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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 4 maggio 2010 n. 2564
Pres. Pozzi Est. Aureli
Ministero della Difesa ( Avv. dello Stato) c/ Cirillo ( Avv.Barone)


Concorsi pubblici – Scuole militari – Idoneità fisica – Giudizio commissioni – Discrezionalità – Insindacabilità – Limiti - Motivazione – Necessità – Non sussiste

Nell’ambito dei concorsi pubblici , nel caso di specie relativo all’idoneità fisica nelle scuole militari dell’esercito , il giudizio delle commissioni esaminatrici relative alle condizioni psico attitudinali e fisiche costituisce una forma di apprezzamento rimesso alla discrezionalità tecnica dell’organo collegiale e , pertanto , è in linea tendenzialmente insindacabile in sede di giudizio di legittimità , purchè non sia affetto da un ‘illogicità o altri vizi estrinseci che travalichino in eccesso di potere ovvero da palese errore di fatto . Ne discende che una volta ammessa la congruità degli strumenti di giudizio e tenuto conto del peculiare potere di valutazione tecnica esercitato dalla Commissione , non può ritenersi necessaria neppure una motivazione che dia ulteriormente conto del giudizio di non idoneità .


N. 02564/2010 REG.DEC.
N. 00299/2006 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)



ha pronunciato la presente

DECISIONE



Sul ricorso numero di registro generale 299 del 2006, proposto da:

 

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen.le dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;

contro



Cirillo Angelo e Vergara Maria Francesca n.q. di genitori esercenti la patria potestà sul minore Carmine Andrea, rappresentati e difesi dall'avv. Valerio Barone, con domicilio eletto presso Giorgio Recchia in Roma, Corso Trieste, 88;

per la riforma
della sentenza del TAR CAMPANIA - NAPOLI: Sezione VI n. 15973/2005, resa tra le parti, concernente MANCATA IDONEITA' FISICA CONCORSO AMMISSIONE SCUOLE MILITARI ESERCITO A.S.2005/6.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 marzo 2010 il Cons. Sandro Aureli e udito l’avvocato dello Stato Ferrante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO




Con ricorso al TAR Campania –sede di Napoli sezione IV^ i genitori del minore Carmine Andrea Cirillo hanno impugnato il provvedimento in data 20 giugno 2005 della “Commissione per ulteriori accertamenti sanitari “ nominata con decreto dirigenziale del Ministero della Difesa dell’11 maggio 2005 nell’ambito del Concorso per esami , per l’ammissione di centosessanta giovani ai licei annessi alle Scuole militari dell’Esercito-anno scolastico 2005-2006, recante conferma dell’esclusione dal detto concorso di Carmine Andrea Cirillo per inidoneità fisica con la motivazione “ esiti in buon compenso di intervento chirurgico per difetto interiatriale “.
Il Ministero intimato resisteva al ricorso, che veniva accolto dal TAR per la riconosciuta fondatezza della censura di eccesso di potere per erronea valutazione di presupposto e violazione di legge.
Contro la sentenza l’amministrazione ha proposto il presente appello, chiedendone l’integrale riforma.
L’originario ricorrente si è costituito per chiedere il rigetto del gravame. che è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 16 marzo 2010.
L’appello è fondato.
Il collegio deve premettere che nell'ambito dell'espletamento di pubblici concorsi, il giudizio delle
Commissioni esaminatrici relativo alle condizioni psico,attitudinali e fisiche costituisce una forma di apprezzamento rimesso alla discrezionalità tecnica dell' organo collegiale e, pertanto, è in linea tendenziale insindacabile in sede di giudizio di legittimità, purchè non sia. affetto da un'illogicità o altri vizi estrinseci che travalichino in eccesso di potere ovvero da palese errore di fatto.
Ne discende che una volta ammessa la congruità degli strumenti di giudizio e tenuto conto del peculiare potere di valutazione tecnica esercitato dalla Commissione , non può ritenersi necessaria neppure una motivazione che dia ulteriormente conto del giudizio di non idoneità.
Ciò significa anche che nel compimento di accertamenti tecnico sanitari, l’ Amministrazione
non è tenuta semplicemente alla mera esecuzione della legge, ma si muove in un ambito di discrezionalità tecnica; tale ambito è conoscibile dall' esterno, ai fini del decisum da parte del giudice, solo nei limiti posti dall' esigenza di ragionevolezza, coerenza e trasparenza dell' agire amministrativo.
Il giudice, in sostanza, non può valutare ex novo gli accertamenti tecnici compiuti dalla commissione , ma si limita a valutare la loro ragionevolezza, a sindacarli,cioè, dall' esterno nella loro formulazione, ovvero nei limiti in cui può apprezzare l’evidente inattendibilità rispetto al metodo d’indagine utilizzato ed alla sua corretta applicazione.
Nel caso di specie la competente commissione, così come stabilito dalle disposizioni relative ai criteri da seguire per l'accertamento del possesso dei requisiti fisici per gli aspiranti del concorso per l’ammissione ai licei annessi alle scuole militari dell’Esercito si è attenuta a quanto prescritto nel bando di concorso nonché alla Direttiva tecnica dell’Elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non ìdoneità al servizio militare (art.10 concernente le cardiopatie congenite ed i loro esiti; Direttiva ..Ministeriale 19 aprile 2000) e che indica le direttive tecniche riguardanti i criteri diagnostici applicativi relativi alle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità all’ammissione ai suddetti licei.
Pienamente legittimo, quindi, è l'operato dell’Amministrazione che, in applicazione di quanto disposto dal bando di concorso, dal D.M. sui profili sanitari n.114/2000 e dalla Determinazione detta , ha proceduto all' esclusione del giovane Cirillo.
Va inoltre precisato che nell'espletamento delle prove concorsualì rilevano esclusivamente gli esami specialistici e i giudizi medici delle Commissioni all'uopo costituite, le uniche in grado di valutare le ìmprescindibili e particolari esigenze dell' Amministrazione.
L'idoneità richiesta per l'ammissione in parola non consiste, infatti, nella mera assenza di patologie implicanti disturbi funzionali, ma richiede una particolare prestanza fisica e psicologica che ben può essere impedita da alterazioni o disfunzioni organiche di carattere non patologico; il riscontro di tale prestanza è demandato all'apprezzamento tecnico-discrezionale dell'Amministrazione, in relazione anche alle particolari attività che possono essere svolte dagli appartenenti all’Esercito, con particolare riferimento alle caratteristica della fase addestrativa..
Quanto detto è confermato da un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui nel procedimento diretto al 'accertamento di idoneità sufficiente, rispetto ai profili sanitari occorrenti per l’ammissione nelle strutture militari, il giudizio di inidoneità non equivale necessariamente al riconoscimento dell' esistenza di uno stato patologico, ma significa soltanto che le caratteristiche fisiche dell’aspirante non corrispondono ai livelli richiesti per un addestramento e un servizio di particolare gravosità" (C.G.A.R.S, sente 30 marzo 1995, n. 110) .
Ancora in tal senso, il questo Consiglio di Stato ha affermato che "poiché le …. sottocommissioni mediche sono gli unici organi abilitati a compiere gli accertamenti in parola..”, ai fini dell’ammissione ai corsi “debbono ritenersi irrilevanti gli ulteriori esami effettuati presso altri organi medici …." (Cons. St., Sezione I1I, parere n. 600/97, 29 aprile 1997).
Va, inoltre, precisato che tutte le operazioni effettuate presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito sono volte a verificare la sussistenza dei requisiti di idoneità fisica richiesti dal bando all'atto delle prove (cfr. Cons. St., Sez. IV, orde 20 febbraio 2001, n. 1110) e ciò con assoluta indifferenza dei risultati rispetto a diversi apprezzamenti compiuti in momenti successivi e con modalità differenti (cfr. Cons. St., Sez. IV, ord. 21 aprile 2000, n. 1715).
Occorre invero tener conto che il quadro clinico del giovane aspirante all’ammissione in parola potrebbe, evolvere in senso negativo e il giudizio sulla correttezza dell'operato dell'Amministrazione non può non tener conto della condizione di pericolo in cui l’ammesso verrebbe a trovarsi, e ciò in aderenza con il principio di ordine logico che esige che la legittimità del provvedimento amministrativo, nel delicato caso in esame,deve essere apprezzata avuto riguardo non soltanto allo stato di fatto e di diritto presente al momento dell'adozione del provvedimento di inidoneità.
Il giudice di prime cure ha ravvisato un ‘ errata applicazione della citata Direttiva ministeriale poiché la valutazione di “buon .compenso” degli esiti della correzione chirurgica della malformazione cardiaca congenita da cui era affetto il figlio degli appellanti ha condotto automaticamente al giudizio di non idoneità del giovane Cirillo.
Ciò sarebbe in contrasto con quanto emerso nella verificazione effettuata presso l’Università di Napoli nel corso del giudizio.
Senonchè tale conclusione non ha tenuto nella dovuta considerazione le implicazioni della valutazione di non idoneità agli sport da contatto espressa dallo stesso CTU nei confronti del suddetto aspirante.
E ciò non appare affatto una aspetto di natura secondaria, i cui riflessi sulla vita militare sono stati invero opportunamente tenute presenti dall’Amministrazione.
L’appello deve essere di conseguenza accolto con conseguente riforma della sentenza impugnata. Nel peculiare andamento del processo ed alla luce delle questioni dedotte in primo e secondo grado, il collegio ravvisa giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese dì ambedue i gradi di giudizio

P.Q.M.



Il Consiglio di Stato, sezione Quarta, accoglie l'appello e , per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata respinge il ricorso di primo grado.
Spese doppio grado compensate .
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2010 con l'intervento dei Signori:
Armando Pozzi, Presidente FF
Antonino Anastasi, Consigliere
Salvatore Cacace, Consigliere
Sandro Aureli, Consigliere, Estensore
Guido Romano, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/05/2010



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