REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 9562 del 2002, proposto dalla
s.r.l. Nuova Diana Gas, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Caiafa, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via Alfredo Fusco ,104;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico ( già dell'Industria, Commercio e dell'Artigianato ), Ministero dell'Interno, Prefetto della Provincia di Napoli, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del TAR CAMPANIA - NAPOLI :Sezione terza n. 04266/2001, resa tra le parti, concernente decreto di revoca concessione agevolazioni finanziarie.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 marzo 2010 il Cons. Armando Pozzi e uditi per le parti l’avvocato Soldini, su delega di Caiafa e l'avv. dello Stato Ventrella;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 1 e 2.8.2000, la società appellante ha impugnato innanzi al TAR per la Campania, Sede di Napoli, il decreto del Ministero dell’Industria n.1116/893 del 23 giugno 2000, con il quale è stato revocato il precedente decreto di concessione delle agevolazioni, di cui alla legge 19.12.1992, n.488, nonché la informativa antimafia del 21.12.1999 della Prefettura di Napoli.
Con il ricorso al TAR, erano dedotti quattro motivi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili, in sintesi censurandosi la non conformità dell’informativa prefettizia (e della conseguente revoca dei contributi) alla legge n. 241/1990, al DPR n. 252 del 1998 e ai principi procedimentali di adeguatezza istruttoria ed accertativa.
Nel corso del primo grado del giudizio, con l’ordinanza n.3997 del 5.9.2000 il TAR ha accolto la domanda di sospensione dell’impugnato provvedimento di revoca. Su appello del Ministero, questa Sezione con l’ordinanza n. 993/2001 ha riformato l’ordinanza del TAR ed ha respinto la domanda cautelare.
Con la sentenza n. 4266/2001, il TAR ha respinto il ricorso.
Avverso tale sentenza ha proposto il presente appello la società Diana
Col primo motivo, essa ha riproposto le originarie censure di eccesso di potere avverso gli atti impugnati, per manifesta infondatezza, erronea ed inadeguata istruttoria, travisamento dei fatti, motivazione insufficiente, contraddittoria e perplessa.
Con il motivo, si deduce che la sentenza impugnata avrebbe posto a fondamento del proprio convincimento la nota del 23.06.1999 della Questura di Caserta, nella quale si afferma, tra l’altro, che ”. . . i familiari del citato Mezzero sarebbero dipendenti della Società Diana Gas...”.
In realtà nell’informativa, fatta propria dalla Prefettura di Napoli, prima, e poi dal Giudice di primo grado, non vi sarebbe alcun riferimento né al “...citato Mezzero “, né alla società Diana Gas.
La nota, difatti, riguarderebbe le informazioni del Commissariato di Castel Volturno relativamente alla sola Società Nuova Diana Gas S.r.l., con particolare riferimento al suo assetto societario ed alle relative informazioni sul conto dell’amministratore e dei soci, i quali sarebbero immuni da precedenti di polizia.
Nella stessa informazione, osserva ancora l’appellante, non si farebbe alcun riferimento al non meglio identificato “Mezzero” e ci si limiterebbe a rappresentare che tra i 29 dipendenti della società figura un signor (tale Al. Gen.), pregiudicato per reati comuni e non associativi.
Il riferimento ai famigliari del Mezzero, sempre secondo la società, era contenuto nella nota della Sezione Anticamorra della Squadra Mobile presso la Questura di Caserta del 06.11.1999, ma, nella stessa nota, non vi è alcun riferimento al fatto che il Sig. Diana Giuseppe fosse marito di Diana Giulia, come erroneamente affermato in sentenza.
E’ pur vero, aggiunge la società deducente, che essa ha avuto tra i suoi dipendenti anche il Sig. Michele Mezzero, ma questi, tuttavia, è stato licenziato sin dal 1994.
L’unico elemento a carico della Nuova Diana Gas S.r.1. consisterebbe, dunque, in una presunta ed indimostrata affiliazione camorristica del procuratore della società, il Sig. Diana Giuseppe, al clan Cantiello operante a Grazzanise; ma tale presunta affiliazione — peraltro neppure pacificamente accertata, giacché anche le differenti forze di polizia talvolta hanno qualificato il Sig.
Diana come affiliato (note Questura di Caserta del 6.11.1999 e del Commissariato di Castel Volturno del 23.6.1999, dell’ufficio Misure di prevenzione e Sicurezza presso la Questura di Napoli), talaltra lo ritengono del tutto estraneo alla predetta associazione camorristica (nota Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli del 9.11.1999 e della G.d.F. Nucleo Regionale Polizia Tributaria di Napoli, del 31.5.1999) si fa risalire ad un singolo episodio del 1994 (controllo in cui l’interessato venne colto in compagnia di Cant. Ant.) e dal quale comunque non poteva dedursi alcuna affiliazione al predetto clan, come accertato dal relativo decreto di citazione.
Il quadro fattuale, costituito da un singolo episodio, risalente nel tempo e di incerta portata, farebbe emergere dunque un evidente contrasto delle conclusioni cui è pervenuto il TAR con le finalità di prevenzione anticipata delle informative antimafia, le quali, come chiarito dalla stessa giurisprudenza amministrativa, devono essere adottate “. . .con ogni opportuna cautela, soprattutto perché l’accertamento dell’infiltrazione mafiosa, tendente a condizionare le scelte dell’impresa, richiede l’uso di concetti indeterminati e rimessi alla precisazione da parte del Prefetto” ( Cons. Stato, sez. V, 24.10.2000, n. 5710).
Col secondo motivo, la società ha dedotto la violazione e la falsa interpretazione dell’art. 11 del D.P.R. n.252/1998, eccesso di potere, infondatezza, illogicità e contraddittorietà della motivazione.
Il Tribunale sarebbe incorso in evidente vizio di interpretazione della norma denunciata, pervenendo all’erronea conclusione della sussistenza delle condizioni per poter ritenere efficace la revoca, anche con riferimento ed in relazione alle somme già erogate.
L’art. 11 citato, infatti, al comma 2 fa salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite.
Con memoria depositata in occasione dell’udienza di merito, l’appellante ha illustrato i motivi d’appello con specifico riferimento alle risultanze di una sentenza resa dal giudice per l’udienza preliminare presso il tribunale di Napoli, nei confronti del sig. Giuseppe Diana.
Alla pubblica udienza del 2 marzo 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1 - In punto di fatto, vale chiarire che con istanza del 31 dicembre 1996 la società ricorrente chiese la concessione delle agevolazioni finanziarie previste dalla legge 19.12.1992, n. 488.
Con decreto n.33719 del 30.6.1997, il Ministero dell’Industria concedeva alla stessa, in via provvisoria, un contributo di oltre 2 miliardi di lire, a fronte di investimenti ammessi di oltre 4 miliardi, erogabile in tre quote annuali.
La Prefettura di Napoli rilasciava in data 18.8.1997 l’informativa antimafia, dalla quale risultava che nei confronti della società non sussistevano procedimenti né provvedimenti definitivi di misure di prevenzione, né provvedimenti di cui all’art.10 della legge 31.5.1965, n. 575.
Senonché, a seguito di una nuova informativa antimafia rilasciata in data 21.12.1999 dalla stessa Prefettura di Napoli, si evinceva che nei confronti della ricorrente sussistevano cause ostative ai sensi dell’art.4 del D.Lgs 8.8.1994, n.490 e dell’art.10 del DPR n.252/1998.
Sulla base di tale informativa il Ministero, con il provvedimento impugnato innanzi al TAR per la Campania, revocava il decreto di concessione e disponeva il recupero dell’importo della prima quota di contributo nel frattempo erogata in favore della società interessata.
2 - Al riguardo, emerge dalla documentazione acquisita che il sig. Giuseppe Diana è stato inquisito, tra l’altro, dei delitti di cui agli artt. 110, 112 n. 1) e 2), 81 cpv, 629 cpv., in relazione all’art. 628 c. III n. e 3 c.p. e 7 L.203/91, art. 7 L. 31.5.1965 n. 575 perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso e compiute in tempi diversi, agendo in concorso con altre persone incaricate dagli esponenti di vertice dell’associazione mafiosa del “clan dei casalesi”, nel numero superiore alle cinque unità e riuniti, ha assunto il ruolo di esecutore materiale di percettore della tangente estorsiva, versata agli esponenti di vertice del clan di Mondragone (cfr. pag. 11 sentenza penale del GUP del Tribunale di Napoli versata in atti).
In motivazione della sentenza del Giudice per l’udienza preliminare si legge (proprio con riferimento ad uno dei molteplici capi di imputazione per la gran parte dei quali, ma non per tutti) che “la partecipazione del Diana alla condotta estorsiva in danno degli Orsi appare connotata da una situazione adesiva alle ragioni dei camorristi, nelle modalità cui alla specifica motivazione cui qui si rimanda - senza che ciò possa significare alcuna appartenenza dello stesso clan” (pag. 197 sentenza).
La medesima sentenza ha condannato il sig. Diana alla complessiva pena di cinque anni di reclusione (in considerazione della riduzione della pena nella misura di un terzo in ragione del rito, a seguito della irrogazione della pena di anni sette e mesi sei di reclusione).
3 - In considerazione dei fatti emersi anche in sede penale, ritiene la Sezione che vadano disattese le censure dell’appellante secondo cui l’Amministrazione prima e il TAR poi avrebbero travisato i fatti effettivamente sussistenti.
Infatti, proprio dalla sentenza del GUP emerge con assoluta evidenza la correttezza dell’operato dell’amministrazione e la piena condivisibilità delle statuizioni del Giudice di primo grado.
4 - Ciò posto sulle questioni di fatto, il Collegio ritiene opportuno richiamare i consolidati orientamenti giurisprudenziali, formatisi in materia di informative prefettizie, di cui all’articolo 4 del d.lgs. n. 490 del 1994 e dell’art. 10, comma 7, del d.P.R. n. 252 del 1998, in considerazione dei principi costituzionali della presunzione di non colpevolezza e di libertà dell'iniziativa economica privata, da un lato, e di quelli di buon andamento e libera concorrenza, anche attraverso la conduzione della più efficace azione di contrasto alla criminalità organizzata, dall'altro.
5 - Gli indirizzi giurisprudenziali in materia di informative antimafia possono così riassumersi :
5.1 - Le informative prefettizie antimafia possono inquadrarsi – secondo le indicazioni delle fonti sopra riportate - in tre tipi:
a) quelle ricognitive dell’esistenza di cause di per sè interdittive di cui all'art. 4 comma 4, primo periodo, prima parte, del D.Lgs. n. 490/1994 e dell’allegato 1 allo stesso decreto legislativo, richiamante principalmente le disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso dell’articolo 10 della L. 31-5-1965, n. 575;
b) quelle di cui allo stesso articolo 4, primo periodo, seconda parte, relative ad eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa e la cui efficacia interdittiva discende da una valutazione del prefetto;
c) quelle supplementari (o atipiche) la cui efficacia interdittiva scaturisce da una valutazione autonoma e discrezionale dell'Amministrazione destinataria dell'informativa prevista dall'art. 1 septies, del D.L. n. 629/1982 ( cfr. CdS, Sez. VI, n. 25-11-2008, n. 5780; Sez. VI, 3-5-2007, n. 1948 ).
5.2 - Le informative, soprattutto quelle di cui al secondo e terzo tipo, devono fondarsi su elementi di fatto aventi carattere sintomatico ed indiziario, denotanti, in senso oggettivo, il pericolo di collegamenti tra la società o l'impresa e la criminalità organizzata; pericolo da valutarsi sulla base di un esame complessivo di vari elementi raccolti, non essendo sufficiente, di norma, la verifica di uno solo di essi (Sez. V, 27 maggio 2008, n. 2512; Sez. IV, 15 novembre 2004, n. 7362).
5.3 – Ai fini delle informative prefettizie di cui al d.lgs. n. 490 del 1994, si richiede un attendibile "giudizio di possibilità", "secondo la nozione di pericolo" (CdS, Sez. VI: 25 dicembre 2008, n. 5780; 11 settembre 2001, n. 4724), per il quale non occorre che sia provata, con il rigore tipico della formazione della prova processuale, l'esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, essendo invece sufficiente, secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale, ancorché ragionevole e circostanziato, la mera possibilità di interferenze malavitose rivelata da fatti idonei a configurarne il substrato (CdS, Sez. V, 23 giugno 2008, n. 3090; Sez. VI, 12 novembre 2008, n. 5665), con un accertamento, quindi, di portata inferiore e diversa da quella richiesta per l'individuazione di responsabilità penali (CdS, Sez. VI, 17-4-2009, n. 2336; Sez. VI, 1 febbraio 2007, n. 413; Sez. IV, n. 7362 del 2004, cit.).
5.4 - Le informative ex artt. 4, D.Lgs. n. 490/1994, e 10, D.P.R. n. 252/1998, sono funzionali alla peculiare esigenza di mantenere un atteggiamento fermo ed intransigente contro rischi di infiltrazione mafiosa, condizionanti le scelte delle imprese aspiranti a vario titolo (appalti, agevolazioni fiscali, contributi, finanziamenti, ecc.) all'utilizzo di risorse della collettività e quindi possono avvalersi di tutte le informazioni di cui le autorità di P.S. siano in possesso, al fine di effettuare, sulla base di tali risultanze caratterizzate dall’elemento della qualificata probabilità e quindi concrete e non meramente ipotetiche e congetturali, una obiettiva valutazione sulla possibilità di un eventuale utilizzo distorto dei finanziamenti e delle risorse pubbliche (Cons. Stato, sez. VI, 10 febbraio 2010 , n. 684; Sez. VI, 17-4-2009, n. 2336).
5.5 – Discendono da ciò i limiti del sindacato giurisdizionale, esercitabile solo nei casi di eccesso di potere per manifesta illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti, al fine di verificare se la valutazione del Prefetto sia sorretta da uno specifico ed adeguato quadro indiziario, ove assumono rilievo preponderante i fattori induttivi della non manifesta infondatezza che i comportamenti e le scelte dell'imprenditore possano rappresentare un veicolo di infiltrazione delle organizzazioni criminali (CdS, Sez. IV, 29 luglio 2008, n. 3273; Sez. VI, 02-08-2006, n. 4735).
5.6 - In materia, non si applica l'art. 7 della legge n. 241 del 1990, con la connessa partecipazione procedimentale, poiché il "carattere spiccatamente cautelare della misura in parola, nella quale sfocia l'accertamento indagatorio in tema di collegamenti con la criminalità organizzata, in uno con i particolari interessi pubblici coinvolti e la connessa riservatezza, consentono di ravvisare in re ipsa quelle esigenze di celerità che giustificano l'omissione della comunicazione ai sensi del primo comma del cit. art. 7" (CdS, Sez. V, n. 3090 del 2008 cit.; Sez.VI: 23 giugno 2008, n. 3155; 29 febbraio 2008, n. 756; 5 giugno 2006, n. 3337).
E’ sufficiente, infine, la motivazione per relationem (CdS, Sez. VI: n. 3155 del 2008, cit.; n. 4724 del 2001, cit.).
6 - Alla luce di quanto sopra, deve essere valutato se i fatti esposti nelle note delle forze dell'ordine - cui rinvia per relationem la motivazione delle impugnate e identiche informative del Prefetto della Provincia di Napoli - configurino l'oggettivo e sufficiente quadro indiziario del pericolo di infiltrazioni della criminalità organizzata, risultando di conseguenza adeguata l'istruttoria e la motivazione delle dette informative (cfr. Cons. St., sez. VI, 25 gennaio 2010 , n. 250).
7 - Gli elementi indiziari sui quali l’amministrazione ha tratto le conclusioni circa un’influenza di natura camorristica sulla società appellante, come pure riportati nell’appellata sentenza, sono i seguenti.
Il sig. Diana Giuseppe, procuratore della società, sarebbe affiliato al clan camorristico di Cantiello Antonio da Grazzanise; al C.E.D.egli annovera numerosi precedenti penali per reati finanziari, associazione a delinquere, detenzione di esplosivi, violazione delle norme sul controllo degli oli minerali e g.p.l.. Su tali aspetti il TAR ha richiamato la nota in data 23.6.1999 della Questura di Caserta, nella quale si rileva altresì che i familiari del “ citato Mezzero “ sarebbero dipendenti della società Diana Gas.
Con la medesima sentenza si è rilevato che lo stesso Diana Giuseppe, marito di Diana Giulia, amministratrice della società, è persona inserita nel clan Mezzero operante in Grazzanise, il quale si è sostituito di fatto al boss Cantiello dopo la morte di questi avvenuta nel 1996; anche a tal riguardo viene richiamata la nota della Squadra mobile, Sezione anticamorra, della Questura di Caserta.
Appare logico, pertanto, che da tali fatti siano emersi elementi indiziari oggettivi e significativi ( e non solo astratti ed ipotetici ) i quali giustamente hanno indotto il G.I.A presso la Prefettura di Napoli a ritenere la sussistenza dei presupposti per il rilascio di informativa ostativa all’erogazione di contributi pubblici.
8 - A contrastare le conclusioni della Prefettura prima e del TAR poi non valgono le circostanze addotte con il primo motivo d’appello (secondo le quali nella nota del 23.06.1999 della Questura di Caserta, non vi sarebbe alcun riferimento né al “...citato Mezzero “, né alla società Diana Gas, riguardando la stessa nota le informazioni del Commissariato di Castel Volturno relativamente alla sola Società Nuova Diana Gas S.r.l., con particolare riferimento all’assetto societario della stessa ed alle relative informazioni sul conto dell’amministratore e dei soci, i quali sarebbero immuni da precedenti di polizia).
Nella stessa informazione, osserva ancora l’appellante, non si fa alcun riferimento al non meglio identificato “ Mezzero “ e ci si limita a rappresentare che tra i 29 dipendenti della società figura tale Alc. Genn., pregiudicato per reati comuni e non associativi. Si tratta di affermazioni e contestazioni generiche o di natura formale, le quali oltretutto sorvolano del tutto sull’esistenza di significativi precedenti penali, già di per sé sufficienti a legittimare un’informativa prefettizia di carattere negativo. Il tutto, poi, senza considerare gli esiti negativi del processo penale in cui è stato coinvolto e condannato l’appellante, per la sua “ partecipazione alla condotta estorsiva in danno degli Orsi connotata da una situazione adesiva alle ragioni dei camorristi…………. ma senza che ciò possa significare alcuna appartenenza dello stesso al clan.” ( pag. 197 sentenza del GUP del Trib. Di Napoli ).
9 - Con altro motivo d’appello si deduce, ripetendo l’analogo terzo motivo del ricorso al TAR, che ai sensi dell’art.11, comma 2, del DPR n.252/98 il Ministero non poteva disporre il recupero della quota erogata.
Anche tale doglianza è infondata.
Il richiamato articolo, relativa ai termini per il rilascio delle informazioni, dispone, infatti, che:
“ 1. Quando le verifiche disposte siano di particolare complessità, il prefetto ne dà comunicazione senza ritardo all'amministrazione interessata e fornisce le informazioni acquisite entro i successivi trenta giorni.
2 - Decorso il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta, ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, le amministrazioni procedono anche in assenza delle informazioni del prefetto. In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui al comma 1 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e l'amministrazione interessata può revocare le autorizzazioni e le concessioni o recedere dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite”.
Il comma 2 dell’articolo 11 invocato dall’appellante è inapplicabile al caso di specie, in cui l’amministrazione non ha agito in via d’urgenza ed a prescindere dall’informativa prefettizia, come invece previsto dalla fattispecie legale.
Inoltre, tale comma riguarda esclusivamente i casi in cui la revoca si caratterizzi per l’assenza di profili di imputabilità dei fatti ai beneficiari, e non anche quando risulti che, ab origine, gli importi non dovevano essere corrisposti.
10 - Conclusivamente, l’appello va respinto. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, respinge l’appello n. 9562 del 2002.
Condanna l’appellante al pagamento di spese ed onorari del secondo grado del giudizio, liquidati in complessivi euro quattromila, oltre accessori di legge
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2010 con l'intervento dei Signori:
Luigi Maruotti, Presidente FF
Armando Pozzi, Consigliere, Estensore
Sergio De Felice, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere
Guido Romano, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/04/2010