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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 3 maggio 2010 n. 2494
Pres. Varrone Est. Colombati
Ordine degli Architetti ( Avv. Frascaroli) c/ Ministero delle Infrastrutture ( Avv. dello Stato)


Concorsi pubblici – Requisiti – Laurea - Equipollenza legale – Mancanza – Esclusione - Legittimità

Nei concorsi pubblici , quando un bando richiede il possesso di un determinato titolo di studio per l’ammissione ad un pubblico concorso , senza prevedere il rilievo del titolo equipollente , non è consentita la valutazione di un titolo diverso , salvo che l’equipollenza non sia stabilita da una norma di legge. Il principio poggia sul dovuto riconoscimento in capo all’Amministrazione che indice la procedura selettiva, di un potere discrezionale nell’ individuazione della tipologia del titolo stesso , da esercitare tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire.


N. 02494/2010 REG.DEC.
N. 01111/2005 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)



ha pronunciato la presente

DECISIONE



Sul ricorso numero di registro generale 1111 del 2005, proposto da:

 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia, rappresentato e difeso dall'avv. Ruggero Frascaroli, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, viale Regina Margherita 46;

contro



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma
della sentenza del TAR LAZIO - ROMA :Sezione III n. 14064/2004, resa tra le parti, concernente ESCLUSIONE DA CONCORSO A 10 POSTI DI PRIMO DIRIGENTE RUOLO TECNICO.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2010 il consigliere Marcella Colombati e uditi per le parti l’ avvocato Frascaroli e l’avvocato dello Stato Varone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con ricorso proposto al Tar del Lazio l’Ordine degli architetti di Roma e provincia ha chiesto l’annullamento del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 13.11.1991 avente ad oggetto “corso-concorso di formazione dirigenziale, concorso speciale per esami e concorso pubblico per titoli ed esami, a complessivi 10 posti di primo dirigente nel ruolo tecnico”, nella parte in cui, all’art. 1, “ammette la partecipazione al corso-concorso pubblico di cui sopra soltanto di coloro che sono in possesso del diploma di laurea in ingegneria, con esclusione degli architetti”.
L’Ordine ricorrente ha rilevato la discriminazione operata a danno degli architetti, dal momento che il bando riserva praticamente tutti i posti agli ingegneri; difatti l’art. 1, comma 2, lett. 1-a, del bando ammette la partecipazione del corso-concorso di formazione dirigenziale a 4 posti della carriera tecnico-direttiva di tutti gli impiegati appartenenti all’amministrazione dei lavori pubblici, senza distinzione di titolo di laurea posseduto (ingegneri ed architetti), mentre limita tale partecipazione ai soli ingegneri se appartenenti ad altre amministrazioni statali.
Inoltre la stessa discriminazione si ha nel concorso pubblico a 2 posti di primo dirigente, per il quale l’art. 4, lett. 1-c del bando consente la partecipazione del personale ministeriale dei lavori pubblici in possesso della sola laurea in ingegneria.
In sostanza mentre gli ingegneri possono partecipare sia al corso-concorso, sia al concorso speciale, sia al concorso pubblico, gli architetti sono esclusi dal corso-concorso se appartenenti ad altre amministrazioni dello Stato e dal concorso pubblico anche se appartenenti alla stessa amministrazione dei lavori pubblici.
Il ricorrente ha osservato che, nell’ambito della carriera tecnica direttiva dell’Amministrazione dei lavori pubblici, gli ingegneri e gli architetti sono inquadrati nel medesimo livello funzionale e svolgono mansioni di pari importanza e qualità sotto il profilo tecnico-professionale, sicché anche i secondi devono poter concorrere per i posti disponibili di primo dirigente.
Sarebbero così violati gli artt. 3 e 97 Cost. e vi sarebbe eccesso di potere per sviamento, illogicità, contraddittorietà manifesta, disparità di trattamento e difetto assoluto di motivazione.
2. Con la sentenza n. 14064 del 2004, il Tar del Lazio, sede di Roma, ha respinto il ricorso osservando che si tratta di tre distinte procedure concorsuali, con differenti requisiti di partecipazione:
- il corso-concorso di formazione dirigenziale a 4 posti, riservato agli appartenenti al ruolo della carriera tecnica direttiva dell’amministrazione dei lavori pubblici, in possesso di una determinata anzianità di servizio effettivo nella qualifica (9 anni), ovvero agli omologhi dipendenti di altre amministrazioni in possesso della laurea in ingegneria;
- il concorso speciale per esami a 4 posti, riservato ai dipendenti del Ministero LL.PP. con 9 anni di anzianità di servizio effettivo nella qualifica;
- il concorso pubblico, per titoli ed esami a 2 posti, riservato ai dipendenti statali con l’ anzianità di servizio di 5 anni e il possesso della laurea in ingegneria, nonché ai professori universitari di ruolo, assistenti universitari e ricercatori con almeno 2 anni di servizio e la laurea in ingegneria ovvero ai dirigenti e liberi professionisti con la laurea in ingegneria e con almeno 5 anni di servizio.
Il giudice ha rilevato che non sussiste la dedotta disparità di trattamento fondata sul mancato riconoscimento della equiparazione tra le due lauree, perché deve ritenersi ancora persistente la ripartizione di competenze professionali tra ingegneri ed architetti, sancita dagli artt. 51 e 52 del r.d. n. 2537 del 1925; l’equiparazione tra le due lauree è stata introdotta dal d. lgs. n. 129 del 1992 solo ai fini della libera circolazione di tali professionisti nell’area comunitaria e del mutuo riconoscimento dei titoli da parte degli ordinamenti degli Stati membri in attuazione della direttiva 85/384/CEE, ed il medesimo decreto legislativo n. 129 fa salve le disposizioni che regolano in Italia le attività riconducibili alle due professioni.
3. La sentenza è appellata dall’Ordine degli architetti, il quale rileva che le competenze riconosciute alle due professioni sono promiscue e che solo in via di eccezione vi sono attribuzioni riservate all’una o all’altra professione “quando una tale privativa risulti espressamente regolata dalla legge”; che la direttiva comunitaria, in quanto dettagliata, è self executing ed è in grado di attribuire “veri e propri diritti soggettivi in capo ai cittadini dei singoli Stati membri, indipendentemente dal fatto che lo Stato abbia emanato o meno una specifica normativa”; che la circolare del Ministero dell’istruzione e dell’università n. 2126 del 28.5.2002 ha definitivamente chiarito che i laureati in architettura e in ingegneria edile possono partecipare all’esame di Stato di ingegnere per il settore civile ed ambientale.
Con successiva memoria l’appellante ha ribadito le proprie tesi difensive, rilevando che con l’avvento del nuovo ordinamento universitario (d.m. n. 509 del 1999, sostituito dal d.m. n. 274 del 2004) i corsi di laurea del vecchio ordinamento in architettura e in ingegneria sono stati accorpati nell’unica classe di laurea specialistica quinquennale denominata “Architettura e Ingegneria edile – classe 4/S); che il d.p.r. n. 328 del 2001 ha previsto all’art. 2 l’istituzione due sezioni degli albi professionali (A e B), cui si accede previo esame di Stato rispettivamente con la laurea specialistica quinquennale o con la laurea triennale; che di conseguenza lo studente che consegue la laurea quinquennale in architettura e ingegneria edile ha titolo a sostenere l’esame di Stato per l’iscrizione nelle pertinenti sezioni dei relativi albi professionali, sia per l’esercizio della professione di ingegnere che per quella dell’architetto; che infine il d.m. 5.5.2004 ha sancito l’equiparazione “ai fini dei pubblici concorsi” della precedente laurea in architettura con la nuova laurea specialistica.
4. Si è costituito in giudizio il Ministero intimato, opponendosi genericamente all’appello.
All’udienza del 9.3.2010 la causa è passata in decisione.
5. 1. L’appello è infondato e va respinto.
5. 2. In primo luogo, nella specie si tratta di concorsi pubblici che sono stati banditi nel 1991 e non dello svolgimento di libere professioni.
La invocata direttiva comunitaria n. 384 del 1985 non prevede nessuna equiparazione fra le lauree in architettura e in ingegneria, ma anzi all’art. 11 distingue proprio i due diplomi come rilasciati in Italia; quello che le norme comunitarie intendono perseguire è soltanto il mutuo riconoscimento dei titoli ai fini della libera circolazione dei professionisti nell’ambito comunitario.
Anche la Corte di giustizia CE, con ordinanza in data 5 aprile 2004, ha affermato che la direttiva in esame “non si propone di disciplinare le condizioni di accesso alla professione di architetto, né di definire la natura delle attività svolte da chi esercita tale professione”.
Né l’appellante dimostra che la direttiva in questione abbia carattere self executing in relazione alla pretesa avanzata (parificazione di titoli di studio ai fini dell’ammissione al pubblico impiego).
La pure invocata disciplina dettata dal d. lgs. n. 129 del 1992, di attuazione della predetta direttiva comunitaria, ha ad oggetto il riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli rilasciati a cittadini comunitari dagli Stati membri per l’esercizio di attività nel settore dell’architettura, per assicurare l’effettivo esercizio del diritto di stabilimento e la libera prestazione dei servizi nello stesso settore.
Restano esplicitamente salve le norme interne che attengono all’individuazione delle rispettive competenze di ingegneri e architetti.
Ma soprattutto la suesposta disciplina, successiva all’indizione dei concorsi presso l’allora Ministero dei lavori pubblici, non può esplicare su di essi nessuna influenza.
5. 3. L’asserito identico svolgimento di funzioni da parte di ingegneri e architetti nell’amministrazione pubblica, in quanto inquadrati nella stessa qualifica professionale (VII), non è di per sé idoneo a disconoscere che in una medesima qualifica ben possono essere inquadrati dipendenti con profili differenti e con mansioni diverse e la scelta organizzativa correlata alle competenze professionali ritenute dalla p.a. utili al migliore esercizio delle attività cui la stessa è preposta, unitamente alla individuazione dei profili professionali richiesti ai propri dirigenti, rientrano nell’ambito di un’ampia discrezionalità sindacabile in sede di legittimità solo se palesemente illogica e contraria ai principi della buona amministrazione degli uffici; il che nella specie non ricorre.
5. 4. La giurisprudenza amministrativa ha affermato che, quando un bando “richieda il possesso di un determinato titolo di studio per l’ammissione ad un pubblico concorso, senza prevedere il rilievo del titolo equipollente, non è consentita la valutazione di un titolo diverso, salvo che l’equipollenza non sia stabilita da una norma di legge. Il principio poggia sul dovuto riconoscimento in capo all’Amministrazione che indice la procedura selettiva…di un potere discrezionale nella individuazione della tipologia del titolo stesso, da esercitare tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire” (Cons. di Stato, VI, n. 4994 del 2009).
Nella specie, la asserita equiparazione delle due lauree è comunque successiva alla data di indizione del concorso. Infatti, l’art. 9, comma 6, della legge n. 341 del 1990 rimette ad apposito decreto del presidente della Repubblica, all’esito di un articolato procedimento, la individuazione delle equipollenze tra i diplomi di laurea ai fini dell’ammissione ai pubblici concorsi; ma il primo di detti provvedimenti attuativi, nel quale effettivamente sono a tali fini equiparate le lauree in architettura e in ingegneria edile (classe 4/S), è stato emanato con d.m. 5.5.2004, che ratione temporis non si applica alla fattispecie.
6. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese processuali.

P.Q.M.




il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sesta sezione, respinge l’appello in epigrafe; spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2010 con l'intervento dei Signori:
Claudio Varrone, Presidente
Paolo Buonvino, Consigliere
Domenico Cafini, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere
Marcella Colombati, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/05/2010

 

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