CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 4 maggio 2010 n. 2555
Pres. Trotta Est. Greco
Cerami ( Avv. Medugno) c/ CSM ( Avv. dello Stato) ed altri |
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Magistrati – CSM – Incarichi direttivi o semidirettivi – Discrezionalità – Sindacabilità - Sussiste – Limiti
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Le valutazione espresse dal CSM sull’idoneità e l’attitudine dei magistrati a ricoprire un posto direttivo o semidirettivo messo a concorso è espressione di un’ ampia valutazione discrezionale che, come tale , impinge nel merito dell’azione amministrativa e conseguentemente è sottratta al sindacato giurisdizionale, salvi i casi di palese irragionevolezza , travisamento dei fatti ovvero arbitrarietà; ne discende che le predette valutazioni , seppur non sottratte al sindacato giurisdizione , possono essere censurate unicamente per gravi vizi ( travisamento , incoerenza tra presupposti i conseguenza , illogicità manifesta ) che eventualmente le connotino in termini di eccesso di potere.
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N. 02555/2010 REG.DEC.
N. 08404/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
sul ricorso in appello nr. 8404 del 2009, proposto dal
dottor Raimondo CERAMI, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Medugno, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via Panama, 58,
contro
il CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, in persona del Presidente pro tempore, e il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12,
nei confronti di
- dottor Antonio INGROIA, rappresentato e difeso dall’avv. prof. Giovanni Pitruzzella, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via Stoppani, 1;
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- dottori Leonardo AGUECI, Maurizio SCALIA, Vittorio TERESI, Teresa Maria PRINCIPATO e Antonino GATTO, non costituiti;
per l’annullamento
della sentenza del T.A.R. del Lazio, Sezione Prima, nr. 5070/2009, in data 9 maggio 2009 (non notificata).
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni appellate e del dottor Antonio Ingroia;
Viste le memorie prodotte dalle Amministrazioni appellate e dal dottor Ingroia in data 2 aprile 2010 a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, all’udienza pubblica del giorno 13 aprile 2010, il Consigliere Raffaele Greco;
Uditi l’avv. Claudia Molino, su delega dell’avv. Medugno, per l’appellante, l’avv. Pitruzzella per l’appellato dottor Ingroia e l’Avvocato dello Stato Giustina Noviello per l’Amministrazione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il dottor Raimondo Cerami ha impugnato, chiedendone la riforma, la sentenza con la quale il T.A.R. del Lazio ha respinto il ricorso da lui proposto avverso gli atti relativi alle procedure indette dal Consiglio Superiore della Magistratura per il conferimento di sei posti di Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, conclusesi con la designazione dei dottori Vittorio Teresi, Teresa Maria Principato, Antonino Gatto, Antonio Ingroia, Leonardo Agueci e Maurizio Scalia.
A sostegno dell’impugnazione, l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza impugnata:
1) nella parte in cui ha respinto la doglianza di violazione dell’art. 50 del Regolamento interno del C.S.M.;
2) nella parte in cui ha respinto l’ulteriore censura procedimentale di violazione dell’art. 23, comma 4, del medesimo Regolamento;
3) nella parte in cui ha disatteso le doglianze relative al vizio di eccesso di potere nelle valutazioni comparative compiute fra gli aspiranti;
4) nella parte in cui ha ritenuto inifluente il contrasto fra le predette valutazioni comparative e quelle, di gran lunga più lusinghiere, riportate dallo stesso odierno appellante in altra procedura di poco precedente relativa al conferimento di analogo posto semidirettivo;
5) nella parte in cui ha ritenuto legittimo l’essersi attribuita rilevanza ad un remoto precedente disciplinare a carico del medesimo odierno appellante.
Si sono costituiti il C.S.M. e il Ministero della Giustizia, opponendosi con diffuse argomentazioni all’accoglimento dell’appello e concludendo per la conferma della sentenza impugnata; altrettanto ha fatto, con articolata memoria, l’appellato e controinteressato in primo grado dottor Antonio Ingroia.
All’udienza del 13 aprile 2010, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. L’appello è infondato e va conseguentemente respinto.
2. Ed invero, il presente contenzioso concerne le procedure selettive indette dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 2 maggio 2008 per il conferimento di numerosi posti direttivi e semidirettivi, e fra questi ultimi sei posti di Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Palermo.
Il dottor Raimondo Cerami, magistrato già dichiarato idoneo alle funzioni direttive superiori, all’epoca in servizio presso la Procura Generale della Corte d’Appello di Palermo con funzioni di Sostituto Procuratore Generale, ha partecipato alle predette procedure selettive, non collocandosi però in posizione utile per il conferimento dei sei incarichi suindicati, per i quali sono stati designati i controinteressati in epigrafe meglio indicati.
Con l’appello oggi all’esame della Sezione, egli impugna la sentenza con cui il T.A.R. del Lazio ha respinto il ricorso da lui proposto avverso le dette designazioni, nonché avverso i retrostanti atti delle procedure selettive.
3. Con un primo motivo di impugnazione, l’appellante reitera la doglianza di violazione dell’art. 50 del Regolamento interno del C.S.M., in relazione alla circostanza che la discussione relativa al conferimento dei sei incarichi direttivi per cui è causa, al termine della seduta del 18 dicembre 2008, fu rinviata al giorno successivo con provvedimento “monocratico” del Vicepresidente.
La richiamata norma regolamentare, al comma 1, così dispone: “…Al termine di ogni seduta, indipendentemente dal procedimento normale di convocazione da parte del Presidente del Consiglio, o, in sua vece, dal Vicepresidente, il Consiglio può deliberare, a maggioranza, la data della sua successiva convocazione e l'ordine del giorno di tale seduta”.
Tuttavia, non può non convenirsi con l’avviso espresso dal primo giudice circa la dubbia sussistenza di un interesse alla base della censura, non avendo l’odierno appellante dimostrato in alcun modo come e perché il mancato rinvio della pratica avrebbe portato a risultati diversi (e, in ipotesi, a lui più favorevoli); in tal senso, non possono avere rilevanza le circostanze evidenziate nell’appello circa la mancata presenza di taluni Consiglieri alla seduta del 19 dicembre, non risultando affatto dimostrato che la loro partecipazione al voto avrebbe potuto condurre a risultati diversi.
Al di là di ciò, la doglianza è anche infondata nel merito.
In tema di rinvio delle trattazione delle pratiche consiliari, viene in rilievo l’art. 49, comma 2, del Regolamento interno del C.S.M., secondo cui: “ … La richiesta di rinvio, la questione preclusiva e quella sospensiva sono ammissibili soltanto se proposte prima o subito dopo la relazione (o le relazioni) della Commissione o la illustrazione della proposta principale da parte del proponente. Il Presidente dell’assemblea può ammettere la proposizione di tali richieste e questioni anche in momenti successivi qualora le stesse siano collegate a nuove circostanze o questioni”.
Da tale disposizione emerge, anzi tutto, che è consentito e pienamente legittimo che il rinvio sia disposto – come nella specie avvenuto – anche dopo la relazione sulla proposta in discussione della competente Commissione consiliare.
In secondo luogo, dall’esame del verbale della seduta plenaria del 18 dicembre 2008 – il quale, è quasi superfluo dirlo, va considerato fidefacente fino a querela di falso di quanto in esso attestato – emerge che il rinvio al giorno successivo fu disposto dallo stesso plenum del Consiglio, su proposta del Vicepresidente sulla quale non si erano registrati sostanziali dissensi.
Al riguardo appare evidente che il precitato art. 50, nel disporre che il rinvio sia deliberato a maggioranza, vuole intendere che per lo stesso non occorre l’unanimità dei presenti: tuttavia, laddove tale unanimità vi sia è pacifico che possa prescindersi da una formale votazione.
Nel caso di specie, a nulla rilevano gli elementi addotti dall’appellante, ed evinti da fonoregistrazioni della seduta, circa la “discussione” che vi sarebbe stata sulla proposta di rinvio, rilevando unicamente il fatto che, a conclusione di essa, nessuno dei Consiglieri presenti formalizzò a verbale il proprio dissenso, né tanto meno richiese una votazione formale ai sensi dell’art. 50, comma 1, del Regolamento.
4. Infondata è anche la doglianza con la quale l’appellante torna a lamentare la violazione dell’art. 23, comma 4, del medesimo Regolamento interno del C.S.M., in relazione alla circostanza di avere l’Amministrazione svolto una pluralità di procedure valutative (una per ciascuno dei posti direttivi messi a concorso), anziché un’unica procedura con unica graduatoria finale.
4.1. Anche in questo caso, parte appellante – come evidenziato dal giudice di prime cure – non specifica come e perché il suddetto modus procedendi lo avrebbe svantaggiato rispetto a quella che a suo dire sarebbe stata l’opzione corretta, sicché è quanto meno dubbio l’interesse alla base della censura.
4.2. In ogni caso, la Sezione rileva che appare discutibile l’affermazione secondo cui alle procedure selettive per cui è causa, finalizzate al conferimento di incarichi semidirettivi, sarebbe stata applicabile in toto la disciplina contenuta nel citato art. 23, che è specificamente riferita alle procedure per i trasferimenti e le assegnazioni di sede dei magistrati.
È vero altresì che nel più volte richiamato Regolamento consiliare manca una specifica disposizione relativa al conferimento degli uffici semidirettivi ma, ciò premesso, appare forse più corretta l’individuazione, quale norma da applicare in via analogica, del precedente art. 22, dedicato al conferimento degli uffici direttivi.
Sotto tale profilo, appaiono pienamente condivisibili le argomentazioni del primo giudice, il quale ha rilevato come la più recente evoluzione normativa – a cominciare dalla riforma del c.d. “giudice unico” attuata con la legislazione del 1998-2000, ed ancor più dopo le modifiche ordinamentali introdotte col decreto legislativo 5 aprile 2006, nr. 160 – si sia mossa nel senso di una progressiva assimilazione degli incarichi semidirettivi a quelli direttivi, al punto da indurre lo stesso C.S.M., con la deliberazione del 30 aprile 2008 modificativa della Circolare nr. 15098 del 30 novembre 1993, a una dichiarata opera di “omogeneizzazione” delle procedure per il conferimento delle due tipologie di incarichi.
La predetta assimilazione normativa, ad avviso del C.S.M., si ricava non solo dalla circostanza che la nuova normativa ordinamentale abbia previsto per entrambe le categorie di incarichi il principio di temporaneità delle funzioni (artt. 45 e 46 del d.lgs. nr. 160 del 2006, come modificati dalla legge 30 luglio 2007, nr. 111), ma più in generale dall’evidente valorizzazione del profilo gestionale e organizzativo dei magistrati titolari di uffici semidirettivi, dei quali dunque anche in sede di conferimento degli incarichi occorre verificare in modo particolare le attitudini allo svolgimento di tale ruolo di ordinaria partecipazione alle scelte assunte dal vertice dell’ufficio giudiziario cui sono assegnati.
Ad avviso della Sezione, l’opzione del legislatore e del C.S.M. risulta coerente con la più moderna concezione delle funzioni e del ruolo dei magistrati titolari di incarichi semidirettivi: laddove, con riferimento agli uffici requirenti, costoro sono già fin dal nomen qualificati Procuratori “Aggiunti” della Repubblica, e non “Vice” Procuratori, a indicare proprio che ad essi non compete un mero ruolo vicario nei confronti del vertice dell’ufficio, ma una parziale condivisione delle scelte apicali da questo compiute, attraverso la partecipazione al momento decisionale e la successiva preposizione alla gestione e al coordinamento di singole articolazioni organizzative interne all’ufficio medesimo (ma altrettanto, ancorché non direttamente rilevante in questa sede, può dirsi per gli uffici giudicanti, laddove è nota l’ampia autonomia organizzativa di cui godono i Presidenti di Sezione).
Alla luce di tali rilievi, appare legittima e corretta la scelta, pur in presenza di una pluralità di posti semidirettivi vacanti in un medesimo ufficio, di procedere ad autonome valutazioni comparative tra gli aspiranti anziché indire un’unica procedura concorsuale destinata a concludersi con la formazione di una graduatoria nella quale i primi classificati conseguiranno la designazione (come avviene, invece, per le ordinarie procedure di trasferimento di sede).
Inoltre, non è affatto irrilevante il dato normativo ex art. 34 bis del d.lgs. nr. 160 del 2006, secondo cui la legittimazione in capo all’aspirante a un posto semidirettivo va verificata con riguardo non già alla data di indizione del concorso, ma a quella in cui il posto in questione si è reso vacante: con la conseguenza che, laddove con unico bando l’organo di autogoverno metta a concorso una pluralità di posti resisi vacanti in tempi diversi, diversa potrebbe essere la legittimazione di un medesimo candidato per l’uno o per gli altri di essi.
4.3. A fronte di quanto fin qui esposto, appaiono superabili gli argomenti in contrario addotti dall’odierno appellante.
Innanzi tutto, all’evidenziata assimilazione tendenziale delle procedure per il conferimento degli incarichi direttivi e di quelli semidirettivi non osta la circostanza che solo per le seconde, e non anche per le prime, la normativa secondaria del C.S.M. preveda l’assegnazione di punteggi, utili ai fini della graduatoria finale, in relazione ai vari parametri oggetto di valutazione: tale differenza, invero, attiene soltanto alle modalità di svolgimento della valutazione comparativa, ma non inficia affatto quanto si è rilevato in ordine alla sostanziale omogeneità delle procedure de quibus.
In secondo luogo, il fatto che un concorrente interessato a una pluralità di posti semidirettivi messi a concorso presso un medesimo ufficio possa presentare un’unica domanda, anziché tante domande quanti sono i posti, discende da un’espressa previsione introdotta dalla già ricordata delibera del 30 aprile 2008 a fini di semplificazione e accelerazione delle procedure, e pertanto non configura affatto una circostanza idonea a dimostrare l’illegittimità dello svolgimento di più procedure autonome (ché, anzi, in difetto di tale espressa disposizione dovrebbe ritenersi proprio, come assume l’appellante, che gli aspiranti sarebbero tenuti a presentare tante domande quanti sono i posti a concorso, anche se presso uno stesso ufficio).
Infine, nell’opzione procedimentale qui descritta è certamente insito il rischio di discrasie e contraddizioni fra le valutazioni compiute dall’organo di autogoverno su un medesimo magistrato in relazione alle varie procedure selettive, idonee a denunciare il vizio di eccesso di potere: tuttavia, in disparte quanto appresso si dirà circa il principio di autonomia delle procedure concorsuali, nel caso di specie parte appellante non ha adeguatamente dimostrato che ciò si sia verificato in suo danno.
5. Con un terzo motivo di impugnazione, il dottor Cerami lamenta l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la sussistenza del vizio di eccesso di potere nelle valutazioni consiliari; a suo dire, le intere procedure comparative per cui è causa sarebbero state manifestamente distorte allo scopo di avvantaggiare il dottor Antonio Ingroia, poi risultato assegnatario di uno dei posti a concorso, per consentirgli di “recuperare” il divario di anzianità che lo separava da altri aspiranti (ivi compreso l’odierno appellante).
Neanche tale motivo può essere condiviso.
5.1. Sul punto, va anzi tutto richiamato il consolidato orientamento di questo Consesso, secondo cui la valutazione espressa dal C.S.M. sull’idoneità e l’attitudine dei magistrati a ricoprire un posto direttivo o semidirettivo messo a concorso è espressione di un’ampia valutazione discrezionale che, come tale, impinge nel merito dell’azione amministrativa e conseguentemente è sottratta al sindacato giurisdizionale, salvi i casi di palese irragionevolezza, travisamento dei fatti ovvero arbitrarietà; ne discende che le predette valutazioni, seppur non sottratte al sindacato giurisdizionale, possono essere censurate unicamente per gravi vizi (travisamento, incoerenza tra presupposti e conseguenze, illogicità manifesta etc.) che eventualmente le connotino in termini di eccesso di potere (cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. IV, 30 ottobre 2009, nr. 6707; id., 11 settembre 2009, nr. 5479; id., 31 luglio 2009, nr. 4839; Cons. Stato, sez. III, 24 marzo 2009, parere nr. 687; Cons. Stato, sez. IV, 14 luglio 2008, nr. 3513; id. 7 luglio 2008, nr. 3369; id. 29 febbraio 2008, nr. 771; id. 10 luglio 2007, nr. 3893).
Orbene, la Sezione reputa che correttamente il primo giudice abbia escluso, con riferimento al caso che occupa, la sussistenza delle suindicate situazioni eccezionali idonee a legittimare il sindacato giurisdizionale in subiecta materia.
5.2. Ai fini di tale conclusione, non può prescindersi dal prendere le mosse dal profondo mutamento che il più volte citato d.lgs. nr. 160 del 2006, così come modificato dalla legge nr. 111 del 2007, ha apportato in particolare al valore dell’anzianità, ai fini del conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, rispetto agli altri parametri oggetto di valutazione (merito e attitudini, nelle varie articolazioni che ciascuno di essi conosce sulla scorta della normativa consiliare); all’anzianità, come è noto, è stata attribuita una valenza recessiva e residuale, che lo stesso C.S.M. ha ritenuto di qualificare in termini di mero “indice dell’esperienza professionale acquisita” (del. 30 aprile 2008, cit.), al punto di introdurre per le procedure di conferimento dei posti direttivi un meccanismo di assegnazione di punteggi fissi, sulla base del rapporto relativo di maggiore o minore anzianità tra i candidati in lizza nella specifica procedura concorsuale.
Da ciò discende che l’evenienza che un aspirante con maggiore anzianità si ritrovi “scavalcato” da altro collega meno anziano, il quale abbia però riportato maggiori punteggi per merito e attitudini, lungi da costituire ex se elemento sintomatico del vizio di eccesso di potere, rappresenta una fisiologica conseguenza dell’applicazione della nuova disciplina.
Il problema, pertanto, si sposta sull’accertamento della congruità e ragionevolezza della valutazione comparativa, nei limiti già sottolineati.
5.3. Tutto ciò premesso, appaiono condivisibili le conclusioni del giudice di primo grado circa l’insussistenza di palesi e macroscopici profili di erroneità o irrazionalità nei giudizi formulati nell’ambito delle procedure selettive per cui è causa.
Al riguardo, deve evidenziarsi che risulta ragionevolmente giustificata l’attribuzione di più elevati punteggi, quanto ai parametri delle attitudini e del merito, al controinteressato dottor Ingroia, alla luce delle risultanze curriculari di tale candidato con peculiare riguardo all’esperienza specifica in uffici requirenti e in materia di indagini sulla criminalità organizzata e mafiosa.
Sotto tale profilo, non coglie nel segno la censura di parte appellante, che si duole dell’asserita sottovalutazione della propria esperienza professionale più variegata rispetto a quella del controinteressato (il quale, in effetti, risulta aver svolto praticamente la totalità del proprio percorso professionale presso uffici requirenti): infatti, come condivisibilmente osservato dal primo giudice, la differenziazione delle esperienze professionali costituisce elemento da valorizzare soprattutto per la prima fase della carriera, mentre per l’accesso agli uffici direttivi e semidirettivi è ragionevole attribuire maggiore rilevanza all’esperienza specifica in relazione all’incarico da conferire.
Così inquadrato il tema di discussione, appare difficile non considerare fondata la prevalenza accordata al dottor Ingroia per esperienza specifica presso uffici requirenti, risultando attestati dalla documentazione in atti anche i risultati di assoluto rilievo da lui perseguiti nello svolgimento di tali funzioni presso le Procure di Palermo e Marsala, specialmente in procedimenti penali in materia di criminalità mafiosa (materia sulla quale egli può vantare anche una cospicua e non secondaria attività di approfondimento tecnico-scientifico); laddove l’odierno appellante, al contrario, risultava aver svolto attività requirente in primo grado in epoca remota, e soprattutto anteriore all’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale (ottobre 1989).
Né a conclusioni diverse possono indurre, come vorrebbe l’appellante, le più recenti esperienze da lui vantate quale giudice per le indagini preliminari e Sostituto Procuratore Generale: infatti il G.i.p., pur intervenendo a sua volta nella fase delle indagini preliminari, appartiene al ruolo giudicante e non a quello requirente, mentre la Procura Generale della Repubblica è ufficio di secondo grado, non chiamato ordinariamente alla diretta effettuazione di attività di indagine.
5.4. Alla luce di quanto sopra, non appare manifestamente irragionevole il giudizio di subvalenza formulato dal C.S.M. nei confronti dell’odierno appellante in confronto con gli altri aspiranti (ivi compreso il dottor Ingroia), potendo individuarsi alla stregua della documentazione in atti – così come evidenziato dal primo giudice – gli elementi che hanno indotto all’attribuzione dei punteggi ai vari candidati per ciascun parametro di valutazione.
Sotto tale profilo, non può non convenirsi con il T.A.R. nel giudicare incongrua la modalità con la quale nel ricorso introduttivo è stata sostenuta l’inadeguatezza dei punteggi assegnati al dottor Cerami per ciascun elemento di valutazione, sulla base di un giudizio di congruità espresso – per così dire - in termini assoluti rispetto alla documentazione curricolare; laddove, trattandosi di procedura comparativa, è evidente che i punteggi attribuiti a ciascun candidato vanno letti in termini relativi, all’interno di un giudizio di prevalenza-subvalenza esteso ai soli magistrati partecipanti a ciascuna delle procedure selettive per cui è causa (col risultato che i singoli punteggi non possono essere giudicati di per sé insufficienti o inadeguati, dovendo essere pur sempre messi in relazione con i punteggi maggiori o minori assegnati agli altri concorrenti).
6. Alla luce di tali ultimi rilievi, s’impone la reiezione anche dell’ulteriore motivo di appello, con il quale il dottor Cerami si duole del contrasto tra le valutazioni da lui riportate nelle procedure per cui è causa e quelle, ben più lusinghiere, conseguite in altra procedura comparativa di poco anteriore, sempre finalizzata al conferimento di un posto di Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Palermo.
Infatti, l’autonomia delle varie procedure selettive e l’evidenziata circostanza che i giudizi espressi e i punteggi attribuiti assumano rilevanza ed esauriscano i propri effetti all’interno di ciascuna di esse impediscono che possa essere invocato, quale sintomo del vizio di eccesso di potere, la difformità delle valutazioni espresse dal C.S.M. in diverse procedure.
Né può avere rilevanza l’argomento, su cui insiste parte appellante, secondo cui buona parte degli aspiranti interessati alla ridetta precedente procedura comparisse anche nelle procedure per cui è causa: è evidente, infatti, che è sufficiente la diversità anche solo di taluni dei concorrenti per determinare, all’interno della valutazione comparativa che tutti li coinvolge, una differenza anche rilevante dei risultati.
7. Può considerarsi irrilevante, infine, la questione evocata con l’ultimo motivo di impugnazione, a proposito del peso che l’organo di autogoverno avrebbe attribuito a un remoto precedente disciplinare a carico del dottor Cerami.
Infatti, come evidenziato dal primo giudice e pienamente condiviso da questo Collegio, tale elemento resta assolutamente marginale nella valutazione comparativa de qua, emergendo con evidenza che il giudizio di subvalenza dell’appellante è stato fondato unicamente sulla considerazione dei percorsi professionali suo e degli altri aspiranti.
8. In conclusione, s’impone la reiezione dell’appello con l’integrale conferma della sentenza impugnata.
9. Tenuto conto della complessità e della novità di buona parte delle questioni esaminate, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, sezione Quarta, respinge l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.
Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2010 con l’intervento dei Signori:
Gaetano Trotta, Presidente
Armando Pozzi, Consigliere
Anna Leoni, Consigliere
Bruno Mollica, Consigliere
Raffaele Greco, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/05/2010
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