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n. 5 -2010 - © copyright

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 3 maggio 2010 n. 2503
Pres. De Nictolis, Rel. Garofoli
Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici (Avv. dello Stato) c/ Comune di Tradate (Avv.ti B. Baroni e L. Ciabattini)


Contratti della PA - Autorità di Vigilanza – Parere - Impugnazione - Inammissibilità - Atto non provvedimentale

E' inammissibile il ricorso presentato avverso l'atto di natura non provvedimentale emanato dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici che, nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo sulla regolarità degli affidamenti pubblici, abbia espresso un parere sull'operato di una stazione appaltante. Infatti, l'Autorità ha funzioni di controllo dell'osservanza dei principi di efficienza,efficacia, tempestività, trasparenza e correttezza nella materia dei contratti pubblici ed i suoi atti di natura non provvedimentale, consistenti in un contributo utile all'orientamento dei comportamenti degli operatori del settore, non sono idonei a recare alcun pregiudizio diretto ed immediato nei confronti dei destinatari. (Nellafattispecie, l'Autorità aveva espresso il proprio dissenso circa l'operato di un Comune in seguito ad un accordo transattivo concluso con un'impresa affidataria di lavori, rimettendo la questione alla Procura della Corte dei Conti per gli eventuali accertamenti del caso).


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta)



ha pronunciato la presente

DECISIONE



Sul ricorso numero di registro generale 5533 del 2005, proposto da:

 

Autorita' per la Vigilanza Sui Lavori Pubblici, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;

contro



Comune di Tradate, rappresentato e difeso dagli avv. Bassano Baroni, Lidia Ciabattini, con domicilio eletto presso Lidia Ciabattini in Roma, Piazzale Clodio, 32;

per la riforma



della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE III n. 00397/2005, resa tra le parti, concernente COSTRUZIONE DI PISCINA COMUNALE.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2010 il Cons. Roberto Garofoli e uditi per le parti gli avvocati Urbani Neri e Ciabattini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO



Con la sentenza impugnata il primo giudice ha accolto il ricorso proposto dal Comune di Tradate avverso la deliberazione assunta il 29 ottobre 2003 dal Consiglio dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici (di seguito: Autorità) e la relativa nota di comunicazione, con cui in esito all’esame dell’accordo transattivo, intercorso tra l’amministrazione comunale e l’impresa “Il Giardino s.r.l.” in relazione ai lavori per la costruzione della piscina comunale, è stata sottoposta a censura la condotta del Comune per l’ “eccessiva tolleranza accordata” nei rapporti con l’impresa ed è stata contestualmente disposta la segnalazione della questione alla Procura della Corte dei conti per gli eventuali accertamenti di competenza.
Nel dettaglio, il primo giudice, disattesa l’eccezione di inammissibilità dedotta dall’Autorità, ha accolto il ricorso reputando l’atto impugnato illegittimo in quanto non preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, oltre che, conseguentemente, per ritenuto difetto di istruttoria.
Propone gravame l’Autorità ritenendo l’erroneità della sentenza impugnata di cui chiede l’annullamento.
All’udienza del 27 aprile 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO



Il ricorso va accolto.
Ritiene, invero, il Collegio che meriti accoglimento il primo motivo di gravame con cui l’Autorità deduce l’erroneità della sentenza appellata laddove ha disatteso l’eccezione di inammissibilità dalla stessa Autorità dedotta in primo grado con riguardo al ricorso introduttivo.
Il Collegio condivide, invero, l’assunto della natura non provvedimentale dell’atto impugnato in primo grado, come tale privo di reale e concreta attitudine lesiva.
Giova, al riguardo, considerare che l’art. 4, L. n. 109 del 1994, riconosceva all'Autorità poteri di vigilanza sull'intero sistema dei lavori pubblici.
E’ sufficiente fare riferimento alle specifiche disposizioni contenute nei commi primo (" al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'art. 1, comma 1, nella materia dei lavori pubblici..."), quarto ("...vigila sull'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia, verificando ... la regolarità delle procedure di affidamento dei lavori pubblici...") e sesto ("...può richiedere ... può disporre...") del citato articolo 4 perché si possa desumere la titolarità, in capo all’Autorità, di un potere di vigilanza sull'intero sistema dei lavori pubblici, dovendo la stessa assicurare l'osservanza dei principi di efficienza, efficacia, tempestività, trasparenza e correttezza nella materia dei lavori pubblici.
Ciò posto, il potere di vigilanza concretamente esplicato nei confronti dell’appellato non può aver prodotto conseguenze lesive della sua sfera giuridica, avendo l'Autorità espresso sostanzialmente un proprio "avviso" sulla vicenda, inidoneo, in quanto tale, a recare direttamente ed immediatamente alcun pregiudizio.
Né la natura non provvedimentale delle determinazioni assunte dall'Autorità può essere desunta dalla circostanza per cui la stessa Autorità stessa ha "dichiarato" l’ “eccessiva tolleranza accordata” dal Comune nei rapporti con l’impresa, essendo comunque mancata ogni concreta determinazione incidente sia sugli atti adottati che sui comportamenti tenuti.
In conclusione, non avendo gli atti impugnati natura provvedimentale, siccome consistenti in null'altro che in un contributo utile all'orientamento dei comportamenti degli operatori del settore dei lavori pubblici, deve concludersi per l’inammissibilità del ricorso proposto in primo grado.
Alla stregua delle esposte ragioni va quindi accolto il gravame e, per l’effetto, previo annullamento della sentenza impugnata, va dichiarato inammissibile il ricorso proposto in primo grado.
Sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso, lo accoglie e, per l’effetto, previo annullamento della sentenza impugnata, dichiara inammissibile il ricorso proposto in primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2010 con l'intervento dei Signori:
Rosanna De Nictolis, Presidente FF
Domenico Cafini, Consigliere
Roberto Garofoli, Consigliere, Estensore
Giancarlo Montedoro, Consigliere
Roberto Giovagnoli, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/05/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)





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