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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 4 maggio 2010 n. 2539
Pres. Baccarini Est. Quadri
Ponzio ( Avv. Chimento) c/ Provincia di Cosenza ( n.c.)


Elezioni - Giudizio elettorale – Scrutinio – Verifica - Principio di prova – Necessità – Sussiste

Il materia elettorale , il giudizio differisce , in relazione all’onere istruttorio , dagli altri giudizi , non avendo il ricorrente la disponibilità dei documenti diversi dai verbali dell’Ufficio elettorale , deriva da ciò che non possono essere considerati come sufficienti a supportare una richiesta di verifica motivi aventi carattere meramente esplorativo , ossia tesi ad effettuare una verifica dell’intera operazione di scrutinio , senza che sia offerto un serio e concreto principio di prova


N. 02539/2010 REG.DEC.
N. 09793/2009 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)



ha pronunciato la presente

DECISIONE



Sul ricorso numero di registro generale 9793 del 2009, proposto da:

 

Gianfranco Ponzio, rappresentato e difeso dagli avv. Lucio Chimento, Vincenzo Feraudo, con domicilio eletto presso Gian Luca Palaia in Roma, via Salandra N. 1/A;

contro



Provincia di Cosenza;

 

Gianluca Grisolia, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Lauro, con domicilio eletto presso Rocco Marsiglia in Roma, viale Angelico, 39;

nei confronti di
Ministero dell'Interno;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. CALABRIA - CATANZARO :SEZIONE I n. 01129/2009, resa tra le parti, concernente ANNULLAMENTO VERBALE PROCLAMAZIONE ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE PROVINCIALE DI COSENZA.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gianluca Grisolia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 marzo 2010 il cons. Francesca Quadri e uditi per le parti gli avvocati Morcavallo, su delega degli avv.ti Chimento e Feraudo, e Lauro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO



Il Sig. Gianfranco Ponzio ha partecipato, quale candidato del Gruppo n. 27 avente il contrassegno “Popolo della Libertà”, alla competizione elettorale per l’elezione del Presidente e del Consiglio Provinciale di Cosenza.
All’esito delle elezioni, al suo gruppo sono stati assegnati cinque seggi, l’ultimo dei quali attribuito al sig. Gianluca Grisolia con la cifra individuale 18,061.
Il sig. Ponzio è risultato primo dei non eletti con la cifra individuale di 18,40, con uno scarto dello 0,21%.
Ha proposto ricorso al Tar per la Calabria impugnando il verbale del 29 giugno 2009 di proclamazione degli eletti alla carica di consigliere provinciale di Cosenza ed i verbali delle operazioni elettorali dell’Ufficio Elettorale Centrale nonché delle Sezioni n. 1, 3, 5, 16 e 29 di Rende relativamente all’attribuzione dei voti validi da assegnare al suo Gruppo.
Nelle Sezioni 16 e 29 sarebbero stati computati 25 voti in più rispetto a quelli effettivi (495 anzicchè 480 nella Sez. n. 29, 385 in luogo di 375 nella Sezione n. 16) con aumento della cifra elettorale individuale del candidato del Collegio, che ad un esatto conteggio sarebbe risultata inferiore alla propria, mentre nelle Sezioni n. 1, 3 e 5 di Rende vi sarebbero discrasie nel numero delle schede risultate nulle. Ciascuno dei due prospettati motivi sarebbe sufficiente a mutare il risultato elettorale a suo favore.
Il Tar, con la sentenza impugnata, ha respinto il ricorso.
Ha constatato , quanto al primo motivo di ricorso, che il numero di voti validi conteggiati dall’Ufficio Elettorale Circoscrizionale a seguito delle correzioni è 375 nella Sezione n. 16 e 490 nella Sezione n. 29. Pur a voler considerare lo scarto di 10 voti, questo non sarebbe sufficiente a ribaltare il risultato elettorale.
Quanto al secondo motivo, ha rilevato che le discrasie cui il ricorrente fa riferimento tra voti dichiarati nulli per i gruppi e schede nulle si riferiscono a dati non omogenei per i quali ben può verificarsi il caso di non coincidenza (ad esempio, scheda nulla non contenente voto per il gruppo e, quindi, non conteggiata come voto nullo per un gruppo).
Ha quindi ritenuto non necessaria la verifica richiesta dal ricorrente e respinto il ricorso.
Ha proposto appello l’interessato riproponendo i motivi già respinti in primo grado. In particolare, quanto al conteggio dei voti nelle Sezioni n. 29 e n. 16 di Rende, dubita della possibilità dell’Ufficio Circoscrizionale di apportare correzioni ai verbali Sezionali dai quali risulterebbero conteggi errati, insistendo nella richiesta di verifica istruttoria.
Inoltre, nelle Sezioni nn 1, 3 e 5 di Rende gli sarebbero state sottratte, per effetto della non coincidenza tra schede nulle totali ed i risultati parziali dei voti dichiarati nulli per i gruppi , n. 6 preferenze, che avrebbero innalzato la sua cifra elettorale individuale facendogli superare quella dell’ultimo degli eletti.
Si è costituito il controinteressato resistendo all’appello.
All’udienza del 2 marzo 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO



L’appello è infondato e deve essere respinto.
Quanto al primo motivo, fondato sull’erroneità del conteggio dei voti validi da assegnare al Gruppo n. 27 nelle Sezioni n. 16 e 29 di Rende,con un supposto scarto di 25 voti, si conferma che dal prospetto dei voti validi ottenuti dai candidati alla carica di Consigliere provinciale dell’Ufficio Elettorale Circoscrizionale di Cosenza , si evincono i seguenti risultati:
- Sezione n. 16 : totale voti validi: 375;
- Sezione n. 29: totale voti validi 490.
I risultati dei conteggi effettuati divergono, pertanto, rispetto a quelli prospettati dall’appellante di soli 10 voti, di per sé non sufficienti a modificare il rapporto tra la cifra elettorale dell’appellante (che, come calcolato dal Tar sarebbe pari a 18,053) e quella del sig. Grisolia (18,061).
Tali conteggi risentono delle sole correzioni di calcolo – come agevolmente verificabile dai verbali depositati agli atti del giudizio- apportate alla somma dei voti ai gruppi, non modificati, come risultanti dalle operazioni degli Uffici Elettorali di sezione, possibile ai sensi dell’art. 21 L. 8 marzo 1951, n. 122 che attribuisce il potere all’ufficio elettorale centrale di sommare – correttamente - i voti delle singole sezioni, come risultano dai verbali.
Essi non evidenziano, peraltro, alcun contrasto tra verbali dei diversi Uffici elettorali tale da rendere necessario un giudizio di prevalenza in favore di quelli sezionali.
Ogni verifica a riguardo appare quindi superflua.
Anche il secondo motivo è infondato.
La presunta mancata attribuzione all’appellante di n. 6 preferenze deriverebbe dalla discrasia riscontrata tra il dato totale delle schede nulle ed il dato parziale dei voti nulli per i gruppi.
A riguardo, si conferma il ragionamento del primo giudice che ha rilevato la non necessaria coincidenza tra i due dati, ben potendo schede nulle non contenere voti nulli ai gruppi (in quanto non attribuito nessun voto ad un gruppo) ovvero schede valide ( con voto valido per il presidente) contenere un voto nullo per il gruppo. Ciò è confermato dalle “Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di Sezione” del Ministero dell’Interno, in cui chiaramente si danno indicazioni per il caso di schede contenenti voti nulli limitatamente ai gruppi di candidati alla carica di consigliere, ma validi per i candidati alla carica di presidente, che come tali devono essere conteggiati.
Mentre quindi è chiaro che una scheda nulla non possa contenere un voto valido per il gruppo, non è vero il contrario, in questo caso creandosi una fisiologica discrasia nei conteggi.
Così come è possibile che una scheda valida in quanto univoca per il candidato alla carica di presidente, non si manifesti in modo univoco a favore di uno o di più gruppi di candidati alla carica di consiglieri collegati alla carica di presidente, con ciò potendosi spiegare anche la discrasia riscontrata nella Sezione n. 3 di Rende.Si tratta, anche in questo caso, di ipotesi prevista nelle istruzioni del Ministero dell’Interno.
Al di là delle suesposte prospettazioni che si giudicano prive di fondamento e tali, di per sé, da non richiedere verifiche di sorta, l’appellante non ha offerto indizi circa altre cause di illegittima sottrazione di preferenze a lui attribuite e, pertanto, la genericità degli argomenti non giustifica approfondimenti istruttori.
Se è infatti vero che il giudizio elettorale differisce, quanto all’onere istruttorio, dagli altri giudizi, non avendo il ricorrente la disponibilità dei documenti diversi dai verbali dell’Ufficio elettorale, è altrettanto vero che non possono essere considerati come sufficienti a supportare una richiesta di verifica motivi aventi carattere meramente esplorativo, ossia tesi ad effettuare una verifica dell’intera operazione di scrutinio , senza che sia offerto un serio e concreto principio di prova (Cons. St. Sez. V, 12.6.2009, n. 3704, 2.4.2009, n. 2079, 2.9.2004, n. 5742).
In conclusione, l’appello deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe specificato, respinge l’appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado .
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2010 con l'intervento dei Signori:
Stefano Baccarini, Presidente
Filoreto D'Agostino, Consigliere
Francesco Caringella, Consigliere
Adolfo Metro, Consigliere
Francesca Quadri, Consigliere, Estensore

 


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/05/2010


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