CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 2 aprile 2010 n. 1898
Pres. Barbagallo Est. Atzeni
Russo ( Avv. Marotta) c/ Ministero dell’Istruzione dell’Università
e della Ricerca ( Avv. dello Stato) |
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Giurisdizione e competenza – Graduatorie personale insegnante - Assegnazione punteggi e riconoscimento titoli – Controversia – G.A. - Sussiste
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Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo nelle controversie riguardanti le graduatorie del personale insegnante , trattandosi di vicende identificabili come fasi di procedure selettive, finalizzate all’instaurazione del rapporto di lavoro, nell’ambito delle quali la corretta assegnazione dei punteggi ed il riconoscimento dei titoli costituiscono momenti autoritativi cui corrispondono interessi legittimi al rispetto dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento.
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N. 01898/2010 REG.DEC.
N. 01466/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, sul ricorso in appello numero di registro generale 1466 del 2010, proposto da:
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Anna Maria Russo, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Marotta, con domicilio eletto presso Giancarlo Caracuzzo in Roma, via di Villa Pepoli n. 4;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Provinciale di Latina, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti di
Daniela Pimpinella;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo del Lazio – Sede di Latina, n. 01331/2009, resa tra le parti, concernente GRADUATORIA DEFINITIVA AD ESAURIMENTO SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - CLASSE DI CONCORSO A050.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Provinciale di Latina;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 marzo 2010 il consigliere di Stato Manfredo Atzeni e udito per le parti l’avvocato Marotta;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;
Ritenuto che il Consiglio di Stato ha più volte affermato la propria giurisdizione sulle controversie riguardanti le graduatorie del personale insegnante, trattandosi di vicende identificabili come fasi di procedure selettive, finalizzate all’instaurazione del rapporto di lavoro, nell’ambito delle quali la corretta assegnazione dei punteggi ed il riconoscimento dei titoli costituiscono momenti autoritativi cui corrispondono interessi legittimi al rispetto dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento (da ultimo C. di S., VI, 4 dicembre 2009, n. 7617);
Ritenuto che, ciò stante, la causa debba essere rimessa al primo giudice, il quale deciderà in composizione diversa da quella che ha deliberato la sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 35, secondo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, delibando anche la completezza del contraddittorio fino ad ora instaurato;
Ritenuto che le spese debbano essere integralmente compensate, in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali sul punto
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l’appello e rinvia la controversia al Tribunale Amministrativo del Lazio, sede di Latina, nei termini di cui in motivazione.
Compensa integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 marzo 2010 con l'intervento dei Signori:
Giuseppe Barbagallo, Presidente
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Roberto Garofoli, Consigliere
Giancarlo Montedoro, Consigliere
Manfredo Atzeni, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/04/2010
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