Bizzoco Leonardo, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo De Lauretis, con domicilio eletto presso Luigi Gardin in Roma, via Mantegazza n.24;
contro
Ministero dell'interno, in persona del Ministro e legale rappresentante pt, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del TAR PUGLIA - BARI :Sezione I n. 01206/2007, resa tra le parti, concernente TRASFERIMENTO D'UFFICIO PER INCOMPATIBILITA' AMBIENTALE E RISARCIMENTO DEI .DANNI.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2010 il consigliere Giulio Castriota Scanderbeg e udito per le parti l’ avv. dello Stato Gerardis;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
E’ impugnata la sentenza del Tar della Puglia, sede di Bari, n.1206 del 3 maggio 2007 che ha respinto il ricorso proposto dal signor Leonardo Bizzoco, assistente capo della Polizia di Stato, avverso il decreto del capo della Polizia recante il trasferimento del ricorrente da Bari a Teramo per incompatibilità ambientale, nonché i successivi motivi aggiunti prodotti avverso l’ulteriore trasferimento del ricorrente medesimo da Teramo a Pescara, presso il reparto degli artificieri.
Deduce il ricorrente la erroneità della gravata sentenza che avrebbe disatteso le censure di illegittimità degli atti avversati, riprodotte in questa sede d’appello. In particolare, il ricorrente ripropone la censura di violazione dei termini procedimentali, per essere intervenuto il primo dei gravati atti a distanza di ben dieci mesi dall’avvio del procedimento, in violazione dell’art. 2 della l. 241/90 e del DM 2.2.1993 n. 284 (all. A) nonché la censura di carenza dei presupposti per far luogo al contestato trasferimento, essendo tutt’altro che evidenti le ragioni da cui deriverebbe un nocumento all’immagine della Amministrazione datoriale.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione dell’interno per resistere al ricorso e per chiederne il rigetto.
All’udienza del 15 gennaio 2010 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Il ricorso in appello non merita favorevole scrutinio.
Come premesso, il ricorrente nel contestare la legittimità del gravato trasferimento d’ufficio ha anzitutto sollevato, anche in questa sede d’appello, la questione della violazione dei termini procedimentali, per essere intervenuto l’atto in primo grado gravato a distanza di dieci mesi dall’avvio del procedimento, in violazione dell’art. 2 della l. 241/90 e del DM 2.2.1993 n. 284 (all. A).
Ma la censura non merita condivisione.
E’ noto infatti che alla violazione del termine finale di un procedimento amministrativo non consegue la illegittimità dell’atto tardivo. Lo stesso art. 2 bis della legge sul procedimento, come introdotto dalla legge n. 69/09, correla alla inosservanza del termine finale conseguenze significative sul piano della responsabilità civile della Amministrazione, ma non include, tra le conseguenze giuridiche del ritardo, profili afferenti la stessa legittimità dell’atto tardivamente adottato. Il ritardo non è quindi un vizio in sé dell’atto ma è un presupposto che può determinare, in concorso con altre condizioni, una possibile forma di responsabilità risarcitoria della amministrazione ( peraltro soltanto dall’entrata in vigore della legge n. 69/09, che ha appunto tipizzato la controversa figura del danno da ritardo).
La stessa parte appellante riconosce peraltro che non esiste un termine specifico per la conclusione del procedimento di trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale, dovendo a suo dire trovare applicazione in via analogica il previsto termine di 120 giorni per la conclusione del procedimento di trasferimento a domanda. Ma le superiori considerazioni in ordine alla inconfigurabilità di un vizio generale di legittimità per il ritardo in sé considerato ai fini dell’adozione dell’atto finale sono sufficienti ad elidere ogni consistenza alla censura in esame, quale che sia il termine di conclusione del procedimento per cui è giudizio, ed anche ad ammettere la sua violazione nel caso di specie. E’ soltanto la legge che può riconnettere alla violazione di un termine procedimentale valenza di vizio inficiante l’atto tardivamente adottato, ciò che avviene nelle specifiche ipotesi – qui non ricorrenti - in cui il termine di conclusione del procedimento ( ad esempio in tema di procedimento disciplinare) ha natura perentoria, sicchè l’atto tardivo diviene atto ex se illegittimo.
Quanto alla ulteriore censura di difetto di istruttoria e dei presupposti per far luogo al trasferimento, va anzitutto osservato che per consolidata giurisprudenza di questa Consiglio (Sez. VI, Sent. n. 1675 del 19-03-2009) ai fini dell'adozione di un provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale di un agente di pubblica sicurezza, ai sensi dell’art. 55, comma 4, del DPR 24 aprile 1982 n.335, è sufficiente che dal provvedimento emergano adeguati elementi che, oltre ad incidere negativamente sullo stesso disimpegno efficiente dei compiti di istituto, siano tali da offuscare la figura dell'agente al punto da nuocere, mercè la sua persona, al prestigio dell'Amministrazione.
D’altronde, il trasferimento ai sensi dell'art. 55, comma 4, D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, senza assumere carattere sanzionatorio, consegue a una valutazione ampiamente discrezionale dei fatti che possono sconsigliare la permanenza dell’agente di pubblica sicurezza in una determinata sede; infatti, l'adozione dell'atto di trasferimento non presuppone né una valutazione comparativa dell'Amministrazione in ordine alle esigenze organizzative dei propri uffici, potendo essere disposto anche in soprannumero, né l'espressa menzione dei criteri in base ai quali vengono determinati i limiti geografici dell'incompatibilità ai fini dell'individuazione della sede più opportuna, né può essere condizionato alle condizioni personali e familiari del dipendente, le quali recedono di fronte all'interesse pubblico alla tutela del buon funzionamento degli uffici e del prestigio dell'Amministrazione ( tra le tante, Consiglio di Stato, VI, n. 1504 del 21 marzo 2006).
Nel caso di specie, è accaduto che il trasferimento del ricorrente è stato disposto a seguito di una perquisizione domiciliare subita dalla persona con la quale all’epoca dei fatti il ricorrente medesimo intratteneva una relazione sentimentale, persona già prima legata ( sempre sul piano sentimentale) ad un personaggio di spicco della criminalità organizzata. Tale fatto ha indotto non irragionevolmente la Amministrazione a disporre il trasferimento ad altra sede dell’odierno appellante, sull’assunto che la sua permanenza nella sede barese avrebbe potuto nuocere all’immagine della Amministrazione ( nella delicata fase delle indagini penali a carico della predetta persona) e che, peraltro, avrebbe potuto determinare qualche rischio per la stessa incolumità fisica dell’appellante (in relazione a possibili ritorsioni dettate da motivi di gelosia).
Ritiene il Collegio che la gravata determinazione amministrativa di trasferimento, che ha già positivamente superato lo scrutinio di legittimità del giudice di primo grado, non merita di essere censurata sul piano della carenza dei presupposti e della motivazione insufficiente. Dal tenore del provvedimento di trasferimento impugnato in primo grado risultano i fatti che hanno generato la descritta situazione di sospetto che ha reso inopportuna, a giudizio della Amministrazione, la permanenza dell’odierno appellante nella sua sede di servizio.
Né giova all’appellante la circostanza che l’ulteriore corso della vicenda processuale penale che ha coinvolto la sua ex convivente abbia dimostrato la estraneità della persona interessata ai fatti contestati, dato che l’adeguatezza del provvedimento di trasferimento va valutata con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della sua adozione, i fatti successivi rilevando caso mai, ove ne ricorrano tutte le condizioni, ai fini della sua eventuale revoca. In ogni caso, non è dall’accertamento della penale responsabilità della imputata che può dipendente la congruità del provvedimento di trasferimento adottato in confronto dell’odierno appellante, atteso che detto trasferimento non partecipa di finalità neppure latamente sanzionatorie ( né suppone comportamenti suscettibili di rilevare sul piano deontologico ), ma è -come detto- esclusivamente finalizzato a rimuovere una situazione di fatto nociva per l’immagine della Amministrazione.
In definitiva, alla luce dei rilievi svolti il ricorso in appello non merita di essere accolto e va per l’effetto confermata la gravata sentenza.
Va da sé, da ultimo, che non vi è spazio per la pronuncia sul risarcimento del danno, in carenza del fondamentale ( ancorché non esclusivo) presupposto rappresentato dalla illegittimità dell’azione amministrativa oggetto di esame. Né ha ragione di porsi la questione del danno da preteso dimensionamento conseguente al primigenio trasferimento del ricorrente (in possesso della qualifica di artificiere antisabotatore) nella sede di Teramo (ove non esisteva un reparto per artificieri), atteso che, una volta riconosciuti sussistenti i presupposti per il trasferimento d’ufficio, deve essere data sicura prevalenza alle esigenze dell’Amministrazione di far luogo alla immediata rimozione della situazione di pericolo, dovendo ritenersi recessivo ogni altro interesse del dipendente trasferito. Le disposizioni normative citate al proposito dall’appellante (anzitutto, art. 36 dPR 782/85, cfr artt. 20 e 21 dell’appello) che riproducono il pacifico principio per cui il personale della polizia di Stato deve essere impiegato in servizio in relazione alla specializzazione professionale, alle funzioni del ruolo di appartenenza ed alla qualifica posseduta si riferiscono alla situazione fisiologica degli uffici e non valgono certo ad inficiare la legittimità di provvedimenti eccezionali ( quali appunto quello di trasferimento per incompatibilità ambientale), salva restando in ogni caso la possibilità per l’interessato di far valere le proprie ragioni per ottenere una collocazione lavorativa conforme alla propria qualifica ed alla professionalità acquisita ( nei limiti della compatibilità con le superiori esigenze organizzative della Amministrazione). A ciò aggiungasi che l’Amministrazione ha poi provveduto, sia pure a distanza di tempo e su insistenza dell’interessato, a trasferire nuovamente il ricorrente da Teramo a Pescara, ove si trova un reparto di artificieri cui è stato aggregato .
Le spese di lite devono essere compensate, in considerazione della particolare natura della controversia trattata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2010 con l'intervento dei Signori:
Giuseppe Barbagallo, Presidente
Paolo Buonvino, Consigliere
Roberto Garofoli, Consigliere
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/04/2010