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| n. 6 -2010 - © copyright |
CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI -
Sentenza 17 giugno 2010 n. 3851
Pres. G. Barbagallo – Est. R. De
Nictolis
Essebiesse Power s.r.l. (Avv.ti G. Abbamonte, A. Clarizia, G.
B. Conte) c/ Ministero per i beni culturali (Avv. Stato) e altri |
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1. Urbanistica ed edilizia – Titolo edilizio – Vincolo
paesaggistico – Sopravvenienza – Conseguenze.
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2. Urbanistica ed edilizia – Titolo edilizio - Vincolo
paesaggistico – Sopravvenienza – Affidamento – Rilevanza.
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3. Urbanistica ed edilizia – Giudicato – Esecuzione –
Interesse privato - Sopravvenienze – Interesse pubblico – Prevalenza – Non
sussiste – Limiti.
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1. Gli artt. 139 e 146, d.lgs. n. 42/04 devono essere
interpretati nel senso che il sopravvenuto vincolo paesaggistico non è
opponibile, e dunque non impone la richiesta di autorizzazione
paesaggistica: a) per interventi edilizi che siano già stati autorizzati
sotto il solo profilo edilizio o anche sotto quello paesaggistico in virtù
di un precedente regime, e di cui sia già iniziata l’esecuzione; b) per
interventi edilizi che siano già stati autorizzati sotto il solo profilo
edilizio o anche sotto quello paesaggistico in virtù di un precedente
regime, e per i quali l’esecuzione non sia iniziata nei termini assegnati
per fatto non imputabile al soggetto autorizzato. Invece, il sopravvenuto
vincolo paesaggistico è opponibile, e dunque impone la richiesta di
autorizzazione paesaggistica: a) per interventi edilizi che non siano
stati ancora autorizzati nemmeno sotto il profilo edilizio; b) per
interventi edilizi che siano già stati autorizzati sotto il solo profilo
edilizio o anche sotto quello paesaggistico in virtù di un precedente
regime, e per i quali l’esecuzione non sia iniziata nei termini assegnati
per fatto imputabile al soggetto autorizzato.
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2. In materia edilizia-urbanistica, l’art. 146 d.lgs. n.
42/04 deve essere coordinato con il principio della tutela
dell’affidamento e, quindi, chi ha ottenuto un titolo edilizio (del quale
è condizione o presupposto il titolo paesaggistico o la non necessità di
esso), non può vedere rimessa in discussione la validità ed eseguibilità
del titolo edilizio per effetto del sopravvenuto vincolo paesaggistico.
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3. In materia edilizia-urbanistica, le sopravvenienze di
fatto e di diritto anteriori alla notifica della sentenza costituiscono un
ostacolo e un limite all’esecuzione del giudicato laddove le stesse
comportino un diverso assetto dei pubblici interessi che sia
inconciliabile con l’interesse privato salvaguardato dal giudicato; ove
siffatta inconciliabilità non vi sia, deve invece darsi piena espansione
alla regola secondo cui la durata del processo non deve andare in danno
della parte vittoriosa, e la parte vittoriosa ha diritto all’esecuzione
del giudicato in base allo stato di fatto e di diritto vigente al momento
dell’adozione degli atti lesivi caducati in sede giurisdizionale.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione
Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
sul ricorso numero di registro generale 2169 del
2010, proposto da
Essebiesse Power s.r.l., rappresentata e difesa
dagli avvocati Giuseppe Abbamonte, Angelo Clarizia, Giovanni Battista
Conte, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia, in Roma, via
Principessa Clotilde, n. 2;
contro
Ministero per i beni e le attività culturali,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la
quale è domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
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Regione Molise, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo
Colalillo, con domicilio eletto presso Clementino Palmiero, in Roma, via
Albalonga, n. 7; Associazione Italia Nostra, rappresentata e difesa
dall'avv. Luigi Medugno, con domicilio eletto presso il medesimo, in Roma,
via Panama, n. 58;
per l’ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato, sez.
VI, n. 1020/2010, resa tra le parti, concernente AUTORIZZAZIONE ALLA
REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI ENERGIA ELETTRICA DI FONTE
EOLICA.
Visto il ricorso in appello con i relativi
allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per
i beni e le attività culturali, della Regione Molise e dell’Associazione
Italia Nostra;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti
della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 maggio
2010 il consigliere Rosanna De Nictolis e uditi per le parti gli avvocati
D'Angiolella (per delega dell'avv. Abbamonte), Clarizia, Conte, Colalillo,
Medugno, nonché l’avvocato dello Stato Sabelli;
Ritenuto e considerato
in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierna ricorrente Essebiesse Power s.r.l.
(d’ora innanzi SBS) opera nel settore della produzione di energia da fonti
rinnovabili, e segnatamente si occupa di realizzazione e gestione di
impianti eolici.
1.1. In data 12 novembre 2004 SBS ha inoltrato alla
Regione Molise istanza di rilascio dell’autorizzazione unica (ai sensi
dell’art. 12, d.lgs. n. 387/2003), per la realizzazione di un impianto di
energia elettrica di fonte eolica da 32 MW da ubicarsi nei Comuni di
Cercepiccola, San Giuliano del Sannio e Vinchiaturo.
1.2. Dopo svariate
vicende amministrative, rimanendo inerte la Regione Molise nel rilascio
dell’autorizzazione unica, SBS ha proposto innanzi al Tar Molise azione
volta ad acclarare l’illegittimità del silenzio – inadempimento.
Il Tar
Molise, con sentenza n. 749/2006 ha ordinato all’Amministrazione di
provvedere.
1.3. Rimanendo ulteriormente inerte la Regione, a seguito
di ulteriore ricorso al Tar Molise, quest’ultimo con sentenza n. 749/2006
ha nominato un commissario ad acta con il compito di provvedere
sulla domanda di autorizzazione unica entro novanta giorni.
1.4. Il
commissario ad acta, con provvedimento n. 1000/CAA del 2 luglio
2007 ha autorizzato SBS a realizzare e gestire l’impianto.
1.5. Contro
l’autorizzazione unica rilasciata dal commissario ad acta e contro
la valutazione di compatibilità ambientale ha proposto ricorso al Tar per
il Molise l’Associazione Italia Nostra.
Con la sentenza n. 115/2009 il
Tar Molise ha accolto il ricorso proposto dall’Associazione Italia Nostra,
annullando l’autorizzazione unica rilasciata dal commissario ad
acta e il provvedimento di valutazione di impatto ambientale.
1.6.
Su appello di SBS, la sentenza è stata riformata con la decisione di
questo Consiglio di Stato 22 febbraio 2010 n. 1020, che ha fatto rivivere
i provvedimenti amministrativi annullati dal Tar.
1.7. Il Ministero per
i beni e le attività culturali – Direttore regionale di Campobasso, con
decreto 8 marzo 2010 ha inibito la ripresa e la prosecuzione dei lavori di
realizzazione dell’impianto eolico in questione, sul presupposto che con
d.m. 23 luglio 2009 (pubblicato in G.U. 20 agosto 2009) è stato sottoposto
a vincolo paesaggistico l’intero territorio dei Comuni di Cercepiccola, S.
Giuliano del Sannio e Cercemaggiore.
2. Ha proposto ricorso per
ottemperanza la SBS, lamentando che tale provvedimento è elusivo e
violativo del giudicato, in quanto il giudicato avrebbe fatto rivivere i
provvedimenti impugnati senza spazio per un riesercizio dell’azione
amministrativa.
3. Si sono costituiti in resistenza il Ministero
autore del provvedimento contestato e l’Associazione Italia Nostra. Si è
costituita per aderire al ricorso la Regione Molise.
4. Giova
anzitutto delimitare l’ambito del giudicato.
Oggetto del contendere nel
giudizio di cognizione era la legittimità o meno dell’autorizzazione unica
per l’impianto eolico, che valutava anche i profili paesaggistici in base
allo stato di fatto e di diritto all’epoca di adozione, nel 2007, quando
sull’area non vi era alcun vincolo paesaggistico.
Non si contendeva,
invece, della eseguibilità attuale di tale autorizzazione, e della sua
idoneità o meno attuale a far eseguire l’intervento, alla luce del
sopravvenuto d.m. 23 luglio 2009 che non formava oggetto del
contendere.
Nel giudizio di cognizione si poneva solo una questione di
legittimità dell’autorizzazione unica, non di sua eseguibilità.
Né il
d.m. del 2009 rilevava ai fini della valutazione dell’interesse
all’appello, atteso che comunque l’autorizzazione unica autorizzava
l’intervento sotto molteplici profili ulteriori rispetto a quello
paesaggistico, e che il d.m. del 2009 non impone un vincolo di
inedificabilità assoluta.
Su tale d.m., pertanto, il giudicato non si è
pronunciato non essendo esso oggetto del giudizio, e facendosi solo
questione di legittimità o illegittimità dell’autorizzazione unica
rilasciata in epoca ben anteriore a detto d.m.
5. Pertanto,
l’affermazione del giudicato invocata da parte ricorrente, e in
particolare la frase “rivivere i provvedimenti impugnati, non essendoci
spazio per un riesercizio dell’azione amministrativa” è formulata a
tutt’altri fini, e in particolare con riferimento al capo di sentenza di
primo grado secondo cui in sede di rinnovazione del procedimento
amministrativo occorreva tener conto di una sopravvenuta legge regionale.
Il giudicato statuisce che essendo riformata la sentenza del Tar e
rivivendo gli atti annullati, non vi è spazio per il riesercizio
dell’azione amministrativa, ovviamente avuto riguardo all’autorizzazione
unica.
6. Tanto considerato, il presente giudizio di ottemperanza è
chiamato a coprire uno spazio lasciato bianco dal giudicato, e afferente a
questione successiva, quella delle eseguibilità o meno, in concreto,
dell’autorizzazione unica rilasciata nel 2007, a seguito della
sopravvenienza del d.m. di vincolo nel 2009.
7. Per la soluzione
della questione non giova la tesi di parte appellante secondo cui tale
d.m. non è retroattivo perché nessuna sua disposizione ne afferma la
retroattività.
Infatti il d.m. si inserisce in una cornice normativa
primaria che ne chiarisce gli effetti, in quanto l’art. 139, d.lgs. n.
42/2004, dispone che sin dalla data di pubblicazione della proposta che dà
avvio al procedimento di imposizione del vincolo paesaggistico, si
producono gli effetti che derivano dal vincolo medesimo una volta imposto,
ai sensi del successivo art. 146, vale a dire la necessità di chiedere
l’autorizzazione paesaggistica.
7.1. Il quadro di fatto è dunque il
seguente:
a) è stata rilasciata un’autorizzazione unica nel 2007, con
valutazione anche dei profili paesaggistici, ma in un quadro normativo e
fattuale in cui l’area non era sottoposta a vincolo paesaggistico, sicché
l’autorizzazione unica non poteva assorbire e valere anche come
autorizzazione paesaggistica, all’epoca non necessaria;
b) in virtù del
sopravvenuto d.m. del 2009 occorre ora autorizzazione
paesaggistica.
7.2. Sul piano giuridico, occorre stabilire se il d.m.
del 2009 costituisca una sopravvenienza normativa opponibile a chi ha
ottenuto una autorizzazione unica sin dal 2007 e non ha potuto realizzare
l’intervento non per fatto proprio, ma perché destinatario di un ricorso
giurisdizionale, conclusosi in senso favorevole al titolare
dell’autorizzazione unica.
Nell’esegesi degli artt. 139 e 146, d.lgs.
n. 42/2004, si deve ritenere che il sopravvenuto vincolo paesaggistico non
è opponibile, e dunque non impone la richiesta di autorizzazione
paesaggistica:
a) per interventi edilizi che siano già stati
autorizzati sotto il solo profilo edilizio o anche sotto quello
paesaggistico in virtù di un precedente regime, e di cui sia già iniziata
l’esecuzione;
b) per interventi edilizi che siano già stati autorizzati
sotto il solo profilo edilizio o anche sotto quello paesaggistico in virtù
di un precedente regime, e per i quali l’esecuzione non sia iniziata nei
termini assegnati per fatto non imputabile al soggetto
autorizzato.
Invece, il sopravvenuto vincolo paesaggistico è
opponibile, e dunque impone la richiesta di autorizzazione
paesaggistica:
a) per interventi edilizi che non siano stati ancora
autorizzati nemmeno sotto il profilo edilizio;
b) per interventi
edilizi che siano già stati autorizzati sotto il solo profilo edilizio o
anche sotto quello paesaggistico in virtù di un precedente regime, e per i
quali l’esecuzione non sia iniziata nei termini assegnati per fatto
imputabile al soggetto autorizzato.
A tale soluzione interpretativa si
perviene sulla base di un dato letterale e di un dato sistematico.
Il
dato letterale si trae dall’art. 146, d.lgs. n. 42/2004, a tenore del
quale l’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e
“presupposto” del permesso di costruire o altro titolo abilitativo
edilizio. Anche nel regime precedente, si riteneva che il titolo
abilitativo edilizio fosse condizionato al rilascio del titolo
paesaggistico.
Data la portata condizionante del titolo paesaggistico
rispetto a quello edilizio, l’avvenuto rilascio del titolo edilizio
(ovviamente se legittimo) implica o che è stato già rilasciato il titolo
paesaggistico, o che questo non è necessario.
Sul piano sistematico,
l’art. 146 in commento deve coordinarsi con il principio della tutela
dell’affidamento; chi ha ottenuto un titolo edilizio (del quale è
condizione o presupposto il titolo paesaggistico o la non necessità di
esso), non può vedere rimessa in discussione la validità ed eseguibilità
del titolo edilizio per effetto del sopravvenuto vincolo
paesaggistico.
Di tale principio dell’affidamento in siffatta materia
si trae conferma dall’art. 15, comma 4, t.u. edilizia n. 380/2001, a
tenore del quale il permesso di costruire decade ex lege in caso di
contrastanti sopravvenienze urbanistiche (cui estensivamente devono
assimilarsi quelle paesaggistiche), salvo che i lavori siano già iniziati
e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.
All’ipotesi
di inizio dei lavori deve assimilarsi quella in cui l’inizio non vi sia
stato per factum principis non imputabile all’interessato, ove
risulti che i lavori sarebbero potuti legittimamente e tempestivamente
iniziare.
7.3. Alla luce di tale esegesi, si deve osservare che
l’intervento per cui è processo è stato autorizzato sin dal 2007.
Parte
ricorrente ha prodotto documentazione fotografica atta a dimostrare che i
lavori sono già iniziati e ampiamente in corso (risulta realizzata la base
della piattaforma con scavo e fondazioni oltre alla messa in sicurezza
della strada “Il Tratturo” e all’allestimento del
cantiere).
All’udienza odierna, su specifica domanda del Collegio,
parte ricorrente, con risposta raccolta a verbale, ha dichiarato che i
lavori sono iniziati dopo il rilascio dell’autorizzazione unica e sospesi
a seguito dell’ordinanza cautelare emessa dal Tar Molise, che ha sospeso
tale autorizzazione.
Tale circostanza di fatto non è stata contestata
dalle altre parti.
La circostanza di fatto è comunque non rilevante,
dovendosi equiparare al caso di lavori già iniziati prima dell’imposizione
del vincolo il caso di lavori che non sono potuti iniziare per factum
principis.
Nel caso di specie, dopo il rilascio dell’autorizzazione
unica i lavori avrebbe potuto essere conclusi prima dell’imposizione del
vincolo paesaggistico. Il ritardo nella conclusione dei lavori è
ascrivibile alla instaurazione di un giudizio da parte di
controinteressati alla realizzazione dell’intervento. Il giudizio si è
concluso nel senso della legittimità dell’autorizzazione unica. Pertanto,
il soggetto autorizzato va rimesso nella situazione di fatto e di diritto
esistente nel 2007 e il vincolo del 2009 non è ad esso opponibile.
7.4.
Giova anche considerare l’elaborazione giurisprudenziale in tema di
giudicato e sopravvenienze in materia edilizia-urbanistica (cui devono
assimilarsi quelle in materia paesaggistica).
Costituisce principio
consolidato quello secondo cui l’esecuzione del giudicato trova ostacolo e
limite nelle sopravvenienze di fatto e di diritto verificatesi
anteriormente alla notificazione della sentenza, restando irrilevanti solo
le sopravvenienze successive alla notificazione medesima; siffatto
orientamento è stato affermato soprattutto con riferimento alle
sopravvenienze in materia di edilizia e urbanistica, rispetto a
provvedimenti di diniego di concessione edilizia, annullati in sede
giurisdizionale, e ha la sua giustificazione nella circostanza che
l’interesse all’esecuzione del giudicato in materia edilizia-urbanistica
deve essere mediato con l’interesse generale al rispetto dei nuovi assetti
in materia nel frattempo intervenuti; più in generale, può affermarsi che
le sopravvenienze di fatto e di diritto anteriori alla notifica della
sentenza costituiscono un ostacolo e un limite all’esecuzione del
giudicato laddove le stesse comportino un diverso assetto dei pubblici
interessi che sia inconciliabile con l’interesse privato salvaguardato dal
giudicato; ove siffatta inconciliabilità non vi sia, deve invece darsi
piena espansione alla regola secondo cui la durata del processo non deve
andare in danno della parte vittoriosa, e la parte vittoriosa ha diritto
all’esecuzione del giudicato in base allo stato di fatto e di diritto
vigente al momento dell’adozione degli atti lesivi caducati in sede
giurisdizionale (Cons. St., sez. VI, 22 ottobre 2002 n. 5816).
Il d.m.
del 2009 costituisce una sopravvenienza anteriore al
giudicato.
L’applicazione dei suindicati principi giurisprudenziali al
caso di specie comporta due corollari.
Il primo corollario è che il
d.m. del 2009 potrebbe rilevare come sopravvenienza normativa se
comportasse un diverso assetto dei pubblici interessi radicalmente
inconciliabile con l’assetto di interessi come cristallizzato nel
provvedimento di autorizzazione unica del 2007 e come valutato dal
giudicato; tale radicale inconciliabilità non si ravvisa per due ordini di
ragioni: perché il vincolo imposto nel 2009 è relativo e non assoluto, e
perché la compatibilità paesaggistica dell’intervento è stata comunque già
valutata favorevolmente nel 2007; come statuito dal citato precedente, in
difetto di radicale inconciliabilità della sopravvenienza con l’assetto
precedente, deve darsi piena espansione al principio secondo cui la durata
del processo non deve andare in danno di chi ha ragione, sicché il
giudicato si esegue in base allo stato di fatto e di diritto vigente
all’epoca del provvedimento amministrativo sottoposto a processo;
Il
secondo corollario è che il d.m. del 2009 potrebbe rilevare come
sopravvenienza normativa ove venissero in questione interessi pretensivi e
dunque la necessità di un riesercizio dell’azione amministrativa in virtù
del giudicato, riesercizio nell’ambito del quale andrebbero considerate le
sopravvenienze normative. Infatti la giurisprudenza sulla rilevanza delle
sopravvenienze in materia edilizia-urbanistica si è formata in relazione
ai casi di interessi pretensivi (illegittimi dinieghi di titoli
edilizi).
Nel caso di specie viene invece in considerazione un
interesse oppositivo, perché il titolo abilitativo era stato rilasciato ed
è stato attaccato da terzi in giudizio; a fronte di un giudicato che
respinge l’attacco al provvedimento amministrativo e ne statuisce la
legittimità, non c’è spazio per un riesercizio né per un ulteriore
esercizio dell’azione amministrativa. L’interessato va rimesso nello stato
di fatto e di diritto vigente alla data di adozione del provvedimento
originario.
8. Alla luce di quanto esposto, il giudicato di cui si
chiede l’esecuzione, riconoscendo la legittimità del provvedimento di
autorizzazione unica, e rimettendo l’interessato nello stato di fatto e di
diritto vigente nel 2007, comporta l’inopponibilità, ai fini della
realizzazione dell’intervento, del sopravvenuto d.m. del 2009.
Per
l’effetto, il provvedimento inibitorio adottato nel 2010 deve essere
considerato violativo del giudicato e pertanto nullo.
9. Le spese
di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico del Ministero e
della società Italia Nostra e in favore della società ricorrente nella
misura di euro tremila (3.000) a carico del Ministero e di euro duemila
(2.000) a carico di Italia Nostra. Le spese di lite vanno invece
compensate in relazione alla Regione Molise.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(sezione VI), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo
accoglie e per l’effetto dichiara nullo per violazione del giudicato il
decreto 8 marzo 2010 del Ministero per i beni e le attività
culturali.
Compensa le spese tra la ricorrente e la Regione Molise;
condanna il Ministero per i beni e le attività culturali e l’associazione
Italia Nostra al rimborso delle spese e onorari di lite nei confronti
della ricorrente, nella misura, rispettivamente, di euro tremila e di euro
duemila.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
giorno 25 maggio 2010 con l'intervento dei Signori:
Giuseppe
Barbagallo, Presidente
Rosanna De Nictolis, Consigliere,
Estensore
Roberto Garofoli, Consigliere
Manfredo Atzeni,
Consigliere
Claudio Contessa, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/06/2010
(Art. 55, L.
27/4/1982, n. 186)
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