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| n. 6 -2010 - © copyright |
CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 8 giugno 2010 n. 3589
Pres. L. Maruotti – Est. S. Cacace
Comune di Desenzano del Garda (Avv.ti G. Barbara, G. Ramadori e D. Bezzi) c/
Bingo Rosso s.r.l. (Avv. G. Malinconico) e altri. |
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1. Processo amministrativo – Sentenza primo grado – Soccombenza P.A. – Esecuzione – Riserva d’impugnazione – Omissione - Acquiescenza – Non sussiste – Ragione.
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2. Urbanistica ed edilizia – Zonizzazione – Destinazioni d’uso - Modifica – Ammissibilità – Presupposti - Verifica stato luoghi – Coerenza con mutamento disciplina – Necessità.
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3. Urbanistica ed edilizia – Scelte urbanistiche – Motivazione più puntuale – Obbligatorietà – Casi specifici – Individuazione.
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1. La spontanea esecuzione della pronunzia di primo grado, da parte della Pubblica amministrazione, anche quando la riserva d'impugnazione non venga dalla medesima resa nota, non comporta acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 329 del c.p.c. ed all'art. 28 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, trattandosi di mero adempimento di un ordine giudiziale e quindi di un comportamento posto in essere in esecuzione della sentenza di primo grado non sospesa dal Consiglio di Stato e che conserva la sua naturale esecutività
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2. L’Amministrazione può modificare in ogni tempo la divisione in zone del territorio e le destinazioni in esse ammissibili (nella logica della L.R. n. 1/2001 della Lombardia, quelle non ammissibili), avendo come unico canone quello di una verifica dello stato dei luoghi, le cui caratteristiche oggettive devono essere coerenti con il mutamento di disciplina.
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3. In materia di scelte urbanistiche, l'obbligo di motivare sussiste allorquando la pubblica amministrazione, con le scelte effettuate, produca una lesione di posizione tutelate, come aspettative qualificate o particolari affidamenti in favore di soggetti le cui posizioni sono meritevoli di specifiche considerazione, mentre l'obbligo di una più puntuale motivazione delle scelte urbanistiche compiute con la variante di piano regolatore sussiste, in particolare, solo in casi specifici, quali il superamento degli standards minimi, l'esistenza in favore del privato di giudicati favorevoli ovvero la presenza di accordi con l'ente locale, aventi ad oggetto convenzioni di lottizzazione. Tali evenienze, in specie, sono individuate dalla giurisprudenza: 1) nella lesione dell'affidamento qualificato del privato derivante da convenzione di lottizzazione approvata; 2) negli accordi di diritto privato fra comune e proprietari delle aree; 3) nelle aspettative nascenti da giudicati di annullamento di dinieghi di concessioni edilizie o del silenzio rifiuto su una domanda di concessione; 4) nella modificazione in zona agricola della destinazione di un'area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 8802 del 2003, proposto da:
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Comune di Desenzano del Garda, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Barbara, Giuseppe Ramadori e Domenico Bezzi, con domicilio eletto presso Giuseppe Ramadori, in Roma, via Marcello Prestinari, 13;
contro
Bingo Rosso S.r.l., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Malinconico, con domicilio eletto presso Giovanni Malinconico, in Roma, via delle Tre Madonne, 20;
nei confronti di
Regione Lombardia e Ministero dell'Economia e delle Finanze, costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
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Condominio Augello, Immobiliare Carducci S.r.l., Nembrini Marco in Q. di Amm. Un. e L.R. Immobiliare Carducci, non costituitisi in giudizio.
e con l'intervento di
ad opponendum:
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Società Tom e Co Srl, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Luppi e Guido Romanelli, con domicilio eletto presso Guido Romanelli, in Roma, via Pacuvio, 34;
per la riforma della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - SEZ. STACCATA
DI BRESCIA n. 00314/2003, resa tra le parti, concernente RILASCIO
CONCESSIONE EDILIZIA PER RISTRUTTURAZIONE A SALA
BINGO.
Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellata società;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lombardia e del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Visto che non si sono costituiti in giudizio gli altri soggetti intimati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive domande e difese;
Vista l’Ordinanza n. 5606/2003, pronunciata nella Camera di Consiglio del giorno 16 dicembre 2003, di reiezione della domanda di sospensione dell’esecuzione della sentenza appellata;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta, alla pubblica udienza del 9 aprile 2010, la relazione del Consigliere Salvatore Cacace;
Uditi, alla stessa udienza, l’avv. Fausto Buccellato, in sostituzione dell’avv. Giuseppe Ramadori, per il Comune di Desenzano del Garda, l’avv. Isabella Corsini dello Stato per il Ministero dell’Economia e delle Finanze e per la Regione Lombardia e l’avv. Guido Romanelli per l’interveniente ad opponendum, nessuno essendo comparso per l’appellata;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. – In data 24 settembre 2001 l’odierna appellata chiedeva al Comune di Desenzano del Garda il rilascio di concessione edilizia per la ristrutturazione di un immobile da essa condotto in locazione, ubicato all’interno della zona omogenea « B », da adibirsi a sala gioco ( bingo ) e ristorazione per un numero di 376 posti.
Il procedimento amministrativo per il rilascio del titolo concessorio è stato caratterizzato, fra il 5.11.2001 ed il 26.11.2001, da una serie di esami del progetto da parte della Commissione Edilizia Comunale, con richieste di integrazione documentale e relativi adempimenti da parte della Società richiedente.
Con deliberazione n. 132 in data 20 dicembre 2001, dopo che in data 17 dicembre 2001 l’istante aveva provveduto alla integrazione documentale richiestale con nota del Responsabile dell’Ufficio Tecnico in data 6 dicembre 2001 e dopo che lo stesso Responsabile con nota in data 20 dicembre 2001 aveva rilevato la perdurante carenza della documentazione presentata anche in virtù della nuova soluzione delle sistemazioni superficiali da ultimo individuata dall’istante, il Consiglio Comunale provvedeva all’interpretazione autentica ( ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. b), della L.R. n. 23/1997 ) degli artt. 17 e 18 delle NN.TT.A. del P.R.G., prevedendo in particolare, per quanto riguarda la zona “B” residenziale di completamento nella quale si colloca il fabbricato oggetto dell’indicata istanza, l’esclusione, tra le altre, di attività quali “discoteche, sale musicali, disco bar, sale bingo e sale da gioco”.
Avverso tale deliberazione, nonché avverso la successiva nota del Responsabile dell’Ufficio Tecnico in data 3 gennaio 2002 con la quale si comunicava alla società interessata l’esigenza di risottoporre la pratica all’esame della Commissione edilizia ai fini della rivalutazione della conformità dell’intervento alla normativa urbanistico-edilizia alla luce della sopravvenuta deliberazione interpretativa, l’interessata insorgeva con ricorso proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione staccata di Brescia, chiedendone l’annullamento e chiedendo altresì sia l’accertamento dell’intervenuto rilascio della concessione edilizia sulla base della comunicazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico in data 6 dicembre 2001, sia il risarcimento dei danni subiti.
Il Comune di Desenzano del Garda, con successive deliberazioni di Consiglio Comunale n. 29 del 22.2.2002 e n. 32 del 25.2.2002 disponeva, rispettivamente, la revoca della deliberazione interpretativa n. 132/2001 ( delib. nr. 29 ) e l’adozione di variante semplificata al PRG individuando, ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 1/2001, le destinazioni d’uso non ammissibili nelle zone omogenee A e B e nelle zone comprese all’interno del centro storico ( delib. nr. 32 ).
Con quest’ultima deliberazione venivano in particolare modificati gli artt. 17 e 18 delle NTA del PRG, prevedendo, nelle zone A e B, alcune destinazioni d’uso non ammissibili, fra le quali “Discoteche, sale da ballo, sale giochi a tema (tipo Bingo), incompatibili con la residenza in quanto attività di forte richiamo e concentrazione di utenza che si svolgono in zone non idonee e non attrezzate per tali funzioni extra residenziali”.
Avverso tali deliberazioni, nonché avverso la nota del Responsabile dell’Ufficio Tecnico in data 5 marzo 2002 con la quale si comunicava all’interessata che la pratica sarebbe stata nuovamente sottoposta all’esame della Commissione Edilizia per acquisirne il parere in ordine alla necessità di applicazione della misura di salvaguardia di cui all’art. 1 della legge n. 1902/1952 per contrasto dell’istanza di concessione con la variante da ultimo adottata, la stessa insorgeva con motivi aggiunti al ricorso originario, deducendone l’illegittimità ed insistendo sulle domande già proposte di accertamento e risarcimento dei danni.
Il T.A.R., con la sentenza indicata in epigrafe:
- ha dichiarato la cessazione della materia del contendere quanto all’impugnazione della deliberazione consiliare n. 132/2001, recante interpretazione autentica degli artt. 17 e 18 delle NN.TT.A. del P.R.G., stante la sopravvenuta revoca della deliberazione stessa ad opera della successiva deliberazione consiliare n. 29/2002;
- ha dichiarato nulla, per indeterminatezza dell’oggetto del ricorso, l’azione di annullamento della deliberazione n. 29/2002 anzidetta;
- ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione della nota del Responsabile dell’Ufficio Tecnico in data 3 gennaio 2002, trattandosi di “atto endo procedimentale i cui effetti sono cessati con gli sviluppi successivi del procedimento amministrativo” ( pag. 10 sent. );
- ha respinto l’istanza rivolta all’accertamento della sussistenza dei caratteri di provvedimento di rilascio della concessione edilizia nella nota del Responsabile dell’Ufficio Tecnico in data 6 dicembre 2001;
- ha accolto il ricorso sia nella parte impugnatoria diretta avverso la deliberazione del Consiglio Comnunale n. 32/2002 recante adozione di variante semplificata al P.R.G., sia quanto alla pretesa risarcitoria.
Contro tali ultime statuizioni è insorto, con l’atto di appello all’esame, il Comune di Desenzano del Garda, deducendo preliminarmente l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso originario e l’inammissibilità dell’impugnazione della variante in toto, e contestando poi la sussistenza sia dei motivi ( di sviamento di potere, carenza e contraddittorietà della motivazione ) ritenuti fondati dal T.A.R., sia dei presupposti per l’accoglimento della domanda risarcitoria.
Si è costituita in giudizio, per resistere, l’appellata.
Si sono altresì costituiti la Regione Lombardia ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Non si sono costituiti i soggetti privati intimati.
E’ intervenuta e si è costituita nel presente grado d’appello la società cessionaria del credito vantato dall’appellata nei confronti del Comune di Desenzano in relazione alla dispiegata azione risarcitòria.
2. – Con Ordinanza n. 5606/2003, pronunciata nella Camera di Consiglio del giorno 16 dicembre 2003, è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione della sentenza appellata.
Con memoria in data 29 marzo 2010 l’appellante adduce ulteriori argomenti a sostegno del proposto appello.
La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione alla udienza pubblica del 9 aprile 2010.
3. – Quanto, preliminarmente, all’intervento a sostegno della posizione dell’appellata dispiegato nel presente grado di giudizio dalla società cessionaria del credito vantato da questa nei confronti del Comune per effetto della sentenza impugnata, lo stesso è suscettibile di trovare disciplina nelle disposizioni dettate dal codice di procedura all’art. 111, che, com'è noto, attribuisce rilievo processuale alla successione a titolo particolare nel diritto controverso avvenuta in causa, tanto da legittimare l'intervento del cessionario anche in appello.
Giova precisare che, secondo l'autorevole orientamento della giurisprudenza, il rilievo processuale e sostanziale della cessione del credito è ammesso espressamente dalla legge con l'art. 111 cod. proc. civ., anche quando la cessione intervenga nelle successive fasi del giudizio.
Invero, secondo il disposto dell'art. 111 c.p.c., nel cui paradigma la vicenda deve essere collocata, se durante il processo si verifica successione nel diritto controverso a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie, salva la facoltà attribuita al successore a titolo particolare d'intervenire nel processo a mente del comma 3 della suddetta disposizione processuale ( Cass. Civ., sez. I, 22 ottobre 2009, n. 22424 ).
E’ pacifico, poi, che l'art. 111 c.p.c. è applicabile anche nel processo amministrativo, in difetto di una specifica disciplina (C. Stato, sez. V, 18 marzo 1998, n. 320; C. Stato, sez. V, 20 giugno 1994, n. 701; C. Stato, sez. IV, 1 febbraio 1994, n. 92; da ultimo, Cons. St., VI, 22 ottobre 2009, n. 6478).
In ogni caso, anche a prescindere dalla disciplina della successione a titolo particolare recata dall’art. 111 anzidetto, nel processo amministrativo è comunque indiscussamente ammesso l’intervento ad adiuvandum, la cui finalità è proprio di sostenere le ragioni del ricorrente, se ed in quanto l’interveniente risulti titolare di un interesse di fatto dipendente da quello azionato in via principale o ad esso accessorio, che gli consente di ritrarre un vantaggio indiretto e riflesso dall'accoglimento del ricorso (Cons. Stato, IV, 28 aprile 2006, n. 2394; da ultimo, Cons. St., V, 3 dicembre 2009, n. 7589); ed un tale interesse è innegabilmente riconoscibile in capo all’odierna interveniente.
4. – Proseguendo nell’esame delle questioni preliminari, è da disattendere l’eccezione, formulata dalle resistenti, di inammissibilità dell’appello per asserita intervenuta acquiescenza, che le stesse fondano sulla circostanza della manifestazione, da parte del Comune ed in epoca successiva alla pronuncia di primo grado, dell’intenzione di adempiere l’obbligazione di risarcimento del danno dalla sentenza stessa nascente senza formulazione di alcuna riserva.
Si è ritenuto, invero, da parte di questo Consiglio, che la spontanea esecuzione della pronunzia di primo grado, da parte della Pubblica amministrazione, anche quando la riserva d'impugnazione non venga dalla medesima resa nota, non comporta acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 329 del c.p.c. ed all'art. 28 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, trattandosi di mero adempimento di un ordine giudiziale e quindi di un comportamento posto in essere in esecuzione della sentenza di primo grado non sospesa dal Consiglio di Stato e che conserva la sua naturale esecutività ( Consiglio Stato , sez. IV, 18 dicembre 2008 , n. 6368; v., da ultimo, Cons. St., V, 29 dicembre 2009, n. 8997 ).
Se ciò è stato ritenuto per sancire la possibilità dell'Amministrazione di impugnare sentenze eseguite, a fortiori deve ritenersi che la mera manifestazione di volontà di adeguamento, da parte dell'Amministrazione soccombente, alle statuizioni della sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non si configura come un comportamento idoneo ad escludere l'ammissibilità dell'impugnazione, salvo che non emergano significativi elementi di una inequivoca volontà di accettare la decisione ( ex plurimis, C.d.S., sez. IV, 19 maggio 2008, n. 2299; 5 settembre 2007, n. 4644; 8 giugno 2007, n. 3028; sez. V, 31 gennaio 2007, n. 404; da ultimo, Cons. St., V, 12 giugno 2009, n. 3750 ), non rilevabili, nel caso di specie, dalla attività ricognitiva dalla stessa posta in essere ai fini della acquisizione dei dati necessarii per la determinazione dell’importo dovuto in forza di quanto statuito a pag. 17 della sentenza di primo grado; una tale attività rappresenta infatti un comportamento necessitato, che può risultare fondato anche sulla mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese di un giudizio di esecuzione della sentenza stessa e le connesse responsabilità, così impedendo un più grave pregiudizio.
5. – Venendo al proposto appello, palesemente infondata è l’eccezione di improcedibilità del ricorso originario per sopravvenuta carenza di interesse, che parte appellante fonda sulla circostanza che “dopo l’adozione della variante al P.R.G. di cui alla deliberazione 25.2.2002 n. 32, recante l’individuazione, nel corpo degli artt. 17 e 18 delle N.T.A., delle destinazioni d’uso non ammissibili nelle zone omogenee A e B ed in quelle comprese all’interno del centro storico, il Consiglio Comunale di Desenzano d/G, con deliberazione 9.4.2002 n. 73 … ha adottato altra variante volta ad adeguare lo strumento urbanistico alla normativa sul commercio … reiterando per le relative zone A, B e centro storico le medesime disposizioni relative alle destinazioni non ammesse già censurate … con il ricorso introduttivo” ( pag. 8 app. ); eccezione poi estesa, in sede di memoria conclusiva, in relazione alla circostanza che “anche il P.R.G. oggi vigente … conferma la preclusione de qua, mentre vale la pena di precisare che, nelle more del giudizio di primo grado, il Consiglio Comunale provvedeva all’approvazione definitiva della deliberazione n. 32/2002” ( pagg. 2-3 mem. ).
La declaratoria di improcedibilità di un ricorso giurisdizionale per sopravvenuta carenza di interesse può derivare, infatti, o da un mutamento della situazione di fatto o di diritto presente al momento della presentazione del ricorso, che faccia venire meno l'effetto del provvedimento impugnato, ovvero dall'adozione, da parte dell'Amministrazione, di un provvedimento, che, idoneo a ridefinire l'assetto degli interessi in gioco, pur senza avere alcun effetto satisfattivo nei confronti del ricorrente, sia tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della sentenza ( cfr. Cons. St., Sez. IV, 11 aprile 2007, n. 1684; da ultimo, Cons. St., V, 5 marzo 2010, n. 1280 ); in ciò distinguendosi dalla cessazione della materia del contendere, che si verifica allorquando l'Amministrazione, in pendenza del giudizio, annulli o comunque riformi in maniera satisfattoria per il ricorrente il provvedimento amministrativo contro cui è stato proposto il ricorso ( cfr. art. 23, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 ).
Ai fini della declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, non è possibile, in particolare, dar rilievo alla semplice possibilità, occorrendo piuttosto che vi sia la certezza, della mancanza di utilità dell'eventuale sentenza, ovverossia la certezza che, anche nel caso in cui l'atto impugnato abbia comunque cessato di produrre i suoi effetti per essere stato sostituito da altro identico recante i medesimi effetti lesivi ( come appunto qui prospettato dal Comune con la sua eccezione ), il processo non possa per nessun motivo produrre un risultato utile per il ricorrente.
Nella specie, tale certezza risulta del tutto mancante, in quanto l’adozione di atti pianificatòrii nuovi e sostitutivi dei precedenti non vale ad escludere la sussistenza dell’interesse per i consequenziali effetti risarcitòrii in relazione ai danni medio tempore eventualmente verificatisi ( Cons. St., IV, 13 gennaio 2010, n. 50 ); né, com’è noto, la mancata impugnazione della delibera di approvazione di un piano regolatore generale o sua variante comporta cessazione di interesse al ricorso presentato avverso l’atto di adozione, il cui eventuale accoglimento ha effetti travolgenti dell’atto consequenziale di approvazione, a meno che questa non comporti modifiche delle prescrizioni e previsioni impugnate ( Cons. St., IV, 6 maggio 2003, n. 2386; da ultimo, Cons. St., IV, n. 50/2010, cit. ).
6. - Nel mérito, assorbita l’eccezione di inammissibilità dell’operata impugnazione della variante in toto, l’appello è fondato, non potendo condividersi l’impostazione della sentenza impugnata, secondo cui la volontà dichiarata dall’Amministrazione Comunale in sede di adozione della impugnata deliberazione consiliare n. 32/2002 “ha in realtà dissimulato l’esigenza di contrastare, con tutti i mezzi urbanistici disponibili, la realizzazione della sala Bingo da parte della ricorrente” (pagg. 13 – 14 sent.).
7. – Con riguardo, invero, alla ritenuta incompletezza della variante “rispetto alle previsioni di adeguamento imposte dalla L.R. n. 1 del 2001”, che varrebbe secondo il Giudice di primo grado a renderla “una variante specifica e circoscritta” del PRG “sia per finalità che per oggetto di riferimento interferente con una ben precisa concessione edilizia” ed a configurarne i contenuti come “sintomatici dell’effettiva urgente esigenza di porre un limite all’apertura della sala Bingo” (pagg. 14 – 15 sent.), valga rilevare che nella controversia in esame si tratta di stabilire i corretti parametri applicativi della legge della Regione Lombardia 15.1.2001, n. 1, che, all'art. 1, nel recare la disciplina dei mutamenti di destinazione d’uso di immobili o di loro parti, prevede che i Comuni indichino nello strumento urbanistico le destinazioni d'uso non ammissibili nelle diverse aree omogenee ( comma 2 ) e definiscano nello strumento urbanistico le necessarie variazioni del fabbisogno di standards relativamente ai mutamenti d'uso ammissibili attuati con opere edilizie, ovvero anche non comportanti la realizzazione di tali opere, se riferiti ad uso commerciale "non costituente esercizio di vicinato" ( comma 3 ).
Non è in discussione che la legge regionale citata abbia segnato il passaggio ad un nuovo criterio di individuazione delle destinazioni d'uso compatibili con le destinazioni principali di zona; si passa, invero, da un criterio fondato, secondo la disciplina previgente derivata dal D.M 2 aprile 1968, sulla generalizzata presunzione di incompatibilità mediante l'indicazione specifica delle destinazioni compatibili e perciò ammesse ( onde ne derivava che venivano considerate incompatibili tutte quelle non indicate come ammesse ) ad un criterio fondato sulla generalizzata presunzione di compatibilità, cioè mediante l'individuazione, attraverso l'indicazione specifica, di quelle non ammesse, onde tutte le altre debbono ritenersi consentite (Cons. St., IV, 28 dicembre 2006, n. 8049).
Dove, peraltro, la sentenza impugnata non è condivisibile è nella esclusione, che la stessa pone alla facoltà per il Comune di intervenire in materia con varianti parziali, limitate, cioè ( come appunto nella fattispecie deliberato dal Comune di Desenzano del Garda ), ad attuare il nuovo criterio, ispirato ad introdurre nel p.r.g. l'individuazione delle destinazioni d'uso urbanistiche non ammesse rispetto a quella principale di zona, soltanto per alcune zone ( nella fattispecie, quelle “A” di interesse storico-ambientale e “B” residenziali di completamento, che, secondo le incontestate affermazioni dell’atto di appello, rappresentano “una fetta notevole del territorio desenzanese” ).
Va sottolineato, invero, in proposito che l’Amministrazione può modificare in ogni tempo la divisione in zone del territorio e le destinazioni in esse ammissibili ( nella logica della L.R. n. 1/2001 della Lombardia, quelle non ammissibili ), avendo come unico cànone quello di una verifica dello stato dei luoghi, le cui caratteristiche oggettive devono essere coerenti con il mutamento di disciplina (Cons. St., IV, 13 gennaio 2010, n. 50).
Risulta, pertanto, estremamente ampio lo spazio di discrezionalità, di cui gode il Comune, non solo nel procedere a ridisciplinare solo alcune zone ( come nella fattispecie appunto avvenuto ), ma addirittura, sempre nella logica della L.R. n. 1/2001 lombarda in considerazione, di escludere alcune zone dalla definizione degli interventi ( ovverossia dei mutamenti di destinazione d’uso ) non ammissibili, di cui all’art. 1, comma 2, della citata legge regionale, applicandosi, in tale ultima ipotesi, il chiaro enunciato dell’ultimo periodo del comma 2 citato, che prescrive che “in tutti gli altri casi il mutamento di destinazione d’uso è ammesso”.
Orbene, nella fattispecie all’esame, le giuste ragioni di limitazione della nuova disciplina solo ad alcune zone sono chiaramente evincibili dalle premesse della stessa deliberazione oggetto del giudizio ( oltre che dalla relazione di proposta dell’Assessore ), con il diffuso ed analitico richiamo alle esigenze di preservazione e tutela delle zone “più sensibili a mutamenti incompatibili con il loro assetto consolidato sia sotto il profilo urbanistico … che sotto il profilo delle destinazioni d’uso … ” (così la citata relazione), che dà sufficientemente e logicamente conto della ritenuta necessità di un intervento “in via prioritaria” in materia di destinazioni d’uso non ammissibili nelle zone omogenee “A”, nelle zone comprese nel perimetro del centro storico e nelle zone omogenee “B”.
Tràttasi, invero, di un intervento sulle NN.TT.A. disciplinanti tali zone frutto di quell’ampia discrezionalità, di cui godono le Amministrazioni nel definire le regole dell’utilizzazione delle singole parti del territorio, riconosciuto costantemente dalla giurisprudenza ( Cons. St., IV, 31 luglio 2009, n. 4847 ), che non risulta ( e nulla, per vero, è stato dedotto in tal senso dall’originaria ricorrente ) manifestamente incompatibile con le caratteristiche oggettive del territorio stesso e che, se pur parziale ( ma s’è già detto della discrezionalità specificamente spettante al Comune in punto estensione della facoltà d’individuazione prevista dal veduto comma 2 ), si rivela comunque di ampio respiro quanto all’àmbito applicativo, sì da sfuggire a vizii macroscopici di incongruità e, soprattutto, di sviamento, sui quali il Giudice di primo grado ha fondato la sua pronuncia di annullamento.
La scelta, poi, di limitare l’azione pianificatoria consentita dalla L.R. n. 1/2001 alla disciplina prevista dal comma 2 del relativo art. 1, rinviando all’adozione di successivo e distinto provvedimento l’adozione dell’ulteriore variante semplificata prevista dal comma 3 dello stresso art. 1, non vale parimenti a viziare l’esercizio del potere di conformazione urbanistica della cui legittimità qui si discute, dal momento che l’indicazione prevista dal comma 3 presuppone sì l’esercizio del potere di individuazione delle destinazioni d’uso non ammissibili (esercitato, come s’è visto, congruamente con la contestata deliberazione), ma senza che nessun elemento logico-giuridico consenta d’interpretare la norma di riferimento nel senso, fatto proprio dal T.A.R., che le scelte di cui al comma 3 debbano essere adottate contestualmente a quelle di cui al comma 2.
La seconda scelta, in definitiva, presuppone la prima, ma non può essere esclusa la possibilità di un’introduzione differenziata nel tempo delle relative discipline, anche alla luce del diverso lavoro analitico e ricognitivo degli elementi di fatto, necessario a fini istruttòrii per l’adozione dell’una e dell’altra variante.
La variante in questione si è peraltro legittimamente inquadrata in un processo di revisione generale dello strumento fondamentale tra le aree comprese nell'intero territorio, per rendere possibile l'attuazione del disegno complessivo per fasi temporali differite attraverso “varianti specifiche”, di cui danno ben conto gli obiettivi da raggiungere nel campo del generale assetto della gestione del territorio, risultanti dalla pregressa deliberazione della Giunta Comunale n. 55/2001 versata in atti.
Nell'esercizio della propria competenza in tema di gestione del territorio, pertanto, il Comune - come si è sopra osservato – ha correttamente agito con lo strumento della nuova disciplina dei cambi di destinazione d’uso non ammissibili nelle zone del territorio di cui si tratta, rinviando ad una diversa fase istruttoria e procedimentale la valutazione e l’eventuale integrazione degli standards presenti sul territorio, per il caso in cui gli assetti originarii finiscano per subire, per effetto dei mutamenti di destinazione d’uso ammissibili, variazioni di rilievo ( come nel caso in cui una zona a prevalente vocazione abitativa finisca per trasformarsi - fenomeno non raro in aree centrali dei nuclei urbani - in zona ad uso prioritario di tipo direzionale, con esigenze diverse, ad esempio, in tema di parcheggi ed altri servizi connessi ).
Neppure sussiste, ancora, la lesione, pure ravvisata dal T.A.R., di una “fondata aspettativa”, in capo alla originaria ricorrente, a vedersi attribuito il titolo concessorio il cui rilascio è risultato precluso da detta nuova disciplina, dal momento che, se pure è vero che all’ésito dell’ennesima integrazione documentale effettuata in data 8 gennaio 2002 il progetto della ricorrente aveva alfine ottenuto parere favorevole da parte della Commissione Edilizia nella seduta del 25 febbraio 2002 (antecedente all’adozione della nuova preclusiva disciplina) sotto il profilo sia paesaggistico che urbanistico-edilizio, tale situazione non vale comunque a configurare in capo all’interessata una posizione tutelata come aspettativa qualificata, suscettibile di dar luogo a particolari affidamenti, tali da divenire meritevoli, come assume il T.A.R., di specifica considerazione in sede di adozione delle contestate scelte urbanistiche.
Per giurisprudenza pacifica, in materia di scelte urbanistiche, l'obbligo di motivare sussiste invero allorquando la pubblica amministrazione, con le scelte effettuate, produca una lesione di posizione tutelate, come aspettative qualificate o particolari affidamenti in favore di soggetti le cui posizioni sono meritevoli di specifiche considerazione ( Cons. St., Sez. V, 6 febbraio 2007, n. 501 ).
L'obbligo per l'Amministrazione di una più puntuale motivazione delle scelte urbanistiche compiute con la variante di piano regolatore sussiste in particolare solo in casi specifici, quali il superamento degli standards minimi, l'esistenza in favore del privato di giudicati favorevoli ovvero la presenza di accordi con l'ente locale, aventi ad oggetto convenzioni di lottizzazione (Cons. St., sez. IV, 30 dicembre 2008, n. 6600; Cons. St., sez. IV, 9 giugno 2008, n. 2837).
Tali evenienze, in specie, sono individuate dalla giurisprudenza: 1) nella lesione dell'affidamento qualificato del privato derivante da convenzione di lottizzazione approvata; 2) negli accordi di diritto privato fra comune e proprietari delle aree; 3) nelle aspettative nascenti da giudicati di annullamento di dinieghi di concessioni edilizie o del silenzio rifiuto su una domanda di concessione; 4) nella modificazione in zona agricola della destinazione di un'area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo ( Cons. St., Sez. IV, 19 febbraio 2007, n. 861).
Nella specie, non si configura alcun obbligo specifico di motivazione delle scelte effettuate dal Comune in sede di approvazione della variante de qua, a dar conto della quale valgono, sotto il profilo della sufficienza della motivazione, i criterii generali risultanti dalla relazione dell’Assessore proponente, dai quali ( oltre che, come s’è già detto, dalle stesse premesse della deliberazione in questione, ulteriormente “arricchite” nella motivazione riguardante specificamente l’inammissibilità di discoteche, sale da ballo, sale giochi e sale giochi a tema, dall’annotazione che la ragione specifica della loro incompatibilità con la residenza è individuata nel “forte richiamo e concentrazione d’utenza che sai svolgono prevalentemente negli orarti notturni in zone non idonee e non attrezzate per tali funzioni extra residenziali” ), da cui emergono in maniera adeguata i motivi di pubblico interesse, che giustificano sia l’elencazione dei cambi di destinazione non ammissibili nelle specifiche zone interessate ( come s’è detto includenti un ambito rilevante del territorio comunale ), sia l’opzione per un intervento di normazione prioritariamente rivolto solo a talune zone.
In definitiva, il contestato esercizio del potere derivante al Comune dal disposto dell’art. 1 della L.R. n. 1/2001 lombarda appare connotato da razionalità, equilibrio ed imparzialità e non emergono né dal procedimento ( iniziato con avviso in data 31 dicembre 2001 quando la pratica edilizia presentata dall’odierna appellata circa tre mesi prima era ben lungi dal potersi ritenere definita, come del resto risulta dalla nota del Responsabile dell’Ufficio Tecnico in data 20 dicembre 2001 versata in atti ), né dal suo atto conclusivo ( la cui adozione a distanza di tredici mesi dall’entrata in vigore della citata legge regionale non è di per sé significativa di alcun particolare ritardo o sviamento dell’attività amministrativa da parte del Comune, se si tiene conto che nessun obbligo e tantomeno un qualche termine la legge pone ai Comuni per l’adeguamento alle disposizioni regionali, una interpretazione costituzionalmente orientata della citata legge portando peraltro ad escludere che la Regione possa imporre ai Comuni la sottoposizione dei mutamenti di destinazione d’uso ad una specifica disciplina ) quell’intento specifico di frustrazione dell’aspettativa ( come s’è visto, di mero fatto ), che il Giudice di primo grado ha, in assenza di plausibili indizii sintomatici, ritenuto di porre a base delle sue argomentazioni.
7.1 – Nessun rilievo ha infine la circostanza che la deliberazione consiliare di variante di cui si discute abbia fatto séguito ad altra deliberazione dello stesso Consiglio ( n. 132 del 2001 ) pure limitativa della pretesa edificatoria dell’odierna appellata, dal momento che, una volta che detta deliberazione è stata poi revocata dalla stessa Amministrazione ( in data antecedente a quella della veduta deliberazione consiliare di variante n. 32/2002 ) e che l’impugnazione della stessa fattane dall’interessata è stata dichiarata dal T.A.R. improcedibile per cessata materia del contendere con statuizione non opposta e dunque passata in giudicato, l’unica lesione giuridicamente rilevante per l’interessata risulta quella derivante dalla ridetta deliberazione consiliare n. 32/2001, che tuttavia, sulla base dell’excursus argomentativo di cui sopra, risulta del tutto esente dai vizii dedotti dall’originaria ricorrente.
8. – L’appello va pertanto accolto, con riforma della sentenza di primo grado nei sensi di cui sopra, anche, ovviamente, quanto all’accoglimento della domanda risarcitoria, per il quale, una volta accertata la legittimità e la liceità dell’azione amministrativa, manca il presupposto dell’ingiustizia del danno, di cui all’art. 2043 c.c.
Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo, séguono, come di régola, la soccombenza nei confronti del Comune, mentre possono essere integralmente compensate nei confronti delle altre parti costituite.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado quanto all’impugnazione della deliberazione consiliare n. 32/2002 e della nota del Responsabile dell’Ufficio Tecnico in data 3 marzo 2002, nonché quanto alla domanda di risarcimento dei danni.
Condanna in solido l’appellata e l’interveniente alla rifusione di spese ed onorarii del doppio grado di giudizio in favore del Comune, liquidandoli in complessivi Euro 10.000,00=, oltre I.V.A. e C.P.A.
Spese integralmente compensate nei confronti delle altre parti costituite.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Luigi Maruotti, Presidente FF
Antonino Anastasi, Consigliere
Salvatore Cacace, Consigliere, Estensore
Sergio De Felice, Consigliere
Vito Carella, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/06/2010
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