Ministero della Giustizia, Sottocomm. Esami Avv. c/o Corte Appello di Milano - Sess.2006, Sottocomm. Esami Avv. c/o Corte Appello di Roma - Sess.2006, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Gen. dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Cafagna Pietro, non costituitosi in giudizio;
per la riforma della sentenza del TAR LOMBARDIA - MILANO - SEZIONE IV n. 01893/2008, resa tra le parti, concernente MANCATA AMMISSIONE ALLE PROVE ORALI PER ESAME AVVOCATO - SESSIONE 2006.
Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visto che non si è costituito in giudizio l’appellato;
Vista l’Ordinanza n. 4449/2008, pronunciata nella Camera di Consiglio del giorno 26 agosto 2008, di accoglimento della domanda di sospensione dell’esecuzione della sentenza appellata;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta, alla udienza pubblica del 16 marzo 2010, la relazione del Consigliere Salvatore Cacace;
Udita, alla stessa udienza, l’avv. Wally Ferrante dello Stato per gli appellanti;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. – Con il ricorso di primo grado ( n. 1720 del 2007 proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano ) l’odierno appellato ha impugnato gli atti, con cui la commissione per gli esami di avvocato, istituita presso la Corte di Appello di Milano per la sessione 2006 lo ha dichiarato, a séguito della correzione degli elaborati scritti effettuata dalla XVIII Sottocommissione istituita presso la Corte di Appello di Roma, non idoneo all’ammissione all’esame orale per l’idoneità alla professione di avvocato.
Il T.A.R., con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto il ricorso, rilevando che perché via sia certezza sul come i criteri scelti per la valutazione delle prove “siano stati utilizzati nella correzione del singolo elaborato … è sufficiente che il voto numerico, in cui alla fine la valutazione si deve condensare … sia il frutto della media dei voti numerici inseriti in una griglia valutativa dove i singoli parametri predeterminati dalla commissione esaminatrice … abbiano avuto il loro peso specifico nella correzione dell’elaborato” ( pagg. 6 – 7 sent ); sì che, conclude il Giudice di primo grado, il giudizio di non idoneità dovrà “esprimersi attraverso una griglia di punteggi, ognuno dei quali valutazione di uno dei parametri scelti dalla Commissione nella prima riunione ai sensi dell’art. 12 DPR 487\94” ( pag. 9 sent. ).
2. – Con l’appello all’esame, il Ministero della Giustizia e le Commissioni d’esame territoriali interessate hanno chiesto che, in riforma della sentenza gravata, il ricorso di primo grado sia respinto.
Richiamata, invero, la giurisprudenza ormai ferma nel considerare, in assenza di una normazione ad hoc, del tutto sufficiente la motivazione dell’idoneità ( od inidoneità ) del candidato come risultante dalle prove sostenute contenuta in un punteggio numerico, essi deducono come la pretesa necessità che la Commissione rediga anche per le prove scritte “una griglia di punteggi” sia destituita di ogni fondamento.
Non si è costituito in giudizio l’appellato.
Con Ordinanza n. 4449/2008, pronunciata nella Camera di Consiglio del giorno 26 agosto 2008, è stata accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione della sentenza appellata.
La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione alla udienza pubblica del 16 marzo 2010.
3. – La censùra proposta è fondata e l’appello è da accogliere.
Quanto, invero, alla dedotta ( con il ricorso di primo grado ) insufficienza del voto numerico a rendere edotto il candidato circa i motivi posti a base della valutazione di inidoneità delle sue prove, come ha rilevato la pacifica giurisprudenza della Sezione anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, i provvedimenti della commissione esaminatrice - che rilevano l'inidoneità delle prove scritte e non ammettono all'esame orale il partecipante agli esami per l'abilitazione all'esame di avvocato - vanno di per sé considerati adeguatamente motivati, quando si fondano su voti numerici, attribuiti in base ai criterii da essa ( o comunque dalla competente Commissione istituita presso il Ministero della Giustizia ) predeterminati, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti ( Cons. St., IV, 22 giugno 2006, n. 3924; da ultimo, Cons. St., IV, 17 febbraio 2009, n. 855 e 3 marzo 2009, n. 1223 ) e senza, dunque, che sia ipotizzabile la necessità, affermata dal T.A.R. con la sentenza impugnata pur in mancanza di una espressa previsione legislativa in tal senso (secondo, invero, la lettera dell’art. 23 del R.D. n. 37/1934, alla lettura dei “lavori” segue “sic et simpliciter” l’assegnazione del punteggio), della “predisposizione di una griglia” volta a chiarire il significato del voto attribuito in rapporto ai predeterminati criterii di valutazione ( v. anche Cons. St., IV, 28 settembre 2009, n. 5832 e 22 dicembre 2009, n. 8621 ).
Se è vero, infatti, che tale attività è regolata ( unicamente ) dai criterii fissati dalla Commissione di cui all’art. 22 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 ( ch’è norma speciale rispetto ai principii statuiti dall’art. 12 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, cui ha fatto riferimento il T.A.R. ), la pur necessaria correlazione tra il punteggio assegnato a ciascuna prova ed i predetti criterii è comunque garantita dalla graduazione ed omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l’espressione della cifra del voto (cfr. Cons. St., VI, 4 ottobre 2006, n. 5894), con il solo limite della contraddizione tra specifici ed obiettivi elementi di fatto, criterii di massima prestabiliti e conseguente attribuzione del voto ( Cons. St., VI, 28 luglio 2008, n. 3710 ); contraddizione, invero, che non viene in rilievo nella fattispecie all’esame, nella quale non vengono prospettati, nell’àmbito del quantum devolutum alla cognizione del Giudice di appello, vizii mascroscopici di illogicità manifesta, che nella specie non si rinvengono affatto nel “modus procedendi” della commissione, alla quale nessun fatto specifico oggetto di deduzione consente di addebitare una qualche omissione del dovuto, rigoroso, rispetto dei criterii prefissati.
Del resto, la tesi dell’idoneità della attribuzione di meri coefficienti numerici quale sufficiente espressione della valutazione delle prove sostenute nell’esame d’abilitazione de quo resiste anche alla prospettazione, operata dal T.A.R., di una diversa, inspiegabile, “attenzione”, di cui godrebbero così i candidati esclusi dalle prove orali nel concorso notarile assoggettato alle regole del D. Lgs. n. 166/2006, atteso che la disciplina relativa all'esame di accesso alla professione di notaio - ben lungi dallo smentire l'orientamento giurisprudenziale prevalente e la costruzione sistematica sopra riportata - non fa altro che confermare il consolidato principio, secondo cui la valutazione tradottasi nella attribuzione di un punteggio "vale motivazione" e che solo laddove la valutazione medesima non sfocii in una votazione ( si ricordi che, a norma del comma 4 dell'art. 11 del D.L.vo n. 166 del 2006, “in caso di idoneità, la sottocommissione assegna ... il punteggio complessivo" e che il successivo comma 5 precisa che “nel giudizio di idoneità il punteggio vale motivazione”, mentre “il giudizio di non idoneità è motivato” ) allora vi sarà necessariamente un giudizio diversamente "motivato" con idonee spiegazioni e chiarimenti, proprio perché in tal caso non si fa luogo alla attribuzione di un punteggio ( così, ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 5 marzo 2008, n. 924 ).
4. - Alla stregua delle suesposte considerazioni, l’appello va accolto, con conseguente rigetto, in riforma della impugnata sentenza, del ricorso proposto in primo grado.
Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo, séguono, come di régola, la soccombenza.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Condanna l’appellato alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio in favore delle Amministrazioni appellanti nella misura di Euro 3.500,00=.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, addì 16 marzo 2010, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta – riunito in Camera di consiglio con l’intervento dei seguenti Magistrati:
Armando Pozzi, Presidente FF
Antonino Anastasi, Consigliere
Salvatore Cacace, Consigliere, Estensore
Sandro Aureli, Consigliere
Guido Romano, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/05/2010