
motivo di appello.
8. Con il terzo mezzo si ripropone il terzo
motivo del ricorso di primo grado.
Si lamentava che nonostante l’avviso
di gara onerasse le parti di rispettare i trattamenti salariali previsti
dal vigente CCNL, ciò non sarebbe avvenuto da parte del Consorzio
aggiudicatario.
Infatti in relazione agli operatori diurni e notturni
di primo livello il Consorzio indicava un costo orario pari a euro 15,16,
che è il costo risultante dal CCNL vigente per il 2008. Agli operatori era
già noto il costo orario previsto nel CCNL che avrebbe operato nel
2009-2010, epoca di esecuzione del contratto, ancorché il CCNL non era
ancora pubblicato. Infatti gli altri concorrenti indicavano il costo
orario di euro 15,62.
8.1. Il Tar ha disatteso la censura osservando
che il Consorzio ha correttamente indicato il costo orario secondo il CCNL
vigente alla data di presentazione dell’offerta, e che l’impegno a
rispettare il CCNL implicava che in corso di esecuzione del contratto il
Consorzio avrebbe rispettato il nuovo CCNL.
8.2. Parte appellante
critica tale capo di sentenza osservando che l’aumento del costo orario
durante il periodo di esecuzione del contratto avrebbe avuto incidenza sui
costi dell’impresa e dunque sulla congruità dell’offerta. Di tale aumento
di costo del lavoro si poteva e doveva tener conto già in sede di
formulazione dell’offerta.
9. La censura è fondata.
9.1. Non è
contestato che agli operatori del settore era noto che il costo orario
vigente alla data di presentazione dell’offerta (2008) sarebbe aumentato
per tutto il periodo di esecuzione del contratto (aprile 2009 - dicembre
2010).
9.2. Non è in discussione che il Consorzio si fosse impegnato a
rispettare il CCNL adeguando le retribuzioni da corrispondere
all’aumentato costo del lavoro, né si discute del rispetto di tale impegno
da parte del Consorzio nel corso di esecuzione del contratto.
9.3. La
questione è un’altra, ed è che di tale maggior costo occorreva tener conto
nella formulazione dell’offerta.
Infatti nella formulazione
dell’offerta, dovendo essere indicati costi realistici e sostenibili, si
doveva tener conto finché possibile delle sopravvenienze già note,
formulando una offerta con un prezzo più elevato finalizzato a tener conto
di tali costi.
Il non aver considerato il maggior costo del lavoro
prevedibile per il periodo di esecuzione del contratto, fa porre il dubbio
di anomalia di un’offerta eccessivamente bassa perché formulata senza
tener conto di voci di costo certe, quale quella in esame.
Va pertanto
ritenuto fondato anche il terzo motivo di appello.
10. Con il
quarto mezzo si ripropone il quarto motivo del ricorso di primo
grado.
Si lamentava che l’offerta del Consorzio doveva essere esclusa
perché per quanto riguarda il numero di personale e le ore di lavoro
quanto agli operatori diurni e notturni, risulta offerta una quantità di
personale e un numero di ore inferiori ai minimi indicati dal
capitolato.
10.1. Il Tar ha disatteso la censura affermando che
dall’offerta del Consorzio emerge il soddisfacimento dei minimi indicati
dal capitolato.
10.2. Parte appellante critica tale capo di sentenza
osservando che la affermazione del Tar non corrisponde alla obiettività
dei dati.
11. Il mezzo è fondato.
Dall’art. 5 del capitolato in
combinato con il suo allegato B si evince con chiarezza, e il dato di
fatto non è in discussione, che per un centro come quello per cui è
processo, destinato ad ospitare 138 persone, la dotazione minima di
operatori diurni doveva essere pari a 7 contemporaneamente presenti (3 per
50 ospiti + 1 ogni 20 o frazione superiore a 10), e la dotazione minima di
operatori notturni doveva essere pari a 3 contemporaneamente presenti (1
ogni 50 ospiti o frazione superiore a 25).
Inoltre il servizio diurno
doveva essere assicurato ogni giorno dalle 8 alle 20 e quello notturno
ogni giorno dalle 20 alle 8.
Considerati sette giorni ogni settimana, e
dodici ore di servizio diurno, con un minimo di sette operatori
contemporaneamente presenti, si ha un totale di 588 ore settimanali di
servizio diurno, che è il minimo richiesto dal capitolato.
Quanto al
servizio notturno, considerati sette giorni ogni settimana, dodici ore
giornaliere di servizio notturno, con un minimo di 3 operatori
contemporaneamente presenti, si ha un totale di 252 ore settimanali di
servizio notturno, quale minimo di capitolato.
Nell’organizzazione dei
turni per il servizio notturno e diurno va considerato che il singolo
operatore non lavora dodici ore di seguito, e che pertanto per coprire i
turni occorrono più di 7 operatori diurni e più di tre operatori
notturni.
Invero, l’offerta del Consorzio, come risulta dal piano
annuale dei costi di gestione, sia quello prodotto in gara, sia quello
esibito in sede di giustificazioni dell’offerta (rispettivamente allegati
6 e 9 al ricorso di primo grado), indica 14 operatori diurni, ciascuno
impegnato per sei ore al giorno per un totale di 36 ore settimanali, e 7
operatori notturni impegnati ciascuno per sei ore giornaliere e per un
totale di 36 ore settimanali.
Dai conteggi risulta allora evidente che
l’offerta del Consorzio ipotizza un totale settimanale di servizio diurno
pari a 504 ore e un totale settimanale di servizio notturno pari a 252
ore.
E’ allora evidente che l’offerta, quanto al servizio degli
operatori diurni, non rispetta il minimo richiesto dal capitolato.
Si
deve aggiungere, come puntualmente dedotto da parte appellante sin dal
ricorso di primo grado, che l’offerta base del Consorzio indica 11
operatori diurni per 36 ore settimanali, con un totale di 396 ore; e 5
operatori notturni per 36 ore settimanali per un totale di 180 ore. Solo
con la proposta migliorativa sono state aggiunte 3 unità di personale
diurno e due unità di personale notturno.
Quindi l’offerta base
contrasta con il capitolato.
Con la proposta migliorativa, si rende
conforme a capitolato solo l’offerta relativa al personale del servizio
notturno, non anche quella del personale del servizio diurno.
Ma la
proposta migliorativa ha conseguito un punteggio aggiuntivo, che non
meritava perché essa non migliora alcunché, non facendo raggiungere
all’offerta nemmeno lo standard minimo indicato dal capitolato.
12.
L’appello va per quanto esposto accolto con conseguente annullamento
dell’aggiudicazione in favore del Consorzio.
Il Collegio è pertanto
chiamato a pronunciarsi sulla domanda di risarcimento in forma specifica
e/o per equivalente.
13. Il Collegio ritiene di potersi pronunciare
sulla sorte del contratto applicando la disciplina introdotta dal d.lgs.
n. 53/2010 che, in difetto di norme transitorie, è di immediata
applicazione ai giudizi in corso.
Dispone l’art. 244, d.lgs. n.
163/2006, come novellato dal citato d.lgs. n. 53/2010, che il giudice
amministrativo ha giurisdizione esclusiva sulla dichiarazione di
inefficacia del contratto a seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione
(la disposizione vale a consolidare la giurisdizione del giudice
amministrativo, anche ove in ipotesi si ritenesse che ne fosse privo al
momento della introduzione della lite, cfr. Cass., sez. un., 16 aprile
2009 n. 8999, ord.; Cass., sez. un., 19 febbraio 2002 n. 2415).
Dispone
l’art. 245-ter, d.lgs. n. 163/2006, che fuori dei casi di
violazioni gravi (che nella specie non ricorrono), il giudice che annulla
l’aggiudicazione, se il tipo di vizio riscontrato non comporta l’obbligo
di rinnovo della gara e dunque se vi sono fondati elementi per ritenere
che l’appalto sarebbe stato aggiudicato al ricorrente vittorioso, valuta,
avuto riguardo a una serie di elementi di fatto, se privare di effetti il
contratto, facendovi subentrare il ricorrente, ovvero accordare il
risarcimento del danno solo per equivalente.
Occorre in particolare
tener conto dello stato di esecuzione del contratto, della possibilità per
il ricorrente di conseguire l’aggiudicazione e subentrare nel contratto,
degli interessi di tutte le parti.
13.1. Nel caso di specie, essendo la
ricorrente seconda classificata, e non essendo insorte questioni sulla sua
ammissione e sulla congruità della sua offerta, essa avrebbe titolo a
conseguire l’aggiudicazione e il contratto in luogo del
Consorzio.
Tuttavia si tratta di contratto ad avanzato stato di
esecuzione, iniziata ad aprile 2009 e destinata a concludersi a dicembre
2010.
Il subentro nel contratto per residui sette mesi alla data della
camera di consiglio odierna (che probabilmente si riducono a cinque se si
considerano i tempi tecnici di pubblicazione, notificazione ed esecuzione
della presente decisione) non appare conforme all’interesse della stazione
appaltante, né all’interesse generale a garantire la continuità del
servizio in corso.
Pertanto appare corretto mantenere il contratto e
accordare il risarcimento solo per equivalente.
13.2. Ricorrono gli
elementi costitutivi del danno e, in particolare, la colpa della p.a. che
ha violato chiare norme di legge e di bando di gara, e prassi consolidate
in sede di verifica di anomalia, il nesso di causalità, la probabilità
prossima alla certezza di aggiudicazione in capo alla ricorrente.
Il
danno va quantificato nella misura del mancato utile effettivo, atteso
dall’appalto in questione, e desumibile dall’offerta presentata in gara
dalla odierna appellante. Tale misura va decurtata del 50% in
considerazione dell’aliunde perceptum o percipiendum, e
incrementata di interessi e rivalutazione monetaria dalla data della
pubblicazione della presente sentenza e fino alla data di effettivo
pagamento.
Sulla base di tali criteri l’Amministrazione provvederà,
entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, a
proporre alla ricorrente una somma a titolo di risarcimento del danno
(art. 35, d.lgs. n. 80/1998). Prima di fare la sua definitiva proposta, la
stazione appaltante convocherà la ricorrente per verificare in
contraddittorio l’offerta presentata in gara e dunque la misura dell’utile
effettivo, senza pregiudizio del rispetto del termine di sessanta giorni
per la proposta finale. L’Amministrazione provvederà al pagamento entro
sessanta giorni dall’accettazione della proposta.
14. Le spese di
lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in euro dodicimila per i
due gradi di giudizio, e poste a carico del Consorzio controinteressato e
del Ministero dell’interno nella misura di euro seimila ciascuno, senza
vincolo di solidarietà.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(sezione sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe lo
accoglie e, per l’effetto:
a) annulla l’aggiudicazione e mantiene il
contratto;
b) condanna il Ministero dell’interno al risarcimento del
danno per equivalente nella misura da determinarsi a cura del Ministero
medesimo con i criteri e i termini indicati in motivazione;
c) condanna
il Ministero dell’interno e il Consorzio controinteressato al pagamento
delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, in favore
dell’appellante, nella misura di euro seimila ciascuno.
Ordina che la
presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così
deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2010 con
l'intervento dei Signori:
Giuseppe Barbagallo, Presidente
Rosanna De
Nictolis, Consigliere, Estensore
Roberto Garofoli,
Consigliere
Manfredo Atzeni, Consigliere
Claudio Contessa,
Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/06/2010
(Art. 55, L.
27/4/1982, n. 186)
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