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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Ordinanza 31 marzo 2010 n. 1454
Pres. Pozzi Est. Lageder
Dierna ( Avv. Rigano) c/ Ministero della Giustizia ( Avv. dello Stato)


Concorsi pubblici – Magistrato ordinario - Commissioni – Componenti - Scuole di specializzazione – Docenti – Incompatibilità – Non sussiste – Ragioni

Ai sensi dell’art.5, comma 1-bis, d.lgs. n. 160/2006, (secondo cui non possono essere nominati componenti della commissione di concorso i magistrati, gli avvocati ed i professori universitari che nei dieci anni precedenti abbiano prestato docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario ) per scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario devono intendersi le sole scuole organizzate al fine specifico di preparare il concorso di magistratura, e non anche le scuole di specializzazione gestite dalle Università e previste dall’art. 16 d.lgs. n. 398/1997 e succ. mod. quale modulo di formazione postuniversitaria per l’avviamento a tutte le professioni legali, presso le quali è cospicuo il coinvolgimento di magistrati ( e di professori universitari) sia nei consigli direttivi che nel corpo docente. Infatti se il divieto fosse esteso anche alle scuole di specializzazione , a causa della consistente restrizione della cerchia dei soggetti a cui attingere per la composizione delle commissioni , si introdurrebbe un forte fattore di inefficienza nell’organizzazione del concorso di magistratura ordinaria.


N. 01454/2010 REG.ORD.SOSP.
N. 01977/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA



Sul ricorso numero di registro generale 1977 del 2010, proposto da:

 

Marta Emilia Dierna, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosario Torrisi Rigano, con domicilio eletto presso Barbara Pirocchi in Roma, via Salaria, 280;

contro



Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Commissione Esaminatrice Concorso A 500 Posti di Uditore Giudiziario, Sottocommissione Concorso A 550 Posti di Uditore Giudiziario;


nei confronti di

Rosario Maria Annibale Cupri, Antonella Trainito;

per la riforma

della ordinanza sospensiva del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I n. 05244/2009, resa tra le parti, concernente MANCATA AMMISSIONE PROVE ORALI CONCORSO PER UDITORE GIUDIZIARIO.

Visto l'art. 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l'ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 marzo 2010 il Cons. Bernhard Lageder e uditi per le parti l’Avv. Rosario Torrisi Rigano e l'Avvocato dello Stato Cristina Gerardis;

Ritenuto, sulla base di una delibazione sommaria dei motivi di gravame:
che per “scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinarioex art. 5, comma 1-bis secondo alinea, d. lgs. n. 160/2006 e succ. mod. (che testualmente recita: “Non possono essere nominati componenti della commissione di concorso i magistrati, gli avvocati ed i professori universitari che nei dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario”) devono intendersi le sole scuole organizzate al fine specifico di preparare il concorso di magistratura, e non anche le scuole di specializzazione gestite dalle Università e previste dall’art. 16 d.lgs. n. 398/1997 e succ. mod. quale modulo di formazione postuniversitaria per l’avviamento a tutte le professioni legali, presso le quali è cospicuo il coinvolgimento di magistrati (e di professori universitari) sia nei consigli direttivi che nel corpo docente;
che, se il divieto fosse esteso anche alle scuole di specializzazione, a causa della consistente restrizione della cerchia dei soggetti a cui attingere per la composizione delle commissioni, si introdurrebbe un forte fattore di inefficienza nell’organizzazione del concorso di magistratura ordinaria, di regola da bandirsi annualmente;
che, quanto alla sufficienza motivazionale del giudizio numerico o di non idoneità, si richiama la costante giurisprudenza di questa Sezione (v., da ultimo, C.d.S., Sez. IV., 15 febbraio 2010, n. 835);
ritenuta pertanto l’inconsistenza del fumus boni iuris;

P.Q.M.



Respinge l'appello cautelare (Ricorso numero: 1977/2010).
Pone le spese di causa, liquidate in complessivi euro 1.500,00, oltre agli accessori di legge, a provvisorio carico dell’appellante soccombente.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.


Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 marzo 2010 con l'intervento dei Signori:
Armando Pozzi, Presidente FF
Anna Leoni, Consigliere
Bruno Mollica, Consigliere
Sandro Aureli, Consigliere
Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/03/2010



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