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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 7 aprile 2010 n. 1970
Pres. Varrone, Est. Meschino
A.C. (Avv. Manzi) c/ Università degli Studi di Roma La Sapienza


1. Pubblico Impiego – Concorsi Universitari – Bando – Criteri di valutazione – Impact factor – Applicazione vincolata – Esclusione - Originalità scientifica - Prioritaria applicazione - Sussiste

 

2. Processo amministrativo – Discrezionalità tecnica - Sindacato del G.A. – Limiti - Opinabilità valutazioni

1. Il criterio di valutazione c.d. impact factor, consistente nel numero delle citazioni (in un periodo dato) di un articolo pubblicato su una determinata rivista in altre riviste del settore, non prevale su quello dell’originalità e innovatività della produzione scientifica, il quale deve esser applicato, da parte della commissione giudicatrice, con priorità. Viceversa,ai sensi dell’art.4 comma 2 del D.P.R. 117/2000, la commissione non è vincolata ad applicare lo “ impact factor “ (che non è, di per sé, indice di originalità scientifica), potendone fare “ anche” ricorso “ove possibile”.

 

2. Il sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica può svolgersi non soltanto riguardo ai vizi dell’eccesso di potere (logicità e ragionevolezza delle decisioni amministrative), ma anche con la verifica dell’attendibilità delle operazioni tecniche compiute dalla P.A. quanto a correttezza dei criteri utilizzati ed applicati. Resta, comunque, fermo il limite della relatività delle valutazioni scientifiche, potendo il giudice amministrativo censurare la sola valutazione che si pone al di fuori dell’ambito di opinabilità, poiché altrimenti sostituirebbe all’apprezzamento opinabile dell’Amministrazione quello proprio ed altrettanto opinabile.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta)



ha pronunciato la presente

DECISIONE



Sul ricorso numero di registro generale 2604 del 2009, proposto da

Autore Camillo, rappresentato e difeso dagli avv. ti Luigi Manzi e Andrea Reggio D'Aci, con domicilio eletto presso Luigi Manzi in Roma, via F. Confalonieri, 5;

contro



Universita' degli Studi di Roma "La Sapienza" n.c.;

nei confronti di



Galassi Alfredo, rappresentato e difeso dagli avv. ti Lucia Marino e Antonino Mirone, con domicilio eletto presso Giuseppe Sartorio in Roma, via Luigi Luciani, 1; Mangieri Enrico n.c.;

per la riforma



della sentenza del TAR LAZIO - ROMA: Sezione III n. 03714/2008, resa tra le parti, concernente PROCEDURA VALUTAZIONE COMPARATIVA 1 POSTO DI PROFESSORE UNIVERSITARIO II FASCIA.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Galassi Alfredo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2010 il consigliere di Stato Maurizio Meschino e uditi per le parti gli avvocati Reggio D'Aci e Mirone.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. Il dott Camillo Autore, con ricorso n. 10878 del 2006 presentato al TAR per il Lazio, ha chiesto l’annullamento: degli atti della procedura di valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo di II fascia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia (“Malattie dell’apparato cardiovascolare”-Polo reatino”), bandita con Decreto del Rettore dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma dell’11 maggio 2005; con motivi aggiunti, del decreto Rettorale della Università degli Studi di Catania del 30 novembre 2006 con il quale il Rettore della detta Università ha proceduto alla nomina del Prof. Alfredo Galassi a professore associato per il settore scientifico-disciplinare MED/11- Malattie dell’apparato cardiovascolare presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia –sede di Ragusa e di ogni altro atto a questo annesso, connesso, presupposto e/o consequenziale, anche non conosciuto, ivi compreso il decreto del Rettore 11 maggio 2005 con il quale veniva indetta la procedura di valutazione comparativa; il decreto del Rettore 31 ottobre 2005 con il quale veniva nominata la Commissione esaminatrice; il verbale n. 1 della Commissione del 28 febbraio 2006 con il quale sono stati determinati i criteri di massima e le procedure di valutazione; l’intera procedura di comparazione valutativa ed in particolare i verbali relativi a tutte le riunioni della Commissione valutativa e segnatamente la relazione finale della Commissione in data 19 luglio 2006; il decreto del Rettore n. 673/06 del 17 agosto 2006 con il quale venivano approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa e venivano dichiarati idonei i candidati Alfredo Galassi ed Enrico Manieri, nonché di ogni altro atto ad essi annesso, connesso, presupposto e/o consequenziale.
2. Il TAR, con sentenza n. 3714 del 2008, ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti compensando tra le parti le spese del giudizio.
3. Con l’appello in epigrafe è chiesto l’annullamento della sentenza di primo grado.
4. All’udienza del 23 febbraio 2009 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO



1. Nell’appello si censura la sentenza di primo grado, per:
-travisamento dei fatti e degli atti di causa; violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del d.P.R. n. 117 del 2000 in una con l’art. 3 della legge n. 241 del 1990; eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifesta, in quanto: a) al contrario di quanto affermato nella sentenza, dall’esame dell’allegato al verbale della commissione giudicatrice dell’11 luglio 2006 non emerge l’esito collegiale finale, con la valutazione comparativa dei candidati, sulla base dei giudizi individuali e collegiali, e la indicazione di quelli ritenuti idonei con la relativa motivazione; carenza quest’ultima particolarmente rilevante, non superabile sulla base del solo richiamo, come fatto in sentenza, a quanto previsto dall’art. 4, comma 13 del d.P.R. n. 117 del 2000, che è norma da interpretare alla luce dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990; b) si riscontra anche difetto di motivazione riguardo alla predeterminazione dei criteri di valutazione non essendo sufficiente, come ritenuto nella sentenza, la riproduzione di quelli stabiliti dalla normativa se attuati, come nella specie, senza svolgimento e motivazione della valutazione comparativa dei candidati; c) nella sentenza è stata del tutto trascurata, nonostante il preciso motivo dedotto al riguardo, l’incidenza dello “impact factor”, il cui valore, anche in considerazione dell’apporto individuale nei lavori in collaborazione, è risultato per il dott. Autore di gran lunga maggiore di quello del dott. Galassi, e che, in quanto unico criterio di portata oggettiva previsto dal bando e dalla normativa, non può essere annullato dalla valutazione discrezionale e non motivata della commissione giudicatrice, come avvenuto nella specie; c) i criteri di cui all’art. 4 del d.P.R. n. 117 del 2000 sono stati definiti da parte della Commissione quali semplici “linee guida” per la valutazione scientifica dei titoli, in contraddizione con la loro individuazione, nella stessa sentenza, come sufficienti per la trasparenza della procedura, affermandosi, inoltre, che essi debbano venire singolarmente indicati soltanto in caso di carenza del candidato, in fatto mai riscontrabile, cosicché, in concreto, non sono stati considerati i criteri della continuità temporale della produzione scientifica e della individuazione dell’apporto individuale nelle pubblicazioni in collaborazione, riscontrabili a favore del dott. Autore rispetto al dott. Galassi; d) sono state ritenute rivolte al merito insindacabile del giudizio le censure riguardanti, invece, la erronea valutazione di dati oggettivi, con conseguente giudizio di ‘ottimo’ e di ‘adeguata’, rispettivamente, dell’attività assistenziale del dott. Galassi (iniziata nel 1986, quattro anni dopo quella del ricorrente, e interrotta dal 1991 al 1994) e del dott. Autore (iniziata nel 1982 e continuativa), valutandosi altresì con ‘ottimo’ l’attività didattica del primo (svolta soltanto con corsi integrativi e non essendo documentati incarichi nel periodo 1993-2003) mentre quella del secondo, è stata giudicata con ‘buono’, pur se oggettivante più rilevante (emergendo l’ampiezza della sua attività dagli stessi verbali della commissione).

2. Le censure sono infondate.
2. 1. Quanto alla valutazione comparativa finale, dal verbale della riunione della commissione dell’11 luglio 2006 emerge che vi si è proceduto e si individuano con chiarezza la motivazione e l’iter logico che hanno portato alla proposta conclusiva di idoneità del dott. Galassi.
Non soltanto infatti il giudizio complessivo sui candidati si conclude per il dott. Galassi e per il dott. Autore in termini, rispettivamente, di “posizione di preminente rilievo” e di “personalità di buon rilievo”, con chiara comparazione positiva a favore del primo, ma tale conclusione è preceduta in ciascun giudizio da più favorevoli qualificazioni per il dott. Galassi rispetto al dott. Autore, in particolare riguardo all’attività scientifica, di cui si richiama la produzione in riviste internazionali “prestigiose” per il primo e “a larga diffusione” per il secondo, alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni, in cui, a parità di “ottima conoscenza” dei lavori presentati, si valuta nel primo una presentazione fatta con “ottima completezza ed aggiornamento” e nel secondo con “buona padronanza nell’esposizione”, alla prova didattica, “ben organizzata nelle sue parti ed esposta con eccellente capacità di sintesi ed ottima padronanza” da parte del dott. Galassi ed “esposta con chiarezza e rigore ma con una certa concitazione nella parte finale” da parte del dott. Autore, rilevandosi, in sintesi, una “piena maturità” per il primo e “buona maturità” per il secondo.
Il giudizio finale è perciò sostenuto dall’esposizione della graduazione comparativa delle valutazioni sui singoli profili della personalità scientifica dei candidati e risulta di conseguenza esplicato e motivato attraverso l’interazione di tali valutazioni. Ne risulta anche l’applicazione motivata dei criteri di valutazione del curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni predeterminata attraverso l’assunzione, nel bando e da parte della commissione, di quelli stabiliti dalla normativa, peraltro specifici e articolati (art. 4 del d.P.R. n. 117 del 2000, sostitutivo del d.P.R. n. 390 del 1998).
2.2. Quanto alla considerazione dello “impact factor” si deve anzitutto osservare che la commissione giudicatrice non è vincolata ad applicare tale criterio, consistente nel numero della citazioni, in un periodo dato, di un articolo pubblicato su una determinata rivista in altre riviste del settore. Nell’art. 4, comma 2, del d.P.R. n. 117 del 2000 infatti, nel richiamare i parametri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum dei candidati “riconosciuti in ambito scientifico internazionale”, ai quali è ascrivibile lo “impact factor”, si prevede che a tali criteri la commissione fa “anche” ricorso “ove possibile” (con norma il cui contenuto è identicamente richiamato nel bando e nelle determinazioni della commissione sui criteri per la valutazione in esame).
In secondo luogo si osserva che, come messo in luce dalla giurisprudenza, tale possibile criterio di valutazione non può prevalere su quello della originalità scientifica delle pubblicazioni, e ciò per la considerazione che il criterio della originalità e innovatività della produzione scientifica è individuato nella normativa di cui al citato art. 4 del d.P.R. n. 117 del 2000 come prioritario (Cons. Stato, Sez. VI, 22 aprile 2004, n. 2364) e che lo “impact factor” non è, di per sé, indice di originalità scientifica (Cons. Stato, Sez.VI: 28 gennaio 2009, n. 487; 2 marzo 2007, n. 1063).
Si dovrà dunque anzitutto verificare se il criterio della originalità scientifica sia stato applicato, e, ferma la discrezionalità tecnica propria di una tale valutazione, se emergano al riguardo vizi di irragionevolezza, travisamento dei fatti o inattendibilità.
Nella specie il giudizio altamente positivo dell’attività scientifica del dott. Galassi è articolato riguardo alla rilevanza e al prestigio della collocazione editoriale delle riviste, al fatto che il candidato risulta primo autore in 10 delle 20 pubblicazioni considerate, citandosi altresì la rilevabilità dell’apporto individuale, ed alla riscontrata innovatività, individuandosi, infine, nel giudizio collegiale “eccellenti spunti di originalità e innovatività”, a fronte dei giudizi dati sull’attività scientifica del dott. Autore che per, gli stessi profili, è qualificata in termini chiaramente di non pari positività, con minor rilievo dato alla tipologia di riviste, il richiamo alla più bassa frequenza quale primo autore (6 sul pari numero di 20 pubblicazioni considerate), e con giudizi sulla innovatività ed originalità scientifica di “buono”, sufficiente” o “discreto”, confluiti nel giudizio collegiale di un contributo scientifico “di discreta originalità e continuità”.
Né dall’esame delle 20 pubblicazioni considerate per il dott. Galassi si desume una specifica carenza della continuità temporale della produzione scientifica quale dedotta dal ricorrente, poiché, pur riscontrandosi 10 pubblicazioni nel periodo 1989-1993, la produzione scientifica dell’appellato si svolge poi con sufficiente regolarità annoverando 3 pubblicazioni dal 1995 al 1999 e 7 pubblicazioni nel periodo 2000-2005, emergendone anche per questo aspetto la congruità delle valutazioni al riguardo.
Si deve perciò concludere che il giudizio di maggiore validità della produzione scientifica del dott. Galassi non è soltanto enunciato ma è anche sorretto dal riscontro dei diversi profili che vi confluiscono, risultando di conseguenza adeguatamente motivato, esente da vizi di illegittimità e idoneo, perciò, a svolgere nel procedimento la funzione prioritaria che gli è assegnata dalla normativa.
2.3. In tale contesto devono essere collocati i dati afferenti all’attività assistenziale e didattica dei due candidati e le relative valutazioni.
Al riguardo il ricorrente censura il difetto di motivazione dei giudizi dati, a partire da quelli collegiali, a fronte di oggettive differenze a suo favore per entrambe le attività, essendogli stato anche erroneamente attribuito l’inizio di quella assistenziale dal 1992 e non dal 1982, con un non chiarito giudizio di “adeguata”, considerata anche l’interruzione dell’attività del dott. Galassi tra il 1991 ed il 1994, e, quanto all’attività didattica, essendo iniziata la sua dal 1983 e quella del dott. Galassi dal 1997, con giudizi sui rispettivi curriculum, nonostante ciò, di “buono” e di “ottimo”.
Rispetto a ciò si osserva anzitutto, in via di fatto, che la commissione non ha considerato l’attività clinica del dott. Autore come iniziata dal 1992 poiché nella valutazione comparativa finale ne è citato l’inizio dal 1979, così come non è rispondente al curriculum del dott. Galassi l’asserita mancanza di attività assistenziale nel periodo dal settembre 1991 (cessazione dell’impegno presso l’ospedale Hammersmith di Londra) ed il dicembre 1994 (inizio del periodo di dirigenza presso l’Istituto di cardiologia dell’Università di Catania), essendo egli stato nel frattempo “Medico interno con compiti assistenziali presso l’Istituto di medicina interna e geriatria dell’Università di Catania” (1 ottobre 1992 – 22 dicembre 1994), come indicato nella memoria difensiva.
Si osserva poi che il giudizio collegiale rispettivamente di “buono “ e di “ottimo” non è dato sulla sola valutazione delle attività in questione ma sul complesso dei curricula; cosi come sono basati sulla complessiva considerazione dei candidati i giudizi della valutazione comparativa finale, dovendosi ritenere che non incongruamente la commissione abbia nell’insieme ponderato i singoli aspetti delle esperienze e competenze riscontrate, considerata la già vista graduazione dei giudizi individuali e collegiali riguardo alle fasi precedenti la prova didattica, nonché i giudizi su quest’ultima, dati tra “sufficiente” e “buono” per il dott. Autore, con giudizio complessivo di “buono”, e tra “eccellente”, “ottimo” e “molto buono” per il dott. Galassi, con giudizio complessivo di “eccellente”.

3. Tutto ciò considerato il Collegio ritiene di dover richiamare, conclusivamente, l’indirizzo della giurisprudenza sul contenuto e i limiti del sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica.
Al riguardo questo Consiglio, chiarito che tale sindacato può svolgersi non soltanto riguardo ai vizi dell’eccesso di potere (logicità e ragionevolezza delle decisioni amministrative) ma anche con la verifica dell’attendibilità delle operazioni tecniche compiute dalla P.A. quanto a correttezza dei criteri utilizzati e applicati, ha altresì precisato che resta comunque fermo il limite della relatività delle valutazioni scientifiche, potendo quindi il giudice amministrativo censurare la sola valutazione che si pone al di fuori dell’ambito di opinabilità, poiché altrimenti sostituirebbe all’apprezzamento opinabile dell’Amministrazione quello proprio e altrettanto opinabile (ex multis: Sez. VI, 6 febbraio 2009, n. 694; Sez. VI, 4 settembre 2007, n. 4635; Sez. IV, 13 ottobre 2003, n. 6201).
In questo quadro, poiché nello svolgimento della valutazione comparativa in esame risultano utilizzati e applicati in modo congruente i parametri tecnici stabiliti dalla normativa, non emergendo profili di illogicità o inattendibilità delle valutazioni né incoerenze nella sequenza dei giudizi individuali, collegiali e finale, si deve concludere che la discrezionalità tecnica esercitata è esente dai vizi dedotti.

4. Per quanto considerato l’appello è infondato e deve essere perciò respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l’appello in epigrafe.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2010 con l'intervento dei Signori:
Claudio Varrone, Presidente
Paolo Buonvino, Consigliere
Domenico Cafini, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere, Estensore
Giancarlo Montedoro, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/04/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)





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