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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 3 maggio 2010 n. 2506
Pres. Barbagallo Est. Meschino
Ministero dell’ Interno ( Avv. dello Stato) c/ Carlino ( n.c.)


Procedimento amministrativo – Personale di Polizia - Procedimento disciplinare - Termini infraprocedimentali - Natura ordinatoria

In materia di procedimenti disciplinari i termini previsti dalle disposizioni infraprocedimentali non hanno carattere perentorio, bensì ordinatorio, ove non sia prevista alcuna decadenza per la loro inosservanza, ne’ sia stabilita l’inefficacia degli atti compiuti dopo la loro scadenza , essendo garanzia sufficiente per l’incolpato quella del termine perentorio fissato per l’intero provvedimento disciplinare . Ne deriva che i termini previsti dagli art. 19, 20 e 21 del D.P.R. 25 ottobre 1981 n. 737 che cadenzano il procedimento disciplinare del personale della Polizia di Stato, non hanno natura perentoria e la loro inosservanza non ha effetti invalidanti sulla sanzione assunta .


N. 02506/2010 REG.DEC.
N. 04137/2007 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)



ha pronunciato la presente

DECISIONE



Sul ricorso numero di registro generale 4137 del 2007, proposto dal

Ministero dell'interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;

contro



Carlino Vincenzo n.c.;

per la riforma
della sentenza del TAR PUGLIA - LECCE: SEZIONE III n. 02348/2006, resa tra le parti, concernente SOSPENSIONE DAL SERVIZIO PER SANZIONE DISCIPLINARE.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2010 il consigliere di Stato Maurizio Meschino e udito per le parti l’avvocato dello Stato Biagini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. Il signor Vincenzo Carlino, Vice Sovrintendente della Polizia di Stato, con ricorso n. 1470 del 2001 proposto al TAR per la Puglia, ha chiesto l’annullamento: del decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica sicurezza, prot. n. 333-D/60740 del 22.1.01, notificato il 15.3.01, con il quale gli è stata irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per la durata di un mese e la perdita del posto già occupato nel ruolo del personale; di ogni atto presupposto, connesso o comunque collegato. Nel provvedimento impugnato è richiamata per relationem la motivazione della sanzione di cui alla Deliberazione, del 27.10.2000, del Consiglio Provinciale di disciplina istituito presso la questura di Taranto, per la quale “comandato di servizio in qualità di capo-turno non ottemperava ad un ordine impartito da un suo superiore che lo invitava a prolungare il servizio in eccedenza all’orario ordinario per fronteggiare una sopravvenuta ed indifferibile esigenza di servizio, dimostrando con il suo comportamento una grave negligenza nell’adempimento dei propri doveri ed una condotta non conforme al decoro delle funzioni creando difficoltà nello svolgimento del servizio”.
2. Il TAR, disposti incombenti istruttori, con sentenza n. 2348 del 2006, ha accolto il ricorso compensando tra le parti delle spese del giudizio.
3. Con l’appello in epigrafe è chiesto l’annullamento della sentenza di primo grado.
4. All’udienza del 9 febbraio 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO



1. Nella sentenza impugnata si accoglie il primo motivo di ricorso recante violazione dell’art. 19, comma 5, del d.P.R. n. 737 del 1981 (“Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti”), per il quale l’inchiesta disciplinare svolta dal funzionario istruttore “deve essere conclusa entro il termine di quarantacinque giorni, prorogabile una sola volta di quindici giorni a richiesta motivata dell'istruttore”, poiché tale termine, qualificato in giurisprudenza come perentorio, nella specie non risulta osservato, essendo stato nominato il funzionario istruttore il 6 luglio 2000 e depositata la relazione conclusiva dell’inchiesta il 7 settembre successivo.
2. Nell’appello si afferma che l’interpretazione del suddetto termine come perentorio è scorretta, in quanto: per la sua inosservanza non è prescritta sanzione; non è irragionevole considerarlo come ordinatorio data la salvaguardia comunque apprestata dall’art. 120 del d.P.R. n. 3 del 1957, per il quale il procedimento si estingue in caso di inerzia protrattasi per oltre 90 giorni dall’adozione dell’ultimo atto; per costante giurisprudenza i termini degli adempimenti interni degli uffici nell’ambito del procedimento disciplinare sono ordinatori; per l’art. 19 del d.P.R. n. 737 del 1981, infine, ciò è stato confermato dal Consiglio di Stato in Adunanza plenaria (n.10 del 2006).
Si afferma inoltre, comunque, l’infondatezza degli ulteriori motivi di censura di cui al ricorso di primo grado, risultati assorbiti nella sentenza impugnata, esponendo specifiche deduzioni al riguardo.
3. La censura relativa alla natura del termine di cui all’art. 19, comma 5, del d.P.R. n. 737 del 1981 è fondata.
Tale termine è stato infatti espressamente qualificato come ordinatorio dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio, n. 10 del 2006, in cui si afferma che “hanno carattere ordinatorio i termini fissati per la nomina del funzionario istruttore, per il compimento degli incombenti preliminari e per la trasmissione della delibera della Commissione di Disciplina. In particolare ha carattere ordinatorio, e non perentorio come erroneamente sostenuto dall’appellato, il termine di 45 giorni per la conclusione dell’inchiesta disciplinare”, sancendosi così un indirizzo della giurisprudenza assolutamente prevalente, da cui non vi è motivo di discostarsi per il caso in esame, per il quale “i termini previsti dalle disposizioni infraprocedimentali in materia disciplinare…non hanno carattere perentorio, bensì ordinatorio, ove non sia prevista alcuna decadenza per la loro inosservanza, né sia stabilita l'inefficacia degli atti compiuti dopo la loro scadenza, essendo garanzia sufficiente per l'incolpato quella del termine perentorio fissato per l'intero provvedimento disciplinare (Cons. Stato, sez. IV, 15 novembre 2004, n. 7459). Ne deriva, in ossequio a detto indirizzo interpretativo che …i termini previsti dagli artt. 19, 20 e 21 del d.P.R. 25 ottobre 1981 n. 737 che cadenzano il procedimento disciplinare del personale della Polizia di Stato, non hanno natura perentoria e la loro inosservanza non ha effetti invalidanti sulla sanzione assunta” (Cons. Stato, Sez. VI, 17 gennaio 2008, n. 80).
4. Non si esaminano le deduzioni avverso gli ulteriori motivi proposti dal ricorrente in primo grado e dichiarati assorbiti nel relativo giudizio, poiché non essendosi costituito l’appellato nel presente grado di giudizio tali motivi non risultano ivi riproposti.
5. Per quanto considerato l’appello deve essere accolto.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dei due gradi del giudizio.

P.Q.M.



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione sesta, definitivamente pronunciando sull’ l’appello in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, respinge il ricorso originario.
Compensa tra le parti le spese dei due gradi del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2010 con l'intervento dei Signori:
Giuseppe Barbagallo, Presidente
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere, Estensore
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Manfredo Atzeni, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/05/2010



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