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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 5 marzo 2010 n. 1275
Pres. Cossu Est. Pozzi
Comune di Terni (Avv. A. Alessandro) c/ C. Tanchi ed altri (Avv. V. Cerioni)


1. Edilizia ed urbanistica – Piani di Recupero – Adozione - Discrezionalità P.A. – Conseguenze - Sindacato del G.A. – Limiti.

 

2. Edilizia ed urbanistica – Piani di Recupero – Adozione – Interesse privato – Considerazione – Necessità – Ragioni.

 

3. Edilizia ed urbanistica – Vincoli – Rinnovazione – Ammissibilità – Condizioni – Istruttoria idonea – Motivazione - Ragioni.

 

4. Processo amministrativo – Impugnazione – Tardività – Eccezione - Onere della prova – Fattispecie.

1. In materia urbanistica, le scelte relative ai Piani di Recupero sono soggette ad un sindacato debole del giudice amministrativo in quanto costituiscono espressione di discrezionalità tecnica. Pertanto, il giudice, in tali casi, anche se non può sostituirsi ad un potere già esercitato dalla P.A., deve comunque poter stabilire, secondo un criterio di effettività di tutela giurisdizionale, se la valutazione complessa operata nell'esercizio del potere discrezionale debba essere ritenuta corretta sotto il profilo delle regole tecniche applicate e se vi sia stata una contestualizzazione delle norme attraverso un’adeguata comparazione e ponderazione dell’interesse pubblico fondamentale con quelli privati.

 

2. In materia urbanistica, l’Amministrazione nella realizzazione di un Piano di recupero deve contemperare l’interesse pubblico al risanamento di una porzione circoscritta del territorio comunale con quello privato a non vedersi inutilmente o spropositatamente sacrificato da scelte opinabili e perciò fungibili. Infatti, in tali casi è necessario un giusto contemperamento di tutti gli interessi coinvolti dall’azione amministrativa, pubblici e privati che trova il suo punto di incontro mediante la scelta della soluzione più idonea al raggiungimento dell'interesse pubblico sacrificando solo nella misura strettamente necessaria l’interesse privato1.

 

3. In materia urbanistica, l'esercizio del potere di rinnovazione di un vincolo può essere esercitato solo sulla base di una idonea istruttoria e di una adeguata motivazione che faccia escludere un contenuto vessatorio o comunque ingiusto dei relativi atti, occorrendo l'effettiva e dimostrata cura di un pubblico interesse considerato nella sua contestualizzazione, e quindi nella sua correlazione con gli altri interessi concretamente coinvolti nel procedimento2.

 

4. Nel processo amministrativo, l’eccezione di tardività dell’impugnazione deve essere rigorosamente provata da chi la solleva, andando ad incidere sul diritto costituzionale di difesa. Pertanto, nella specie non è idonea a provare la piena ed effettiva conoscenza del Piano di Recupero e del suo contenuto e la conseguente tardiva impugnazione del provvedimento la prospettazione di un segnalazione di cui non si conosce né il contenuto né gli autori.

 

_______________________________

 

1 Cons. Stato, sez. IV, 11 aprile 2007, n. 1649

 

2 Cfr. Cons. St. Ad. Plen., 24 maggio 2007 , n. 7.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)



ha pronunciato la presente

DECISIONE



Sul ricorso numero di registro generale 4349 del 2008, proposto dal

Comune di Terni, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Alessandro, con domicilio eletto presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, p.za Capo di Ferro 13;

contro



Tanchi Celestino, Bernardini Stefano, Congregazione Pio Suffragio Sacerdoti Eretta nella Cattedrale Todi, rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Cerioni, con domicilio eletto presso Filippo Ungari Trasatti in Roma, via Oslavia 30;
Catini Amos, rappresentato e difeso dagli avv. Vincenzo Cerioni e Giovanni Tarantini, con domicilio eletto presso Filippo Ungari Trasatti in Roma, via Oslavia 30;
nei confronti di
Struzzi Mauro, Luzzi Velia, Soc. Struzzi Mauro S.r.l., non costituiti in giudizio;

Sul ricorso numero di registro generale 4458 del 2008, proposto da:

 

S.R.L. Struzzi Mauro, rappresentata e difesa dall'avv. Umberto Segarelli, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via G.B. Morgagni 2/A;

contro



Catini Amos, Tanchi Celestino, Bernardini Stefano, Congregazione Pio Suffragio Sacerdoti Eretta nella Cattedrale di Todi, rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Cerioni, con domicilio eletto presso Filippo Ungari Trasatti in Roma, via Oslavia 30;

nei confronti di
Comune di Terni, come sopra rappresentato ed elettivamente domiciliato; Regione Umbria, non costituita in giudizio

e con l'intervento di
ad adiuvandum di
Costruzioni Struzzi Mauro Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Umberto Segarelli, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via G. B. Morgani 2a;
per la riforma
quanto ad entrambi i ricorsi:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria n. 00019/2008, resa tra le parti, concernente approvazione di variante al prg e approvazione di piano di recupero e progetto opera viaria - esproprio.

Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio degli appellati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2009 il Consigliere Armando Pozzi e uditi per le parti l’avv. Alessandro e l'avv. Antonucci, su delega dell'avv. Tarantini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO



Con ricorso al Tribunale Amministrative Regionale per l’Umbria (nrg 242/2003) notificato in data 9 maggio 2003 e poi integrato da sei atti di motivi aggiunti, sono stati impugnati da Catini Amos gli altri attuali appellati i provvedimenti del procedimento finalizzato alla realizzazione, nel Comune di Terni, di un progetto di viabilità correlato ad un piano di recupero di iniziativa privata, approvato dal Comune di Terni con delibera consiliare n. 64/1997, in attuazione di una previsione di P.R.G. approvata con determina di Giunta regionale n. 407/2000 come variante allo stesso piano regolatore per il centro storico cittadino.
In particolare, i ricorrenti, attuali appellati, hanno chiesto l’annullamento dei seguenti provvedimenti:
- determinazione Dirigenziale Regione Umbria n. 407 del 19 maggio 2000, di approvazione della variane al PRG per il Centro Storico del Comune di Terni;
- atti precedenti, conseguenti e/o comunque connessi a detta determinazione e ogni altro atto ed in particolare:
- deliberazione del Consiglio Comunale di Terni di adozione di variante al PRG per il Centro Storico di Terni;
- deliberazione del Consiglio Comunale di Terni con la quale si è proceduto alla riadozione della detta variante;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 146 del 23 luglio 2001, di variazione del bilancio annuale 2001 e del piano triennale delle opere pubbliche limitatamente alla parte in cui dovesse ricomprendere opere riguardanti l'area oggetto della presente controversia;
- deliberazioni del Consiglio Comunale di Terni n. 376 del 16 dicembre 1996 e n. 64 dell'8 settembre 1997, con le quali è stata adottata ed approvata la proposta del detto piano di recupero e relativo schema di convenzione;
- gli atti a detta deliberazione precedenti, conseguenti e/o comunque connessi.
Con sentenza n. 19/2008 il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondate:
- le censure di violazione di legge (artt. 7 ed 8 L. n. 241/1990) e di difetto di istruttoria e di motivazione riferite agli atti della procedura (adozione ed approvazione) del piano di recupero approvato senza alcuna particolare attenzione in ordine agli interessi privati in gioco;
- la censura di violazione degli artt. 27 e segg. della L. n. 457/1978, in materia di recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente, totalmente trascurata, a detta del Tribunale Amministrativo, dal Comune resistente, atteso che i ricorrenti (seppure riconosciuti come proprietari dell'area di fatto compresa nel piano recupero e poi vincolata per l'esproprio) sono stati mantenuti estranei alla relativa procedura pianificatoria, in violazione di ogni garanzia procedimentale e sostanziale pure prevista dalla medesima disciplina di legge del 1978;
- le censure di illegittimità in via derivata anche degli atti deliberativi di approvazione del progetto definitivo dell'opera, teleologicamente correlati ai provvedimenti pianificatori ed impugnati con il secondo atto di motivi aggiunti;
- il tutto, con assorbimento di ogni altra doglianza di natura procedurale e/o sostanziale.
Con due distinti atti d’appello, meglio indicati in epigrafe, insorgono avverso la stessa sentenza n. 19/2008, rispettivamente, il Comune di Terni (ric. nrg. 4349/2008) e la società Struzzi, proponente del PdR ed esecutrice dei relativi lavori (ric. nrg. 4458/2008).
I motivi d’appello possono così sintetizzarsi:
a - Irricevibilità per tardività nonché inammissibilità per difetto di interesse del ricorso principale 242/03 e dei relativi motivi aggiunti, nonché infondatezza dell’impugnazione in via originaria e di tutte le censure svolte anche in via derivata, di violazione di legge, di eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione nonché per contraddittorietà ed illogicità riferite agli atti di adozione e di approvazione del piano di recupero ed al relativo schema di convenzione (delibere consiliari nn. 376/1996 e 64/1997).
In sintesi, secondo parti appellanti, il termine per impugnare i provvedimenti relativi al Piano di recupero decorreva dalla pubblicazione delle relative deliberazioni, ai sensi dell’art. 28 della legge n. 457/1978 e dell’articolo 16 della legge urbanistica n. 1150 del 1942.
L’affermazione contenuta nel ricorso di primo grado e condivisa dal TAR, per cui i ricorrenti sarebbero venuti a conoscenza degli atti in questione solo nel 2003, sarebbe dunque travisata ed errata sia in punto di diritto, sia in punto di fatto, in relazione al concreto svolgersi degli atti, tra cui una segnalazione da parte dei condomini del fabbricato confinante richiamata nella delibera G. C. n. 181 del 2001.
b - Erroneamente il TAR avrebbe ritenuto fondate le censure di difetto di motivazione relative alla determina 28/G dell’ 8.3.2006, di reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio, non essendosi considerato che, nello specifico, gli atti del procedimento avevano dato esaustiva esplicitazione dell’iter logico posto dall’amministrazione comunale a fondamento del provvedimento reiterativo del vincolo, stante che l’area in questione era destinata sin dal 1949 nei piani urbanistici che si sono succeduti a “viabilità e spazi indefiniti” e ricompresa tra le categorie “Attrezzature pubbliche e di interesse pubblico”, destinazione che “risultava inattesa nella realtà del luogo impressa anche sulla base di progetti presentati dagli stessi proprietari del lotto particella 237 del Foglio 117, cui seguiva il rilascio di autorizzazioni prot. 15442 del 06.07.56 e prot. 20087 del 21.04.58 e la realizzazione dell’edificio attualmente esistente e della correlata viabilità sulla medesima particella” (pag. 20 atto d’appello).
c - Errata sarebbe – alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di reiterazione dei vincoli espropriativi, ad iniziare dalla nota pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 24 del 1999 - anche l’affermazione, recata nella sentenza, circa una mancata considerazione dei rilievi formulati dai ricorrenti in primo grado in ordine alla impraticabilità delle soluzioni progettuali adottate dall’amministrazione.
La stessa sentenza, come detto, è stata impugnata anche (ric. nrg. 4458 del 2008) dal soggetto proponente ed attuatore dell’intervento.
Infatti, come pure ricordato dall’amministrazione comunale nel suo ricorso, con istanza presentata in data 23.7.1990 e successive integrazioni del 27.6.1991 e 25.10.1991, l’Impresa Struzzi Mauro aveva proposto un piano di recupero per la riqualificazione dell’area compresa tra Via del Leone, Via della Rinascita e Piazza dell’Olmo.
La difesa dell’appellante chiarisce, anzitutto, che al P.d.R. adottato e approvato, con atti consiliari rispettivamente n. 376 del 16.12.1996 e n. 64 del 8.9.1997, erano estranee le aree assertivamente di proprietà (peraltro di appena mq. 75 di strada) dei ricorrenti in primo grado, odierni appellati, così come è rimasta estranea ogni determinazione riferita all’ablazione del tratto di percorso viario in contestazione.
In relazione a tale presupposto, vengono svolti i seguenti motivi d’appello:
- erroneità della ritenuta tempestività dell’impugnazione degli atti di adozione del PdR (delibere nn. 376/1996 e 64/1997) tenuto conto che né dalle tavole di perimetrazione del Piano, né dall’elencazione, nei vari atti che ne costituiscono parte integrante, delle particelle ed aree alle quali esso era preordinato, risulta che fossero annoverate le superfici Catini ed altri [mq. 75] costituenti porzione della strada, tratto antistante la Particella 237 del Foglio 116. Risultando, pertanto, estranea al Piano la detta superficie, il dies a quo da prendere a riferimento per computare il termine utile per l’impugnazione era segnato dalla pubblicazione all’Albo Pretorio comunale ai sensi della L. n. 457/1978, art. 24, in correlazione con il penultimo comma dell’art. 16 della L. 1150/1942);
- conseguente inammissibilità dell’impugnativa contro gli atti di adozione ed approvazione del PdR per difetto di interesse;
- erroneamente il TAR avrebbe affermato che l’area de qua fosse ricompresa “di fatto” nel piano di recupero, trattandosi di affermazioni illogiche e non coerenti con il quadro di riferimento della disciplina urbanistica locale, che rendono erronee le statuizioni di sentenza. Infatti, l’intervento di ristrutturazione urbanistica di cui al P.d.R. era localizzato a confine con la già esistente viabilità pubblica prevista e localizzata dagli strumenti urbanistici disciplinanti la zona, quali il Piano Particolareggiato c.d. “Duomo” e, poi, la Variante al P.R.G. c.d del Centro Storico. In altri termini, il PdR. è stato conformato e coordinato alle previsioni viarie di strumentazione urbanistica particolareggiata approvata e generale in itinere;
- errato ed incomprensibile è anche il passo della sentenza in cui si afferma che il Comune aveva “già” stabilito di procedere all’espropriazione, laddove l’uso generico dell’avverbio temporale non consente di individuare la determinazione espropriativa, con conseguente incertezza dei provvedimenti cui riferire l’obbligo partecipativo ex L. n. 241/1990;
- quanto al preteso difetto di motivazione ed istruttoria sulla rinnovazione del vincolo espropriativo denunciato dal TAR, l’appellante osserva che la statuizione sul punto sarebbe il frutto di un evidente equivoco, consistente nell’aver ritenuto che la reiterazione sia stata in tutto e per tutto funzionale a consentire, in maniera sviata, l’accesso veicolare ai realizzandi garages sotterranei e non già, come formalmente risultante dagli atti, funzionale all’attuazione delle previsioni di strumento urbanistico di zona, anche in vista dell’assicurare l’accesso ai posti sosta di uso pubblico interrati.
La scelta riferita al P.d.R di far accedere carrabilmente ai piani interrati del parcheggio utilizzando la strada dei ricorrenti sarebbe, dunque, ben motivata e risale alla fase istruttoria del P.d.R. e si lega ad una opzione di fondo, strategica, del Comune, estrinsecatasi nelle prescrizioni risalenti ai pareri della Commissione Urbanistica, sedute dei 1 ottobre 1992 e del 9 febbraio 1994, in tema di pedonalizzazione del contesto e di interramento degli spazi sosta, al fine di liberare dal traffico veicolare le tre piazze in sequenza, interne alla zona a traffico limitato.
Gli appellati si sono costituiti con controricorso per contestare la fondatezza dell’appello.
Nell’appello nrg. 4458/2008 è intervenuta ad adiuvandum la soc. “Costruzioni Struzzi Mauro”.
All’udienza dell’ 11 dicembre 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO



1 - I due appelli in epigrafe, in quanto proposti contro la stessa sentenza, vanno riuniti e congiuntamente decisi.
Come già esposto in fatto, oggetto principale del contendere è il piano di recupero (PdR) del Comune di Terni, avente ad oggetto, tra l’altro, un parcheggio sotterraneo per uso privato e pubblico in zona compresa tra Via del Leone, Piazza dell'Olmo, vicolo dell’Olmo, Largo Maselli e Viale della Rinascita.
I ricorrenti in primo grado, attuali appellati, proprietari di un edificio assentito con regolare concessione edilizia n. prot. 20807 del 1957, delimitato da P.zza dell’Olmo e via Pazzaglia, con ingresso da viale della Rinascita, hanno impugnato con ricorso originario e successivi atti di motivi aggiunti, le determinazioni pianificatorie di attuazione e dettaglio, tendenti alla realizzazione di un progetto di viabilità correlato ad un piano di recupero di iniziativa privata definitivamente approvato dal Comune di Terni con delibera consiliare n. 64/1997, in asserita attuazione di una previsione di P.R.G. , approvata con determina di Giunta regionale n. 407/2000 come variante allo stesso piano regolatore per il centro storico cittadino.
Il piano di recupero censurato in primo grado dai predetti proprietari riguarda un parcheggio sotterraneo per uso privato e pubblico, per 18 posti auto, in zona compresa tra Via del Leone, Piazza dell'Olmo e Viale della Rinascita, l’accesso al quale dovrebbe avvenire mediante utilizzo, previo esproprio, di un tratto di strada destinato a viabilità pubblica dalla disciplina urbanistica locale, ma da lungo tempo asservito ad uso parcheggio privato da parte dei proprietari ricorrenti in primo grado. Ciò, come rilevato nell’appellata sentenza, non solo sulla base di espliciti atti di assenso comunali, tra cui la determina dirigenziale del 13 agosto 1997, con la quale gli stessi proprietari vennero autorizzati ad apporre all'ingresso dell'area in questione un cartello con la dicitura "area privata" e la domanda avente ad oggetto una D.I.A. del 13 agosto 1996 con il carteggio relativo al rilascio di una concessione di "passo carrabile"), ma anche in considerazione della esistente situazione di fatto, essendo la stessa area stradale sbarrata sul confine da un muro che impedisce il pubblico transito veicolare e pedonale.
Gli atti impugnati con il ricorso principale e con i primi motivi aggiunti hanno riguardato, in sintesi, l'adozione e l'approvazione della variante di P.R.G. nonché l'adozione e l'approvazione del piano di recupero.
Gli atti impugnati con i secondi ed i terzi motivi aggiunti hanno riguardato, in sintesi, l'approvazione del progetto definitivo dell'opera viaria e il decreto di espropriazione dell'area in data 14 dicembre 2005 poi revocato in data 30 dicembre 2005.
Gli atti impugnati con i quarti motivi aggiunti hanno avuto ad oggetto, in sintesi, il verbale della conferenza di servizi del 3 aprile 2006 e la determina dirigenziale del 9 maggio 2006 concernenti la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio sulla stessa area.
Gli atti impugnati con i quinti e sesti motivi aggiunti hanno riguardato, in sintesi, l'approvazione del progetto definitivo dell'opera viaria ed il definitivo decreto di esproprio del 6 giugno 2007.

2 - Con l’appellata sentenza il Tribunale Amministrativo ha ritenuto fondate, oltre che le censure di violazione di legge per mancata partecipazione al procedimento dei diretti interessati (artt. 7/8 L.n. 241/1990), anche quelle di difetto di istruttoria e di motivazione, tutte riferibili agli atti della procedura del piano di recupero approvato senza alcuna particolare attenzione agli interessi privati in gioco ed alle possibili soluzioni alternative all’ingresso al parcheggio interrato da realizzare nel sottosuolo dell’area dell’erigendo edificio da parte del soggetto privato promotore ed attuatore del piano di recupero.
Ricevibile, ammissibile e fondata è stata pure ritenuta la analoga censura di violazione degli artt. 27 e segg. della L. n. 457/1978, atteso che i ricorrenti in primo grado, seppure riconosciuti come proprietari dell'area compresa nel piano recupero e poi vincolata per l'esproprio, sono stati mantenuti estranei dalla relativa procedura pianificatoria.
L’appellata sentenza ha, poi, (punto 6.1 della motivazione) ritenute fondate le censure di difetto di istruttoria e di motivazione riferite sia alla determina dirigenziale n. 28/G in data 8 marzo 2006, con la quale è stata indetta la conferenza di servizi volta alla “reistituzione” del vincolo preordinato all’esproprio, sia allo stesso verbale di detta conferenza, sia, infine, alla determina dirigenziale successiva, n. 52/G in data 9 maggio 2006, con la quale è stato reiterato il vincolo di esproprio di cui trattasi.
In particolare, il TAR ha ritenuto di accogliere la censura di difetto di motivazione e di istruttoria in ordine alla circostanza che la reiterazione del vincolo di esproprio poteva e doveva essere comunque riconsiderata alla luce delle altre soluzioni di accesso alla pubblica viabilità, per di più dirette, indicate dai proprietari incisi dalla procedura ablativa, e precisamente su “via del Leone” e su “Piazza dell’Olmo”, attraverso l’adiacente “Largo Miselli”.

3- Con un primo profilo di censure, la sentenza viene impugnata per l’erroneità della statuizione in ordine alla ritenuta non tardività dell’impugnazione degli atti del procedimento di approvazione del PdR, trattandosi – a detta degli appellanti – di provvedimenti soggetti a regime di pubblicità legale, e non necessitanti di notificazione o comunicazione diretta ai proprietari incisi.
La mancanza di un obbligo di comunicazione individuale viene giustificata dagli appellanti con riferimento alle seguenti, concorrenti circostanze: a) il PdR in questione risale ad una proposta dei privati del 1990 e ad un parere della C. E. comunale del 1994; b) l’area “di proprietà dei ricorrenti” era “del tutto estranea” al Piano approvato nel 1997; “tale area era infatti destinata a viabilità già dal Piano Particolareggiato del quartiere Duomo approvato con delibera comunale n. 8 del gennaio 1984; c) “costituisce fatto notorio” che la predetta area è stata “interessata dal pubblico transito” per vari decenni ed era prevista come tale già nel piano di ricostruzione postbellico del Comune; d) le problematiche correlate alla porzione di terreno utilizzata dai ricorrenti in primo grado sono emerse solo nel 2001 e sono “ comunque estranee al procedimento urbanistico censurato in 1° grado “; e ) la conoscenza della procedura risale almeno al 2001, quando il Comune ricevette segnalazioni dai condomini dell’edificio interessato dalla stessa.

4 - L’infondatezza delle censure mosse con l’atto d’appello appare evidente già dalle contraddittorie prospettazioni del Comune appellante, laddove si parla di area “ di proprietà “ dei ricorrenti in primo grado e subito dopo di area destinata al pubblico transito ovvero di strada pubblica già come tale individuata dagli strumenti urbanistici generali ed attuativi (in particolare, il P. P. del 1984); della stessa area si dice, ancora, che essa era estranea al procedimento pianificatorio, ma che nel 2001 erano “ emerse “ problematiche per l’attuazione del piano, le quali erano tuttavia estranee allo stesso.
L’infondatezza del motivo d’appello traspare, oltre che dalla rilevata contraddittorietà di prospettazioni, dalle seguenti circostanze: 1 ) i 75 mq. di terreno di cui qui si contesta risultano da sempre asserviti al condominio, come dimostrano : 1.1.- le planimetrie allegate alla concessione edilizia per la costruzione del condominio dei ricorrenti in primo grado, dalle quali emerge che la p.lla oggi n. 237 del fg. 116 e delimitata esternamente dal marciapiede di V.le Rinascita era accorpata progettualmente con i restanti lotti a formare un parallelepipedo regolare, senza denti o rientranze, tutto a filo strada, lungo v.le della Rinascita; 1.2 - la concessione di passo carrabile per l’accesso alla stessa area ; 1.3 le dichiarazioni contenute nella nota del settore urbanistico del Comune in data 19.4.2001, nelle quali si dà atto che la porzione dell’area adiacente la rampa d’accesso alle autorimesse del condominio è di proprietà di quest’ultimo, “come accertato da visura catastale e da documentazioni presentate all’amministrazione comunale per l’ottenimento della concessione di passo carrabile “; 1.4 la delibera comunale n. 181 del 17.5. 2001, con la quale, sulla base della riportata nota tecnica dell’aprile precedente, si dispone di integrare lo schema di convenzione con il soggetto promotore del PdR aggiungendo all’articolo 3 la “clausola essenziale “, per la quale il Comune “dovrà procedere all’esproprio dell’area distinta al foglio 116 di mq. 75 di proprietà delle ditte Catini Amos, Tanchi Celestino……”; 1.5 - l’atto unilaterale d’obbligo sottoscritto dal geom. Mauro Struzzi in data 12.4.2001, nel quale si ammette che “ gli elaborati al piano individuano …… una piccola porzione della quale risulta però di proprietà dei signori Catini Amos.”.

5 - Alla luce di tali documenti ed attestazioni deve pertanto riconoscersi che l’area di 75 mq. era gravata certamente di titoli di disposizione (non rileva in questa sede di quale natura, dominicale, concessoria, od altro) in favore del condominio Catini ed altri, che tale area era interessata dal PdR e che essa costituiva oggetto di procedura espropriativa. Non può quindi essere condivisa la tesi degli appellanti quando assumono l’estraneità della porzione di suolo in questione rispetto al piano di iniziativa privata e la conseguente inapplicabilità ad esso degli strumenti di partecipazione procedimentale dei privati incisi dalle previsioni progettuali del piano medesimo; se fosse esatto l’assunto dell’estraneità dell’appezzamento degli appellati, o perché già di natura demaniale o perché non necessario all’esecuzione del PdR, non si comprende davvero perché lo stesso abbia dovuto essere oggetto di espropriazione.
Diverso è il discorso dell’omissione materiale per dimenticanza (od altro motivo), la quale non configura un’estraneità giuridica dell’area in questione al procedimento, come insistentemente affermato dalle parti appellanti, ma rappresenta una classica ipotesi di eccesso di potere per travisamento e difetto di istruttoria, puntualmente e fondatamente sollevata dai ricorrenti in primo grado e riproposta con il controricorso in sede d’appello.
Del pari inaccettabile è la teoria della separazione e reciproca indifferenza tra i fatti e gli atti del 2001 e il PdR approvato nel 1997, essendo i primi inseriti nella annosa, ultradecennale (per stessa ammissione delle parti appellanti) vicenda attuativa del secondo.

6 - Ugualmente priva di pregio è la prospettazione degli appellanti, secondo cui gli appellati avrebbero appreso dell’esistenza e del contenuto del PdR almeno a far tempo dal 2001, epoca della “segnalazione da parte dei condomini del fabbricato confinante con l’intervento”, richiamata nella ricordata delibera comunale n. 181/2001.
Premesso che l’eccezione di tardività deve essere rigorosamente provata da chi la solleva, andando ad incidere sul diritto costituzionale di difesa, dalla predetta “segnalazione” non è dato arguire la prova della piena ed effettiva conoscenza del PdR e del suo contenuto, non essendo stato chiarito né quale fosse il contenuto della predetta segnalazione, né chi la avesse effettuata, al fine di confrontarne gli autori con i ricorrenti in primo grado.

7 - Sulla base delle esposte osservazioni, dalle quali è emerso che il terreno di 75 mq. era quanto meno nella concreta e giuridica “disponibilità” del condominio degli appellati, che di tale disponibilità l’amministrazione era ben consapevole e che per la realizzazione del PdR tale terreno era oggetto di procedura acquisitiva (o negoziale o autoritativa), consegue che lo stesso Piano attuativo andava comunicato singolarmente ai proprietari da esso inciso, a nulla rilevando che di tale destinazione l’ente pubblico pianificatore ed il soggetto attuatore non avessero colposamente avuto contezza per negligente dimenticanza (comprovata, fra l’altro, da quanto statuito con la delibera n. 181/2001) , rilevando unicamente il dato oggettivo della indubitabile strumentalità del bene alla realizzazione dell’interesse pubblico, agevolmente accertabile per tempo con un’istruttoria più diligente ed accurata.
Sussisteva, dunque, l'obbligo di notifica agli interessati del piano di recupero.
Tale obbligo, invero, discende dal disposto dell'art. 28, comma 4, della l. 5 agosto 1978, n. 457, il quale recita: "Per quanto non stabilito dal presente titolo si applicano ai piani di recupero le disposizioni previste per i piani particolareggiati dalla vigente legislazione regionale e, in mancanza, da quella statale".
I piani di recupero, nella configurazione prevista dagli artt. 28 e 30 della legge n. 457/1978, sono, infatti, strumenti di pianificazione urbanistica di carattere esecutivo, ai quali si riconnettono obblighi di trasformazione edilizia e urbanistica per i proprietari e per il Comune e che non hanno, quindi, una natura meramente programmatica.
Trova, dunque, applicazione ad essi, per esplicita volontà di legge, la disciplina statale per i piani particolareggiati, la quale prevede(va) appunto la notifica individuale: art. 16, comma 10, legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'art. 5 l. 6 agosto 1967, n. 765 (oggi abrogato dall'art. 58 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, ma all’epoca dei fatti di causa pienamente vigente), il quale dispone(va) che “Il decreto di approvazione di un piano particolareggiato deve essere depositato nella segreteria comunale e notificato nelle forme delle citazioni a ciascun proprietario degli immobili vincolati dal piano stesso entro un mese dall'annuncio dell'avvenuto deposito.“.

8 - Né può ritenersi tale vizio di ordine meramente formale, e non incidente sulla bontà sostanziale delle scelte fatte dal Comune.
Su questo punto la difesa dei ricorrenti (ed attuali appellati) ha infatti fornito, nel giudizio di primo grado, precise indicazioni di soluzioni alternative di accesso viario al realizzando parcheggio interrato e ciò – come giustamente rilevato dal TAR - a sostegno dell'esplicito motivo di difetto di istruttoria e di motivazione pure formulato al riguardo.
E' stato in proposito specificato che l'area compresa nella zona del piano di recupero e le relative costruzioni ivi previste avevano ben due accessi diretti alla pubblica viabilità e precisamente su "Via del Leone" e su "Piazza dell'Olmo”; “vie e piazze aventi, per ampiezza e comodità, caratteristiche appropriate, o quanto meno verisimili e plausibili, per smaltire il traffico veicolare, al quale del resto risultano da sempre adibite, con un percorso, anche questo, verosimilmente, più breve rispetto a quello ipotizzato nel piano di recupero, che, non essendovi altra possibilità, trova comunque il suo sbocco finale in Piazza dell'Olmo".
Il rilevato difetto di motivazione e di istruttoria emerge ulteriormente dalla circostanza, evidenziata nella sentenza di primo grado e rilevabile anche in questa sede, che sullo stesso specifico argomento difensivo, riferito, ripetesi, alle possibili soluzioni viarie alternative, le difese della parte appellante non avevano e non hanno replicato in alcun modo, con ciò stesso dimostrando di non voler contestare la fondatezza delle relative censure.
Nell’atto d’appello, infatti, ci si limita a contestare le statuizioni del TAR sulla base di presupposti assertivamente errati in fatto ed in diritto, sostenendosi, da un lato, che le soluzioni alternative proposte dai ricorrenti si ponevano in contrasto con le scelte urbanistiche attinenti la viabilità pubblica prevista dal piano regolatore generale e, dall’altro, costituivano opzioni di merito insindacabili dal giudice della legittimità.

9 - Quanto al primo profilo d’appello, esso è smentito da quanto ampiamente sopra esposto: la particella n. 237 del foglio 116 mai risulta essere stata destinata o incorporata alla rete stradale, essendo essa risultata sempre asservita al condominio degli appellati, assicurandone la continuità dei confini e di andamento planimetrico con il fronte strada di V.le della Rinascita, su cui affaccia il prospetto del palazzo degli appellati.

10 - Quanto al secondo profilo d’appello, riferito alla insindacabilità delle scelte di merito della p.a., anch’esso è infondato.
Nella allocazione degli interventi di pubblico interesse e anche quando si tratti di opere la cui realizzazione si caratterizzi per la necessità del rispetto di regole tecniche complesse, la scelta del dove collocare l’opera di norma è il frutto anche di una tipica discrezionalità amministrativa, coinvolgente la comparazione e ponderazione dell’interesse pubblico fondamentale con gli altri interessi, pubblici o privati, in gioco.
Di qui la forma di sindacato consentita al Giudice, definita, con formula felice, come “ sindacato debole .
Quella formula non deve, però, trarre in inganno e prefigurare aree di immunità e privilegio per la p.a.
Con l'espressione “sindacato di tipo debole”, infatti, non si intende limitare il potere giurisdizionale di piena cognizione sui fatti oggetto di indagine e sul processo valutativo, mediante il quale l'Autorità applica alla fattispecie concreta la regola individuata, direttamente o indirettamente, dalla legge.
Con tale espressione si vuole porre solo un limite alla statuizione finale del giudice, il quale, dopo aver accertato in modo pieno i fatti ed aver verificato il processo logico - valutativo svolto dall'Autorità in base a regole tecniche o del buon agire amministrativo, anch'esse sindacabili, se ritiene le valutazioni dell'Autorità corrette, ragionevoli, proporzionate ed attendibili, non deve spingersi oltre, fino ad esprimere proprie autonome scelte, perché, altrimenti, assumerebbe egli la titolarità del potere.
Il giudice non può sostituirsi ad un potere già esercitato, ma, al contempo, deve poter stabilire, secondo un criterio di effettività di tutela giurisdizionale, se la valutazione complessa operata nell'esercizio del potere debba essere ritenuta corretta sia sotto il profilo delle regole tecniche applicate, sia nella fase di contestualizzazione della norma posta a tutela della conformità ai parametri tecnici, sia nella fase di raffronto tra i fatti accertati ed il parametro contestualizzato nella situazione di fatto che vede coinvolti altri concorrenti interessi (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 2 marzo 2004 , n. 926).
In definitiva, l’area della opinabilità in cui si sostanziano la discrezionalità tecnica e quella amministrativa, non è immune da un sindacato giurisdizionale che deve verificare se l’effetto di contestualizzazione della norma sia avvenuto attraverso l’adeguata comparazione e ponderazione dell’interesse pubblico fondamentale con quelli privati, della cui rispettosa considerazione l’amministrazione deve dare contezza.

11 - Nel caso di specie, l’interesse pubblico alla realizzazione del Piano di recupero per soddisfare l’esigenza primaria del risanamento di una porzione circoscritta del territorio comunale doveva correlarsi e confrontarsi con quello privato a non vedersi inutilmente o spropositatamente sacrificato da scelte opinabili e perciò fungibili, con la conseguente possibilità del giudice di verificare la sussistenza di quella correlazione secondo i ricordati criteri e principi di correttezza, ragionevolezza, proporzionalità, attendibilità, coerenza.
Come è noto, il giusto contemperamento di tutti gli interessi coinvolti dall’azione amministrativa , pubblici e privati, trova il suo punto di incontro mediante la scelta della soluzione più idonea al raggiungimento dell'interesse pubblico, che è primario, sacrificando l'interesse privato, che è secondario e recessivo, ma nella misura strettamente utile e necessaria alla cura del primo (Cons. Stato, sez. IV, 11 aprile 2007, n. 1649); non in quella ritenuta soggettivamente ed unilateralmente più comoda o percorribile dalla p.a.

12 - Che nella specie i ricordati principi di adeguatezza, proporzionalità, considerazione, logica ed adeguata ponderazione delle varie, possibili seppur opinabili soluzioni progettuali di allocazione della rampa d’accesso al realizzando parcheggio sotterraneo non siano stati rispettati appare evidente dalla convincente e non smentita ricostruzione fatta dall’appellata sentenza, le cui sporadiche imprecisioni ( “ reiterazione “ invece di “ apposizione “, “ già “ , ecc.: cfr. pag 9 e seg. appello impresa Struzzi ) non inficiano certo la bontà ed esattezza sostanziale del percorso argomentativo della decisione.
In essa, infatti, dopo essersi rilevato che la procedura di reiterazione del vincolo di esproprio era intervenuta quando già erano pendenti ben tre ricorsi sulla stessa vicenda (il che già avrebbe dovuto comportare un obbligo motivazionale ed un dovere di attenzione istruttoria e valutativa superiore al normale,) si chiarisce che nella premessa della determina dirigenziale dell’ 8 marzo 2006 l’Amministrazione aveva insistito nell’evidenziare la asserita, remota destinazione urbanistica dell’area in questione come area di viabilità pubblica (fin dal 1949 e poi anche dal 1957).
Nella sentenza si sottolinea, ancora, l’insistenza della p.a. nell'affermare apoditticamente la necessità di completare la rete stradale prevista dallo strumento urbanistico generale , senza nessuna considerazione e motivazione in ordine alle numerose problematiche giuridiche – di cui s’è ampiamente riferito nei paragrafi precedenti - emergenti dal contenzioso giudiziario in corso ed in ordine alla circostanza che la reiterazione del vincolo di esproprio poteva e doveva essere comunque riconsiderata essenzialmente perché per il parcheggio in questione erano disponibili altre soluzioni di accesso alla pubblica viabilità.
Di qui, le già rilevate omissioni istruttorie e motivazionali, che esattamente il TAR ha considerato e ritenuto ancor più censurabili, in quanto lo stesso tecnico del Comune, nella riunione della Conferenza di servizi del 2006, aveva precisato che il piano di recupero “poteva avere ben tre accessi diversi”.

13 - Da quanto detto, risultano infondate le censure mosse dalle parti appellanti circa l’insussistenza di un difetto di motivazione rilevato dal TAR, bastando la dichiarata necessità di completare l’attuazione del PdR di cui alla delibera n. 64/1997.
In disparte l’illegittimità di quella delibera come sopra confermata, non basta certo una generica esigenza di completamento di un intervento con efficacia ormai scaduta a legittimarne la reiterazione: l'esercizio del potere di rinnovazione del vincolo può essere esercitato solo sulla base di una idonea istruttoria e di una adeguata motivazione che faccia escludere un contenuto vessatorio o comunque ingiusto dei relativi atti, occorrendo l'effettiva e dimostrata cura di un pubblico interesse considerato nella sua contestualizzazione, e quindi nella sua correlazione con gli altri interessi concretamente coinvolti nel procedimento (Cons. St. Ad. Plen., 24 maggio 2007 , n. 7).
Il predetto obbligo, nella specie, risulta ripetutamente violato dal Comune, il cui comportamento omissivo sul piano istruttorio, (ben messo in evidenza dal TAR), dà conto e comprova, sul piano sostanziale, la mancanza formale di adeguata e convincente motivazione, a salvare la quale non può certo valere il richiamo, fatto dalle parti appellanti, alla citata sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 7/2007.
Quella pronuncia, infatti, nel ribadire il ricordato principio di congrua, adeguata e convincente motivazione, ne ha attenuato la portata solo “quando sono reiterati 'in blocco' i vincoli decaduti già riguardanti una pluralità di aree”, in questo caso la sussistenza di un attuale specifico interesse pubblico risultando dalla perdurante constatata insufficienza delle aree destinate a standard (indispensabili per la vivibilità degli abitati), mentre l'assenza di un intento vessatorio si evince dalla parità di trattamento che hanno tutti i destinatari dei precedenti vincoli decaduti.
Ma questo non è il caso di specie, dove si controverte di una porzione minima del territorio comunale.

In conclusione, gli appelli vanno respinti.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione Quarta, pronunciando sugli appelli riuniti in epigrafe indicati, li respinge.
Condanna ciascuna parte appellante al pagamento, in favore degli appellati costituiti, delle spese ed onorari di giudizio liquidate, rispettivamente, in euro tremila, oltre accessori (spese generali, IVA, CPA).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2009 con l'intervento dei Signori:
Luigi Cossu, Presidente
Armando Pozzi, Consigliere, Estensore
Sandro Aureli, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/03/2010


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